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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/12/2025, n. 10030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 10030 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25123/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simonetta Scirpo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25123/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AL EN e dell'avv. FERRARIS PIETRO ( ) PIAZZA C.F._2
ELEONORA DUSE 4 20122 MILANO;
, elettivamente domiciliato in PIAZZA ELEONORA
DUSE, 4 20122 MILANOpresso il difensore avv. AL EN
ATTORE/I
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CUCCO SANTINA e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. ZIMMITTI ALESSANDRA ( VIA VIVAIO 1 20122 MILANO;
C.F._3
, elettivamente domiciliato in PIAZZA CITTA' DI LOMBARDIA 1 20124 MILANOpresso il difensore avv. CUCCO SANTINA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Il Tribunale di Milano, nella persona della Giudice Simonetta Scirpo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A pagina 1 di 10 nella causa civile di I Grado, iscritta al n. R.G. 25123/2023 R.G. promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio degli avv.ti Pietro Parte_1 C.F._1
RR e NZ LD, elettivamente domiciliato in Milano, Piazza Duse 4, presso lo studio dell'avv. NZ LD
ATTORE
contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante Presidente Controparte_1 P.IVA_1
pro-tempore, con il patrocinio degli avv.ti Alessandra Zimmitti e Santina Cucco dell'Avvocatura
Generale, presso la quale in Milano Piazza Città di Lombardia 1, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Parte ricorrente:
- merito ed in via principale, in accoglimento della presente domanda, accertare che nulla è dovuto dal ricorrente alla NE , relativamente agli emolumenti percepiti nella CP_1 vigenza dell'incarico di collaborazione di esperto intrattenuto con l'ente e, per l'effetto, dichiarare indebita la richiesta regionale di restituzione dell'ammontare di euro 66.333,90;
- sempre nel merito ed in via principale, accertare e/o dichiarare che nulla è dovuto dal Dott.
con riferimento alle pretese avanzate dal-la convenuta Parte_1 Controparte_1 attraverso l'ordinanza ingiunzione assunta ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 639/1910 in data 28 marzo 2023 con cui la ha intimato il pagamento dell'importo di 65.343,20, in precedenza CP_1
corrisposto al Sig. a titolo di corrispettivo, oltre a interessi pari ad Euro 990,70, per un Parte_1
importo totale di Euro 66.333,90 (doc. 18 fasc. , e comunque accertare la nullità e/o CP_1 disporre l'annullamento della ordinanza ingiunzione;
- sempre nel merito ed in via principale condannare la in favore del Dott. Controparte_1
al pagamento di euro 22.276,20, a saldo dei corrispettivi maturati dal ricorrente e non Parte_1
ancora corrisposti, con gli interessi fino al saldo;
- nel merito ed in via subordinata, accertare, con riferimento all'attività espletata dal Dott.
l'intervenuto arricchimento senza causa della e, per l'effetto, accertare il diritto Parte_1 CP_1 del ricorrente a trattenere l'ammontare di euro 66.333,90 a titolo di indennità ex articolo 2041 del
Codice Civile, dichiarando non indebita la pretesa regionale alla sua restituzione, nonché pagina 2 di 10 condannando la a corrispondere al Dott. quale indennità ex articolo 2041 del CP_1 Parte_1
Codice Civile, l'ammontare di euro 22.276,20, con gli interessi fino al saldo.
Con vittoria di spese ed onorari di causa
Parte resistente:
- in via preliminare e pregiudiziale: dichiarare il ricorso inammissibile per le ragioni in fatto e in
diritto illustrate;
- nel merito e in via principale: respingere tutte le domande ex adverso formulate nei confronti della per le ragioni in fatto e in diritto illustrate e, per l'effetto, Controparte_1
confermare l'ordinanza-ingiunzione, Protocollo A1.2023.0175615 del 28/03/2023, emessa dalla
Parte_2
[...]
notificata in data 28/03/2023, avente ad oggetto il pagamento dell'importo complessivo
[...]
di euro 66.333.90, per tutte le ragioni illustrate. Con vittoria di spese ed onorari di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012
n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016
del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del
CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017, Prot. P 12300/17 (secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida
(Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214).
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c., conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
chiedendo che la stessa fosse condannata al pagamento della somma di € 22.276,20 a CP_1
saldo delle prestazioni professionali rese in favore della resistente. pagina 3 di 10 A fondamento della domanda, il ricorrente deduceva di aver partecipato, nel corso dell'anno 2021,
a un bando indetto da per il reclutamento di geologi ai quali conferire incarichi Controparte_1
nei settori Bonifiche, Rifiuti, Rinnovabili, Valutazioni e Autorizzazioni ambientali.
All'esito della procedura selettiva, risultava vincitore e riceveva incarico di Parte_1
project manager nell'ambito della gestione dei rifiuti, con il compito di implementare le attività di semplificazione previste dal PNRR del Dipartimento della Funzione Pubblica.
