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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 29/09/2025, n. 3837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3837 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 2299/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2299/2025 R.G. avente ad oggetto: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio
vertente
TRA
(C.F. ), rapp.to e difeso dall'Avv. Lenza Parte_1 C.F._1
virtù RICORRENTE
E
(C.F. , rapp.ta e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Del Grosso Ciro, in virtù di procura in atti
RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 25.9.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 25.3.2025 [nato a [...] il Parte_1
10.07.1972 (C.F. )] ha chiesto dichiararsi la cessazione degli C.F._1
1 Proc. R.G. n. 2299/2025
effetti civili del matrimonio contratto con [nata a [...] Controparte_1
(SA) il 25.09.1975 (C.F. ] in data 14.05.2005 in Contursi C.F._2
Terme (SA), dal quale erano nati due figli, (21.02.2006) e Per_1 Per_2
(27.01.2008), esponendo che la comunione spirituale e materiale con il coniuge non poteva essere ricostituita, essendo trascorso il termine di legge di separazione ininterrotta a far tempo dalla comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del
Tribunale di Salerno nella procedura di separazione personale pronunciata con sentenza n. 2397/2023 pubbl. il 31.05.2023.
Il ricorrente chiedeva: 1) il collocamento del figlio presso di se;
2) una Per_2 regolamentazione libera della frequentazione dei figli;
3) l'assegnazione della casa familiare alla resistente;
4) la conferma del suo diritto ad accedere al garage dell'abitazione in quanto l'unica via di ingresso per il suo studio professionale;
4) la previsione del mantenimento diretto da parte di ciascun genitore del figlio collocatario;
5) la conferma dell'obbligo a suo carico di versamento della somma mensile di euro 200,00 e della somma bimestrale di euro 40,00 a titolo di contributo rispettivamente del canone di locazione e delle utenze domestiche per la residenza universitaria della figlia, oltre alla suddivisione al 50% delle altre spese straordinarie.
si costituiva con comparsa del 23.7.2025 chiedendo: 1) la Controparte_1 conferma del collocamento del minore presso di sé; 2) la previsione di un Per_2 mantenimento diretto per il figlio e di un assegno di mantenimento di Per_2 euro 200,00 in favore della figlia oltre il 50% delle spese da sostenere per la Per_1 residenza universitaria;
3) la suddivisione del 50% delle spese straordinarie;
4) il rigetto integrale della richiesta di accesso all'area garage della casa coniugale.
Le parti, all'udienza del 25.9.2025, dichiaravano di aver raggiunto un accordo e chiedevano di divorziare alle seguenti condizioni:
“1) il figlio minore (27.1.2008) resta congiuntamente affidato ad entrambi Per_2
i genitori con residenza privilegiata presso la madre;
2) il sig. concorderà direttamente con il figlio i tempi e le Parte_1 Per_2 modalità dei loro incontri;
3) La casa familiare sita in Colliano alla via Contrada Valle del Ponte 1,
2 Proc. R.G. n. 2299/2025
unitamente al giardino ed al garage pertinenziale, resta assegnata alla sig.ra
per viverci con i figli;
Controparte_1
4) la sig.ra ed il sig. si accordano a che quest'ultimo Controparte_1 Parte_1 possa accedere al vano cantina e all'archivio mediante passaggio pedonale tramite il vano scala ivi esistente che collega lo studio utilizzato dal sig. alla cantina;
Pt_1
5) il sig. acconsente a che sig.ra possa accedere alla Parte_1 Controparte_1 cantina per effettuare la manutenzione del serbatoio idrico;
la sig.ra CP_1
si impegna alla riparazione della porta di accesso alla cantina
[...] attualmente danneggiata;
6) i sigg.ri e si impegnano entrambi a provvedere in Controparte_1 Parte_1 via diretta al mantenimento ordinario del figlio Per_2
7) atteso che la figlia maggiorenne attualmente è studentessa fuori sede, il sig. Per_1
si impegna a versare direttamente alla stessa a partire da ottobre 2025 Parte_1 un assegno mensile di mantenimento di 150,00 euro - oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat - entro il 10 di ogni mese alle coordinate bancarie che la ragazza indicherà al padre;
8) le spese straordinarie – per le quali le parti fanno proprie e richiamano il protocollo del CNF - contratte nell'interesse dei due figli verranno divise al 50% tra
i genitori;
9) i sigg. ri e concordano a che la sig.ra Controparte_1 Parte_1 CP_1 possa continuare a percepire integralmente l'assegno unico per i due figli come sinora avvenuto”.
