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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 06/02/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2028/2020
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 5.2.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
), elettivamente domiciliato in Reggio Parte_1 C.F._1
Calabria, alla Via Antonio Cimino n. 65, presso lo studio dell'Avv. SIVIGLIA
PIETRO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti GRANDIZIO VALERIA e TRIOLO
ETTORE, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in Via Matteotti n. 48; CP_2
resistente
OGGETTO: accertamento sussistenza rapporto di lavoro subordinato. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ex art. 414 e 700 c.p.c., ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicato, premesso di essere lavoratore precario nel campo scolastico pubblico e privato;
dedotto di aver lavorato alle dipendenze dell'Istituto Scolastico Enrico Fermi
Società Cooperativa, in Gioia Tauro, alla Via Vito Nunziante n. 23, con mansioni di collaboratore scolastico dall'1.09.2016 al 31.08.2017; dedotto che l' , con CP_2
provvedimento n. .6700.02/10/2019.0345870, datato 1.10.2019 e notificato CP_2
l'11.10.2019, comunicava il disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato per
“carenza de requisiti essenziali prescritti dall'art. 2094 c.c.”; allegato di aver presentato in data 27.12.2020 ricorso amministrativo avverso detto provvedimento, rimasto senza riscontro;
dedotta la genuinità del rapporto lavorativo e lamentata l'illegittimità del disconoscimento operato;
concludeva chiedendo: “in via d'urgenza:
1. disporre, per i motivi di cui al ricorso, con decreto emesso "inaudita altera parte", ai sensi degli art. 700 e 669 sexies, comma 2, c.p.c., sussistendo i presupposti del
"fumus boni iuris" e del “periculum in mora", e non consentendo i fatti su descritti di disporre la convocazione della controparte, o, in caso di diverso avviso previa comparizione delle parti, la sospensione e/o revoca del provvedimento di disconoscimento e ordinando all' il ripristino della posizione contributiva del CP_2
ricorrente;
2. condannare, in conseguenza, l'ente resistente, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario che ha anticipato le prime e non riscosso le seconde. Nel merito:
3. dichiarare l'illegittimità del provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato ordinando all' il ripristino CP_2
della posizione contributiva del ricorrente;
4. condannare, in conseguenza, l'ente resistente, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario che ha anticipato le prime e non riscosso le seconde”. Si costituiva in giudizio l' eccependo preliminarmente il difetto di CP_2
legittimazione passiva e chiedendo il rigetto del ricorso nel merito in quanto infondato in fatto e diritto.
Il Giudice che precedeva lo scrivente, con provvedimento del 14.10.2020, rigettava la domanda svolta ai sensi dell'art. 700 c.p.c. e compensava le spese di lite per la fase.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali offerte dalle parti, a seguito dell'udienza del 5.2.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva adottata la sentenza che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In primo luogo ritiene il Giudice che sia infondata l'eccezione sollevata in via preliminare dall' . CP_2
Oggetto del giudizio è la contestazione del disconoscimento del rapporto lavorativo Cont operato dall' di Reggio Calabria, con conseguente domanda di ripristino della posizione previdenziale del ricorrente.
Per tale motivo sussiste senz'altro la legittimazione passiva dell' , ente titolare CP_2
della gestione previdenziale del lavoratore.
2. Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Come già evidenziato, nel presente giudizio, viene lamentata l'illegittimità del disconoscimento del rapporto lavorativo intrattenuto dal ricorrente con l'I. Paritario
Enrico Fermi. Oggetto del giudizio è dunque, in via preliminare, l'accertamento dell'effettiva sussistenza del rapporto lavorativo intrattenuto con tale istituto dall'1.09.2016 al 31.08.2017.
2.1. Si evince dagli atti di causa che la sussistenza del rapporto di lavoro è stata esclusa ad esito dell'accertamento ispettivo che ha portato all'adozione del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019002599/DDL del 31.7.2019, in ragione dell'emersione di gravi anomalie nel corso dell'ispezione.