Il ricorrente svolgeva l 'incarico affidatogli senza che venissero sollevate contestazioni da parte di anzi, il suo operato veniva validato dall'ente, che gli corrispondeva la somma Controparte_1
di € 66.333,90 a titolo di acconto per l'attività prestata. richiedeva quindi il Parte_1
pagamento del saldo residuo pari a € 22.276,20.
tuttavia, non solo negava il pagamento del saldo, ma pretendeva altresì la Controparte_1
restituzione di quanto già versato, in ragione di un provvedimento di decadenza adottato nei confronti del ricorrente in data 18 ottobre 2022. In particolare, la resistente rilevava che, in sede di partecipazione al bando, aveva dichiarato di essere iscritto all'albo dei Parte_1
geologi, circostanza che non corrispondeva alla realtà, e che tale requisito era espressamente previsto come indispensabile per il conferimento dell'incarico.
In forza di tale presupposto, richiedeva la restituzione della somma di € Controparte_1
66.333,90 mediante ordinanza di ingiunzione ex art. 2 del R.D. n. 639/1910.
Il ricorrente contestava la legittimità del provvedimento di decadenza, deducendo che lo stesso era stato adottato in assenza di un procedimento amministrativo che consentisse all'interessato di partecipare e far valere le proprie difese. Il provvedimento veniva impugnato dinanzi al giudice amministrativo con istanza cautelare di sospensione, tuttavia rigettata. Parte_1
sosteneva, altresì, che l'attività svolta si collocava comunque nell'ambito di un rapporto professionale valido ed efficace, posto che la decadenza era intervenuta solo successivamente all'espletamento della prestazione. Aggiungeva che la previsione dell'iscrizione all'albo dei geologi come condizione essenziale per il conferimento dell'incarico era illegittima e, in ogni caso, non avrebbe comportato l'impossibilità di instaurare un rapporto lavorativo.
Il ricorrente deduceva, altresì, che la restituzione delle somme percepite avrebbe determinato un ingiustificato arricchimento della resistente, la quale aveva comunque tratto pieno beneficio dall'attività professionale svolta.
pagina 4 di 10 Si costituiva in giudizio contestando integralmente le deduzioni del ricorrente Controparte_1
e chiedendo il rigetto delle domande perché infondate. In particolare, la resistente rilevava che al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando, Parte_1
non era iscritto all'albo dei geologi, requisito qualificato come essenziale e inderogabile.
Evidenziava, inoltre, che l'istanza di sospensione, proposta dal ricorrente avverso il provvedimento di decadenza, era stata respinta dal TAR per infondatezza e che l'ordinanza di ingiunzione non era stata impugnata nei termini di legge, con conseguente definitività della stessa e inammissibilità del ricorso proposto in questa sede. sosteneva altresì la piena legittimità del provvedimento di decadenza, adottato Controparte_1
a seguito di un'autocertificazione risultata non veritiera, da cui derivava la perdita dei benefici conseguiti in forza della stessa. Precisava che si trattava di atto vincolato, per il quale non era previsto il previo contraddittorio procedimentale, non essendo possibile l'adozione di un provvedimento di contenuto diverso.
Quanto alla dedotta ipotesi di arricchimento senza causa, la resistente osservava che, al limite, si sarebbe trattato di un arricchimento incolpevole, derivante da una dichiarazione falsa resa dal ricorrente in sede di partecipazione al bando, con la conseguenza che le somme erogate costituirebbero danno erariale, in quanto non dovute, poiché il rapporto professionale non avrebbe mai dovuto essere instaurato.
All'udienza del 24 gennaio 2024, il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 281-
duodecies, quarto comma, c.p.c., rinviando l'udienza al 19 marzo 2024. All'esito della predetta udienza, il Giudice rinviava quindi all'udienza del 21 ottobre 2025 per la precisazione delle conclusioni, assegnando successivamente i termini per il deposito delle note conclusive sino al 20 novembre 2025 e rinviando all'udienza del 2 dicembre 2025, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione. trattenuta in decisione.
Il Tribunale osserva
Dalla documentazione versata in atti risulta pacifico e non contestato che il ricorrente abbia partecipato, nell'anno 2021, a un bando indetto da per il conferimento di Controparte_1
incarichi professionali in ambito ambientale, bando che prevedeva espressamente, quale requisito essenziale di ammissione e di affidamento dell'incarico, l'iscrizione all'albo professionale dei geologi.
pagina 5 di 10 È altresì incontestato che, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, il ricorrente non risultava iscritto al predetto albo, nonostante avesse dichiarato il contrario in sede di autocertificazione.
A seguito dei controlli successivi relativi ai requisiti dichiarati, ha adottato, in Controparte_1
data 18 ottobre 2022, un provvedimento di decadenza dall'incarico, fondato sulla riscontrata mancanza del requisito professionale richiesto quale condizione essenziale per il conferimento dell'incarico stesso. Il ricorrente ha impugnato tale provvedimento innanzi al giudice amministrativo, ma l'istanza cautelare di sospensione è stata respinta. Il provvedimento di decadenza è rimasto, dunque, pienamente efficace.
