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Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 09/03/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dr.ssa Laura Cantore presidente
- dr.ssa Sandra Moselli giudice
- dr.ssa Emanuela Gallo giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. 5269/2021 R.G., riservata per la decisione con termini ex art. 190 c.p.c. con ordinanza del 05.12.2024 avente ad oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
TRA
elettivamente domiciliato in Molfetta, alla Via Cifariello, n. 3, presso lo studio Parte_1
dell'avv. Isabella M.R. de Bari che lo rappresenta e difende, in virtù di procura alle liti in atti
-ricorrente-
E
, elettivamente domiciliata in Molfetta, alla Via Aurelio Saffi, nn. 2/D – 2/E, Controparte_1
presso lo studio dell'avv. Giuseppe Scardigno che la rappresenta e difende, in virtù di procura alle liti in atti
-resistente-
E
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani
-interventore ex lege-
CONCLUSIONI
“… i procuratori delle parti si riportano integralmente ai rispettivi atti difensivi e verbali di causa…” MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.10.2021, ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili Parte_1
del matrimonio contratto con la coniuge, . Controparte_1
Il ricorrente, a fondamento della domanda, ha dedotto: di aver contratto matrimonio concordatario con
[...]
, in Molfetta, in data 8.5.2007; che dall'unione è nato un figlio, in data CP_1 Persona_1
11.10.2008; che in data 12.3.2019, il Tribunale di Trani ha omologato la convenzione di separazione personale dei coniugi depositata con ricorso in data 24.1.2019; che dal momento della separazione personale dei coniugi non è intervenuta alcuna riconciliazione, infatti, gli stessi hanno cessato di convivere ed interrotto qualsiasi forma di comunione materiale e spirituale;
che, però, successivamente all'omologazione della separazione, il figlio minore - sebbene da convenzione omologata formalmente collocato presso la madre - in ragione del deterioramento del rapporto con il nuovo compagno della stessa, si è determinato nel senso del collocamento presso l'abitazione del padre;
tutto quanto premesso, ha chiesto disporsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, a condizioni diverse da quelle di cui alla convenzione omologata, tanto in punto di collocamento del figlio minore, che ha chiesto collocarsi presso di sè, quanto in punto di contribuzione al mantenimento e alle spese straordinarie del minore nonché di mantenimento del coniuge.
Notificato il ricorso ed il pedissequo provvedimento, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
14.12.2021, si è costituita in giudizio , impugnando e contestando tutto quanto ex adverso Controparte_1
dedotto, in particolare, precisando che la circostanza del pernottamento del minore per pochi giorni presso la casa paterna è stata un'eccezione alla regola del collocamento presso la madre, rispetto al quale, peraltro, il minore non nutre alcun sentimento di rigetto. Ha inoltre dedotto la necessità del collocamento di
[...]
presso di sè, alla luce delle esigenze sanitarie del minore, cui ella è particolarmente attenta;
ha, inoltre, Per_1
precisato che il rapporto tra il figlio, e il nuovo compagno è sereno, ancor più in Persona_1
considerazione del fatto che tra lei e quest'ultimo non vi è convivenza.
Tutto ciò premesso, la resistente ha chiesto, previa audizione del minore disporsi la Persona_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, insistendo per il rigetto delle domande volte alla modifica delle condizioni di cui alla convenzione di separazione omologata di cui ha chiesto l'integrale conferma.
Con ordinanza del 25.1.2022, sciogliendo la riserva assunta all'udienza Presidenziale del 22.12.2021, previa comparizione delle parti e audizione del minore, figlio della coppia, il Presidente F.F., dr.ssa Roberta Picardi, preso atto della impossibilità di conciliare i coniugi, ha confermato le condizioni della separazione omologata dal Tribunale con decreto del 12.3.2019. Quindi, ha nominato il giudice istruttore, innanzi al quale ha rimesso le parti per il prosieguo.
