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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 02/12/2025, n. 1120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1120 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 646 / 2025
Il Giudice designato AL RI, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 646 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
con l'avv.to MENNA AGNESE;
Parte_1 ricorrente
E
con l'avv.to BELLASSAI DANIELA;
CP_1 resistente
Oggetto: OPPOSIZIONE AD ATP
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante ha depositato atto di dissenso e quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis cpc, l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto:
- di aver depositato ricorso per ATP per ottenere l'accertamento dei requisiti sanitari per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'invalida nella misura del 100% ovvero, in subordine, del 75% nonché il riconoscimento dell'handicap grave ex L.
104/92 art.3 co.3 con decorrenza dalla data della domanda;
- che il nominato CTU dr. aveva depositato la relazione resa in sede di Persona_1
ATP, tuttavia riscontrando parzialmente la sussistenza delle richieste condizioni medico legali con riferimento all'assegno di invalidità e negando i presupposti per l'ottenimento della pensione di inabilità e dello statu di handicap con connotazione di gravità.
Ha quindi concluso perché, accertata la sussistenza dei requisiti sanitari la richiesta condizione venisse accertata, con conseguente accertamento del diritto a godere dei benefici previsti dalle citate norme
Si è costituito l'ente previdenziale, eccependo l'inammissibilità della domanda giudiziale nonché
l'infondatezza della stessa alla luce delle risultanze della CTU già espletata.
Acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, in esito all'udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. del 5.11.2025, la causa, di natura documentale, veniva decisa.
La domanda giudiziale è proponibile ai sensi dell'art. 42 terzo comma D.L. 30.9.2003 n. 269
(convertito nella legge 326/03) in quanto il ricorso è stato depositato nei sei mesi successivi alla comunicazione del verbale di visita.
Quanto alla legittimazione passiva processuale essa spetta all' poiché il ricorso è successivo al CP_1
1.4.07 (DPCM 30.3.2007 in attuazione art. 10 dl 203/05 conv. con L. n. 248/05, , che subentra CP_1 al Ministero dell'economia e finanze nelle controversie instaurate a decorrere dalla data del 1° aprile 2007, ancorché riferite a rapporti sorti anteriormente alla medesima data).
In via preliminare si ritiene che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. debba avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, a seguito della sentenza emessa, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in CP_1 capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
Invero, in relazione alla questione se nell'ambito dei giudizi di ATPO ex art. 445 bis c.p.c. il giudice possa o meno estendere il proprio accertamento alla sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti diversi da quello sanitario, va evidenziato che il giudizio in questione deve ritenersi limitato all'accertamento del requisito sanitario, ponendosi il giudizio quale opposizione alla consulenza tecnica espletata. A sostegno di ciò si richiama il dato letterale dell'art. 445 bis c.p.c., nel quale si richiede a pensa di inammissibilità del ricorso la formulazione di specifici motivi di contestazione alla consulenza tecnica. Si invoca inoltre il regime di inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, che sancirebbe la differenza rispetto al giudizio ordinario, volto ad ottenere la condanna dell'ente ad erogare una prestazione previdenziale e che può essere promosso qualora sorgano contrasti in merito al possesso degli altri requisiti necessari per il riconoscimento della prestazione.
Deve altresì rilevarsi che, alla luce dell'interpretazione della Corte di legittimità, (Cfr. Cass. Sez.
Lav. Ordinanza del 21/02/2019 dep. 08/05/2019, n.12165/2019) risulta indubitabile che la nuova fase contenziosa ex art. 445 bis comma 6, sia limitata all'esame delle censure motivate, addotte dalla parte che contesti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, e dunque limitata alle suddette contestazioni sulle leges artis ovvero su norme e/o elementi fattuali e della rilevanza delle stesse sulle conclusioni della consulenza, così come venute a definirsi.
Sostanzialmente, il giudizio definito dal comma sei dell'art. 445 bis c.p.c., nella misura in cui detta norma richiede la specifica dei motivi di contestazione della ctu, a pena d'inammissibilità, viene a configurarsi alla stregua di un giudizio a carattere impugnatorio.