A seguito della decadenza, ha emesso ordinanza-ingiunzione ex art. 2 R.D. Controparte_1
639/1910, intimando al ricorrente la restituzione della somma complessiva di € 66.333,90, comprensiva di interessi legali per € 990,70, corrispondente agli importi già erogati a titolo di acconto per l'attività svolta. Tale ordinanza-ingiunzione non risulta essere stata impugnata nei termini di legge e, in tesi di parte convenuta, deve pertanto ritenersi definitiva ed esecutiva,
costituendo titolo autonomo per la riscossione delle somme indicate.
Nel presente giudizio il ricorrente chiede, da un lato, il pagamento dell'ulteriore somma di €
22.276,20 quale saldo del compenso professionale e, dall'altro, l'accertamento che nulla sia dovuto a con conseguente annullamento dell'ordinanza-ingiunzione emessa ai sensi Controparte_1
dell'art. 2 del R.D. n. 639/1910. In via subordinata, il ricorrente deduce di trovarsi in una ipotesi di arricchimento senza causa.
Si osserva, in relazione all'ordinanza ingiunzione, che l'art. 3 del RD 639/1910 che prevedeva il termine di 30 giorni per l'opposizione è stato riformulato, dalla lettura dell'art. 3 citato emerge cioè che all'ingiunzione si può proporre opposizione davanti al Giudiceo ordinario con applicazione della disciplina di ci all'art. 32 del DL 1.9.2011 nr 150; si richiama sul punto La Corte di
Cassazione, Sezione 3 Civile, con l'ordinanza del 17 gennaio 2023, n. 1332, ha affermato che in materia di opposizione a ingiunzioni relative a crediti di natura non tributaria, il termine di cui all'articolo 3 del Regio Decreto n. 639 del 1910 non ha carattere perentorio, salvo espressa qualificazione in tal senso. Di conseguenza, la sua inosservanza non comporta decadenza o inammissibilità dell'opposizione. Il decorso di tale termine, infatti, impedisce unicamente di ottenere la sospensione dell'esecutività del titolo, ma non preclude la possibilità di contestare nel merito l'esistenza o la legittimità del credito vantato. ..."
pagina 6 di 10 Si tratta dunque di rapporto patrimoniale con prescrizione decennale.
Per valutare la domanda di accertamento formulata dalla parte ricorrente giova partire dal contenuto del Decreto nr 1881 del 28.12.21 (doc.1 ricorrente) secondo il quale alla pagina 9 si legge che l'ammontare del compenso spettante agli esperti di cui all'allegato C è determinato sulla base del “Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo” con il pagamento degli incarichi di lavoro sulla base della “tabella riepilogativa mensile delle attività svolte dal
Collaboratore” (Timesheet).
Se ne deduce pertanto che la valutazione sulla spettanza o meno del compenso, data la natura privatistica della fase relativa alle rispettive obbligazioni (prestazione professionale e pagamento del corrispettivo) spetta al Giudice ordinario che dunque deve decidere sulla domanda di accertamento del credito e condanna al pagamento.
Si richiama inoltre il doc. 16 di parte resistente Decreto 17797 del 5.12.2022 relativo al recupero dei compensi ai sensi del citato art. 75 DPR 445/2000 che alla pagina 2 richiama l'intervenuta risoluzione del contratto (cfr. doc. 9 resistente) come prevista all'art. 10 (si tratta di clausola risolutiva espressa) che così recita:
10.1 Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 1456 c.c., le parti convengono che:
- la violazione degli obblighi in capo all'Esperto, indicati all'art. 4 del presente contratto, nonché quelli di cui al precedente art. 9; - l'esecuzione della prestazione da parte di persone diverse dall'Esperto; - nonché ogni altra violazione degli obblighi in capo all'Esperto di cui al presente contratto, comporteranno la risoluzione di diritto del contratto con effetto dalla data di ricezione, da parte del destinatario della comunicazione della volontà da parte dell'Amministrazione di avvalersi della clausola risolutiva espressa. Tale comunicazione verrà effettuata a mezzo di posta elettronica certificata.
Il pagamento del compenso segue dunque la disciplina civilistica.
Anche volendo seguire la tesi della sulla sussistenza dei presupposti per esercitare la CP_1
decadenza, deve essere valutata la domanda di restituzione del compenso già percepito rispetto ad una attività professionale correttamente compiuta e validata dalla stessa (doc. 14, 15, 16 e CP_1
17 parte attrice) e tenuto conto dell'incidenza della sospensione dall'Albo in relazione alla specifica attività professionale demandata al dott. Parte_1
pagina 7 di 10 Si ritiene cioè che in questa sede l'argomentazione logica assorbente attiene alla valutazione dell'incidenza dei concetti di risoluzione e di decadenza dai benefici, in relaziona alla restituzione dei compensi già corrisposti e all'obbligo di corrispondere i restanti già maturati.
Si osserva quindi che il Contratto stipulato (doc.9) ha previsto all'art. 6 una durata di 12 mesi, rinnovabile, entro il limite massimo dei tre anni, nelle modalità e nelle forme di cui all'art. 1 comma 2 del DL n. 80/2021, sulla base del raggiungimento dei risultati previsti a livello nazionale e della valutazione positiva delle attività svolte, decorre a far data dal 01/01/2022 e termina il
31/12/2022 fermo restando quanto previsto dai successivi artt. 9 e 10. E vale la pena precisare che anche l'art.