Al P.M. è stata data comunicazione della pendenza del procedimento il 27.1.2022 come da attestazione di
Cancelleria a tergo dell'ordinanza presidenziale.
Instauratasi ritualmente la fase contenziosa e depositate le memorie integrative da parte dei procuratori delle parti, all'udienza cartolare del 12.10.2022 le parti hanno richiesto l'adozione della sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con concessione, all'esito, dei termini ex art. 183, sesto comma,
c.p.c.
La causa è stata quindi riservata per la decisione del Tribunale, in composizione collegiale, senza concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali (cfr. Cass. civ. Cassazione civile, sez. I, 28 aprile
2006, n. 9882; Cass. civ. 10484/2012).
Pronunciata sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, depositate le note sostitutive di udienza, concessi i termini ex art. 183, sesto co., c.p.c., rigettate le richieste di prova orali, precisate le conclusioni, all'udienza del 4.12.2024, la causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale si è già pronunciato con la sentenza non definitiva nr. 1586/2022 pubblicata il 24.10.2022, sicché rimangono da esaminare le ulteriori domande.
Sull'affido del figlio minore Persona_1
In ordine alla scelta della modalità dell'affido più conforme agli interessi del minore, le parti hanno chiesto congiuntamente la conferma dell'affido condiviso, concludendo congiuntamente anche per il collocamento del minore presso la madre, avendo il ricorrente rinunciato alla domanda inizialmente proposta di collocare
[...]
presso di sé. Per_1
In punto di diritto, giova premettere che, secondo orientamento consolidato della giurisprudenza : “alla regola dell'affidamento condiviso dei figli, può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà
essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (cfr., tra le altre, Cass. Civ. Sez. I n. 16593 del 18.06.2008; Cass. Sez. I ord. n. 24526 del 2.12.2010).
Gli stessi giudici hanno, inoltre, precisato che: “Il grave conflitto fra i genitori non è, di per sé solo, idoneo ad escludere l'affidamento condiviso, che il legislatore ha mostrato di ritenere il regime ordinario” (cfr. Cass. Civ.
Sez. I n. 1777 dell'8.02.2012) e che “sussiste specifica controindicazione e dunque possibilità di deroga all'affidamento condiviso, pur ritenuta ipotesi preferibile dalla l. n. 54/2006, nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento e sia stato, altresì, discontinuo nell'esercizio del diritto di visita, apparendo tale comportamento pregiudizievole nei confronti dei figli, in quanto atto ad incidere in senso negativo sulla vita degli stessi non soltanto in senso materiale, impedendo loro di sfruttare le proprie potenzialità formative, ma ancora di più, sotto il profilo morale, essendo sintomatica dell'indisponibilità di tale genitore a soddisfare le esigenze affettive e di vita dei figli” ( cfr. tra le altre Cass. Sez. I 17 dicembre 2009 n. 26587).
Alla luce degli orientamenti consolidati della Suprema Corte ed in osservanza della previsione normativa dell'art. 337 ter c.c., per quanto si va ad esporre, il Collegio ritiene che, tutt'ora, l'applicazione dell'affido condiviso sia conforme all'interesse del minore, anche alla luce di quanto riferito da non Persona_1
essendo emerso all'esito dell'istruttoria svolta alcun elemento che induca a ritenere la partecipazione del padre alle scelte educative relative al figlio contraria al suo interesse, tale da comportare la modifica del regime dell'affido condiviso, disposto concordemente dai genitori in sede di separazione consensuale, omologata con decreto n. 414 del 2019, né sono emerse carenze rispetto alla figura genitoriale paterna.
All'udienza del 25.1.2022, il figlio minore delle parti, ha riferito di abitare con la madre e di Persona_1
vedere il padre il martedì e il giovedì dall' ora di pranzo sino all' ora di cena e nei fine settimana alternati senza però pernottare da lui;
di non avere alcun problema con l'organizzazione scolastica, essendo le abitazioni dei genitori vicine;
che, ad ogni buon conto, preferisce continuare a vivere con la madre.
