Articolo 12 della Legge 6 giugno 1986, n. 251
Articolo 10 bisArticolo 13
Versione
27 giugno 1986
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Versione
5 aprile 1991
Art. 12. (( 1. Il consiglio del collegio provinciale esercita, oltre a quelle demandategli dall'ordinamento professionale e da altre leggi, le seguenti attribuzioni:
a) cura l'osservanza delle leggi concernenti la professione e tutela l'indipendenza ed il decoro professionali;
b) vigila per la tutela del titolo di agrotecnico ed attua le azioni atte a reprimere l'esercizio abusivo della professione;
c) cura la tenuta dell'albo provvedendo alle iscrizioni, alle cancellazioni ed alle revisioni biennali; d) esercita la funzione disciplinare nei confronti degli iscritti nell'albo;
e) dichiara decaduto il consigliere, quando ne ricorra il caso;
f) esprime, su richiesta, pareri sulla liquidazione dei compensi professionali;
g) amministra i beni di pertinenza del collegio e compila annualmente il bilancio preventivo e consultivo, da sottoporre all'assemblea, delibera gli acquisti immobiliari e le altre forme di investimento;
h) designa i propri rappresentanti in commissioni, enti ed organizzazioni operanti nell'ambito territoriale di propria competenza;
i) designa gli agrotecnici chiamati a comporre, in rappresentanza della categoria, la commissione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale;
l) stabilisce, entro i limiti necessari a coprire le spese per il proprio funzionamento ed entro la misura massima stabilita dal collegio nazionale, un contributo annuale, una tassa per l'iscrizione nell'albo, una tassa per il rilascio di certificati, tessere e pareri sulla liquidazione degli onorari;
m) cura il perfezionamento e l'aggiornamento tecnico e culturale dei propri iscritti;
n) puo' agire o essere convenuto in giudizio, o costituirsi parte civile, per gli interessi generali della professione;
o) dispone la convocazione dell'assemblea.
2. Il collegio riscuote i contributi di cui al comma 6, lettera g) dell'articolo 4, e al comma 1, lettera l) del presente articolo, mediante ruoli annuali compilati dal consiglio, resi esecutivi dall'intendenza di finanza e trasmessi ai competenti esattori che provvedono all'incasso, con le forme e i privilegi previsti per la riscossione delle imposte dirette. I ruoli sono pubblicati e messi in riscossione in coincidenza con i ruoli erariali ordinari. L'esattore versa i contributi direttamente al collegio provinciale ed al collegio nazionale secondo l'importo delle relative quote ))
Entrata in vigore il 5 aprile 1991