9.3. prevede che in caso di risoluzione si applichi la disciplina di cui all'art. 1453 c.c.
Inoltre, l'art. 9 ai punti 4 (e 5). così prevede;
“All'atto della cessazione del rapporto di collaborazione di cui al presente contratto, per qualsiasi causa, l'Amministrazione - non corrisponderà all'Esperto alcuna somma, indennizzo, buonuscita o altre indennità comunque ricollegabili, anche indirettamente, alla cessazione del rapporto contrattuale.
9.5 Nell'ipotesi di cui al precedente § 9.4 l'Esperto avrà diritto al corrispettivo di cui al precedente art. 7 in misura
corrispondente alle prestazioni già eseguite e non ancora pagate alla data di cessazione del rapporto contrattuale.
L'art.
9.5. risolve la questione oggetto di causa poiché, in caso di risoluzione l'esperto avrà diritto al corrispettivo per le prestazione già eseguite (nel caso quindi per l'importo di euro 66.333,90) e non ancora pagate (nel caso quindi per l'importo di euro 22.276,20) alla data di cessazione del rapporto.
Del resto, la disciplina contrattuale pattuita tra le parti è coerente alla disciplina legale di cui all'art. art. 1458 c.c. che prevede che la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuativa o periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.
Quello in oggetto è pacificamente un contratto ad esecuzione continuata e l'effetto restitutorio non si deve estendere alle prestazioni già eseguite. Il concetto di risoluzione del contratto è aspetto differente dalla decadenza dall'incarico, il cui esercizio è intervenuto quando la prestazione professionale era stata già resa (cfr doc. 13 della parte resistente) decadenza esercitata in data
18.10.22 ai sensi dell'art. 75 DPR 445/2000.
pagina 8 di 10 La decadenza riguarderà la fase contrattuale successiva al 18.10.22. con la conseguenza che risulta dovuto l'importo di euro pari a euro 22.276,20 (IVA e contributo inclusi), relativo a CP_2
prestazioni già rendicontate e validate o comunque regolarmente eseguite.
Quanto alla sentenza del Tribunale di Milano nr.6326 pubblicata il 30.7.25 depositata dalla in data 8.10.25 a sostegno delle proprie argomentazioni, si osserva che si tratta Controparte_1
di questioni in fatto e diritto differenti accomunate dalla intervenuta risoluzione. In particolare, si rileva che dalla motivazione della sentenza non emerge alcuna argomentazione sulla disciplina civilistica della risoluzione del contratto di durata.
Emerge in particolare che la risoluzione sia intervenuta poiché “a seguito dell'accertamento del fatto che l'ingegnere , essendo titolare dal 2014 del trattamento pensionistico di vecchiaia CP_3
(doc. 7 cassetto fiscale del cittadino), non aveva i requisiti per l'iscrizione negli elenchi del portale
InPA destinati alla selezione dei professionisti idonei a prestare la propria collaborazione per
l'attuazione del PNRR….” Ed ancora si legge: “Il prescritto requisito “di non essere in stato di quiescenza” risulta, peraltro, assolutamente coerente con altra norma più risalente ed in particolare con l'art. 5 co.9 del decreto n. 95 del 6 luglio 2012 (recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica), secondo cui: “È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 co. 2 del
d.lgs. n. 165/2011, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1 co. 2 della legge n. 196 del 31.12.2009 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la
Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati”. Pertanto, la questione trattata dalla sentenza sopra citata, in parte non argomenta in relazione ad un aspetto fondante nella causa in questione (la disciplina della risoluzione nei contratti di durata) e d'altra parte è riferita ad un profilo in termini di causa petendi più ampio perché relativo al divieto di conferire incarichi a soggetti già lavoratori collocati in quiescenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste integralmente a carico della e si liquidano in € 7052,00 oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A. ed Controparte_1
IVA come per legge;
con applicazione dei valori minimi ai sensi del DM 55/14 e succ. mod., tenuto conto della semplicità di causa caratterizzata dalla sola prova documentale e pagina 9 di 10 dall'assenza di comparse conclusionali per la peculiarità del rito. Il valore di causa è poi prossimo al minimo dello scaglione che va da € 52.000,01 a € 260.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita,
- accoglie il ricorso;
accerta che nulla è dovuto dal ricorrente dott. alla Parte_3
NE relativamente agli emolumenti percepiti nella vigenza dell'incarico di CP_1 collaborazione di esperto intrattenuto con l'ente e, per l'effetto, dichiara infondata la richiesta regionale di restituzione dell'ammontare di euro 66.333,90;
- condanna la al pagamento di euro 22.276,20 in favore del Dott. Controparte_1
a saldo dei corrispettivi maturati dal ricorrente e non ancora corrisposti, con gli Pt_1 interessi legali dalla data del dovuto fino alla domanda giudiziale e ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
- condanna la resistente al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1 della resistente, che liquida in € 7052,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del