2.2. Per quanto qui di interesse, limitatamente all'accertamento che ha riguardato il personale ATA (avendo riguardato il disconoscimento dei rapporti lavorativi anche il personale docente), si evidenzia che lo stesso è stato svolto su mandato della Direzione provinciale dell' di Reggio Calabria, al fine di verificare la genuinità CP_2
dei rapporti lavorativi denunciati e al controllo dell'esatto adempimento degli obblighi previsti dalla legge in materia di previdenza e assistenza. In particolare, per come attestato dai verbalizzanti, dalla consultazione delle banche dati è emerso che oltre alle posizioni dei dipendenti regolarmente costituite mediante invio di flussi
UniEmens, vi erano posizioni anomale in quanto derivanti da regolarizzazioni spontanee, attraverso invio di flussi, trasmessi tardivamente nel 2018, per posizioni anche risalenti al 2014, accompagnate anche da assunzioni di tali lavoratori effettuate
“ora per allora”.
Nel corso dell'accertamento è stato in primo luogo accertato che presso la sede legale in Via V. Bellini n. 8, a Gioia Tauro, non vi era nulla e la sede effettiva è stata successivamente individuata in Via Vito Nunziante n. 23 sempre a Gioia Tauro.
Nel verbale, dunque, si dà atto che: 1) i collaboratori ATA risultavano denunciati per un'attività lavorativa pari a una, due o tre ore settimanali;
2) alcuni di questi dipendenti erano titolari di posizioni personali costituite tramite regolarizzazioni, comprendenti assunzioni, elaborazioni di fogli paga e comunicazioni all'istituto effettuate tardivamente nel 2018 per gli anni pregressi;
3) dalle dichiarazioni rese dal legale rappresentante e dai lavoratori che, convocati, si sono presentati, è emersa la mancanza di un sistema organizzativo compiuto, la mancanza di correlazione tra la presenza degli stessi nominativi all'interno della struttura scolastica e le necessità organizzative della stessa, essendo stato riscontrato un elevatissimo numero di dipendenti ATA che si sarebbero alternati senza alcun elemento di coordinazione e senza alcuna rilevazione certa della presenza;
4) la mancanza di un orario fisso di lavoro, avendo affermato il legale rappresentante che i dipendenti avevano autonomia sugli orari, potendo scegliere se lavorare la sera o la mattina, per come confermato anche dai lavoratori ascoltati;
5) nessuno dei lavoratori ascoltati ha saputo descrivere compiutamente le mansioni svolte o da svolgere, indicando compiti generici, né ha saputo riferire i nominativi dei colleghi;
6) mancanza di riscontro dell'effettiva corresponsione della retribuzione, che in alcuni casi, per come ammesso dai dipendenti, non è stata mai corrisposta.
2.3 A fronte del disconoscimento del rapporto lavorativo operato dagli ispettori e del complessivo quadro emerso in sede di accertamento è pertanto evidente che gravasse sul ricorrente l'onere di fornire la piena prova della sussistenza effettiva del rapporto di lavoro.
Come chiarito dalla Suprema Corte, con orientamento applicabile anche alla presente controversia: “In forza del potere di autotutela spettante, in via generale, alle pubbliche amministrazioni, l' è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica CP_2
e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto "ex tunc", qualsiasi provvedimento che risulti "ab origine" adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa. In tal caso, colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale-assicurativo deve provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione” (cfr. Cass. n. 809/21).
2.4. Orbene, a tal fine, si deve sottolineare che non è senz'altro sufficiente la documentazione prodotta dal ricorrente: comunicazione obbligatoria, contratto di lavoro, buste paga e certificazione unica per il 2016 e per il 2017.
Infatti, non è su documentazione proveniente unilateralmente dal datore di lavoro che può congruamente fondarsi il convincimento circa l'effettivo svolgimento della prestazione per l'azienda, poiché le annotazioni aziendali sono funzionali, anzi indispensabili, a fornire un'apparenza di regolarità proprio in caso di falsa rappresentazione della sussistenza di rapporti lavorativi.
