Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 24/06/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Alessan-
dra Frasca, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1439 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
Avv. (c.f. nato a [...] Parte_1 C.F._1
(AG) il 21.01.1968 ivi residente, con studio legale in Canicattì, Via La
Marmora n°21, rappresentato e difeso da se stesso (pec:
[...]
; Email_1
-parte ricorrente-
CONTRO
, in persona del Ministro pro-tempore, Controparte_1
con sede in Roma in Via Arenula 70, Codice Fiscale. , rap- P.IVA_1
presentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cal-
tanissetta (PEC: , nei cui uffici siti in Email_2
Caltanissetta, via Libertà n. 174 è domiciliato
-parte resistente -
OGGETTO: liquidazione dei compensi in favore del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Tribunale di Caltanissetta
CONCLUSIONI: all'udienza del giorno 12/3/2025 parte ricorrente ha concluso come da verbale redatto in pari data al quale si rinvia;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.9.2023, l'Avv. ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto di rigetto della liquidazione dei compensi quale difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato emesso nel giudizio iscritto al n. 2049/2011 R.G..
Ha dedotto, in particolare, l'erroneità della somma liquidata in ragione del fatto che la suddetta liquidazione non aveva tenuto in considerazione le statuizioni contenute nella sentenza resa dalla Corte d'Appello di Cal-
tanissetta il 21.06.2021 nell'ambito del giudizio civile recante il numero
235/2015 RG che aveva riquantificato le spese del primo grado di giudizio in € 10.693,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, ponendone il pa-
gamento a favore dello Stato. Ha quindi chiesto la liquidazione della somma di € 5.346,50, oltre spese generali, IVA e CPA, ottenuta dimidian-
do la somma indicata dalla Corte d'appello.
Il , costituendosi in giudizio, ha rilevato che il Controparte_1
giudice della liquidazione aveva tenuto conto della sola sentenza di primo grado, senza considerare che la statuizione specifica in punto di spese le-
gali era stata poi riformata dalla sentenza della Corte di Appello.
Tanto premesso, il ricorso non può essere accolto.
In primo luogo deve rilevarsi che per giurisprudenza ormai costante non necessariamente la somma oggetto di condanna a carico del soccom-
bente in favore dell'Erario deve corrispondere a quella liquidata in favore del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato “attesa
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l'indipendenza dei due rapporti rispettivamente esistenti, il primo, tra le
parti del giudizio e regolato dalla sentenza che lo conclude, ed il secondo,
tra la parte ammessa al beneficio e lo Stato, disciplinato dal citato decreto e
caratterizzato dal diritto di rivalsa, esercitabile dall'Erario nelle forme e nei
casi di cui ai successivi artt. 133 e 134” (Cass. n. 13666/2023). Inoltre,
costituisce principio generale, di origine processualcivilistica, quello per cui la liquidazione del compenso in favore del difensore di parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato non può essere superiore a quanto richiesto dallo stesso difensore nell'istanza di liquidazione dei compensi che costituisce la domanda che regge anche il giudizio di oppo-
sizione.
Risulta dai documenti acquisiti ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 150/2011
che l'Avv. all'esito del giudizio di primo grado formulò istanza di li- Pt_1
quidazione dei compensi con la quale chiese l'emissione del decreto di pa-
gamento “secondo i parametri indicati nella sentenza n. 203/2015”.
A prescindere dai parametri concretamente applicati (nel decreto di li-
quidazione si fa riferimento all'art. 5 comma II d.m. n. 55/2014 che con-
sente di fare riferimento al valore effettivo della controversia quando que-
sto risulti manifestamente diverso da quello presunto in base ai criteri generali), appare evidente che l'istanza di liquidazione aveva ad oggetto la somma indicata dal Tribunale in sentenza, somma alla quale andava ob-
bligatoriamente applicata poi la riduzione ex art. 130 d.P.R. n. 115/2002.
La circostanza che la Corte d'appello abbia successivamente modificato la liquidazione delle spese legali effettuata in sentenza, maggiorandola in accoglimento di uno specifico motivo di gravame, non assume rilievo in
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questa sede sia per quanto sopra detto in relazione alla diversità dei rap-
porti oggetto della condanna alle spese contenuta in sentenza, da una parte, e della liquidazione dei compensi in favore del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, dall'altro, sia perché l'istanza originariamente proposta aveva ad oggetto l'importo liquidato dalla sen-
tenza di primo grado che quindi, a prescindere dai criteri di calcolo con-
cretamente utilizzati, ne costituiva il limite in conformità al principio della domanda.
Il decreto di liquidazione appare quindi conforme all'istanza di liquida-
zione non tanto perché ha utilizzato i parametri normativi dalla stessa in-
dicati, quanto perché ha liquidato di fatto la somma richiesta.
Quand'anche il Giudice avesse utilizzato quale parametro quello poi applicato dalla Corte d'appello, avrebbe comunque incontrato il limite del-
la somma richiesta dall'istante, calcolata da quest'ultimo – si ribadisce –
nella misura liquidata dalla sentenza del Tribunale.
Il ricorso va, quindi, rigettato.
Tenuto conto delle peculiarità della vicenda e del tenore delle difese della parte convenuta, sussistono i presupposti per disporre la compen-
sazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa do-
manda, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese del giudizio;
Così deciso in Caltanissetta il 15.5.2025.
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Il Giudice
Alessandra Frasca
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