Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 21/05/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
n. 1269/2023 r.g.lav.
REPY BBLICA HALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria Battista, all'esito dell'udienza del 21.05.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
(C.F. P.IVA 1 ) e Parte 2 (C.F. Parte 1
(), entrambi rappresentati e difesi dall' avv. PRATESI REMO, giusta C.F. 1
procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
(C.F. Controparte 1
P.IVA 2 ), rappresentato e difeso dal Dottor SACCONE ANTONIO, elettivamente domiciliato come in atti;
PARTE RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev..
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
Parte 2tempore, quale obbligata in solido con (amministratore unico all'epoca dei fatti), e quest'ultimo personalmente, proponevano formale opposizione rispettivamente avverso l'ordinanza ingiunzione n. 18/2023 - PE/2 (Prot. N. 5980 del 20.02.2023) e l'ordinanza ingiunzione n. 18/2023 PE/1 (Prot. N. 5979 del 20.2.2023) con le quali era stato intimato loro il pagamento dell'importo di € 24.000,40 (di cui € 50,40 per spese di notifica) per la violazione dell'art. 3 del
Dlgs. n. 136/2016 con riguardo alle posizioni dei lavoratori Parte 3 e Persona 1
[...]
Lamentava parte opponente la lacunosità ed incompletezza degli accertamenti ispettivi effettuati dal Con e, dunque, la illegittimità delle conclusioni rassegnate confluite nell'ordinanza ingiunzione in questa sede impugnata. Rappresentava, infatti, che gli ispettori erano incorsi in una serie di palesi errori omettendo di acquisire tutta la documentazione necessaria al fine di verificare la perfetta genuinità del distacco relativamente al Pt 3 e al Per 1 che, d'altronde, tutti gli adempimenti formali richiesti dalla legge in materia erano stati pedissequamente rispettati sì che nulla poteva essere contestato alla società. Concludeva, pertanto, affinchè il Tribunale adito volesse dichiarare nulla e, quindi, revocare l'ordinanza ingiunzione impugnata o, in via di mero subordine, ridurre la sanzione irrogata al minimo edittale.
Si costituiva con rituale memoria difensiva l' Controparte_3
il quale contestava integralmente tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto pretestuosa, infondata e dilatoria. La difesa dell'ente rappresentava, infatti, che il disconoscimento della genuinità del distacco era stato formalizzato sulla base del reale e concreto svolgimento dei rapporti di lavoro dei signori Parte_3 e Persona 1
posto che, tenuto conto di tutti gli elementi caratterizzanti i loro rapporti di lavoro alle dipendenze della era emersa l'assoluta carenza dei requisiti di legge per potersi Parte 1
configurare un'ipotesi di distacco transnazionale ex art. 3 del Dlgs. n. 136/2016. La mera regolarità formale dei rapporti di lavoro, infatti, non era di per sé sufficiente per poter ritenere rispettata la normativa di legge in materia.
Ritualmente instaurato il contraddittorio tra le parti, istruita la causa per mezzo delle prove orali e della documentazione dalle parti prodotta, all'udienza del 21.05.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., questo giudice pronunciava la presente sentenza con motivazione contestuale.
L'oggetto della presente controversia è costituito dalla verifica relativa all'autenticità o meno del distacco transnazionale con riguardo alle persone dei lavoratoti Persona 1Parte_3 e i quali, all'esito delle indagini effettuate, sono risultati di fatto dipendenti a tutti gli effetti
[...]
e non della GWT s.r.l., società di somministrazione avente sede in Bucarest della Parte 1
(Romania).
Va, preliminarmente, osservato, stante la tipologia di attività svolta dalla GWT S.r.l. che la qualificazione del rapporto intercorso tra quest'ultima e la in termini di Parte 1
distacco o di somministrazione non presenta particolare rilievo, atteso che l'art. 1, comma 2, D.Lgs. cit., prevede espressamente che la normativa in oggetto (l'intero decreto legislativo) è applicabile, oltre che alle imprese stabilite in un altro Stato membro che distaccano in Italia uno o più lavoratori, anche alle agenzie di somministrazione di lavoratori stabilite in altro Stato membro che distaccano lavoratori presso un'impresa utilizzatrice avente la propria sede o un'unità produttiva in Italia (che
è, del resto, il caso oggetto di causa: GWT s.r.l., agenzia di somministrazione con sede in Romania, ha distaccato/somministrato i lavoratori Parte 3 e Persona_1 alla Parte 1
avente sede in Italia). Dalla norma si evince chiaramente che il legislatore usa il termine distacco>> indifferentemente per le fattispecie di distacco e per i negozi di somministrazione di lavoro. Se così non fosse, il comma 2 dell'art. 1 D.Lgs. cit. verrebbe svuotato di significato, in quanto l'unico specifico riferimento alla somministrazione di lavoro è quello contenuto nei commi 3 e 4 dell'art. 4
D.Lgs. cit., che contengono il richiamo all'art. 35, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 81/15.