È, infatti, pacifico in giurisprudenza che laddove emergano elementi di dubbio circa l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro la documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore, ha scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali attinenti al rapporto di lavoro, ove sia contestato il carattere fittizio del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. ex plurimis, Cass. n.
10529/1996, nonché Cass. n. 9290/2000).
2.5 Occorre peraltro evidenziare che la documentazione prodotta presenta una serie di incongruità che ne minano la stessa attendibilità. Particolarmente significativo al riguardo è che la comunicazione obbligatoria è stata effettuata il giorno 18.10.18, ossia in data di molto successiva alla conclusione dell'asserito rapporto lavorativo, tanto è vero che la ricevuta prodotta porta la dicitura “l'invio è fuori termine”; che le buste paga prodotte risultano tutte emesse in data 19.10.2018, ossia il giorno successivo della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro asseritamente instaurato dall'1.09.2016 al 31.08.2017; che la sede di lavoro indicata dai contratti è quella di Via V. Bellini n. 8, a Gioia Tauro, mentre nell'accertamento si dà atto che presso la sede legale non vi è nulla e che la sede effettiva è stata individuata in Via
Vito Nunziante n. 23, sempre a Gioia Tauro.
Le gravissime anomalie riscontrate nella documentazione prodotta risultano ancor più significative se si considera che rispecchiano esattamente le anomalie riscontrate dagli ispettori nel corso dell'accertamento. A tale ultimo proposito, peraltro, si evidenzia che il lavoratore non ha prodotto alcun estratto contributivo che consentisse di valutare la genuinità della posizione previdenziale, pertanto non è possibile accertare se lo stesso rientra tra i lavoratori che hanno presentato documentazione di successiva formazione al fine di ottenere una regolarizzazione spontanea della propria posizione.
Appare opportuno peraltro chiarire che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i vari adempimenti previsti dalla legge in relazione al rapporto di lavoro subordinato costituiscono seri indizi dell'effettivo svolgimento del rapporto, solo nel caso in cui gli stessi risultino tempestivi, ai sensi della normativa applicabile. Così la comunicazione al centro per l'impiego dell'instaurazione del rapporto di lavoro che avvenga anteriormente o, quanto meno, contestualmente all'inizio di quest'ultimo, la regolare emissione mensile delle buste paga, il regolare pagamento trimestrale dei contributi, infatti, sono comportamenti che vengono solitamente tenuti dalle parti del rapporto di lavoro e, come tali, consentono di presumere la concreta esistenza di quest'ultimo ed il suo svolgimento regolare.
Diversamente è a dirsi quando, come nel caso di specie, gli adempimenti in questione siano stati posti in essere con ampio ritardo rispetto al periodo in cui il rapporto di lavoro si sarebbe svolto. Ne consegue che la documentazione depositata da parte ricorrente non appare in alcun modo idonea a comprovare l'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro oggetto di causa.
2.6. Alla luce delle gravissime anomalie riscontrate, peraltro, appare evidente l'assoluta irrilevanza delle prove testimoniali dedotte.
Tali prove innanzitutto risultano estremamente generiche in merito all'effettiva prova dello svolgimento di attività lavorativa e della presenza degli elementi caratterizzanti la subordinazione.
I capitoli di prova sono esclusivamente articolati sull'esistenza di un orario di lavoro che veniva stabilito dai responsabili dell'istituto scolastico, sulla necessità che il ricorrente giustificasse assenza e/o ritardi, sulla sussistenza di un obbligo di registrazione in entrata e in uscita dal luogo di lavoro e sul fatto che le modalità di prestazione venissero stabilite dai responsabili dell'istituto.
Quindi, a parte l'evidente genericità dei capitoli formulati e la loro inidoneità a dimostrare la sussistenza degli elementi tipici della subordinazione, si evidenzia che gli stessi sono, in ogni caso, vertenti su circostanze che sono state escluse dagli ispettori e negate nel corso dell'accertamento dallo stesso legale rappresentante e dai colleghi di lavoro del ricorrente che sono stati sentiti in corso di ispezione.