Alla stessa udienza la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
Ebbene, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
È provato il titolo posto a fondamento della domanda, ossia la separazione dei coniugi pronunciata con sentenza n. 2397/2023 emessa dal Tribunale Ordinario di
Salerno in data 31.05.2023, così come la cessazione della convivenza dei coniugi per il termine di legge (v. la l. 6 maggio 2015, n. 55 sul cd. divorzio breve). Le risultanze processuali inducono a ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e che non possa più ricostituirsi.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2 lett. b) l. n.
3 Proc. R.G. n. 2299/2025
898/70, così come modificato dall'art. 5 l. n 74/87.
Gli accordi intervenuti tra i coniugi non sono contrari a norme imperative, sono conformi all'interesse della prole minorenne e rispettano i limiti di cui all'art. 160
c.c.; pertanto, il Tribunale ritiene di poterli integralmente recepire.
L'esito del giudizio consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, nelle persone dei magistrati indicati in epigrafe, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[nato a [...] il [...] (C.F. )] e Parte_1 C.F._1
[nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
] in data 14.5.2005 in Contursi Terme (SA), regolarmente C.F._2 trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del predetto Comune anno 2005,
Atto n. 3 Parte II Serie A;
- recepisce le condizioni concordate dalle parti all'udienza del 25.9.2025 e integralmente riportate in motivazione;
- spese compensate;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Contursi Terme (SA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 29.9.2025
Il Giudice Estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente
dott.ssa Ilaria Bianchi
4
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2299/2025 R.G. avente ad oggetto: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio
vertente
TRA
(C.F. ), rapp.to e difeso dall'Avv. Lenza Parte_1 C.F._1
virtù RICORRENTE
E
(C.F. , rapp.ta e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Del Grosso Ciro, in virtù di procura in atti
RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 25.9.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 25.3.2025 [nato a [...] il Parte_1
10.07.1972 (C.F. )] ha chiesto dichiararsi la cessazione degli C.F._1
1 Proc. R.G. n. 2299/2025
effetti civili del matrimonio contratto con [nata a [...] Controparte_1
(SA) il 25.09.1975 (C.F. ] in data 14.05.2005 in Contursi C.F._2
Terme (SA), dal quale erano nati due figli, (21.02.2006) e Per_1 Per_2
(27.01.2008), esponendo che la comunione spirituale e materiale con il coniuge non poteva essere ricostituita, essendo trascorso il termine di legge di separazione ininterrotta a far tempo dalla comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del
Tribunale di Salerno nella procedura di separazione personale pronunciata con sentenza n. 2397/2023 pubbl. il 31.05.2023.
Il ricorrente chiedeva: 1) il collocamento del figlio presso di se;
2) una Per_2 regolamentazione libera della frequentazione dei figli;
3) l'assegnazione della casa familiare alla resistente;
4) la conferma del suo diritto ad accedere al garage dell'abitazione in quanto l'unica via di ingresso per il suo studio professionale;
4) la previsione del mantenimento diretto da parte di ciascun genitore del figlio collocatario;
5) la conferma dell'obbligo a suo carico di versamento della somma mensile di euro 200,00 e della somma bimestrale di euro 40,00 a titolo di contributo rispettivamente del canone di locazione e delle utenze domestiche per la residenza universitaria della figlia, oltre alla suddivisione al 50% delle altre spese straordinarie.
si costituiva con comparsa del 23.7.2025 chiedendo: 1) la Controparte_1 conferma del collocamento del minore presso di sé; 2) la previsione di un Per_2 mantenimento diretto per il figlio e di un assegno di mantenimento di Per_2 euro 200,00 in favore della figlia oltre il 50% delle spese da sostenere per la Per_1 residenza universitaria;
3) la suddivisione del 50% delle spese straordinarie;
4) il rigetto integrale della richiesta di accesso all'area garage della casa coniugale.