Passando, quindi, ad esaminare nel dettaglio la disciplina rilevante ai fini che occupano, si osserva quanto segue.
L'Art. 3 del Dlgs. n. 136/2016 rubricato “Autenticità del distacco" così recita “1. Ai fini dell'accertamento dell'autenticità del distacco gli organi di vigilanza effettuano una valutazione complessiva di tutti gli elementi della fattispecie.
2. Al fine di accertare se l'impresa distaccante eserciti effettivamente attività diverse rispetto a quelle di mera gestione o amministrazione del personale dipendente sono valutati i seguenti elementi: a) il luogo in cui l'impresa ha la propria sede legale e amministrativa, i propri uffici, reparti o unità produttive;
b) il luogo in cui l'impresa è registrata alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o, ove sia richiesto in ragione dell'attività svolta, ad un albo professionale;
c) il luogo in cui i lavoratori sono assunti e quello da cui sono distaccati;
d) la disciplina applicabile ai contratti conclusi dall'impresa distaccante con i suoi clienti e con i suoi lavoratori;
e) il luogo in cui l'impresa esercita la propria attività economica principale e in cui risulta occupato il suo personale amministrativo;
f) il numero dei contratti eseguiti o l'ammontare del fatturato realizzato dall'impresa nello Stato membro di stabilimento, tenendo conto della specificità delle piccole e medie imprese e di quelle di nuova costituzione;
g ogni altro elemento utile alla valutazione complessiva.
3. Al fine di accertare se il lavoratore è distaccato ai sensi del presente decreto sono valutati tutti gli elementi elencati al comma 2 e, altresì, i seguenti elementi: a) il contenuto, la natura e le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e la retribuzione del lavoratore;
b) la circostanza che il lavoratore eserciti abitualmente, ai sensi del regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I), la propria attività nello Stato membro da cui è stato distaccato;
c) la temporaneità dell'attività lavorativa svolta in Italia;
d) la data di inizio del distacco;
e) la circostanza che il lavoratore sia tornato o si preveda che torni a prestare la sua attività nello Stato membro da cui è stato distaccato;
f) la circostanza che il datore di lavoro che distacca il lavoratore provveda alle spese di viaggio, vitto o alloggio e le modalità di pagamento o rimborso;
g eventuali periodi precedenti in cui la medesima attività è stata svolta dallo stesso o da un altro lavoratore distaccato;
h) l'esistenza del certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile;
i) ogni altro elemento utile alla valutazione complessiva”.
4. Nelle ipotesi in cui il distacco in favore di un'impresa stabilita in Italia non risulti autentico, il lavoratore è considerato a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione.
5. Nelle ipotesi in cui il distacco non risulti autentico, il distaccante e il soggetto che ha utilizzato la prestazione dei lavoratori distaccati sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. In ogni caso l'ammontare della sanzione non può essere inferiore a 5.000 euro né superiore a 50.000 euro. Nei casi in cui il distacco non autentico riguardi i minori, il distaccante e il soggetto che ha utilizzato la prestazione dei lavoratori distaccati sono puniti con la pena dell'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione aumentata fino al sestuplo".
È dunque chiaro, perché previsto dal comma 1 dell'art. 3 e richiamato dalle lett. i) del comma 3 e lett. g) del comma 2, che la valutazione non deve essere atomistica, ovvero basata su alcuni elementi piuttosto che altri, ma complessiva degli elementi sopra elencati e deve riguardare tanto l'impresa distaccante, quanto il lavoratore distaccato (commi 2 e 3 dell'art. 3 richiamati).
Per "lavoratore distaccato", l'art. 2 comma 1 lett. d) del d.lgs. n. 136/2016 intende: "il lavoratore abitualmente occupato in un altro Stato membro che, per un periodo limitato, predeterminato o predeterminabile con riferimento ad un evento futuro e certo, svolge il proprio lavoro in Italia".