Con riferimento al valore probatorio del verbale di accertamento, la Corte di
Cassazione, con orientamento in questa sede condiviso, ha chiarito che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino essere avvenuti in loro presenza, mentre per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio, o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (tra le altre Cass.
n. 3525/2005, n. 15073/2008).
Indirizzo questo poi consolidato (si veda ex multis Cass. n. 166/2014) con la precisazione che sussiste un triplice valore probatorio del verbale ispettivo : “a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, facendo fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, costituendo comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, sino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dal pubblico ufficiale” (nello stesso senso, v. Cass. n. 6565/2007, n.
9919/2006, n. 11946/2005).
2.7 Ebbene, alla luce di quanto sopra, appare evidente che, nel caso di specie è stata accertata dai verbalizzanti la mancanza di qualsiasi strumento certo di rilevazione delle presenze, e può ritenersi acquisito con certezza, non essendo stata proposta querela di falso, che il rappresentante legale ha riferito ai pubblici ufficiali che non vi fosse alcun orario di lavoro prefissato per i dipendenti, che sceglievano in autonomia quando lavorare.
Le circostanze evidenziate rendono totalmente irrilevante la prova testimoniale articolata, in considerazione peraltro del fatto che le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti, in sede ispettiva, sono senz'altro maggiormente attendibili rispetto a quelle che verrebbero rese in giudizio dai colleghi di lavoro che hanno a loro volta subito il disconoscimento del rapporto lavorativo o dal legale rappresentante della società.
2.8. In considerazione del complessivo quadro probatorio raccolto, si ritiene dunque che non sussista alcuna prova dell'effettiva sussistenza del rapporto lavorativo disconosciuto, con la conseguenza che il provvedimento adottato dall' risulta CP_2
pienamente legittimo.
Per i motivi esposti il ricorso deve essere rigettato.
3. Con riferimento alle spese di lite, va evidenziato che risultano prodotte in atti diverse pronunce di senso opposto alla presente e che pertanto l'esistenza di orientamenti contrastanti sulle questioni dirimenti della controversia costituiscono ragioni idonee a giustificare l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Locri, 5/02/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2028/2020
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 5.2.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
), elettivamente domiciliato in Reggio Parte_1 C.F._1
Calabria, alla Via Antonio Cimino n. 65, presso lo studio dell'Avv. SIVIGLIA
PIETRO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti GRANDIZIO VALERIA e TRIOLO
ETTORE, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in Via Matteotti n. 48; CP_2
resistente
OGGETTO: accertamento sussistenza rapporto di lavoro subordinato. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ex art. 414 e 700 c.p.c., ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicato, premesso di essere lavoratore precario nel campo scolastico pubblico e privato;
dedotto di aver lavorato alle dipendenze dell'Istituto Scolastico Enrico Fermi
Società Cooperativa, in Gioia Tauro, alla Via Vito Nunziante n. 23, con mansioni di collaboratore scolastico dall'1.09.2016 al 31.08.2017; dedotto che l' , con CP_2
provvedimento n. .6700.02/10/2019.0345870, datato 1.10.2019 e notificato CP_2
l'11.10.2019, comunicava il disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato per
“carenza de requisiti essenziali prescritti dall'art. 2094 c.c.”; allegato di aver presentato in data 27.12.2020 ricorso amministrativo avverso detto provvedimento, rimasto senza riscontro;
dedotta la genuinità del rapporto lavorativo e lamentata l'illegittimità del disconoscimento operato;
concludeva chiedendo: “in via d'urgenza:
1. disporre, per i motivi di cui al ricorso, con decreto emesso "inaudita altera parte", ai sensi degli art. 700 e 669 sexies, comma 2, c.p.c., sussistendo i presupposti del
"fumus boni iuris" e del “periculum in mora", e non consentendo i fatti su descritti di disporre la convocazione della controparte, o, in caso di diverso avviso previa comparizione delle parti, la sospensione e/o revoca del provvedimento di disconoscimento e ordinando all' il ripristino della posizione contributiva del CP_2
ricorrente;
2. condannare, in conseguenza, l'ente resistente, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario che ha anticipato le prime e non riscosso le seconde. Nel merito:
3. dichiarare l'illegittimità del provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato ordinando all' il ripristino CP_2
della posizione contributiva del ricorrente;
4. condannare, in conseguenza, l'ente resistente, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario che ha anticipato le prime e non riscosso le seconde”. Si costituiva in giudizio l' eccependo preliminarmente il difetto di CP_2
legittimazione passiva e chiedendo il rigetto del ricorso nel merito in quanto infondato in fatto e diritto.
