Art. 2.
Alla maggiore spesa per l'esercizio finanziario 1954-1955, si provvedera' con riduzione di pari importo dei fondo stanziato al capitolo 515 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
Alla maggiore spesa per l'esercizio finanziario 1954-1955, si provvedera' con riduzione di pari importo dei fondo stanziato al capitolo 515 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.