La finalità della normativa è evidentemente, sin tanto che all'interno dell'UE non vi sarà uniformità
in materia contributiva, quella di evitare il fenomeno del «dumping sociale» mediante utilizzo abusivo ed elusivo del distacco transnazionale, al solo fine di ottenere un vantaggio in termini di incidenza percentuale sulle retribuzioni delle ritenute contributive. È chiaro, infatti, che nell'ipotesi del distacco transnazionale genuino, l'impresa utilizzatrice non è tenuta a versare i contributi all'ente previdenziale nazionale, essendo a ciò tenuta l'impresa distaccante alla quale si applica la disciplina del paese nel quale la stessa ha la propria sede. Di contro, in tutti i casi di distacco non
- -si verificherà una indebita elusione della disciplina previdenziale del genuino perché fittizio paese alle cui dipendenze di fatto (anche se non formalmente) prestano attività lavorativa i dipendenti "distaccati".
L'odierna opponente contesta le risultanze degli accertamenti ispettivi effettuati dall Controparte_1
[...] sostenendo la piena genuinità del distacco dei lavoratori Pt 3 e Per 1 e, dunque, il rispetto della disciplina normativa in materia. Rappresenta, infatti, che tutti gli adempimenti dalla legge prescritti risultano nella specie pedissequamente ed integralmente rispettati con conseguente impossibilità di comprendere gli esiti della valutazione operata dall'ente.
Come è noto, con l'opposizione alla ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'amministrazione e dall'opponente, così che “ove l'amministrazione non adempia l'onere di dimostrare compiutamente la esistenza di fatti costitutivi dell'illecito, l'opposizione deve essere accolta” (Cass. civ., Sez. I, n.° 5095/1999; conformi, Cass. civ., Sez. I, n.° 1122/1999; Cass. civ., Sez. I, n.° 1531/1996; Cass. civ., Sez. III, n.° 3741/1999 che,
tra l'altro, precisa: “in tema di opposizione all'ordinanza ingiunzione di irrogazione della sanzione amministrativa, l'art. 23, comma 12, della 1. n. 689 del 1981, a norma del quale il pretore accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente, recepisce le regole civilistiche sull'onere della prova, spettando all'autorità che ha emesso l'ordinanza ingiunzione di dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato").
Controparte_1Dunque, nei giudizi quale quello che occupa, l' - pur rivestendo formalmente la veste di convenuto - di fatto ha il ruolo di attore in senso sostanziale con conseguente onere a suo carico di fornire la prova dei fatti oggetto di contestazione, nella specie, dunque, quelli dai quali potersi evincere la non genuinità del distacco transnazionale dei lavoratori Parte 3 e [...]
Persona 1 Nel caso in esame, le conclusioni cui l'ente è giunto sono state rassegnate sulla base delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini ispettive ai funzionari, dichiarazioni confermate nel presente giudizio soltanto con riguardo alla posizione del dipendente Parte_3
stante l'impossibilità di escutere in qualità di teste l'altro lavoratore in Persona 1
quanto all'estero per motivi di lavoro.