Conseguentemente, va altresì confermato il collocamento prevalente di presso la madre, Persona_1
stabilendo incontri liberi tra lo stesso ed il padre, rimessi cioè ad accordi assunti dagli stessi in base ai rispettivi impegni, essendo il minore prossimo al raggiungimento della maggiore età. Sull'assegno di mantenimento del figlio.
Passando ad esaminare le reciproche domande di conferma e riduzione dell'assegno posto a carico del padre,
quale contributo al mantenimento del minore;
il ricorrente ha chiesto la riduzione dell'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione a suo carico da €450,00 ad € 170,00; la invece, ha chiesto CP_1
la conferma dell'importo come previsto in sede di separazione.
Orbene, va rilevato che dall'epoca della separazione le situazioni di entrambe le parti non risultano variate in maniera tale da modificare quanto dalle stesse statuito concordemente in sede di accordo separativo ed infatti l'unico cambiamento documentato è la percezione da parte della di una modesta retribuzione di circa € CP_1
250,00 al mese, essendo ella stata assunta con contratto a tempo indeterminato presso una cooperativa cui è
appaltato il servizio della mensa scolastica. Quanto al ricorrente, va invece osservato che in sede di accordo di separazione sottoscritto il 18.1.2019 egli si è spontaneamente obbligato al pagamento della somma complessiva di €450,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre a quella di €250,00 a titolo di mantenimento della moglie, a fronte di redditi per l'anno di imposta del 2018 di €13.000,00 netti, pari a poco più di 1.000,00 al mese (cfr. dichiarazione dei redditi allegato n.7 al ricorso introduttivo), dal confronto tra le spese spontaneamente assunte dal e il reddito dichiarato come risultante dalla dichiarazione dei redditi Pt_1
in atti emerge una manifesta contraddittorietà, tale da far ritenere che il percepisca ulteriori redditi non Pt_1
dichiarati.
Ed infatti nei giudizi di separazione, divorzio e di regolamentazione della responsabilità genitoriale verso i figli naturali, le dichiarazioni dei redditi dell'obbligato, in quanto svolgono una funzione tipicamente fiscale,
non rivestono valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, ben può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie (Cass. Sentenza n. 13592 del 12/06/2006; Cass. 28 aprile 2006
n. 9876; Cassazione civile, sez. VI, 24/02/2016, n. 3684) come la contraddittorietà tra un reddito esiguo e le spese sostenute mensilmente.
A ciò si aggiunga inoltre che il non ha provato il peggioramento della propria condizione economico- Pt_1
patrimoniale che giustificherebbe a suo dire la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio,
avendo soltanto genericamente allegato di aver chiuso il negozio di ottica di cui era titolare per l'aggravarsi delle debitorie a suo carico. Conseguentemente, tenuto conto dell'inverosimiglianza dei redditi risultanti dalle dichiarazioni in atti, della capacità professionale del accresciuta negli anni, considerato altresì il mancato Pt_1 deposito delle più recenti dichiarazioni dei redditi, nonché l'assenza di prova della chiusura dell'attività
commerciale, valutato altresì l'aumento delle esigenze di vita del figlio minore, ormai adolescente, il Pt_1
dovrà corrispondere alla a titolo di contributo al mantenimento del figlio, un assegno mensile di €450,00 CP_1
da versare entro il 5 del mese, oltre rivalutazione Istat, oltre rimborso alla ricorrente del 50% delle spese straordinarie per il figlio, se previamente concordate e poi adeguatamente documentate.
Sulla domanda di assegno divorzile.
La domanda è in parte fondata e va pertanto accolta per le ragioni che di seguito si esporranno.
Con comparsa di costituzione tempestivamente depositata, la ha chiesto la conferma dell'importo di € CP_1
250,00 come disposto in sede separativa a titolo di contributo al suo mantenimento, come rivalutato all'attualità.
Come è noto, l'art. 5, comma 6 della legge 898/1970 prevede che "con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il
tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico”.