Il Giudice che precedeva lo scrivente, con provvedimento del 14.10.2020, rigettava la domanda svolta ai sensi dell'art. 700 c.p.c. e compensava le spese di lite per la fase.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali offerte dalle parti, a seguito dell'udienza del 5.2.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva adottata la sentenza che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In primo luogo ritiene il Giudice che sia infondata l'eccezione sollevata in via preliminare dall' . CP_2
Oggetto del giudizio è la contestazione del disconoscimento del rapporto lavorativo Cont operato dall' di Reggio Calabria, con conseguente domanda di ripristino della posizione previdenziale del ricorrente.
Per tale motivo sussiste senz'altro la legittimazione passiva dell' , ente titolare CP_2
della gestione previdenziale del lavoratore.
2. Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Come già evidenziato, nel presente giudizio, viene lamentata l'illegittimità del disconoscimento del rapporto lavorativo intrattenuto dal ricorrente con l'I. Paritario
Enrico Fermi. Oggetto del giudizio è dunque, in via preliminare, l'accertamento dell'effettiva sussistenza del rapporto lavorativo intrattenuto con tale istituto dall'1.09.2016 al 31.08.2017.
2.1. Si evince dagli atti di causa che la sussistenza del rapporto di lavoro è stata esclusa ad esito dell'accertamento ispettivo che ha portato all'adozione del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019002599/DDL del 31.7.2019, in ragione dell'emersione di gravi anomalie nel corso dell'ispezione.
2.2. Per quanto qui di interesse, limitatamente all'accertamento che ha riguardato il personale ATA (avendo riguardato il disconoscimento dei rapporti lavorativi anche il personale docente), si evidenzia che lo stesso è stato svolto su mandato della Direzione provinciale dell' di Reggio Calabria, al fine di verificare la genuinità CP_2
dei rapporti lavorativi denunciati e al controllo dell'esatto adempimento degli obblighi previsti dalla legge in materia di previdenza e assistenza. In particolare, per come attestato dai verbalizzanti, dalla consultazione delle banche dati è emerso che oltre alle posizioni dei dipendenti regolarmente costituite mediante invio di flussi
UniEmens, vi erano posizioni anomale in quanto derivanti da regolarizzazioni spontanee, attraverso invio di flussi, trasmessi tardivamente nel 2018, per posizioni anche risalenti al 2014, accompagnate anche da assunzioni di tali lavoratori effettuate
“ora per allora”.
Nel corso dell'accertamento è stato in primo luogo accertato che presso la sede legale in Via V. Bellini n. 8, a Gioia Tauro, non vi era nulla e la sede effettiva è stata successivamente individuata in Via Vito Nunziante n. 23 sempre a Gioia Tauro.
Nel verbale, dunque, si dà atto che: 1) i collaboratori ATA risultavano denunciati per un'attività lavorativa pari a una, due o tre ore settimanali;
2) alcuni di questi dipendenti erano titolari di posizioni personali costituite tramite regolarizzazioni, comprendenti assunzioni, elaborazioni di fogli paga e comunicazioni all'istituto effettuate tardivamente nel 2018 per gli anni pregressi;
3) dalle dichiarazioni rese dal legale rappresentante e dai lavoratori che, convocati, si sono presentati, è emersa la mancanza di un sistema organizzativo compiuto, la mancanza di correlazione tra la presenza degli stessi nominativi all'interno della struttura scolastica e le necessità organizzative della stessa, essendo stato riscontrato un elevatissimo numero di dipendenti ATA che si sarebbero alternati senza alcun elemento di coordinazione e senza alcuna rilevazione certa della presenza;
4) la mancanza di un orario fisso di lavoro, avendo affermato il legale rappresentante che i dipendenti avevano autonomia sugli orari, potendo scegliere se lavorare la sera o la mattina, per come confermato anche dai lavoratori ascoltati;
5) nessuno dei lavoratori ascoltati ha saputo descrivere compiutamente le mansioni svolte o da svolgere, indicando compiti generici, né ha saputo riferire i nominativi dei colleghi;
6) mancanza di riscontro dell'effettiva corresponsione della retribuzione, che in alcuni casi, per come ammesso dai dipendenti, non è stata mai corrisposta.