Invero, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza 18 novembre 2021, n. 35387, ha ribadito che “costituisce orientamento costante della Cassazione quello secondo il quale nel giudizio in materia d'invalidità, il vizio – denunciabile in sede di legittimità – della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione (Cfr. per tutte Cass. nn.
23990/2014, 1652/2012)”.
Afferma ancora la Cassazione nell'ordinanza suddetta: “nel quadro del suddetto enunciato si è, altresì, precisato che le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio disposta dal giudice non possono utilmente essere contestate in sede di ricorso per cassazione mediante la pura e semplice contrapposizione ad esse di diverse valutazioni perché tali contestazioni si rivelano dirette non già ad un riscontro della correttezza del giudizio formulato dal giudice di appello bensì ad una diversa valutazione delle risultanze processuali;
e tale profilo non rappresenta un elemento riconducibile al procedimento logico seguito dal giudice bensì costituisce semplicemente una richiesta di riesame del merito della controversia, inammissibile in sede di legittimità (cfr. ex plurimis, Cass. n.
7341 del 2004; Cass. n. 15796 del 2004; Cass. n. 14374 del 2008; Cass. n. 13914 del 2020; Cass.
n. 1405 del 2021)”.
Passando ad esaminare, alla luce dei suesposti principi, il tenore del ricorso in opposizione deve rilevarsi che parte ricorrente ha censurato l'elaborato peritale genericamente sostenendo come la consulenza tecnica d'ufficio espletata in seno alla fase sommaria non sia condivisibile in quanto non avrebbe adeguatamente valutato le documentate patologie come anche la certificazione medica prodotta in atti.
Tanto premesso occorre rilevare che le doglianze non sono idonee a costituire specifica censura alle risultanze cui è prevenuto il nominato CTU.
Deduce invero la parte che la CTU sia “viziata da contraddizioni considerabili quali “errori” tecnico procedurali immediatamente riscontrabili dal confronto tra la documentazione prodotta in atti e la valutazione operata dal CTU” e sostanzia tali errori nella inadeguata valutazione delle riscontrate patologie, che non contesta, affermando che “Il CTU afferma che dette patologie , tenuto conto dei valori tabellari ed usando le tecniche e le formule anche a scalare proprie della medicina legale, determinino un caso valutabile complessivamente nella misura dell'85% di riduzione permanente della capacità lavorativa, determinando la decorrenza di tale quadro clinico con il mese di maggio 2023” e che “La valutazione tabellare cui fa riferimento il CTU anche solo a volere prendere in considerazione la schizofrenia potrebbe da sola dare luogo al riconoscimento dei una invalidità pari al 100% poiché tali disturbi rappresentano le condizioni mentali di debilitanti e si caratterizzano principalmente per una perdita del contatto con la realtà. la legislazione italiana si impegna a proteggere coloro che, a causa di tali disturbi incontrano difficoltà nella vita di relazione o devono farlo in condizioni svantaggiate. Orbene, la scrivente, ritiene che, come si evince dalle certificazioni presenti in atti, il quadro patologico da cui è affetta la sig.ra le causi Parte_1 una incapacità a svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita, come peraltro accertato dallo stesso CTU allorché la ritiene portatrice di handicap in situazione di gravità ovvero necessitante di intervento assistenziale permanente tale da necessitare l'assistenza continua (Legge
18/80), ancorché solo con decorrenza temporale dagli accertamenti specialistici efettuati nell'ambito delle operazioni peritali, pur sottolineando che la condizione di invalidità è il risultato di un progressivo aggravamento sicuramente precedente alla visita in sede di operazioni peritali!”.
Non è stato quindi specificato dalla parte, in ossequio ai richiamati principi giurisprudenziali, appurato che il CTU abbia correttamente inquadrato il contesto diagnostico di riferimento – che la parte non contesta quanto alla individuazione delle patologie - in cosa sia consistita l'errata diagnosi come anche quali siano le specifiche ragioni medico-legali in base alle quali le valutazioni tratte dal consulente debbano considerarsi errate.
In altri termini la parte non ha mosso alcuna specifica contestazione in merito al ragionamento valutativo condotto dal CTU nel proprio elaborato, né ha dedotto analiticamente le ragioni sulle quali debba fondarsi l'erroneità della pregressa valutazione peritale, né ha invero prospettato argomentazioni contrapposte a quelle indicate dal CTU e sulle quali possa basarsi una diversa valutazione della documentazione medica esaminata, non bastando l'allegazione di altro e diverso parere medico.