15%, IVA e CPA
Milano, 28 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Simonetta Scirpo
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simonetta Scirpo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25123/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AL EN e dell'avv. FERRARIS PIETRO ( ) PIAZZA C.F._2
ELEONORA DUSE 4 20122 MILANO;
, elettivamente domiciliato in PIAZZA ELEONORA
DUSE, 4 20122 MILANOpresso il difensore avv. AL EN
ATTORE/I
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CUCCO SANTINA e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. ZIMMITTI ALESSANDRA ( VIA VIVAIO 1 20122 MILANO;
C.F._3
, elettivamente domiciliato in PIAZZA CITTA' DI LOMBARDIA 1 20124 MILANOpresso il difensore avv. CUCCO SANTINA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Il Tribunale di Milano, nella persona della Giudice Simonetta Scirpo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A pagina 1 di 10 nella causa civile di I Grado, iscritta al n. R.G. 25123/2023 R.G. promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio degli avv.ti Pietro Parte_1 C.F._1
RR e NZ LD, elettivamente domiciliato in Milano, Piazza Duse 4, presso lo studio dell'avv. NZ LD
ATTORE
contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante Presidente Controparte_1 P.IVA_1
pro-tempore, con il patrocinio degli avv.ti Alessandra Zimmitti e Santina Cucco dell'Avvocatura
Generale, presso la quale in Milano Piazza Città di Lombardia 1, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Parte ricorrente:
- merito ed in via principale, in accoglimento della presente domanda, accertare che nulla è dovuto dal ricorrente alla NE , relativamente agli emolumenti percepiti nella CP_1 vigenza dell'incarico di collaborazione di esperto intrattenuto con l'ente e, per l'effetto, dichiarare indebita la richiesta regionale di restituzione dell'ammontare di euro 66.333,90;
- sempre nel merito ed in via principale, accertare e/o dichiarare che nulla è dovuto dal Dott.
con riferimento alle pretese avanzate dal-la convenuta Parte_1 Controparte_1 attraverso l'ordinanza ingiunzione assunta ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 639/1910 in data 28 marzo 2023 con cui la ha intimato il pagamento dell'importo di 65.343,20, in precedenza CP_1
corrisposto al Sig. a titolo di corrispettivo, oltre a interessi pari ad Euro 990,70, per un Parte_1
importo totale di Euro 66.333,90 (doc. 18 fasc. , e comunque accertare la nullità e/o CP_1 disporre l'annullamento della ordinanza ingiunzione;
- sempre nel merito ed in via principale condannare la in favore del Dott. Controparte_1
al pagamento di euro 22.276,20, a saldo dei corrispettivi maturati dal ricorrente e non Parte_1
ancora corrisposti, con gli interessi fino al saldo;
- nel merito ed in via subordinata, accertare, con riferimento all'attività espletata dal Dott.
l'intervenuto arricchimento senza causa della e, per l'effetto, accertare il diritto Parte_1 CP_1 del ricorrente a trattenere l'ammontare di euro 66.333,90 a titolo di indennità ex articolo 2041 del
Codice Civile, dichiarando non indebita la pretesa regionale alla sua restituzione, nonché pagina 2 di 10 condannando la a corrispondere al Dott. quale indennità ex articolo 2041 del CP_1 Parte_1
Codice Civile, l'ammontare di euro 22.276,20, con gli interessi fino al saldo.
Con vittoria di spese ed onorari di causa
Parte resistente:
- in via preliminare e pregiudiziale: dichiarare il ricorso inammissibile per le ragioni in fatto e in
diritto illustrate;
- nel merito e in via principale: respingere tutte le domande ex adverso formulate nei confronti della per le ragioni in fatto e in diritto illustrate e, per l'effetto, Controparte_1
confermare l'ordinanza-ingiunzione, Protocollo A1.2023.0175615 del 28/03/2023, emessa dalla
Parte_2
[...]
notificata in data 28/03/2023, avente ad oggetto il pagamento dell'importo complessivo
[...]
di euro 66.333.90, per tutte le ragioni illustrate. Con vittoria di spese ed onorari di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012
n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016
del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del
CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017, Prot. P 12300/17 (secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida
(Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214).
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c., conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
chiedendo che la stessa fosse condannata al pagamento della somma di € 22.276,20 a CP_1
saldo delle prestazioni professionali rese in favore della resistente. pagina 3 di 10 A fondamento della domanda, il ricorrente deduceva di aver partecipato, nel corso dell'anno 2021,
a un bando indetto da per il reclutamento di geologi ai quali conferire incarichi Controparte_1
nei settori Bonifiche, Rifiuti, Rinnovabili, Valutazioni e Autorizzazioni ambientali.
All'esito della procedura selettiva, risultava vincitore e riceveva incarico di Parte_1
project manager nell'ambito della gestione dei rifiuti, con il compito di implementare le attività di semplificazione previste dal PNRR del Dipartimento della Funzione Pubblica.
