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Sentenza 27 luglio 2023
Sentenza 27 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/07/2023, n. 32716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32716 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da TT LA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino in data 23/11/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LE LO, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
l'annullamento della sentenza limitatamente alla determinazione della pena letta la memoria di replica del difensore, avv. Conz, con cui insiste nell'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Torino, nel giudizio di rinvio a seguito di sentenza di annullamento della Corte di cassazione, n. 27625/2022, limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 625 comma 1, n. 2 cod.pen., ha escluso la circostanza aggravante di avere commesso il fatto con violenza sulle cose consistita nell'avere tolto le placche antitaccheggio, ed ha ridotto la pena inflitta a TT LA, in relazione al reato di cui agli artt. 56, 624 cod.pen. per avere sottratto capi di abbigliamento da bambino che prelevava RiO Penale Sent. Sez. 3 Num. 32716 Anno 2023 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 09/05/2023 dagli scaffali del supermercato Bennet di Castelletto Ticino, alla pena di mesi sei di reclusione e C 133,00 di multa. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso il difensore dell'imputata e ne ha chiesto l'annullamento deducendo, con un unico motivo di ricorso, la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 627 comma 3 cod.proc.pen. La corte territoriale, nell'escludere la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 comma 1 n. 2 cod.pen., avrebbe omesso di valutare la censura devoluta con cui si chiedeva, nell'ipotesi di accoglimento del motivo principale sulla ricorrenza della circostanza aggravante, di valutare la condizione di procedibilità ovvero di valutare se la querela proposta dal direttore del supermercato, in assenza di procura speciale, in violazione degli artt. 333 e 337 cod.proc.pen., fosse valida querela ai fini della procedibilità del reato di furto. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui, rilevato che il motivo non era stato devoluto nell'originario atto di appello, ma era stato solo meramente enunciato con il ricorso per cassazione, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso tenuto conto anche del principio enunciato da Sezioni Unite n. 40353 del 2013. 4. Il difensore ha depositato memoria di replica con cui ha insistito nell'accoglimento del ricorso rilevando che la sentenza rescindente aveva accolto il motivo e dichiarato assorbito il secondo motivo di ricorso così rimettendo in discussione il tema della validità della querela a fini dell'esercizio dell'azione penale, sicchè era imposto al giudice del rinvio, ex officio, la valutazione del presupposto della presentazione di una valida querela. CONSIDERATO IN DIRITTO 5. Il ricorso per cassazione è inammissibile sulla base delle seguenti ragioni di diritto. La Corte di cassazione, con la sentenza rescindente, aveva annullato «la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 625, co. 1, n. 2», e testualmente concludeva «Il secondo motivo di ricorso, che riguarda la ritualità della querela presente in atti, è assorbito». La sentenza impugnata, emessa all'esito del giudizio di rinvio, ha escluso la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 comma 1 n. 2 cod.pen. ed ha ridotto la pena inflitta all'imputata. 2 Il ricorrente richiama il principio a tenore del quale in tema di giudizio di rinvio, la cognizione del giudice riguarda il nuovo esame non solo del profilo censurato, ma anche delle questioni discendenti dalla sua rivalutazione secondo un rapporto di interferenza progressiva e dichiarate assorbite nella pronuncia di annullamento (Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi, Rv. 277438 - 01). Non di meno l'applicazione di tale principio conduce alla conclusione sostenuta dalla ricorrente alla luce del tenore di altro principio, espresso dalla giurisprudenza di legittimità da tempo, secondo cui secondo cui non è annullabile per difetto di motivazione la sentenza del giudice di appello che abbia omesso di prendere in esame motivi di impugnazione, che, per essere manifestamente infondati o privi del requisito della specificità, avrebbero dovuto essere dichiarati inammissibili. Solo, infatti, qualora l'assunto difensivo posto a fondamento del motivo sia in astratto suscettibile di accoglimento, sussiste un reale interesse dell'imputato a dolersi della Mancanza di motivazione (Sez. 1, n. 6824 del 10/02/1984, Parisi, Rv. 165377 - 01; Sez. 5, n. 4589 del 03/02/1976, Astegiano, Rv. 133214 - 01 secondo cui la mancanza di motivazione sul rigetto di un motivo di appello non costituisce vizio della motivazione e non comporta quindi l'annullamento della sentenza impugnata quando il motivo stesso, se esaminato, non sarebbe stato in astratto suscettibile di accoglimento non avendo lo imputato interesse a dolersi dell'omissione). Alla luce dei principi qui richiamati, a cui il Collegio intende dare continuità, la censura difensiva appare manifestamente infondata alla luce del consolidato indirizzo giurisprudenziale sul punto anche espresso dalle Sezioni Unite n. 40353 del 2013. Va rilevato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, al possesso tutelabile in sede penale viene riconosciuta un'accezione più ampia di quella civilistica. Deve esservi incluso, infatti, non solo il possesso animo domini, ma qualsiasi rapporto di fatto con la cosa, esercitato in modo autonomo ed indipendente dalla titolarità del bene, quale espressione di un legittimo ius possessionis. Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, il bene giuridico protetto nel delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel mero possesso. Rispetto a tale relazione di fatto, si è chiarito che essa si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando si costituisce in modo clandestino o illecito. Sicché, quale conseguenza di tale impostazione, si è affermato che anche al titolare di tale posizione di fatto, spetta la qualifica di persona offesa, con relativa legittimazione a proporre querela (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975, potere, nella specie, riconosciuto al esponsabile di un supermercato). 3 Sulla base di tale premessa, è stata riconosciuta al responsabile di un esercizio commerciale, pur sprovvisto di poteri di rappresentanza o institori del proprietario dei beni destinati alla vendita, legittimazione alla proposizione della querela per furto della merce detenuta ed esposta al pubblico (Sez. 6, n. 1037 del 15/06/2012, Vignoli, Rv. 253888). Ai fini della procedibilità relativamente al delitto di un furto commesso all'interno di un supermercato, in attuazione dei descritti principi, è stato ritenuto legittimato a proporre querela colui che, pur se non munito di poteri di rappresentanza o institori conferitigli dal proprietario, sia titolare di una posizione di detenzione sulla cosa, compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 3736 del 04/12/2018, dep. 2019, Lafleur, Rv. 275342, riguardante il responsabile della sicurezza dell'esercizio commerciale all'interno di un supermercato;
Sez. 5, n. 11968 del 30/01/2018, Piricò, Rv. 272696, inerente al capo reparto di un supermercato;
Sez.5, n. 55025 del 26/09/2016, Mocanu, Rv. 268906, relativa al custode di uno stabilimento Sez. 4, n. 8094 del 29/01/2014, Pisano, Rv. 259289, relativa al direttore di un esercizio commerciale (Sez. 4, n. 41592 del 16/11/2010, Cacciari,Rv. 249416, relativa al responsabile di un negozio). 6. Nella fattispecie in esame, pertanto, appare sufficiente la qualifica di direttore del supermercato per poter proporre querela. Tale dato non ha formato oggetto di specifiche contestazioni del ricorrente che lamentava solo la mancanza di procura in presenza, peraltro, di una "delega" che conferiva, nel suo contenuto, il potere di proporre querela al direttore del supermercato in questione. 7. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 09/05/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LE LO, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
l'annullamento della sentenza limitatamente alla determinazione della pena letta la memoria di replica del difensore, avv. Conz, con cui insiste nell'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Torino, nel giudizio di rinvio a seguito di sentenza di annullamento della Corte di cassazione, n. 27625/2022, limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 625 comma 1, n. 2 cod.pen., ha escluso la circostanza aggravante di avere commesso il fatto con violenza sulle cose consistita nell'avere tolto le placche antitaccheggio, ed ha ridotto la pena inflitta a TT LA, in relazione al reato di cui agli artt. 56, 624 cod.pen. per avere sottratto capi di abbigliamento da bambino che prelevava RiO Penale Sent. Sez. 3 Num. 32716 Anno 2023 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 09/05/2023 dagli scaffali del supermercato Bennet di Castelletto Ticino, alla pena di mesi sei di reclusione e C 133,00 di multa. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso il difensore dell'imputata e ne ha chiesto l'annullamento deducendo, con un unico motivo di ricorso, la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 627 comma 3 cod.proc.pen. La corte territoriale, nell'escludere la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 comma 1 n. 2 cod.pen., avrebbe omesso di valutare la censura devoluta con cui si chiedeva, nell'ipotesi di accoglimento del motivo principale sulla ricorrenza della circostanza aggravante, di valutare la condizione di procedibilità ovvero di valutare se la querela proposta dal direttore del supermercato, in assenza di procura speciale, in violazione degli artt. 333 e 337 cod.proc.pen., fosse valida querela ai fini della procedibilità del reato di furto. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui, rilevato che il motivo non era stato devoluto nell'originario atto di appello, ma era stato solo meramente enunciato con il ricorso per cassazione, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso tenuto conto anche del principio enunciato da Sezioni Unite n. 40353 del 2013. 