Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 29/01/2026, n. 1721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1721 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01721/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16253/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16253 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Filippini, Antonio Nicolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
1) del provvedimento di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana del -OMISSIS- notificato in data 7.10.2022, prot. n. -OMISSIS-;
2) degli ulteriori atti presupposti e/o consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 il dott. AN AS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’odierno ricorrente ha prodotto istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana in data 14.03.2017.
L’Amministrazione, esperita l’istruttoria di rito, con provvedimento n. -OMISSIS- del 06.10.2021 ha respinto la domanda dell’interessato, essendo emersa la mancata coincidenza tra interesse pubblico ed interesse del richiedente alla concessione della cittadinanza stessa.
Al riguardo, il ricorrente eccepisce l’illegittimità dell’atto impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia per eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta e difetto di motivazione ex art. 3 L. 241/90, errata interpretazione e applicazione dei presupposti, violazione dei principi generali in materia di pubblica amministrazione, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 del D.L. 382/1989, convertito in L. 8/1990.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente deducendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
All’udienza straordinaria del 23 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.
Il Collegio reputa utile, in funzione dello scrutinio delle doglianze formulate nell’atto introduttivo del giudizio, una premessa di carattere generale in ordine al potere attribuito all’amministrazione in materia, all’interesse pubblico protetto e alla natura del relativo provvedimento alla luce della giurisprudenza maggioritaria e dei precedenti dalla Sezione.
Osserva il Collegio che, ai sensi dell’articolo 9 comma 1 lettera f) della legge n. 91 del 1992, la cittadinanza italiana “può” essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
L'utilizzo dell'espressione evidenziata sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue "una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale" (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato sez. III, 23/07/2018 n. 4447).
Il conferimento dello status civitatis, cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce in un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del richiedente nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta (Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; n. 52 del 10 gennaio 2011; Tar Lazio, sez. II quater, n. 3547 del 18 aprile 2012).
L'interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante (Tar Lazio, sez. II quater, n. 5565 del 4 giugno 2013), atteso che, lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l'assenza di fattori ostativi, rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell'attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri.
In altri termini, il provvedimento di concessione della cittadinanza in esame “è atto squisitamente discrezionale di ‘alta amministrazione’, condizionato all'esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno ‘status illesae dignitatis’ (morale e civile) di colui che lo richiede” (Consiglio di Stato, sez. III, 07/01/2022, n. 104).
Pertanto, l’anzidetta valutazione discrezionale può essere sindacata in questa sede nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale; il sindacato del giudice, infatti, non si estende al merito della valutazione compiuta dall'Amministrazione, non potendo dunque spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (cfr., ex multis, Consiglio di Stato sez. III, 16 novembre 2020, n. 7036; nonché, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2944/2022 su prospettive e limiti dell’applicazione del principio di proporzionalità in tale materia).
Tanto premesso e venendo al caso di specie, a fondamento dell’impugnato diniego il Ministero resistente ha rappresentato che, dal Rapporto Informativo della Questura di -OMISSIS- trasmesso in data -OMISSIS- e come confermato dal Certificato del Casellario Giudiziale e dal certificato dei
Carichi Pendenti, sono emersi i seguenti elementi pregiudizievoli di carattere penale:
-in data 20.04.2018 ordinanza del G.I.P Tribunale di -OMISSIS- per il reato di frode informatica
-in data 13.04.2018 notizia di reato emessa da Divisione Polizia Anticrimine (-OMISSIS-) per il
reato di lesione personale ex art. 582 c.p.;
-in data 30.06.2016 notizia di reato emessa dal Nucleo Polizia Tributaria di -OMISSIS- per il
reato falsità commessa da privato ex art 482 c.p. per il reato di ricettazione ex art 648 c.p. per il reato di partecipazione all’associazione per delinquere ex art. 416 comma 2 c.p e per il reato di trattamento illeciti di dati ex art. 167 del D.Lgs 196/2003;
-in data 10.12.2015 notizia di reato emessa dal Nucleo Polizia Tributaria di -OMISSIS- ex art.