Il ricorrente svolgeva l 'incarico affidatogli senza che venissero sollevate contestazioni da parte di anzi, il suo operato veniva validato dall'ente, che gli corrispondeva la somma Controparte_1
di € 66.333,90 a titolo di acconto per l'attività prestata. richiedeva quindi il Parte_1
pagamento del saldo residuo pari a € 22.276,20.
tuttavia, non solo negava il pagamento del saldo, ma pretendeva altresì la Controparte_1
restituzione di quanto già versato, in ragione di un provvedimento di decadenza adottato nei confronti del ricorrente in data 18 ottobre 2022. In particolare, la resistente rilevava che, in sede di partecipazione al bando, aveva dichiarato di essere iscritto all'albo dei Parte_1
geologi, circostanza che non corrispondeva alla realtà, e che tale requisito era espressamente previsto come indispensabile per il conferimento dell'incarico.
In forza di tale presupposto, richiedeva la restituzione della somma di € Controparte_1
66.333,90 mediante ordinanza di ingiunzione ex art. 2 del R.D. n. 639/1910.
Il ricorrente contestava la legittimità del provvedimento di decadenza, deducendo che lo stesso era stato adottato in assenza di un procedimento amministrativo che consentisse all'interessato di partecipare e far valere le proprie difese. Il provvedimento veniva impugnato dinanzi al giudice amministrativo con istanza cautelare di sospensione, tuttavia rigettata. Parte_1
sosteneva, altresì, che l'attività svolta si collocava comunque nell'ambito di un rapporto professionale valido ed efficace, posto che la decadenza era intervenuta solo successivamente all'espletamento della prestazione. Aggiungeva che la previsione dell'iscrizione all'albo dei geologi come condizione essenziale per il conferimento dell'incarico era illegittima e, in ogni caso, non avrebbe comportato l'impossibilità di instaurare un rapporto lavorativo.
Il ricorrente deduceva, altresì, che la restituzione delle somme percepite avrebbe determinato un ingiustificato arricchimento della resistente, la quale aveva comunque tratto pieno beneficio dall'attività professionale svolta.
pagina 4 di 10 Si costituiva in giudizio contestando integralmente le deduzioni del ricorrente Controparte_1
e chiedendo il rigetto delle domande perché infondate. In particolare, la resistente rilevava che al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando, Parte_1
non era iscritto all'albo dei geologi, requisito qualificato come essenziale e inderogabile.
Evidenziava, inoltre, che l'istanza di sospensione, proposta dal ricorrente avverso il provvedimento di decadenza, era stata respinta dal TAR per infondatezza e che l'ordinanza di ingiunzione non era stata impugnata nei termini di legge, con conseguente definitività della stessa e inammissibilità del ricorso proposto in questa sede. sosteneva altresì la piena legittimità del provvedimento di decadenza, adottato Controparte_1
a seguito di un'autocertificazione risultata non veritiera, da cui derivava la perdita dei benefici conseguiti in forza della stessa. Precisava che si trattava di atto vincolato, per il quale non era previsto il previo contraddittorio procedimentale, non essendo possibile l'adozione di un provvedimento di contenuto diverso.
Quanto alla dedotta ipotesi di arricchimento senza causa, la resistente osservava che, al limite, si sarebbe trattato di un arricchimento incolpevole, derivante da una dichiarazione falsa resa dal ricorrente in sede di partecipazione al bando, con la conseguenza che le somme erogate costituirebbero danno erariale, in quanto non dovute, poiché il rapporto professionale non avrebbe mai dovuto essere instaurato.
All'udienza del 24 gennaio 2024, il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 281-
duodecies, quarto comma, c.p.c., rinviando l'udienza al 19 marzo 2024. All'esito della predetta udienza, il Giudice rinviava quindi all'udienza del 21 ottobre 2025 per la precisazione delle conclusioni, assegnando successivamente i termini per il deposito delle note conclusive sino al 20 novembre 2025 e rinviando all'udienza del 2 dicembre 2025, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione. trattenuta in decisione.
Il Tribunale osserva
Dalla documentazione versata in atti risulta pacifico e non contestato che il ricorrente abbia partecipato, nell'anno 2021, a un bando indetto da per il conferimento di Controparte_1
incarichi professionali in ambito ambientale, bando che prevedeva espressamente, quale requisito essenziale di ammissione e di affidamento dell'incarico, l'iscrizione all'albo professionale dei geologi.
pagina 5 di 10 È altresì incontestato che, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, il ricorrente non risultava iscritto al predetto albo, nonostante avesse dichiarato il contrario in sede di autocertificazione.
A seguito dei controlli successivi relativi ai requisiti dichiarati, ha adottato, in Controparte_1
data 18 ottobre 2022, un provvedimento di decadenza dall'incarico, fondato sulla riscontrata mancanza del requisito professionale richiesto quale condizione essenziale per il conferimento dell'incarico stesso. Il ricorrente ha impugnato tale provvedimento innanzi al giudice amministrativo, ma l'istanza cautelare di sospensione è stata respinta. Il provvedimento di decadenza è rimasto, dunque, pienamente efficace.
A seguito della decadenza, ha emesso ordinanza-ingiunzione ex art. 2 R.D. Controparte_1
639/1910, intimando al ricorrente la restituzione della somma complessiva di € 66.333,90, comprensiva di interessi legali per € 990,70, corrispondente agli importi già erogati a titolo di acconto per l'attività svolta. Tale ordinanza-ingiunzione non risulta essere stata impugnata nei termini di legge e, in tesi di parte convenuta, deve pertanto ritenersi definitiva ed esecutiva,
costituendo titolo autonomo per la riscossione delle somme indicate.
Nel presente giudizio il ricorrente chiede, da un lato, il pagamento dell'ulteriore somma di €
22.276,20 quale saldo del compenso professionale e, dall'altro, l'accertamento che nulla sia dovuto a con conseguente annullamento dell'ordinanza-ingiunzione emessa ai sensi Controparte_1
dell'art. 2 del R.D. n. 639/1910. In via subordinata, il ricorrente deduce di trovarsi in una ipotesi di arricchimento senza causa.
Si osserva, in relazione all'ordinanza ingiunzione, che l'art. 3 del RD 639/1910 che prevedeva il termine di 30 giorni per l'opposizione è stato riformulato, dalla lettura dell'art. 3 citato emerge cioè che all'ingiunzione si può proporre opposizione davanti al Giudiceo ordinario con applicazione della disciplina di ci all'art. 32 del DL 1.9.2011 nr 150; si richiama sul punto La Corte di
Cassazione, Sezione 3 Civile, con l'ordinanza del 17 gennaio 2023, n. 1332, ha affermato che in materia di opposizione a ingiunzioni relative a crediti di natura non tributaria, il termine di cui all'articolo 3 del Regio Decreto n. 639 del 1910 non ha carattere perentorio, salvo espressa qualificazione in tal senso. Di conseguenza, la sua inosservanza non comporta decadenza o inammissibilità dell'opposizione. Il decorso di tale termine, infatti, impedisce unicamente di ottenere la sospensione dell'esecutività del titolo, ma non preclude la possibilità di contestare nel merito l'esistenza o la legittimità del credito vantato. ..."
pagina 6 di 10 Si tratta dunque di rapporto patrimoniale con prescrizione decennale.
Per valutare la domanda di accertamento formulata dalla parte ricorrente giova partire dal contenuto del Decreto nr 1881 del 28.12.21 (doc.1 ricorrente) secondo il quale alla pagina 9 si legge che l'ammontare del compenso spettante agli esperti di cui all'allegato C è determinato sulla base del “Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo” con il pagamento degli incarichi di lavoro sulla base della “tabella riepilogativa mensile delle attività svolte dal
Collaboratore” (Timesheet).
Se ne deduce pertanto che la valutazione sulla spettanza o meno del compenso, data la natura privatistica della fase relativa alle rispettive obbligazioni (prestazione professionale e pagamento del corrispettivo) spetta al Giudice ordinario che dunque deve decidere sulla domanda di accertamento del credito e condanna al pagamento.
Si richiama inoltre il doc. 16 di parte resistente Decreto 17797 del 5.12.2022 relativo al recupero dei compensi ai sensi del citato art. 75 DPR 445/2000 che alla pagina 2 richiama l'intervenuta risoluzione del contratto (cfr. doc. 9 resistente) come prevista all'art. 10 (si tratta di clausola risolutiva espressa) che così recita:
10.1 Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 1456 c.c., le parti convengono che:
- la violazione degli obblighi in capo all'Esperto, indicati all'art. 4 del presente contratto, nonché quelli di cui al precedente art. 9; - l'esecuzione della prestazione da parte di persone diverse dall'Esperto; - nonché ogni altra violazione degli obblighi in capo all'Esperto di cui al presente contratto, comporteranno la risoluzione di diritto del contratto con effetto dalla data di ricezione, da parte del destinatario della comunicazione della volontà da parte dell'Amministrazione di avvalersi della clausola risolutiva espressa. Tale comunicazione verrà effettuata a mezzo di posta elettronica certificata.
Il pagamento del compenso segue dunque la disciplina civilistica.
Anche volendo seguire la tesi della sulla sussistenza dei presupposti per esercitare la CP_1
decadenza, deve essere valutata la domanda di restituzione del compenso già percepito rispetto ad una attività professionale correttamente compiuta e validata dalla stessa (doc. 14, 15, 16 e CP_1
17 parte attrice) e tenuto conto dell'incidenza della sospensione dall'Albo in relazione alla specifica attività professionale demandata al dott. Parte_1
pagina 7 di 10 Si ritiene cioè che in questa sede l'argomentazione logica assorbente attiene alla valutazione dell'incidenza dei concetti di risoluzione e di decadenza dai benefici, in relaziona alla restituzione dei compensi già corrisposti e all'obbligo di corrispondere i restanti già maturati.
Si osserva quindi che il Contratto stipulato (doc.9) ha previsto all'art. 6 una durata di 12 mesi, rinnovabile, entro il limite massimo dei tre anni, nelle modalità e nelle forme di cui all'art. 1 comma 2 del DL n. 80/2021, sulla base del raggiungimento dei risultati previsti a livello nazionale e della valutazione positiva delle attività svolte, decorre a far data dal 01/01/2022 e termina il
31/12/2022 fermo restando quanto previsto dai successivi artt. 9 e 10. E vale la pena precisare che anche l'art.
9.3. prevede che in caso di risoluzione si applichi la disciplina di cui all'art. 1453 c.c.
Inoltre, l'art. 9 ai punti 4 (e 5). così prevede;
“All'atto della cessazione del rapporto di collaborazione di cui al presente contratto, per qualsiasi causa, l'Amministrazione - non corrisponderà all'Esperto alcuna somma, indennizzo, buonuscita o altre indennità comunque ricollegabili, anche indirettamente, alla cessazione del rapporto contrattuale.
9.5 Nell'ipotesi di cui al precedente § 9.4 l'Esperto avrà diritto al corrispettivo di cui al precedente art. 7 in misura
corrispondente alle prestazioni già eseguite e non ancora pagate alla data di cessazione del rapporto contrattuale.
L'art.
9.5. risolve la questione oggetto di causa poiché, in caso di risoluzione l'esperto avrà diritto al corrispettivo per le prestazione già eseguite (nel caso quindi per l'importo di euro 66.333,90) e non ancora pagate (nel caso quindi per l'importo di euro 22.276,20) alla data di cessazione del rapporto.
Del resto, la disciplina contrattuale pattuita tra le parti è coerente alla disciplina legale di cui all'art. art. 1458 c.c. che prevede che la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuativa o periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.
Quello in oggetto è pacificamente un contratto ad esecuzione continuata e l'effetto restitutorio non si deve estendere alle prestazioni già eseguite. Il concetto di risoluzione del contratto è aspetto differente dalla decadenza dall'incarico, il cui esercizio è intervenuto quando la prestazione professionale era stata già resa (cfr doc. 13 della parte resistente) decadenza esercitata in data
18.10.22 ai sensi dell'art. 75 DPR 445/2000.
pagina 8 di 10 La decadenza riguarderà la fase contrattuale successiva al 18.10.22. con la conseguenza che risulta dovuto l'importo di euro pari a euro 22.276,20 (IVA e contributo inclusi), relativo a CP_2
prestazioni già rendicontate e validate o comunque regolarmente eseguite.
Quanto alla sentenza del Tribunale di Milano nr.6326 pubblicata il 30.7.25 depositata dalla in data 8.10.25 a sostegno delle proprie argomentazioni, si osserva che si tratta Controparte_1
di questioni in fatto e diritto differenti accomunate dalla intervenuta risoluzione. In particolare, si rileva che dalla motivazione della sentenza non emerge alcuna argomentazione sulla disciplina civilistica della risoluzione del contratto di durata.
Emerge in particolare che la risoluzione sia intervenuta poiché “a seguito dell'accertamento del fatto che l'ingegnere , essendo titolare dal 2014 del trattamento pensionistico di vecchiaia CP_3
(doc. 7 cassetto fiscale del cittadino), non aveva i requisiti per l'iscrizione negli elenchi del portale
InPA destinati alla selezione dei professionisti idonei a prestare la propria collaborazione per
l'attuazione del PNRR….” Ed ancora si legge: “Il prescritto requisito “di non essere in stato di quiescenza” risulta, peraltro, assolutamente coerente con altra norma più risalente ed in particolare con l'art. 5 co.9 del decreto n. 95 del 6 luglio 2012 (recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica), secondo cui: “È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 co. 2 del
d.lgs. n. 165/2011, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1 co. 2 della legge n. 196 del 31.12.2009 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la
Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati”. Pertanto, la questione trattata dalla sentenza sopra citata, in parte non argomenta in relazione ad un aspetto fondante nella causa in questione (la disciplina della risoluzione nei contratti di durata) e d'altra parte è riferita ad un profilo in termini di causa petendi più ampio perché relativo al divieto di conferire incarichi a soggetti già lavoratori collocati in quiescenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste integralmente a carico della e si liquidano in € 7052,00 oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A. ed Controparte_1
IVA come per legge;
con applicazione dei valori minimi ai sensi del DM 55/14 e succ. mod., tenuto conto della semplicità di causa caratterizzata dalla sola prova documentale e pagina 9 di 10 dall'assenza di comparse conclusionali per la peculiarità del rito. Il valore di causa è poi prossimo al minimo dello scaglione che va da € 52.000,01 a € 260.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita,
- accoglie il ricorso;
accerta che nulla è dovuto dal ricorrente dott. alla Parte_3
NE relativamente agli emolumenti percepiti nella vigenza dell'incarico di CP_1 collaborazione di esperto intrattenuto con l'ente e, per l'effetto, dichiara infondata la richiesta regionale di restituzione dell'ammontare di euro 66.333,90;
- condanna la al pagamento di euro 22.276,20 in favore del Dott. Controparte_1
a saldo dei corrispettivi maturati dal ricorrente e non ancora corrisposti, con gli Pt_1 interessi legali dalla data del dovuto fino alla domanda giudiziale e ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
- condanna la resistente al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1 della resistente, che liquida in € 7052,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del
15%, IVA e CPA
Milano, 28 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Simonetta Scirpo
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