4. Il difensore ha depositato memoria di replica con cui ha insistito nell'accoglimento del ricorso rilevando che la sentenza rescindente aveva accolto il motivo e dichiarato assorbito il secondo motivo di ricorso così rimettendo in discussione il tema della validità della querela a fini dell'esercizio dell'azione penale, sicchè era imposto al giudice del rinvio, ex officio, la valutazione del presupposto della presentazione di una valida querela. CONSIDERATO IN DIRITTO 5. Il ricorso per cassazione è inammissibile sulla base delle seguenti ragioni di diritto. La Corte di cassazione, con la sentenza rescindente, aveva annullato «la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 625, co. 1, n. 2», e testualmente concludeva «Il secondo motivo di ricorso, che riguarda la ritualità della querela presente in atti, è assorbito». La sentenza impugnata, emessa all'esito del giudizio di rinvio, ha escluso la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 comma 1 n. 2 cod.pen. ed ha ridotto la pena inflitta all'imputata. 2 Il ricorrente richiama il principio a tenore del quale in tema di giudizio di rinvio, la cognizione del giudice riguarda il nuovo esame non solo del profilo censurato, ma anche delle questioni discendenti dalla sua rivalutazione secondo un rapporto di interferenza progressiva e dichiarate assorbite nella pronuncia di annullamento (Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi, Rv. 277438 - 01). Non di meno l'applicazione di tale principio conduce alla conclusione sostenuta dalla ricorrente alla luce del tenore di altro principio, espresso dalla giurisprudenza di legittimità da tempo, secondo cui secondo cui non è annullabile per difetto di motivazione la sentenza del giudice di appello che abbia omesso di prendere in esame motivi di impugnazione, che, per essere manifestamente infondati o privi del requisito della specificità, avrebbero dovuto essere dichiarati inammissibili. Solo, infatti, qualora l'assunto difensivo posto a fondamento del motivo sia in astratto suscettibile di accoglimento, sussiste un reale interesse dell'imputato a dolersi della Mancanza di motivazione (Sez. 1, n. 6824 del 10/02/1984, Parisi, Rv. 165377 - 01; Sez. 5, n. 4589 del 03/02/1976, Astegiano, Rv. 133214 - 01 secondo cui la mancanza di motivazione sul rigetto di un motivo di appello non costituisce vizio della motivazione e non comporta quindi l'annullamento della sentenza impugnata quando il motivo stesso, se esaminato, non sarebbe stato in astratto suscettibile di accoglimento non avendo lo imputato interesse a dolersi dell'omissione). Alla luce dei principi qui richiamati, a cui il Collegio intende dare continuità, la censura difensiva appare manifestamente infondata alla luce del consolidato indirizzo giurisprudenziale sul punto anche espresso dalle Sezioni Unite n. 40353 del 2013. Va rilevato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, al possesso tutelabile in sede penale viene riconosciuta un'accezione più ampia di quella civilistica. Deve esservi incluso, infatti, non solo il possesso animo domini, ma qualsiasi rapporto di fatto con la cosa, esercitato in modo autonomo ed indipendente dalla titolarità del bene, quale espressione di un legittimo ius possessionis. Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, il bene giuridico protetto nel delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel mero possesso. Rispetto a tale relazione di fatto, si è chiarito che essa si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando si costituisce in modo clandestino o illecito. Sicché, quale conseguenza di tale impostazione, si è affermato che anche al titolare di tale posizione di fatto, spetta la qualifica di persona offesa, con relativa legittimazione a proporre querela (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975, potere, nella specie, riconosciuto al esponsabile di un supermercato). 3 Sulla base di tale premessa, è stata riconosciuta al responsabile di un esercizio commerciale, pur sprovvisto di poteri di rappresentanza o institori del proprietario dei beni destinati alla vendita, legittimazione alla proposizione della querela per furto della merce detenuta ed esposta al pubblico (Sez. 6, n. 1037 del 15/06/2012, Vignoli, Rv. 253888). Ai fini della procedibilità relativamente al delitto di un furto commesso all'interno di un supermercato, in attuazione dei descritti principi, è stato ritenuto legittimato a proporre querela colui che, pur se non munito di poteri di rappresentanza o institori conferitigli dal proprietario, sia titolare di una posizione di detenzione sulla cosa, compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 3736 del 04/12/2018, dep. 2019, Lafleur, Rv. 275342, riguardante il responsabile della sicurezza dell'esercizio commerciale all'interno di un supermercato;
Sez. 5, n. 11968 del 30/01/2018, Piricò, Rv. 272696, inerente al capo reparto di un supermercato;
Sez.5, n. 55025 del 26/09/2016, Mocanu, Rv. 268906, relativa al custode di uno stabilimento Sez. 4, n. 8094 del 29/01/2014, Pisano, Rv. 259289, relativa al direttore di un esercizio commerciale (Sez. 4, n. 41592 del 16/11/2010, Cacciari,Rv. 249416, relativa al responsabile di un negozio). 6. Nella fattispecie in esame, pertanto, appare sufficiente la qualifica di direttore del supermercato per poter proporre querela. Tale dato non ha formato oggetto di specifiche contestazioni del ricorrente che lamentava solo la mancanza di procura in presenza, peraltro, di una "delega" che conferiva, nel suo contenuto, il potere di proporre querela al direttore del supermercato in questione. 7. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 09/05/2023