Decreto 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, decreto 06/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Torino
Nona Sezione Civile
Procedimento 10586/2025
Promosso da Parte_1
Rappresentato dall'avv. Vanessa Boccato
Il Tribunale
In composizione collegiale nelle persone di
Alessandra Aragno Presidente
Silvia Graziella Carosio Giudice
Tiziana De Fazio Giudice Rel.
Visto il ricorso proposto ai sensi dell'art. 35bis D. L.vo 25/2008 dal richiedente sopra indicato, cittadino del Bangladesh, avente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento della CT di Torino del 23.4.2025 di rigetto della domanda di protezione internazionale per manifesta infondatezza;
Vista l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto e dell'obbligo di rimpatrio ivi contenuto, tempestivamente proposta con il ricorso introduttivo;
visto l'art. 35 bis comma 4, D.l.vo 25/2008 così come modificato dal DL145/2024 conv. in l. 187/2024; preso atto che il ricorso è stato notificato, a cura della cancelleria, ai soggetti e con le modalità di cui al comma 6 dell'art. 35 bis cit. (Ministero presso la CP_1
Commissione Territoriale); osservato che il non ha depositato note difensive entro tre giorni Controparte_2
dalla notificazione;
Letto il provvedimento impugnato e rilevato che nel medesimo la CT ha esplicitamente dato atto dell'applicazione della procedura ordinaria, per violazione dei termini della procedura accelerata;
Ritenuto pertanto che la procedura debba qualificarsi come ordinaria, con tutte le conseguenze in tema di termini di impugnazione e sospensione ex lege del provvedimento di rigetto;
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PQM
Dichiara non luogo a provvedere sull'istanza, essendo il provvedimento sospeso ex lege, compreso l'obbligo di rimpatrio.
Dispone l'archiviazione del sub.
MANDA ALLA CANCELLERIA di notificare il presente decreto al ricorrente e al presso la Commissione Territoriale che ha adottato l'atto Controparte_2
impugnato, la quale:
• potrà depositare, ENTRO 20 giorni dalla notificazione, una nota difensiva ai sensi del comma 7 terzo periodo art. 35 bis;
• dovrà trasmettere, entro lo stesso termine, copia della domanda di
Protezione Internazionale;
ove disponibile della videoregistrazione di cui all'art. 14 comma 1 D Lvo 25/2008 come sostituito dalla D.L. 13/2017; del verbale di trascrizione o comunque dell'audizione del ricorrente avanti alla Commissione, nonché copia dell'intera documentazione comunque acquisita nel corso della procedura di esame, ivi compresa l'indicazione della documentazione sulla situazione socio-politica- economica del Paese di provenienza;
• Dispone la trasmissione del ricorso al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni;
AVVISA il ricorrente che può depositare una nota difensiva ENTRO i 20 giorni successivi alla scadenza del termine di cui sopra di cui al comma 7 terzo periodo art. 35 bis.
Nomina relatore la dott.ssa Tiziana De Fazio e fissa udienza al 20.12.2028 ore 10.10, aula n. 12503 ingresso 15, piano primo.
Torino, 04/06/2025
Il Presidente
Alessandra Aragno
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