Le parti, all'udienza del 25.9.2025, dichiaravano di aver raggiunto un accordo e chiedevano di divorziare alle seguenti condizioni:
“1) il figlio minore (27.1.2008) resta congiuntamente affidato ad entrambi Per_2
i genitori con residenza privilegiata presso la madre;
2) il sig. concorderà direttamente con il figlio i tempi e le Parte_1 Per_2 modalità dei loro incontri;
3) La casa familiare sita in Colliano alla via Contrada Valle del Ponte 1,
2 Proc. R.G. n. 2299/2025
unitamente al giardino ed al garage pertinenziale, resta assegnata alla sig.ra
per viverci con i figli;
Controparte_1
4) la sig.ra ed il sig. si accordano a che quest'ultimo Controparte_1 Parte_1 possa accedere al vano cantina e all'archivio mediante passaggio pedonale tramite il vano scala ivi esistente che collega lo studio utilizzato dal sig. alla cantina;
Pt_1
5) il sig. acconsente a che sig.ra possa accedere alla Parte_1 Controparte_1 cantina per effettuare la manutenzione del serbatoio idrico;
la sig.ra CP_1
si impegna alla riparazione della porta di accesso alla cantina
[...] attualmente danneggiata;
6) i sigg.ri e si impegnano entrambi a provvedere in Controparte_1 Parte_1 via diretta al mantenimento ordinario del figlio Per_2
7) atteso che la figlia maggiorenne attualmente è studentessa fuori sede, il sig. Per_1
si impegna a versare direttamente alla stessa a partire da ottobre 2025 Parte_1 un assegno mensile di mantenimento di 150,00 euro - oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat - entro il 10 di ogni mese alle coordinate bancarie che la ragazza indicherà al padre;
8) le spese straordinarie – per le quali le parti fanno proprie e richiamano il protocollo del CNF - contratte nell'interesse dei due figli verranno divise al 50% tra
i genitori;
9) i sigg. ri e concordano a che la sig.ra Controparte_1 Parte_1 CP_1 possa continuare a percepire integralmente l'assegno unico per i due figli come sinora avvenuto”.
Alla stessa udienza la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
Ebbene, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
È provato il titolo posto a fondamento della domanda, ossia la separazione dei coniugi pronunciata con sentenza n. 2397/2023 emessa dal Tribunale Ordinario di
Salerno in data 31.05.2023, così come la cessazione della convivenza dei coniugi per il termine di legge (v. la l. 6 maggio 2015, n. 55 sul cd. divorzio breve). Le risultanze processuali inducono a ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e che non possa più ricostituirsi.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2 lett. b) l. n.
3 Proc. R.G. n. 2299/2025
898/70, così come modificato dall'art. 5 l. n 74/87.
Gli accordi intervenuti tra i coniugi non sono contrari a norme imperative, sono conformi all'interesse della prole minorenne e rispettano i limiti di cui all'art. 160
c.c.; pertanto, il Tribunale ritiene di poterli integralmente recepire.
L'esito del giudizio consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, nelle persone dei magistrati indicati in epigrafe, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[nato a [...] il [...] (C.F. )] e Parte_1 C.F._1
[nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
] in data 14.5.2005 in Contursi Terme (SA), regolarmente C.F._2 trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del predetto Comune anno 2005,
Atto n. 3 Parte II Serie A;
- recepisce le condizioni concordate dalle parti all'udienza del 25.9.2025 e integralmente riportate in motivazione;
- spese compensate;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Contursi Terme (SA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 29.9.2025
Il Giudice Estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente
dott.ssa Ilaria Bianchi
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