55 co. 9 del D. Lgs 231/2007 (utilizzo indebito di carta di credito);
-in data 04.03.2010 notizia di reato emessa dalla Squadra Mobile di -OMISSIS- per il reato di
detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso ex art. 615 quater e ex art. 55 co. 9 del
D. Lgs 231/2007 (utilizzo indebito di carta di credito).
I richiamati elementi hanno indotto l’Amministrazione a valutare negativamente l’istanza del ricorrente e di ciò è stata data comunicazione all’interessato con ministeriale in data 17.05.2021, ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/1990, invitando lo stesso a produrre osservazioni nel termine di dieci giorni dalla data del ricevimento.
Il ricorrente, in data 26.05.2021, per il tramite del suo difensore, faceva pervenire le sue osservazioni.
In particolare, richiedeva la temporanea sospensione del procedimento amministrativo al fine di verificare le contestazioni penali eccepite a cui, tuttavia, non ha fatto seguito nessuna ulteriore documentazione.
L’Amministrazione, valutata la assenza di elementi nuovi per una definizione favorevole
del procedimento, respingeva la domanda di cittadinanza.
Preliminarmente il Collegio rileva che l’intervenuta estinzione di talune fattispecie di reato non appare circostanza idonea a neutralizzare la condotta antigiuridica, la quale, anche in questo caso, può sempre valutarsi come fatto storico. In particolare, i provvedimenti di estinzione della pena (al pari di quelli di riabilitazione e persino dei provvedimenti collettivi di clemenza), non incidono sulla capacità dell’Amministrazione di negare il richiesto status civitatis, proprio perché, invece, confermano l’esistenza di un fatto storico adeguatamente accertato e sanzionato dal Giudice Penale, contrario alle regole proprie della Comunità nazionale, consentendo poi l’accesso a misure di ripristino e/o alternative che, sebbene inibiscano la pienezza della sanzione penale, non obliterano la capacità valutativa dell’Amministrazione in sede di accertamento, prognostico e complessivo, dei presupposti di concessione della cittadinanza.
D’altronde, tale conclusione rappresenta il precipitato applicativo del noto fenomeno della “pluriqualificazione” dei fatti giuridici, per cui lo stesso comportamento può assumere diversa rilevanza, sul piano penale, civile, fiscale, amministrativo, etc. a seconda dei settori d’azione, delle materie e delle finalità perseguite, invocato dalla giurisprudenza amministrativa anche in relazione alla circostanza dell’estinzione e della riabilitazione pronunciata dal giudice penale. Difatti, sul piano amministrativo, visto che la valutazione che l’Amministrazione è chiamata a compiere per concedere lo status di cittadino ha riguardo principalmente all’interesse pubblico alla tutela dell’ordinamento, la condotta comunque posta in essere dall’interessato rileva per il particolare valore sintomatico che può assumere in quel procedimento (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, 26 settembre 2025, n. 16650).
Né, del resto, può assumere valore determinante la intervenuta assoluzione – relativamente ad una delle fattispecie di reato contestate – per assenza di querela e ciò in quanto le valutazioni finalizzate all'accertamento di una responsabilità penale si pongono su un piano diverso ed autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell’adozione di un provvedimento amministrativo, potendo le risultanze penali essere valutate negativamente sul piano amministrativo, anche a
prescindere dagli esiti processuali.
Ciò posto, giova ribadire che il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana è connotato da amplissima discrezionalità, informata anche a criteri di precauzione di profilo oggettivo (Cons. St., sez. III, 11 maggio 2016, n. 1874) e di cautela (Cons. St., sez. III, 29 marzo 2019, n. 2102; 6 settembre 2018, n. 5262), in quanto atto che attribuisce definitivamente uno status che comporta rilevantissime conseguenze per il patrimonio giuridico del richiedente e sui suoi diritti all’interno dello Stato; tale concessione può però comportare conseguenze altrettanto rilevanti, anche gravemente perniciose per l’interesse nazionale in caso di infelice concessione.
Più in particolare, nell’operare il bilanciamento degli interessi pubblici e privati in gioco, va considerato che il sacrificio dell'interesse del privato consiste nel non conseguire immediatamente il pieno riconoscimento di tutti i diritti, consistenti nella sostanza nei diritti politici che consentono di partecipare all’autodeterminazione della vita del Paese mediante l’esercizio del diritto di elettorato (oltre che nel diritto di incolato e limitazione dell’estradizione), essendo il conseguimento di tale posizione differito al momento in cui si possono ritenere maturati in capo ad esso tutti i requisiti richiesti. Mentre, nel caso di accoglimento dell’istanza, le conseguenze sono tendenzialmente irreversibili ed interessano l’intera collettività in quanto il soggetto viene ad essere ammesso stabilmente nella comunità nazionale in via definitiva, con diritto di partecipazione alla determinazione delle scelte politiche. In tale prospettiva non può ritenersi sproporzionato, ove si considerino le gravità delle conseguenze per la generalità dei consociati, il provvedimento che nega la cittadinanza, in via di precauzione adeguatamente avanzata, a quei soggetti di cui si dubita che possano assicurare il rispetto dei valori fondamentali, quali la vita e la incolumità delle persone, la fiducia ed il riguardo per le Istituzioni dello Stato di cui entra a far parte, ed altri beni riconosciuti e tutelati dalla Costituzione (TAR Lazio, sez. V bis, n. 2944/2022).
Nel caso di specie, si osserva che l’avversato diniego di cittadinanza menziona una serie di condotte penalmente rilevanti e relative a fattispecie ritenute indice di inaffidabilità e di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale che si desume anche dal rispetto delle norme del codice penale e delle regole di civile convivenza del Paese stesso.
Quanto rilevato appare idoneo a supportare il giudizio cui è pervenuta l’Amministrazione in ordine al disvalore della condotta sanzionata rispetto ai principi fondamentali della convivenza sociale e alla tutela anticipata dell’ordine pubblico, a nulla rilevando, peraltro, l’entità della pena comminata. Invero, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito, a più riprese, che il fatto di reato non viene valutato precipuamente sotto il profilo della condanna in sede penale del suo autore, bensì sotto il diverso profilo dell'interesse pubblico del Paese ospite ad accogliere chi lo ha commesso tra i propri cittadini; valutazione che implica anche l'opportunità di evitare di inserire tra questi chi, con la propria condotta, non mostri di condividere alcuni valori dell'ordinamento giuridico ritenuti meritevoli di tutela anche a livello penale, valori la cui trasgressione può ben essere considerata (anche) indicativa di un non adeguato livello di integrazione nella comunità nazionale.
Ciò posto, emerge nel caso di specie una corretta valutazione sulla inaffidabilità dell'istante, tale da non poter essere inserito stabilmente nella comunità nazionale che, alla luce di quanto evidenziato con riferimento all'ampiezza della discrezionalità esercitata dall'autorità competente, non risulta
inficiata, in modo chiaro e manifesto, dai profili di censura dedotti con il ricorso.
In sede di adozione del provvedimento concessorio della cittadinanza, infatti, il Ministero è tenuto non solo a verificare la presenza in capo al richiedente dei requisiti prescritti dalla legge, ma anche a valutare la sussistenza di ulteriori condizioni che consentano l’attribuzione del beneficio, in quanto la concessione della cittadinanza può essere fatta in base a un insieme di ulteriori elementi che giustifichino la concessione suddetta e che motivino l’opportunità di tale concessione.
In conclusione, dunque, il Collegio osserva che il provvedimento impugnato è stato legittimamente adottato sulla base delle risultanze istruttorie emerse al momento dell’adozione dello stesso, e che gli elementi eventualmente sopravvenuti, potranno essere valorizzati a seguito della presentazione di una nuova istanza di concessione della cittadinanza italiana da parte dell’odierno appellante.
Sotto tale profilo, infatti, il diniego non preclude la possibilità di poter ripresentare l'istanza nel futuro, per cui le conseguenze sono solo temporanee, e non comportano alcuna "interferenza nella vita privata e familiare del ricorrente" (art. 8 CEDU, art. 7 Patto internazionale diritti civili e politici), dato che l'interessato può continuare a rimanere in Italia ed a condurvi la propria esistenza alle medesime condizioni di prima.
In conclusione, il provvedimento appare adeguatamente motivato e scevro dalle dedotte censure, pertanto il ricorso proposto deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), nei confronti della Amministrazione resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN AS, Presidente, Estensore
Rita Luce, Consigliere
IZ MB, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AN AS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.