Sentenza 20 gennaio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/01/2004, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FAVARA Ugo - Presidente -
Dott. CICALA Mario - rel. Consigliere -
Dott. AMARI Eugenio - Consigliere -
Dott. ANTONIO Giuseppe Vito - Consigliere -
Dott. FICO Nino - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Edilmec s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Toniolo del foro di Vicenza, giusta procura in calce al ricorso.
- ricorrente -
contro
Amministrazione finanziaria dello Stato, in persona del Ministro pro tempore;
- intimata -
avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, n. 1291/2000, del 22.6/5.7.2000. Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza dell'11 luglio 2003 dal Consigliere Relatore Dott. Eugenio Amari;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATTONE Antonio, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 19 febbraio 1994 la società Edilmec s.r.l. adiva il Tribunale di Venezia al fine di ottenere il rimborso delle somme pagate negli anni dal 1985 al 1992, a titolo di tassa di concessione governativa per la iscrizione nel registro delle imprese, prevista dal nr. 75, lett. A) tariffa allegata al d.p.r. 641/1972, assumendo che la normativa nazionale contrastava con la direttiva comunitaria 17 luglio 1969, 69/335/CEE.
Si costituiva in giudizio l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, chiedendo il rigetto della domanda ed eccependo l'incompetenza territoriale del giudice adito;
l'inammissibilità dell'azione per violazione dell'art. 28, quarto comma, legge 29 dicembre 1990, nr. 428; l'improcedibilita1 dell'azione giudiziaria per il mancato previo esperimento dei ricorsi amministrativi previsti dagli artt. 11 e 12 d.p.r. 641/1972; la decadenza del diritto al rimborso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 d.p.r. 641/1972; nel merito, l'inammissibilità dell'azione per insussistenza del contrasto della normativa nazionale con il diritto comunitario.
Il Tribunale di Venezia, con sentenza nr. 119/95, accoglieva integralmente la richiesta avanzata dalla contribuente, e conseguentemente, rigettando le eccezioni proposte dalla convenuta e disapplicando la normativa nazionale, condannava l'Amministrazione delle Finanze al rimborso di somme pagate per un importo complessivo pari a lire 29.000.000, con gli interessi legali dalla data di notifica della citazione al saldo. In particolare riteneva che non era applicabile il termine di decadenza di tre dal pagamento previsto dall'art. 13 del d.p.r. 641/1972 invocato dall'Amministrazione finanziaria per la restituzione delle tasse di concessione governativa erroneamente pagate, ma l'ordinario termine di prescrizione decennale.
Con atto di appello l'Amministrazione delle Finanze dello Stato impugnava la sentenza emessa dal Tribunale avanti alla Corte di Appello di Venezia.
Resisteva la contribuente, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
Con sentenza non definitiva nr. 449/1997, la Corte di Appello di Venezia respingeva le eccezioni dell'Amministrazione finanziaria di insussistenza del rapporto processuale;
di incompetenza territoriale del Tribunale di Venezia;
di inammissibilità dell'azione ex artt. 11 e 12 d.p.r. 641/1972; di legittimità del tributo per essere una remunerazione dei servizio reso. Sospendeva quindi il procedimento in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul quesito posto dalla stessa Corte di Appello (relativamente ad altro procedimento) avente per oggetto la legittimità (rispetto all'ordinamento comunitario) dell'art. 13 del d.p.r. 641/1972.
Intervenuta la decisione della Corte di Giustizia delle Comunità Europee (resa nel procedimento C - 260/96 e depositata in data 15 settembre 1998) la Amministrazione delle Finanze dello Stato riassumeva il procedimento dinanzi alla Corte di Appello. Con sentenza nr. 1291/2000, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale, la Corte di appello riduceva la somma che l'Amministrazione finanziaria dello Stato era stata condannata a pagare in favore della società appellata a lire 14.000.000. Ricorre per cassazione la società Edilmec s.r.l. denunciando la violazione di legge, nonché l'omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
Deduce la ricorrente la violazione dell'art. 112 c.p.c., per essere incorso il giudice di appello nel vizio di ultrapetizione pronunciando su un motivo di gravame non proposto dalla parte, la violazione del principio di cosa giudicata previsto dagli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., l'acquiescenza parziale dell'Amministrazione
finanziaria alla pronunzia di 1^ grado.
In particolare la ricorrente lamenta che la Corte di appello aveva ridotto il petitum accolto dal Tribunale per essersi verificata la decadenza in ordine alla domanda di rimborso della tassa versata per gli anni 1985-1988, nonostante che sul punto si fosse formato il giudicato per mancata impugnazione dell'Amministrazione finanziaria. L'Amministrazione finanziaria non ha svolto attività difensiva in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Con la comparsa di costituzione del giudizio di 1^ grado l'Amministrazione finanziaria dello Stato aveva eccepito, tra l'altro, (a decadenza della contribuente dal diritto di chiedere la restituzione delle somme percepite a titolo di tassa annuale di concessione governativa sulle società, ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641.
Il Tribunale di Venezia aveva accolto integralmente la domanda avanzata dalla contribuente, ritenendo non applicabile, per la restituzione delle tasse erroneamente pagate, il termine di decadenza di tre anni dal pagamento previsto dall'art. 13 del d.P.R. 641/1973 ma l'ordinario termine di prescrizione decennale.
Con l'atto di appello l'Amministrazione finanziaria aveva dedotto la "improcedibilità / inammissibilità dell'azione giudiziaria ex artt. 11 e 12 d.P.R. 641/1972" per inosservanza dei termini di decadenza ivi previsti. Nulla osservava però la pubblica amministrazione in ordine alla decadenza triennale dal giorno del pagamento prevista dal successivo art. 13 per la restituzione delle tasse erroneamente pagate, sicché sull'inapplicabilità di tale decadenza ritenuta dal Tribunale si è formato il giudicato.
La Corte di appello non poteva quindi riformare la pronunzia del giudice di 1^ grado, in quanto la riduzione dell'importo della somma da rimborsare si basa sul presupposto dell'accoglimento dell'eccezione di decadenza per gli anni 1985-1988, in contrasto con il giudicato del Tribunale.
Consegue l'accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e la conferma, con decisione nel merito ex art. 384 1^ comma c.p.c., della sentenza di 1^ grado.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese dei giudizi di appello e di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, conferma la sentenza di 1^ grado. Compensa le spese del giudizio di appello e del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 11 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2004