In punto di deposizioni testimoniali e validità delle dichiarazioni assunte nel corso delle indagini, valga preliminarmente osservare che, contrariamente a quanto asserito dalla difesa dell'odierna opponente, nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione quale quello che occupa non vi è alcuna incapacità a testimoniare del lavoratore, il quale, in caso di rigetto dell'opposizione, non conseguirebbe alcun vantaggio personale inerente il proprio rapporto di lavoro avendo il provvedimento impugnato ad oggetto il rapporto tra il datore di lavoro e l'ente pubblico in ordine al rispetto della legislazione in materia di lavoro e sicurezza sul lavoro. Il vantaggio che il lavoratore nella fattispecie potrebbe trarre (per il caso di respingimento del ricorso e di conseguente soggezione del datore di lavoro alla sanzione per aver omesso di denunciare regolarmente il rapporto lavorativo viceversa egualmente instaurato), per quanto sullo sfondo esistente, non deriva, direttamente, da tale respingimento. Ancorché riflesso, esso è pur tuttavia, difatti, indiretto,
"mediato", tanto che l'eventuale giudicato intervenuto tra la parte datoriale e l'Amministrazione ingiungente permane, rispetto il lavoratore, quale res inter alios acta, senza efficacia, tra questo e la parte datoriale medesima, per l'appunto, di giudicato alcuno (né formale, né sostanziale). È stato, infatti, affermato, sin da epoca oramai risalente, che "Nell'ambito del giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione emessa dall'ispettorato provinciale del lavoro nei confronti di un datore di lavoro, il lavoratore non è incapace di testimoniare, ex art. 246 c.p.c., quando l'oggettiva natura della violazione commessa ovvero la posizione giuridica del lavoratore non gli consentano il conseguimento di specifici diritti connessi all'oggetto della causa, sicché, pur attenendo la controversia ad elementi del suo rapporto di lavoro, una sua pur potenziale pretesa sia inipotizzabile. (Nella specie, si trattava di sanzioni per omesse comunicazioni obbligatorie relative all'assunzione di alcuni lavoratori, al loro codice fiscale ed alla cessazione del relativo rapporto;
in applicazione del principio anzidetto, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, negata la capacità dei lavoratori in questione a testimoniare nel giudizio di opposizione alla ordinanza ingiunzione, aveva accolto l'opposizione datoriale, ritenendo la pretesa sanzionatoria priva di prova)" (cfr. Cass. N. 4651/2009).
Ad ogni buon conto, preme rilevare che anche laddove il lavoratore non verrebbe sentito in qualità di teste nel corso del giudizio, comunque, il giudice avrebbe a disposizione le dichiarazioni dallo stesso rilasciate agli organi ispettivi in fase di indagine, dichiarazioni che, spesso, vengono ritenute anche più attendibili di quelle raccolte in giudizio in quanto effettuate nell'immediatezza dei fatti e, dunque, in un momento in cui il lavoratore è in grado di ricostruire lo svolgimento del proprio rapporto di lavoro in maniera più precisa e puntuale (essendo invece la deposizione testimoniale rilasciata alle volte anche a distanza di un notevole lasso di tempo dagli accertamenti svolti quando, quindi, i ricordi sono offuscati o, comunque, senz'altro meno nitidi).
Proprio in ragione di ciò, e tenuto conto delle emergenze processuali raccolte, chi scrive ritiene del tutto ininfluente ai fini del decidere la mancata deposizione testimoniale del lavoratore [...] Persona 1 avendo questi rilasciato agli Ufficiali e Agenti di P.G. nel mese di dicembre 2017 - quando il rapporto di lavoro con la era in corso dichiarazioni prive di Parte 1 -
contraddizioni, il cui contenuto ha trovato, comunque, conferma nel presente giudizio. Né può dubitarsi della rilevanza probatoria di tali dichiarazioni, alla luce del consolidato indirizzo di legittimità secondo cui "l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità"
(così testualmente tra le altre Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 14-05-2014, n. 10427 e più di recente
Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord., 20-02-2020, n. 4285, secondo cui “anche il verbale ispettivo e le dichiarazioni ivi trasfuse, in quanto raccolte in sede ispettiva, possono fungere da premessa, pure esaustiva, della decisione presa, anche a preferenza di contrarie risultanze probatorie raccolte in istruttoria").
Ciò acclarato in punto di diritto, ritiene il Tribunale sulla base di una disamina complessiva ed unitaria di tutti gli elementi acquisiti al giudizio - che la tesi professata dall' CP 1 inerente la non genuinità del distacco presso la Parte 1 abbia trovato in questa sede conferma.
È, infatti, risultato che: entrambi i lavoratori interessati dall'accertamento fossero stabilmente presenti in Italia, il Pt 3 dal lontano 2006 (in possesso di carta d'identità rilasciata dal Comune di
CP 3 in data 27.08.2012) e il Per 1 dall'anno 2011 (risulta, infatti, in possesso sin dal
9.06.2011 di carta d'identità italiana rilasciata dal Comune di Montesilvano), dunque entrambi non prestavano stabilmente attività lavorativa nel paese dell'impresa distaccante;
dalla data del loro trasferimento nel nostro paese, entrambi hanno ivi soggiornato e lavorato senza soluzione di continuità ovvero senza mai far rientro in Romania;
pur avendo sottoscritto un contratto di lavoro in lingua rumena, tuttavia non si sono mai recati in Romania per la sua sottoscrizione (tanto che lo stesso contratto non reca l'indicazione del luogo ove è stato concluso avendo, quindi, il lavoratore potuto apporvi la firma ovunque ovvero anche in Italia, come è verosimile che sia accaduto); entrambi non hanno mai avuto contatti con la società rumena, ricevendo la retribuzione direttamente dal Pt 2 (Per 2 0 Pt 2 e direttive sempre e soltanto dallo stesso (o dalla diversa ditta proprietaria del rimorchio sempre italiana); il colloquio di lavoro è stato da entrambi effettuato direttamente con il Fonzi al quale sono stati consegnati tutti i documenti necessari per l'assunzione; lo stesso Pt 2 provvedeva anche al rimborso di tutte le spese di viaggio provvedendo, invece, ciascun lavoratore personalmente al proprio vitto e al proprio alloggio (che, invece, avrebbe dovuto essere a carico del distaccante); terminato il periodo di c.d. distacco, né il Pt 3 né il Per 1
hanno riferito di essere tornati in Romania per prestare attività lavorativa alle dipendenze della distaccante o di altra diversa società; il distacco presso la Parte_1 non può definirsi di natura e per 249 giorni per il Per 1 temporanea essendosi protratto per ben 198 giorni per il Pt 3
A sostegno della tesi professata dall' CP 1 , valga osservare che: la mera produzione delle buste baga redatte dalla GWT s.r.l. non è indice del fatto che la relativa retribuzione venisse corrisposta direttamente da questa ai due dipendenti (circostanza, peraltro, confutata dalle dichiarazioni dagli stessi rese) non essendo stati prodotti i bonifici inerenti il pagamento;
dall'importo indicato nelle buste paga non è dato evincere se ai dipendenti la distaccante pagasse anche la c.d. indennità di trasferta, dovuta, appunto, in caso di distacco. Né a diverse conclusioni potrebbe giungersi sol perché i contratti di lavoro prodotti risultano tradotti in lingua rumena. Dall'esame di detto documento, infatti, non è dato evincere il luogo in cui esso è stato sottoscritto (avendo, peraltro, entrambi i lavoratori coinvolti negato di essersi recati in Romania); in secondo luogo, la data di inizio della prestazione lavorativa presso la società italiana risulta essere per entrambi di pochissimi giorni anteriore all'instaurazione del rapporto di lavoro con la utilizzatrice.
Il Pt 3, inoltre, in sede di indagini, ha espressamente dichiarato che, nel corso del colloquio di lavoro, il Pt 2 gli disse che per lavorare con lui lo avrebbe dovuto iscrivere presso un'agenzia rumena che, per sentito dire, poi, seppe essere la GWT s.r.l., società con la quale lo stesso dipendente ha riferito di non aver mai avuto alcun colloquio di lavoro per non essersi mai recato in
Romania. Dunque, il rapporto di lavoro con la Parte 1 è pacificamente sorto in difetto di qualsivoglia intermediazione della Non vi è dubbio alcuno che la Parte 4
selezione dei lavoratori non sia stata fatta dalla società distaccante, la quale a tanto non avrebbe potuto provvedere posto che sia il Pt 3 che il Per 1 sin da epoca risalente, soggiornavano stabilmente in Italia e non avevano fatto rientro neppure temporaneo in Romania con la conseguenza che non può neppure affermarsi che la loro assunzione veniva effettuata ai fini del distacco (prevedendo detto istituto la stabile permanenza del lavoratore nel territorio dell'impresa distaccante). L'individuazione, la selezione e la scelta dei lavoratori da impiegare in qualità di autotrasportatori risulta essere stata fatta direttamente e personalmente dall'allora amministratore unico della Parte 1 senza alcun effettivo ricorso alla disciplina del distacco. Come dichiarato da entrambi i lavoratori, infatti, tutta la documentazione necessaria per l'assunzione era stata consegnata al Pt 2 e non alla GWT s.r.l. proprio in ragione del fatto che gli stessi non avevano dubbi circa la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente con la Parte 1 ignorando finanche dell'esistenza della GWT s.r.l. Le conclusioni circa la non genuinità del distacco dei lavoratori Pt 3 e Per 1 quali, di fatto, erano dipendenti in via diretta della Parte 1 non possono ritenersi inficiate neppure dalla produzione in atti dei modelli A1 relativi a detti dipendenti (sebbene con riguardo alla posizione del
Pt 3 per un periodo di soli tre mesi a fronte dei 25 lunghi mesi in cui si svolgeva il rapporto di lavoro).