2.3 A fronte del disconoscimento del rapporto lavorativo operato dagli ispettori e del complessivo quadro emerso in sede di accertamento è pertanto evidente che gravasse sul ricorrente l'onere di fornire la piena prova della sussistenza effettiva del rapporto di lavoro.
Come chiarito dalla Suprema Corte, con orientamento applicabile anche alla presente controversia: “In forza del potere di autotutela spettante, in via generale, alle pubbliche amministrazioni, l' è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica CP_2
e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto "ex tunc", qualsiasi provvedimento che risulti "ab origine" adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa. In tal caso, colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale-assicurativo deve provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione” (cfr. Cass. n. 809/21).
2.4. Orbene, a tal fine, si deve sottolineare che non è senz'altro sufficiente la documentazione prodotta dal ricorrente: comunicazione obbligatoria, contratto di lavoro, buste paga e certificazione unica per il 2016 e per il 2017.
Infatti, non è su documentazione proveniente unilateralmente dal datore di lavoro che può congruamente fondarsi il convincimento circa l'effettivo svolgimento della prestazione per l'azienda, poiché le annotazioni aziendali sono funzionali, anzi indispensabili, a fornire un'apparenza di regolarità proprio in caso di falsa rappresentazione della sussistenza di rapporti lavorativi.
È, infatti, pacifico in giurisprudenza che laddove emergano elementi di dubbio circa l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro la documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore, ha scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali attinenti al rapporto di lavoro, ove sia contestato il carattere fittizio del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. ex plurimis, Cass. n.
10529/1996, nonché Cass. n. 9290/2000).
2.5 Occorre peraltro evidenziare che la documentazione prodotta presenta una serie di incongruità che ne minano la stessa attendibilità. Particolarmente significativo al riguardo è che la comunicazione obbligatoria è stata effettuata il giorno 18.10.18, ossia in data di molto successiva alla conclusione dell'asserito rapporto lavorativo, tanto è vero che la ricevuta prodotta porta la dicitura “l'invio è fuori termine”; che le buste paga prodotte risultano tutte emesse in data 19.10.2018, ossia il giorno successivo della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro asseritamente instaurato dall'1.09.2016 al 31.08.2017; che la sede di lavoro indicata dai contratti è quella di Via V. Bellini n. 8, a Gioia Tauro, mentre nell'accertamento si dà atto che presso la sede legale non vi è nulla e che la sede effettiva è stata individuata in Via
Vito Nunziante n. 23, sempre a Gioia Tauro.
Le gravissime anomalie riscontrate nella documentazione prodotta risultano ancor più significative se si considera che rispecchiano esattamente le anomalie riscontrate dagli ispettori nel corso dell'accertamento. A tale ultimo proposito, peraltro, si evidenzia che il lavoratore non ha prodotto alcun estratto contributivo che consentisse di valutare la genuinità della posizione previdenziale, pertanto non è possibile accertare se lo stesso rientra tra i lavoratori che hanno presentato documentazione di successiva formazione al fine di ottenere una regolarizzazione spontanea della propria posizione.
