Sentenza 13 novembre 2020
Massime • 1
Non è abnorme il provvedimento del Procuratore generale che dispone la demolizione coattiva di opere edilizie abusive con sgombero dell'immobile, poiché compete al pubblico ministero, quale organo promotore dell'esecuzione ex art. 655 cod. proc. pen., determinare le modalità attuative della demolizione.
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- 1. Brevi riflessioni sul ruolo del Pubblico Ministero nell’esercizio della funzione giurisdizionaleGiuseppe Amara · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Giuseppe Amara Sommario: 1. Introduzione - 2. La Costituzione e la normativa primaria 3. Il ruolo lato sensu giurisdizionale del Pubblico Ministero sino all'esercizio dell'azione penale - 4. Separazione delle carriere - 5. Conclusioni. 1. Introduzione Piace iniziare questa breve riflessione con una banale citazione, banale nel senso che chiunque operi nella giurisdizione probabilmente già la conosce, ma che racchiude, con estrema sintesi, il significato del pensiero che si cercherà di sviluppare. “Fra tutti gli uffici giudiziari, il più arduo mi sembra quello del pubblico accusatore: il quale, come sostenitore dell'accusa, dovrebb'essere parziale al pari di un avvocato: e, come …
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Leggi di più… - 3. Reati in materia di edilizia ed urbanistica: rassegna giurisprudenzialeAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 3 gennaio 2023
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Leggi di più… - 4. Brevi riflessioni sul ruolo del Pubblico Ministero nell’esercizio della funzione giurisdizionaleGiuseppe Amara · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 17 marzo 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/11/2020, n. 1300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1300 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2020 |
Testo completo
01300-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IN CALCE TERZA SEZIONE PENALE ANNOTAZIONE Composta da 1505 - Presidente - Sent. n. sez. Gastone Andreazza CC 13/11/2020 Andrea Gentili - R.G.N. 13694/2020 Antonella Di Stasi -Relatore - Antonio Corbo Alessandro Maria Andronio ha pronunciato la seguente SENTENZA 14 6 262) WERTO sul ricorso proposto da LI RI avverso il provvedimento in data 26/02/2020 del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico Angelo Raffaele Seccia, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento emesso in data 26 febbraio 2020, il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli ha ordinato lo sgombero e la demolizione coattiva dell'immobile sito in Anacapri, via Castagnelle, n. 12, di proprietà di RI LI, con esecuzione fissata per il 5 marzo 2020. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso il provvedimento indicato in epigrafe RI LI, con atto sottoscritto dall'avvocato Francesca Coppi, articolando un unico motivo, con il quale si denuncia violazione di legge, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta abnormità del medesimo. Si premette che il provvedimento impugnato si innesta su una complessa vicenda. Si rappresenta, in particolare, che l'immobile oggetto del provvedimento impugnato era stato interessato, dapprima, da una sentenza di patteggiamento, emessa il 3 novembre 1993 nei confronti del marito dell'odierna ricorrente, la quale aveva ordinato la demolizione delle opere abusive fino ad allora realizzate, costituite da una platea in cemento armato e da due manufatti, nonché, successivamente, da una ulteriore sentenza, emessa il 19 settembre 1997, la quale aveva ordinato l'abbattimento di ulteriori opere abusive. Si segnala, poi, che, in data 9 maggio 2013, la Procura generale presso la Corte d'appello di Napoli aveva ingiunto la demolizione di tutte le opere abusive, che questo ordine era rimasto ineseguito e che, perciò, era stato emesso nuovo ordine di sgombero per il 27 gennaio 2020, con contestuale provvedimento di demolizione. Si evidenzia, quindi, che l'istante ed i suoi figli, quali eredi della persona condannata per i reati in materia edilizia, avevano proposto incidente di esecuzione per la sospensione dell'ordine esecutivo, indicando di aver presentato richiesta di condono con riferimento alle opere realizzate in epoca antecedente al 31 dicembre 1993. Si riferisce, infine, che la procedura amministrativa di condono, nonostante un parere favorevole del Comune in data 9 gennaio 2020 (allegato 6), si era bloccata per il preavviso di parere negativo della Soprintendenza Archeologica (allegato 7), e che gli eredi del condannato avevano iniziato l'opera di demolizione previa autorizzazione rilasciata dalla Procura generale il 26 gennaio 2020. Si deduce, a questo punto, che il provvedimento impugnato è abnorme perché ha invaso le competenze del giudice dell'esecuzione, disponendo la demolizione senza attendere la definizione del procedimento amministrativo di condono relativo all'immobile, del quale era probabile un esito positivo. Si segnala che, come comunicato con nota del 26 febbraio 2020 alla Procura generale presso la Corte d'appello di Napoli, i lavori di autodemolizione relativi alle opere realizzate dopo la presentazione della domanda di condono sarebbero stati completati nell'arco di una settimana e che, nelle successive due settimane, la Soprintendenza Archeologica, previa effettuazione di un sopralluogo, avrebbe potuto rideterminarsi in ordine alla pratica di condono (allegati 10 e 13). 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.
2. La questione da risolvere è se possa essere qualificato abnorme, e sia perciò ricorribile per cassazione, il provvedimento del Procuratore generale che dispone la demolizione coattiva di opere abusive dal punto di vista edilizio ed urbanistico, con sgombero dell'immobile, in particolare perché atto che invade le competenze del giudice dell'esecuzione e non attende la definizione del procedimento amministrativo di condono. La soluzione da accogliere, ad avviso del Collegio, è quella negativa, perché, come più volte rilevato in giurisprudenza, compete al pubblico ministero, quale organo promotore dell'esecuzione ex art. 655 cod. proc. pen., determinare le modalità attuative della demolizione e, qualora sorga una controversia concernente non solo il titolo, ma anche le modalità esecutive, va instaurato dallo stesso P.M., dall'interessato o dal difensore procedimento innanzi al giudice dell'esecuzione (cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 40763 del 23/05/2013, Terracciano, Rv. 257524-01, e Sez. 3, n. 1961 del 12/05/2000, Masiello, 216991-01). Questa affermazione, peraltro, si inserisce coerentemente in un più ampio quadro sistematico. Da un lato, infatti, si è precisato che non può dirsi affetto da abnormità neppure il provvedimento con cui, in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo di un immobile abusivamente realizzato, il P.M. ne ordini lo sgombero da persone o cose, atteso che la sua adozione rientra nei poteri che la legge processuale (art. 655 cod. proc. pen.) attribuisce al pubblico ministero per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione proposto contro di esso (così Sez. 3, n. 47326 del 16/11/2007, Stravati, Rv. 238529-01). Dall'altro, poi, si è affermato che l'ordine di demolizione di un manufatto abusivo emesso dal pubblico ministero, in quanto provvedimento non giurisdizionale, non è autonomamente impugnabile e può essere contestato soltanto mediante incidente di esecuzione (cfr. Sez. 3, n. 10126 del 29/01/2013, ند Di Cristo, Rv. 254978-01).
3. Le conclusioni precedentemente esposte non implicano che il giudice di legittimità debba riqualificare il ricorso per cassazione avverso l'ordine del pubblico ministero di sgombero e di demolizione come richiesta di controllo su tale provvedimento al giudice dell'esecuzione, e trasmettergli gli atti. 3 3.1. Occorre innanzitutto rilevare che, secondo un risalente principio affermato dalle Sezioni Unite, quando, in presenza di un provvedimento di esecuzione di una sentenza penale emesso dal pubblico ministero nell'ambito delle sue funzioni istituzionali, l'interessato abbia proposto, anziché incidente di esecuzione, ricorso per cassazione, quest'ultimo, poiché riguarda un provvedimento non giurisdizionale, né suscettibile di impugnazione, è inammissibile, a nulla rilevando che con esso siano stati dedotti vizi di legittimità, e non è qualificabile come incidente di esecuzione con la contestuale trasmissione degli atti al giudice competente (così Sez. U, n. 27 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215212-01, la quale ha precisato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di attivare in ogni tempo la procedura incidentale di esecuzione, e che il provvedimento emesso all'esito di questa è ricorribile per cassazione).
3.2. Questo principio non sembra da ritenere superato alla luce del successivo e ormai consolidatissimo orientamento giurisprudenziale, secondo cui l'istituto della riqualificazione previsto dall'art. 568 cod. proc. pen. è applicabile anche nell'ipotesi di proposizione del ricorso per cassazione invece che della opposizione ex art. 667, comma quarto, cod. proc. pen. In effetti, a fondamento di questa interpretazione estensiva, se si richiama anche il principio generale di conservazione degli atti giuridici (evidenziato da Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221-01, con riferimento alla riqualificazione di un atto di impugnazione in altro atto di impugnazione), si sottolinea però una esigenza specifica: non può farsi «discendere la inammissibilità della impugnazione, pur se in "senso lato", solo dalla erronea indicazione della stessa, soprattutto in un caso, come quello in esame, in cui la natura ed tipo delle censure mosse attengono prevalentemente al merito per cui l'erroneo nomen iuris attribuito dalla parte al mezzo di gravame non può pregiudicare la possibilità, concessa dall'ordinamento all'interessato, di avere una seconda pronuncia di merito sulle sue doglianze» (così, specificamente, Sez. 1, n. 4083 del 11/01/2013, Tabbi, Rv. 254812-01). 1 Appare ragionevole ritenere, perciò, che l'istituto previsto dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. è sì ritenuto applicabile anche fuori dell'ambito delle impugnazioni, ma quando, e in quanto, la riqualificazione è funzionale a precludere decadenze, e conseguenti declaratorie di inammissibilità.
3.3. Del resto, al di là di questa ipotesi, non sembrano ravvisabili i presupposti per ulteriori interpretazioni estensive o analogiche dell'istituto in questione. In particolare, la riqualificazione di un atto di impugnazione in un atto appartenente ad altra categoria non risponde, di per sé sola, ad esigenze di economia processuale. Va considerato, in proposito, e ad esempio, che laM riqualificazione, operata avendo riguardo a fattispecie tra loro del tutto eterogenee per struttura e funzione, potrebbe determinare l'attivazione di sequenze procedimentali sulla base di atti privi dei necessari requisiti di validità o comunque inidonei allo scopo (cfr., per queste osservazioni, Sez. U, n. 27 del 2000, cit., in motivazione, § 10).
3.4. L'istanza di incidente di esecuzione, quale è la richiesta di controllo dell'ordine del pubblico ministero di sgombero e di demolizione di opere abusive, non è un atto di impugnazione, e non è nemmeno soggetta a termini di decadenza. Con riferimento a quest'ultimo profilo, infatti, si è osservato che, in materia di incidente di esecuzione, non è ravvisabile «l'esigenza di scongiurare decadenze», perché il procedimento «può essere sempre attivato ogni qual volta l'interesse della parte la porti a sollecitare l'intervento del giudice» (così Sez. U, n. 27 del 2000, cit., in motivazione, § 10), stante l'assenza di qualunque espressa previsione dell'art. 666, commi 1, 2 e 3, di un termine ad opponendum per far valere innanzi al giudice dell'esecuzione le invalidità dell'ordine di esecuzione (così Sez. 1, n. 2727 del 30/11/2005, dep. 2006, Gallego Guerra, Rv. 235095-01, ma anche Sez. 1, n. 4745 del 25/10/1994, D'Annibale, Rv. 199780-01). Di conseguenza, nella specie, non sussistendo alcuna esigenza di evitare la dichiarazione di inammissibilità di una impugnazione o di un'istanza per l'inosservanza di un termine di decadenza, non ricorrono i presupposti per applicare, estensivamente o analogicamente, la disciplina dettata dall'art. 568, comma 5, secondo periodo, cod. proc. pen., in forza della quale se l'impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente».
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ravvisandosi profili di - colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13/11/2020 Il Consigliere estensore Il Presidente Gastone Andreazza Antonio Corbo n ہا 5 TO IL CA CORTE DI CASSAZIONE U.R.P. CENTRALE for corte the Cessatione - Ferta Sesione Penale - con ordinanza n. 35490/24, depositate ie 27/9/20212 IN la correzione dell' errore materiale dh lui al frontespino della sentenza pronunciate all' uolienza del 13/11/2020 iniguanshinte if procedimento n. 13694/2014, ricorrente IS SA, nel denso che f i component def Collegio, in luogo del Consigliere Alessandro Maria Andronio, cleve extere indicato il Consigliere Uboldo Macri " Roma 17/10/2021 E SUGEEMS IL DIRETTORE Roberto Tarsin T R O C O L S