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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 09/07/2025, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE UNICA CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Gabriella Del Mastro - Presidente est.
Dott. Vladimiro Gloria – Giudice
Dott. Roberta Marra – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 3314/2024 R.G, vertente tra:
, rappresentata e difesa dall'avv. Rosanna Saracino giusta Parte_1 mandato allegato al ricorso introduttivo
- ricorrente –
e
CP_1
- resistente contumace–
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
All'udienza del 13.5.2025, previa precisazione delle conclusioni come da relativo verbale in atti, la causa è stata riservata per la decisione.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 29/11/2024 conveniva in giudizio, Parte_1 davanti a questo Tribunale, per sentire disporre, a modifica della CP_1 sentenza di divorzio n.975/2020, l'affido esclusivo dei figli minori alla madre, nonché
l'aumento ad euro 660,00 dell'assegno di mantenimento dei figli previsto a carico del padre.
A sostegno della domanda la ricorrente deduceva il disinteresse, materiale e morale, del padre nei confronti dei propri figli.
Fissata l'udienza di comparizione, nessuno si costituiva per il resistente, di talchè ne va dichiarata la contumacia.
Alla medesima udienza si procedeva all'ascolto dei figli ed quindi, Per_1 Per_2 previa precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione.
* * *
Ai sensi dell'art. 473 bis.29 c.p.c. le parti possono chiedere in ogni tempo la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori purchè sopravvengano giustificati motivi.
I giustificati motivi, la cui sopravvenienza giustifica la modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati (cfr., ex plurimis, Cass., sez. I, n. 14093/2009; Cass. N.
28436/2017).
Venendo al caso in esame, la ricorrente ha dedotto che, successivamente alla sentenza di divorzio n. 975/2020 del 24.7.2020, depositata il successivo 13.8.2020, con la quale questo Tribunale ha, fra l'altro, disposto l'affido condiviso a entrambi i genitori dei minori , e , il resistente si è completamente Per_1 Persona_3 Per_4 disinteressato dei figli e non ha versato con regolarità l'assegno mensile di mantenimento.
In tale contesto, tenuto conto che è nelle more del giudizio divenuto Per_1 maggiorenne, deve essere accolta l'istanza della ricorrente di affidamento esclusivo a sé dei minori e , alla luce del totale disinteresse del padre, sia Persona_3 Per_4
Pag. 2 di 3 sotto il profilo morale sia sotto il profilo economico;
totale disinteresse nei confronti dei minori riferito da questi ultimi in sede di ascolto e confermato altresì dalla mancata costituzione del resistente nel presente giudizio.
Deve altresì fissarsi in euro 660,00, in luogo dei previsti euro 650,00, l'assegno mensile complessivamente dovuto dal resistente a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli (euro 220,00 ciascuno).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di così provvede: CP_1
- a modifica delle condizioni stabilite dal Tribunale di Brindisi con sentenza n.975/2020 del 24.7.2020, depositata il 13.8.2020, dispone l'affido esclusivo dei minori e alla madre;
Persona_3 Per_4
- aumenta ad euro 660,00 (euro 220,00 per ciascun figlio) l'assegno mensile dovuto dal resistente per il mantenimento dei tre figli;
- conferma nel resto il citato provvedimento;
-condanna al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che CP_1 si liquidano in complessivi euro 2906,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Brindisi il 7.7.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Gabriella Del Mastro
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