Articolo 3 della Legge 16 ottobre 1968, n. 1117
Articolo 2Articolo 4
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22 novembre 1968
Art. 3.
Alle dipendenze del comitato nazionale e' costituita una giunta esecutiva cosi' composta:
il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, presidente;
un Sottosegretario di Stato delegato dal Ministro per gli affari esteri;
un Sottosegretario di Stato delegato dal Ministro per l'interno; un Sottosegretario di Stato delegato dal Ministro per la difesa; un Sottosegretario di Stato delegato dal Ministro per la pubblica istruzione;
un Sottosegretario di Stato delegato dal Ministro per le poste e telecomunicazioni;
l'amministratore delegato della RAI-TV;
un rappresentante dell'Associazione nazionale dei combattenti e reduci.
Spetta alla giunta esecutiva:
1) formulare le proposte e le iniziative da sottoporre al comitato nazionale per l'approvazione;
2) dare attuazione ai deliberati del comitato nazionale.
La giunta esecutiva si avvarra' di una segreteria da istituirsi con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Entrata in vigore il 22 novembre 1968