Appare opportuno peraltro chiarire che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i vari adempimenti previsti dalla legge in relazione al rapporto di lavoro subordinato costituiscono seri indizi dell'effettivo svolgimento del rapporto, solo nel caso in cui gli stessi risultino tempestivi, ai sensi della normativa applicabile. Così la comunicazione al centro per l'impiego dell'instaurazione del rapporto di lavoro che avvenga anteriormente o, quanto meno, contestualmente all'inizio di quest'ultimo, la regolare emissione mensile delle buste paga, il regolare pagamento trimestrale dei contributi, infatti, sono comportamenti che vengono solitamente tenuti dalle parti del rapporto di lavoro e, come tali, consentono di presumere la concreta esistenza di quest'ultimo ed il suo svolgimento regolare.
Diversamente è a dirsi quando, come nel caso di specie, gli adempimenti in questione siano stati posti in essere con ampio ritardo rispetto al periodo in cui il rapporto di lavoro si sarebbe svolto. Ne consegue che la documentazione depositata da parte ricorrente non appare in alcun modo idonea a comprovare l'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro oggetto di causa.
2.6. Alla luce delle gravissime anomalie riscontrate, peraltro, appare evidente l'assoluta irrilevanza delle prove testimoniali dedotte.
Tali prove innanzitutto risultano estremamente generiche in merito all'effettiva prova dello svolgimento di attività lavorativa e della presenza degli elementi caratterizzanti la subordinazione.
I capitoli di prova sono esclusivamente articolati sull'esistenza di un orario di lavoro che veniva stabilito dai responsabili dell'istituto scolastico, sulla necessità che il ricorrente giustificasse assenza e/o ritardi, sulla sussistenza di un obbligo di registrazione in entrata e in uscita dal luogo di lavoro e sul fatto che le modalità di prestazione venissero stabilite dai responsabili dell'istituto.
Quindi, a parte l'evidente genericità dei capitoli formulati e la loro inidoneità a dimostrare la sussistenza degli elementi tipici della subordinazione, si evidenzia che gli stessi sono, in ogni caso, vertenti su circostanze che sono state escluse dagli ispettori e negate nel corso dell'accertamento dallo stesso legale rappresentante e dai colleghi di lavoro del ricorrente che sono stati sentiti in corso di ispezione.
Con riferimento al valore probatorio del verbale di accertamento, la Corte di
Cassazione, con orientamento in questa sede condiviso, ha chiarito che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino essere avvenuti in loro presenza, mentre per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio, o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (tra le altre Cass.
n. 3525/2005, n. 15073/2008).
Indirizzo questo poi consolidato (si veda ex multis Cass. n. 166/2014) con la precisazione che sussiste un triplice valore probatorio del verbale ispettivo : “a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, facendo fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, costituendo comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, sino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dal pubblico ufficiale” (nello stesso senso, v. Cass. n. 6565/2007, n.
9919/2006, n. 11946/2005).
2.7 Ebbene, alla luce di quanto sopra, appare evidente che, nel caso di specie è stata accertata dai verbalizzanti la mancanza di qualsiasi strumento certo di rilevazione delle presenze, e può ritenersi acquisito con certezza, non essendo stata proposta querela di falso, che il rappresentante legale ha riferito ai pubblici ufficiali che non vi fosse alcun orario di lavoro prefissato per i dipendenti, che sceglievano in autonomia quando lavorare.
Le circostanze evidenziate rendono totalmente irrilevante la prova testimoniale articolata, in considerazione peraltro del fatto che le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti, in sede ispettiva, sono senz'altro maggiormente attendibili rispetto a quelle che verrebbero rese in giudizio dai colleghi di lavoro che hanno a loro volta subito il disconoscimento del rapporto lavorativo o dal legale rappresentante della società.
2.8. In considerazione del complessivo quadro probatorio raccolto, si ritiene dunque che non sussista alcuna prova dell'effettiva sussistenza del rapporto lavorativo disconosciuto, con la conseguenza che il provvedimento adottato dall' risulta CP_2
pienamente legittimo.
Per i motivi esposti il ricorso deve essere rigettato.
3. Con riferimento alle spese di lite, va evidenziato che risultano prodotte in atti diverse pronunce di senso opposto alla presente e che pertanto l'esistenza di orientamenti contrastanti sulle questioni dirimenti della controversia costituiscono ragioni idonee a giustificare l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Locri, 5/02/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi