CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 301/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CHINDEMI DOMENICO, Presidente e Relatore
CIVARDI STEFANO PIO MARIA, Giudice
PAVONE ENRICO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4100/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. REG.UFF. 0213275 SCONTO IN FATT 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 101/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
come da rispettivi atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 proponeva ricorso, alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano avverso il rigetto dell'istanza di autotutela presentata volta all'annullamento degli effetti della sospensione sulla comunicazione dell'opzione, riguardante lo sconto in fattura per interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche ex art 119- ter del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 in relazione ad un 1 intervento di sostituzione degli infissi (comprensivi di coprifili, tapparelle e porte), effettuato su un immobile, sito in Milano, Indirizzo_1.
L' intimata si è costituita con controricorso, il ricorrente ha presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il caso di specie riguarda un intervento di sostituzione degli infissi effettuato su un immobile sito in Milano, Indirizzo_1
Tale tipologia di lavori non è più ammessa dal bonus barriere architettoniche a partire dal 2024 e non vi è prova della sussistenza delle ipotesi residuali che permettono l'utilizzo dello sconto o cessione anche per le spese sostenute nel 2024.
Il contribuente ha presentato una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal contribuente e dall'impresa fornitrice / cessionaria e datata 28/09/2024, con la quale, in relazione alle limitazioni introdotte dal D.L. 212/2023, viene dichiarato che l'intervento viene svolto in edilizia libera e i lavori sono già iniziati in data 23/12/2023.
Tale dichiarazione è datata 16/02/2024,dopo il presunto inizio dei lavori e non consente all'Amministrazione di verificare, con certezza, né quando sia stata stipulata (nel caso di specie reca comunque una data successiva al 30 dicembre 2023), né che i lavori siano stati effettuati in data antecedente al 30 dicembre 2023.
Va osservato che, comunque, l'efficacia probatoria dell'autodichiarazione del contribuente, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa tributaria (es: bonus n. 11/2023), è esclusa dal principio secondo cui l'autocertificazione ha attitudine certificativa e probatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative, essendo invece priva di efficacia in sede giurisdizionale, e ciò tanto più nel contenzioso tributario, nel quale l'efficacia dell'autodichiarazione del contribuente trova uno specifico ostacolo nell'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto finirebbe per introdurre in esso – eludendo il divieto di giuramento -un mezzo di prova non solo equipollente a quello vietato ma anche costituito al di fuori del processo(cfr Cass. 11/11/2023 n. 26314; Cass. n. 18374 del 2019).
Quindi la prova della agevolazione deve essere fornita dal contribuente con altri mezzi gravando su di lui l'onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento agevolativo impositivo rivendicato, mentre le argomentazioni con cui l'Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita dal contribuente, costituiscono mere difese(Cass. n. 15026 del 2014).
Il contribuente non ha fornito prova adeguata al riguardo.
La documentazione fotografica non dimostra che la data di inizio dei lavori è antecedente al 30/12/2023
e la data di caricamento delle immagini che attestano l'inizio dei lavori è il 16/02/2024 e la data di caricamento di quelle di fine lavori il 31/07/2024. Inoltre, dalle foto prodotte non vi è la rappresentazione di opere compiute/in corso/ante 29/12/2023.
Va osservato che l'“inizio lavori” coincide con la concreta ed effettiva esecuzione dell'opera non rilevando
, a tali fini, le attività meramente preliminari e interlocutorie quali, ad esempio l'esecuzione di un sopralluogo, il rilievo delle misure, la redazione di uno studio di fattibilità, la scelta da parte del committente dei manufatti.
A seguito dei decreti n. 212/2023 e n. 39/2024, ai fini delle agevolazioni, non sono più ammessi, a partire dal 2024, le sostituzioni di serramenti, porte, finestre e infissi, così come per pavimenti, impianti sanitari
(art. 119 ter del DL 34/2020).
La possibilità di optare per lo sconto o cessione del credito, ex art. 3 comma 3 del 212/2023 ricorre solo qualora, entro il 29 dicembre 2023, risultino soddisfatte le seguenti condizioni: a) sia stata presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
b) per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.
Il caso di specie, rientrando in una situazione in cui non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, avrebbero dovuto verificarsi due situazioni alternative tra di loro: 1) inizio dei lavori prima del 30 dicembre
2023, oppure 2) qualora non fossero ancora iniziati i lavori, le parti avessero stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e avessero stato versato un acconto sul prezzo.
Le condizioni della stipula dell'accordo e del versamento dell'acconto avrebbero dovuto essere entrambe esistenti prima del 30 dicembre 2023, ma la parte non ha provato di aver versato alcun acconto prima del
30 dicembre 2023.
La sola emissione della fattura, datata 28 dicembre 2023,peraltro generica, non consente di accertare che i lavori siano precedenti a tale data.
Il bonifico risulta effettuato, successivamente alla data del 30 dicembre 2023, in data 08/01/2024.
Dalla documentazione prodotta non si evince prova che i lavori siano iniziati nel 2023 e, conseguentemente, vanno esclusi dal bonus al 75%.
Inoltre è richiesta un'apposita asseverazione tecnica da parte di un tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti previsti dal D.M. n. 239/1989,e tale asseverazione è stata rilasciata dall'Ing. Nominativo_1 (All. 5) e reca la data del 19/03/2024, successiva al 30 dicembre 2023.
Va, conseguentemente, rigettato il ricorso.
