Sentenza 19 maggio 2010
Massime • 1
Il provvedimento di irrogazione di una sanzione disciplinare nei confronti del detenuto deve essere adottato. a pena di illegittimità, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla contestazione degli addebiti, previsto per la convocazione e la decisione da parte del direttore o del consiglio di disciplina.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/05/2010, n. 24180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24180 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo Presidente del 19/05/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto Consigliere SENTENZA
Dott. BARBARISI Maurizio Consigliere N. 1515
Dott. DI TOMASSI Mariastefania Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M.S. rel. Consigliere N. 2368/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SE SA N. IL 25/06/1957;
avverso l'ordinanza n. 2999/2008 GIUD. SORVEGLIANZA di L'AQUILA, del 08/10/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BONITO Francesco Maria Silvio;
lette le conclusioni del PG Dott. SALZANO Francesco che ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
Avverso l'ordinanza con la quale il Magistrato di Sorveglianza dell'Aquila, in data 8.10.2009, rigettava il reclamo proposto da LT SA avverso la sanzione disciplinare infettagli il 4.11.2008 dal direttore della Casa di Reclusione di Sulmona, giacché, ad avviso di detto magistrato, del tutto regolare il procedimento oggetto di censura, propone ricorso per cassazione il detenuto interessato, deducendo violazione di legge nel provvedimento impugnato.
Lamenta, in particolare, il ricorrente che il suo reclamo era stato rigettato senza adeguata motivazione, dappoiché identiche doglianze presentate da altri detenuti avverso analogo provvedimento disciplinare avevano trovato positivo ascolto da parte di un diverso magistrato di sorveglianza, il quale aveva ritenuto violati i diritti del detenuto ad un rapido esaurimento del procedimento disciplinare, sul rilievo del decorso di un tempo eccessivo tra l'illecito e la contestazione del relativo addebito.
Il P.G. in sede con motivata requisitoria scritta concludeva per il rigetto del ricorso.
La doglianza è fondata.
Pur dovendosi dare atto di un orientamento oscillante di questa sezione della Corte in ordine alla questione di diritto posta dal ricorso (nel senso contrario a quello qui sostenuto si veda n. 35562/2008, in senso conforme, n. 13685/2008) ritiene il Collegio di condividere l'orientamento unitariamente assunto a partire da Cass., 8.1.2010, n. 5776 e con esso la censura di parte ricorrente relativa alla violazione della norma procedimentale di cui alla L. n. 354 del 1975, art. 38 e di cui al D.P.R. n. 230 del 2000, art. 81. L'art. 38
ord. pen. prescrive, infatti, che: "Nessuna sanzione può essere infinta se non con provvedimento motivato, dopo la contestazione dell'addebito all'interessato il quale è ammesso ad esporre le proprie discolpe" e l'art. 81 innanzi citato prescrive, da parte sua, che i fatti di rilievo disciplinare debbano essere contestati al detenuto dal Direttore dell'Istituto penitenziario non oltre dieci giorni dal rapporto relativo all'infrazione e che, entro 10 giorni dalla data della contestazione, abbia a seguire la convocazione dell'incolpato per la decisione disciplinare.
Tanto perché il Collegio intende dare seguito all'indirizzo di questa Corte per il quale, seppure non sia possibile assimilare in toto le infrazioni disciplinari alle fattispecie di reato, deve tenersi conto che anche in relazione alle prime trovano applicazione quei principi fondamentali di garanzia per i quali il detenuto può essere sottoposto a sanzione solo per infrazioni espressamente previste ed a conclusione del regolamentato procedimento disciplinare (L. n. 354 del 1975, ex artt. 38 e 39 e D.P.R. n. 230 del 2000, artt.77 e segg.). E dunque, tenuto conto che modalità e termini di contestazione dell'addebito e di applicazione della sanzione sono strumenti per la concreta attuazione di quei principi di garanzia che presiedono alla regolamentazione della procedura disciplinare (ispirata al rispetto della dignità della persona e del principio del contraddittorio ed altresì tesa al mantenimento dell'ordine e della disciplina all'interno dell'Istituto penitenziario nonché al reinserimento sociale del condannato), siffatti modalità e termini non possono essere pretermessi e la loro inosservanza, negativamente riflettendosi sull'intero procedimento, rende illegittima la decisione adottata a conclusione del medesimo (cfr. Cass. sentenze n. 13685/2008 e n. 14670/2007, nonché, seppure con diversa valutazione della "natura" dei termini di cui al D.P.R. n. 230 del 2000, art. 81, sent. n. 48848/2003). Nel caso sottoposto all'esame della Corte, a fronte di una specifica doglianza del detenuto interessato circa la ritualità del procedimento di infrazione con riferimento ai tempi di cui al D.P.R. n. 230 del 2000, art. 81, il giudice a quo ha replicato genericamente affermandone la ritualità, non si conosce in forza di quale interpretazione normativa ed in relazione a quali specifiche censure. Da ciò consegue l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al giudice territoriale perché, in applicazione degli esposti principi, valuti la ritualità del procedimento disciplinare dedotto in giudizio.
P.Q.M.
La Corte, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Magistrato di Sorveglianza dell'Aquila.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2010