Preliminarmente, osserva in diritto il Collegio che, con la nota pronuncia n. 18287/2018 dell'11.7.2018, le
Sezioni Unite della Cassazione hanno rilevato la necessità di eliminare la 'rigida distinzione tra il criterio attributivo ed i criteri determinativi dell'assegno di divorzile, con conseguente 'inclusione, nell'accertamento cui il giudice è tenuto, di tutti gli indicatori contenuti nell'art. 5 co. 6 in posizione equiordinata e ciò al fine di escludere i rischi di un ingiustificato arricchimento derivanti dalla valutazione in via prevalente della comparazione della situazione economico - patrimoniale delle parti, dovendosi assicurare tutela, in chiave perequativa, alle situazioni, statisticamente molto frequenti, caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico-patrimoniali tra i coniugi, ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica, ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.
La Suprema Corte, dunque, pur facendo salvo l'orientamento recentemente invalso nella giurisprudenza delle
Sezioni Semplici che ha escluso il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio quale parametro per valutare l'adeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente (cfr. in particolare Cass. n. 15481/17, Cass. n. 19721/17, Cass.
n. 20525/17; Cass. n. 23602/17, Cass. n. 25697/17, Cass. n. 2042/2018 e Cass. n. 2043/2018), ha ritenuto che l'assegno divorzile assolva tanto ad una funzione assistenziale quanto ad una di tipo perequativo compensativa che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico patrimoniali dei coniugi, deve tenere conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate in considerazione della durata del matrimonio e dell'età
del richiedente.
La giurisprudenza successiva ha avuto modo di precisare come la finalità compensativa o perequativa dell'assegno possa essere ricondotta ai soli casi in cui vi sia la prova di cui è onerato il coniuge richiedente l'assegno, trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato che la sperequazione reddituale in essere all'epoca del divorzio sia direttamente causata dalle scelte concordate di vita degli ex coniugi, per effetto delle quali un coniuge abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, in tal modo contribuendo decisivamente alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune (cfr. Cass. n. 10781 e 10782 del 2019, conf. Cass. civ. Sez. I, Sent., ud.
21/05/2019, 07-10-2019, n. 24932).
Orbene, venendo al caso di specie, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la determinazione dell'assegno divorzile a carico del e a favore della Pt_1 CP_1
Nel dettaglio, tenuto conto di quanto precede, occorre in primo luogo verificare la sussistenza di una situazione di disparità economica tra i coniugi, per poi eventualmente verificare, in ossequio ai principi declinati dalla pronuncia delle Sezioni Unite nella pronuncia sopra citata, se tale disparità sia frutto del modello di vita familiare in concreto prescelto dalle parti e dei sacrifici fatti da un coniuge a favore dell'altro.
Nel caso di specie, dai documenti acquisiti in atti e dalla situazione economica e patrimoniale delle parti, è
emerso in modo incontrovertibile che tra le stesse sussiste una disparità professionale, reddituale e patrimoniale. E' infatti incontestato tra le parti che il ha sempre lavorato, sin dall'inizio del matrimonio Pt_1
nonché dopo l'insorgenza della crisi matrimoniale, gestendo una florida attività commerciale di ottica, la invece, dal canto suo, ha allegato di non aver mai lavorato in costanza di matrimonio per dedicarsi alla CP_1
cura e all'accudimento del figlio, nato appena un anno dopo il matrimonio, allegando che tale disparità
professionale tra le parti è dipesa dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali della in funzione CP_1
dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare. A riprova di tanto ha anche depositato il certificato storico di occupazione dal quale si evince che ella è stata assunta presso il negozio di ottica del marito nel mese di settembre 2006, rapporto di lavoro di fatto poi cessato a partire da marzo 2007 in vista del matrimonio contratto in data 08.05.2007.
Il ricorrente, dal canto suo, non ha contestato tali aspetti, limitandosi a chiedere il rigetto della domanda della in quanto diventata economicamente indipendente per effetto dell'attività lavorativa di collaboratrice CP_1
domestica da lei svolta e in ragione della nuova stabile relazione affettiva intrapresa da quest'ultima.
E' quindi pacifico che il nucleo familiare ha vissuto da sempre mediante il reddito del ricorrente, mentre la resistente non ha mai lavorato continuativamente nel corso della vita matrimoniale, dedicando le proprie attenzioni e le proprie energie alla cura della famiglia e in particolare del figlio, con cui ha continuato a convivere anche dopo la crisi coniugale, con ciò fornendo un indubbio e significativo apporto al menage
domestico e al patrimonio familiare. La disparità reddituale e professionale tra le parti è dipesa dalle scelte condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali della CP_1
in funzione dell'accrescimento del patrimonio del Pt_1
Pertanto, il Tribunale ravvisa i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile a carico del in Pt_1
favore della in funzione compensativa-perequativa degli apporti dalla stessa forniti alla formazione del CP_1
patrimonio personale del coniuge e familiare. Né l'attività lavorativa che attualmente svolge la resistente a tempo indeterminato presso la ditta IS SRL
corrente in Bari, che prevede una retribuzione mensile ammontante ad € 200,00 nette, consente di ritenere quest'ultima economicamente autonoma soprattutto rispetto ai sacrifici personali e professionali profusi in favore della famiglia, del marito e della sua attività commerciale di ottica.
Orbene,
per questi motivi
, il Tribunale ravvisa i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della in funzione compensativa-perequativa degli apporti dalla stessa forniti alla formazione del CP_1
patrimonio familiare, nell'importo mensile di €150,00. Tale somma andrà corrisposta da a Parte_1
entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese ed automaticamente adeguata secondo gli indici Controparte_1
Istat.
Tale importo tiene conto della durata ultradecennale del matrimonio, della diversa capacità lavorativa delle parti, della rinuncia all'attività lavorativa effettuata dalla convenuta per la cura della casa e della famiglia,
nonché delle attuali prospettive lavorative della stessa in considerazione della sua età e delle sue competenze e capacità.
Da ultimo, non rileva neppure la circostanza che la abbia un nuovo compagno, ed infatti tale circostanza CP_1
non è idonea ad elidere la componente perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, qual è quella riconosciuta in tale sede (Cass. Ordinanza n. 14256 del 05/05/2022).
Venendo infine alle spese processuali, la soccombenza ne governa il regime sicché il ricorrente, considerato l'accoglimento della domanda di assegno divorzile, la rinuncia alla domanda di collocamento del minore presso di sè, la conferma dell'importo dovuto a titolo di mantenimento del figlio minore, è condannato al pagamento della somma liquidata come da dispositivo tenuto conto del valore indeterminato o indeterminabile della controversia in cui è stata espletata l'attività difensiva, sulla base dei valori minimi relativi allo scaglione di riferimento-valore della causa tra €26.000,01 a € 52.000,00 di cui ai D.M. 55/2014 per le quattro fasi, per assenza di questioni di particolare complessità e ciò in favore della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così
provvede:
• dispone l'affido condiviso di con sua collocazione prevalente presso la madre;
Persona_1
• regola gli incontri fra e il figlio come indicato in parte motiva;
Parte_1 Persona_1 • pone a carico di , a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, la somma mensile Parte_1
di 450,00 da corrispondere a entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale Controparte_1
secondo gli indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie per i figli, secondo il Protocollo
del Tribunale di Trani;
• accoglie, per quanto di ragione, la domanda di assegno divorzile della resistente e, per l'effetto, pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, Parte_1 Controparte_1
la somma mensile di €150,00, oltre rivalutazione Istat;
• condanna al pagamento delle spese di lite in favore di delle spese di lite Parte_1 Controparte_1
che si liquidano in € 3808,00 oltre rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso) cpa e iva se dovuta.
Trani, così deciso nella camera di consiglio del 25.2.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Emanuela Gallo Dott.ssa Laura Cantore