La novità delle questioni consente di ravvisare le condizioni, previste dall'art. 15,n. 2 D.lgs 546/92 per la compensazione delle spese del giudizio
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CHINDEMI DOMENICO, Presidente e Relatore
CIVARDI STEFANO PIO MARIA, Giudice
PAVONE ENRICO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4100/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. REG.UFF. 0213275 SCONTO IN FATT 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 101/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
come da rispettivi atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 proponeva ricorso, alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano avverso il rigetto dell'istanza di autotutela presentata volta all'annullamento degli effetti della sospensione sulla comunicazione dell'opzione, riguardante lo sconto in fattura per interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche ex art 119- ter del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 in relazione ad un 1 intervento di sostituzione degli infissi (comprensivi di coprifili, tapparelle e porte), effettuato su un immobile, sito in Milano, Indirizzo_1.
L' intimata si è costituita con controricorso, il ricorrente ha presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il caso di specie riguarda un intervento di sostituzione degli infissi effettuato su un immobile sito in Milano, Indirizzo_1
Tale tipologia di lavori non è più ammessa dal bonus barriere architettoniche a partire dal 2024 e non vi è prova della sussistenza delle ipotesi residuali che permettono l'utilizzo dello sconto o cessione anche per le spese sostenute nel 2024.
Il contribuente ha presentato una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal contribuente e dall'impresa fornitrice / cessionaria e datata 28/09/2024, con la quale, in relazione alle limitazioni introdotte dal D.L. 212/2023, viene dichiarato che l'intervento viene svolto in edilizia libera e i lavori sono già iniziati in data 23/12/2023.
Tale dichiarazione è datata 16/02/2024,dopo il presunto inizio dei lavori e non consente all'Amministrazione di verificare, con certezza, né quando sia stata stipulata (nel caso di specie reca comunque una data successiva al 30 dicembre 2023), né che i lavori siano stati effettuati in data antecedente al 30 dicembre 2023.
Va osservato che, comunque, l'efficacia probatoria dell'autodichiarazione del contribuente, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa tributaria (es: bonus n. 11/2023), è esclusa dal principio secondo cui l'autocertificazione ha attitudine certificativa e probatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative, essendo invece priva di efficacia in sede giurisdizionale, e ciò tanto più nel contenzioso tributario, nel quale l'efficacia dell'autodichiarazione del contribuente trova uno specifico ostacolo nell'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto finirebbe per introdurre in esso – eludendo il divieto di giuramento -un mezzo di prova non solo equipollente a quello vietato ma anche costituito al di fuori del processo(cfr Cass. 11/11/2023 n. 26314; Cass. n. 18374 del 2019).
Quindi la prova della agevolazione deve essere fornita dal contribuente con altri mezzi gravando su di lui l'onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento agevolativo impositivo rivendicato, mentre le argomentazioni con cui l'Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita dal contribuente, costituiscono mere difese(Cass. n. 15026 del 2014).
Il contribuente non ha fornito prova adeguata al riguardo.
La documentazione fotografica non dimostra che la data di inizio dei lavori è antecedente al 30/12/2023
e la data di caricamento delle immagini che attestano l'inizio dei lavori è il 16/02/2024 e la data di caricamento di quelle di fine lavori il 31/07/2024. Inoltre, dalle foto prodotte non vi è la rappresentazione di opere compiute/in corso/ante 29/12/2023.
Va osservato che l'“inizio lavori” coincide con la concreta ed effettiva esecuzione dell'opera non rilevando
, a tali fini, le attività meramente preliminari e interlocutorie quali, ad esempio l'esecuzione di un sopralluogo, il rilievo delle misure, la redazione di uno studio di fattibilità, la scelta da parte del committente dei manufatti.
A seguito dei decreti n. 212/2023 e n. 39/2024, ai fini delle agevolazioni, non sono più ammessi, a partire dal 2024, le sostituzioni di serramenti, porte, finestre e infissi, così come per pavimenti, impianti sanitari
(art. 119 ter del DL 34/2020).
La possibilità di optare per lo sconto o cessione del credito, ex art. 3 comma 3 del 212/2023 ricorre solo qualora, entro il 29 dicembre 2023, risultino soddisfatte le seguenti condizioni: a) sia stata presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
b) per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.
Il caso di specie, rientrando in una situazione in cui non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, avrebbero dovuto verificarsi due situazioni alternative tra di loro: 1) inizio dei lavori prima del 30 dicembre
2023, oppure 2) qualora non fossero ancora iniziati i lavori, le parti avessero stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e avessero stato versato un acconto sul prezzo.
Le condizioni della stipula dell'accordo e del versamento dell'acconto avrebbero dovuto essere entrambe esistenti prima del 30 dicembre 2023, ma la parte non ha provato di aver versato alcun acconto prima del
30 dicembre 2023.
La sola emissione della fattura, datata 28 dicembre 2023,peraltro generica, non consente di accertare che i lavori siano precedenti a tale data.
Il bonifico risulta effettuato, successivamente alla data del 30 dicembre 2023, in data 08/01/2024.
Dalla documentazione prodotta non si evince prova che i lavori siano iniziati nel 2023 e, conseguentemente, vanno esclusi dal bonus al 75%.
Inoltre è richiesta un'apposita asseverazione tecnica da parte di un tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti previsti dal D.M. n. 239/1989,e tale asseverazione è stata rilasciata dall'Ing. Nominativo_1 (All. 5) e reca la data del 19/03/2024, successiva al 30 dicembre 2023.
Va, conseguentemente, rigettato il ricorso.
La novità delle questioni consente di ravvisare le condizioni, previste dall'art. 15,n. 2 D.lgs 546/92 per la compensazione delle spese del giudizio
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese