Articolo 55 della Legge 25 luglio 1952, n. 949
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30 luglio 1952
Art. 55.
Alle navi mercantili da carico liquido di un tonnellaggio di stazza lorda non inferiore a 10.000 tonnellate e con una velocita' alle prove con meta' del carico di almeno 15 nodi, che siano costruite in cantieri italiani per conto di nazionali, possono essere concessi i benefici di cui agli articoli 7, lettera a), 8, 9 e 10 della legge 8 marzo 1949, n. 75 .
Alle navi di cui al primo comma puo' essere altresi' concesso un contributo non superiore a lire 45.000 per tonnellata di stazza lorda.
Il committente ammesso ai benefici previsti dal presente capo deve presentare al Ministero della marina mercantile, entro trenta giorni dalla registrazione, il contratto di commessa documentato dei piani e delle specifiche.
Se, entro il termine di cinque anni dall'entrata in esercizio della nave, la stazza lorda sulla cui entita' e' stato corrisposto il contributo fosse per qualsiasi motivo diminuita, il proprietario e' tenuto a rimborsare all'Erario tante quote unitarie del contributo stesso per quante sono le tonnellate di stazza risultanti in meno.
Entrata in vigore il 30 luglio 1952