Il modello A1, come è noto, serve ad attestare l'iscrizione dell'impresa straniera al sistema di sicurezza sociale nel paese d'origine. Esso è, in sostanza, un certificato che indica la legislazione di sicurezza sociale applicabile al lavoratore distaccato e che attesta, quindi, l'obbligo per l'impresa distaccante di pagare i contributi esclusivamente nello Stato membro di stabilimento e non anche in quello ospitante, questo perché ai lavoratori distaccati nell'ambito di una prestazione transnazionale di servizi si applica il principio di “personalità” anziché quello di “territorialità” - vigente invece in materia di condizioni di lavoro - principio, il primo, che consente al lavoratore di mantenere il regime contributivo (previdenziale e assistenziale) del Paese d'origine proprio mediante il rilascio dei Modelli A1 da parte del competente Istituto del medesimo Paese.
Di conseguenza, la mancanza del Mod. A1, ovvero della relativa richiesta avente data certa, "può indicare che la situazione non sia qualificabile come distacco genuino" (Considerando 12, Direttiva
2014/67/UE), rappresentando la carenza in esame uno degli elementi che vengono considerati ai fini della valutazione della genuinità del distacco.
Come chiarito dalla Corte di Giustizia, tale modulo crea una presunzione di regolarità dell'iscrizione dei lavoratori distaccati al regime previdenziale dello Stato membro in cui ha sede l'impresa distaccante ed è vincolante per l'ente competente dello Stato membro in cui gli stessi lavoratori sono distaccati.
Il c.d. "Modello A1", concernente l'iscrizione dell'impresa straniera al sistema di sicurezza sociale nel Paese d'origine (lettera h articolo citato), attesta l'obbligo, per la distaccante, di pagare i contributi esclusivamente nello Stato membro di stabilimento e non anche in quello ospitante, in virtù del principio di “personalità”, che regola il regime previdenziale del distacco transnazionale di servizi. Secondo la giurisprudenza della CGUE (Sentenza 06/09/2018 nella causa C527/16
Parte_5), esso "vincola sia le istituzioni di sicurezza sociale sia i giudici dello Stato membro in cui sono svolti i lavori, salvo nei casi di frode o di abuso", eventualmente accertati dai competenti organi di vigilanza in base ad elementi di fatto che depongano in tal senso (v. Circolare n. 1/2017 del 9/1/2017 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro).
Ad ogni buon conto, la mera presenza di tale modello A1, tenuto conto di tutti gli altri e diversi elementi di segno contrario sopra analiticamente esaminati, non impedisce di poter rilevare ipotesi di abuso ed elusione della normativa in materia di distacco laddove vi siano una pluralità di indici come nella specie - che depongano in favore della non genuinità dello stesso.
Dunque, le ordinanze ingiunzione impugnate vanno confermate stante la non genuinità, per quanto sin qui ampiamente rilevato, del distacco dei lavoratori Pt_3 e Per 1 alle dipendenze della [...]
Parte 1 unica società con la quale gli stessi avevano contatti ai fini dell'instaurazione del rapporto di lavoro e nel corso di tutto il suo svolgimento.
Non merita accoglimento neppure la domanda, proposta in via subordinata, di riduzione della sanzione al minimo edittale, posto che, tenuto conto della precipua finalità della normativa in materia di distacco quale sopra richiamata, la sanzione perché possa essere efficace deve essere dissuasiva e, quindi, di misura tale da non rendere conveniente il rischio di aggiramento della norma contributiva e questo soprattutto con riferimento ai minimi edittali che devono essere ben superiori ai contributi che sarebbero stati ordinariamente pagati. Si consideri, infatti, quale è la finalità della normativa oggetto di causa e cioè evitare l'utilizzo abusivo ed elusivo del distacco trasnazionale vero e proprio fenomeno di sfruttamento sociale.
L'opposizione va pertanto rigettata potendosi disporre la compensazione integrale delle spese di lite stante la novità e peculiarità della materia trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nei procedimenti riuniti iscritti ai nn. 1269/2023 e
1271/2023 R.G.L. ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide:
rigetta l'opposizione e conferma le ordinanze ingiunzione nn. 18/2023 - PE/2 (Prot. N. 5980 del
20.02.2023) e n. 18/2023 - PE/1 (Prot. N. 5979 del 20.2.2023);
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Pescara in data 21.05.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Valeria Battista