Occorre in primo luogo rilevare che il CTU, dopo aver esaminato i certificati medici prodotti in atti ed aver visitato la parte ricorrente ha diagnosticato “Esiti di pregressa isterectomia totale e annessiectomia bilaterale per microfocolai di carcinoma endometrioide G1 stadio FIGO I A, in follow up;
disabilità intellettiva di grado lieve in disturbo dello spettro della schizofrenia ha altresì direttamente constatato che il periziando fosse “lucido ed orientato nel tempo e nello spazio”.
Ha poi ritenuto che: “Gli accertamenti svolti in tale sede hanno permesso di accertare che
l'interessata è affetta da esiti di pregressa isterectomia totale e annessiectomia bilaterale per microfocolai di carcinoma endometrioide G1 in follow up e disabilità intellettiva di grado lieve in disturbo dello spettro della schizofrenia.
Si tratta di una realtà patologica che, nei suoi attuali aspetti qualiquantitativi, comporta sicuramente una riduzione della capacità lavorativa, ma non di entità tale da dare diritto alla pensione di inabilità, ai sensi dell'art. 12 della Legge 118/71”; con riferimento alla affezione psichiatrica ha ritenuto che “stante le risultanze dell'esame della documentazione specialistica disponibile e dal colloquio clinico avuto in sede di visita peritale il disturbo psichico è equiparabile, per analogia, alle infermità “sindrome schizofrenica cronica con disturbi del comportamento delle relazioni sociali e limitata conservazione delle capacità intellettuali”, infermità riportata al cod. 1210 delle tabelle contenute nel D.M. del 5.2.1992, e valutata in misura compresa tra il 71% e l'80% di riduzione della capacità lavorativa e alla infermità “insufficienza mentale lieve”, riportata al codice 1005, che comporta una riduzione permanente della capacità lavorativa compresa tra il 41% e il 50%. Considerata quindi l'entità, la cronicità del disturbo ed il suo controllo clinico-farmacologico, la condizione psichica in discussione comporta una invalidità prossima al 71% di riduzione permanente della capacità lavorativa”.
Ha poi proceduto alla valutazione dell'adenocarcinoma ritenendo che: “Dalla documentazione disponibile e da quanto appreso in sede anamnestica risulta che la ricorrente a marzo 2023 era sottoposta a intervento di isterectomia totale e annessiectomia bilaterale per “adenocarcinoma endometrioide G1 stadio FIGO IA”, per il quale è in follow up negativo per ripresa di malattia, come riferito in sede anamnestica. Per quanto attiene alla valutazione medico-legale occorre precisare che il suddetto quadro clinico non corrisponde, per natura e grado, esattamente alla voce tabellare del D.M.
5.2.1992 relativa alla infermità “neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale” cod. 9323, valutata 70%, in quanto nel caso in esame se da una parte è vero che si tratta di patologia neoplastica, dall'altra va sottolineato che la malattia non ha dato mai segni di ripresa, né ha necessitato di ulteriore trattamento, né ha indotto una grave compromissione funzionale né della struttura interessata, né delle condizioni generali della ricorrente. A tal proposito rilevo che l'infermità “isterectomia totale in età fertile” riportata al codice 6003 delle tabelle contenute nel D.M. del 5.2.1992 comporta una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 25%. Per tali motivi, la malattia neoplastica chirurgicamente asportata, pur facendo riferimento per analogia al codice 9323 (“neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale”) delle tabelle allegate al D.M.
5.2.1992, in considerazione anche della diagnosi istologica, incide sulla capacità lavorativa della periziata in misura prossima al 50%”.
Ha quindi complessivamente valutato le riscontrate infermità nella misura invalidante pari all'85%.
Le considerazioni medico-legali hanno partitamente e compiutamente valutato le singole patologie riscontrate, compiutamente illustrando – con considibisile motivazione medico-legale - le motivazioni per le quali si sia ritenuta corretta la valutazione effettuata dalla Commissione Medica
, valutazione che, giova ribadirlo, non è stata specificatamente contrastata dalla parte CP_1 ricorrente.
Ebbene, di fronte all'evidenza del ragionamento logico condotto dal nominato CTU, basato sull'esame della documentazione medica in atti e sulla visita al periziando, alcuna specifica critica o censura è stata mossa in ricorso, salvo quelle già segnatamente esaminate.
Conclusivamente e per tutte le ragioni esposte, la relazione del CTU appare congruamente motivata, e senz'altro idonea a sorreggere l'odierna decisione.
Deve quindi essere dichiarato, conformemente alle conclusioni cui è giunto il CTU, che:
“- La Sig.ra , dall'epoca della domanda amministrativa Parte_1
(27.05.2023) si trova in una condizione di invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura dell'85% (ottantacinque per cento).
- La Sig.ra , dall'epoca della domanda amministrativa non si Parte_1 trova né si è mai trovata nelle condizioni previste dall'art. 12 della Legge 118/71 per la concessione della pensione di inabilità.
- La Sig.ra , dall'epoca della domanda amministrativa Parte_1
(27.05.2023) e fino mese di luglio 2024 presentava una condizione di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge 104/92.
- La Sig.ra , ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge Parte_1
104/92, dal mese di agosto 2024 si trova in una condizione di handicap grave”. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
Le spese di lite possono compensarsi per la metà, per entrambe le fasi del giudizio (fase sommaria: procedimenti istruzione preventiva, valore minimo, scaglione 5.201-26.000; fase di opposizione: cause di previdenza, stesso valore stesso scaglione) e porsi, per la restante metà, a carico dell' , CP_1 liquidate con distrazione ex art. 93 c.p.c.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_2 contro l' , con ricorso in opposizione ad ATP, così provvede: CP_1
- accetta e dichiara che ai sensi dell'art. 3, comma 3, Parte_1 della Legge 104/92, dal mese di agosto 2024 si trova in una condizione di handicap grave e che dall'epoca della domanda amministrativa (27.05.2023) si trova in una condizione di invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura dell'85% (ottantacinque per cento);
- rigetta per il resto la domanda;
- condanna l' alla rifusione della metà delle spese di lite che si liquidano in euro CP_1
1.933,50, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Cassino, 2.12.2025 Il Giudice
AL RI
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 646 / 2025
Il Giudice designato AL RI, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 646 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
con l'avv.to MENNA AGNESE;
Parte_1 ricorrente
E
con l'avv.to BELLASSAI DANIELA;
CP_1 resistente
Oggetto: OPPOSIZIONE AD ATP
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante ha depositato atto di dissenso e quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis cpc, l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto:
- di aver depositato ricorso per ATP per ottenere l'accertamento dei requisiti sanitari per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'invalida nella misura del 100% ovvero, in subordine, del 75% nonché il riconoscimento dell'handicap grave ex L.
104/92 art.3 co.3 con decorrenza dalla data della domanda;
- che il nominato CTU dr. aveva depositato la relazione resa in sede di Persona_1
ATP, tuttavia riscontrando parzialmente la sussistenza delle richieste condizioni medico legali con riferimento all'assegno di invalidità e negando i presupposti per l'ottenimento della pensione di inabilità e dello statu di handicap con connotazione di gravità.
Ha quindi concluso perché, accertata la sussistenza dei requisiti sanitari la richiesta condizione venisse accertata, con conseguente accertamento del diritto a godere dei benefici previsti dalle citate norme
Si è costituito l'ente previdenziale, eccependo l'inammissibilità della domanda giudiziale nonché
l'infondatezza della stessa alla luce delle risultanze della CTU già espletata.
Acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, in esito all'udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. del 5.11.2025, la causa, di natura documentale, veniva decisa.
La domanda giudiziale è proponibile ai sensi dell'art. 42 terzo comma D.L. 30.9.2003 n. 269
(convertito nella legge 326/03) in quanto il ricorso è stato depositato nei sei mesi successivi alla comunicazione del verbale di visita.
Quanto alla legittimazione passiva processuale essa spetta all' poiché il ricorso è successivo al CP_1
1.4.07 (DPCM 30.3.2007 in attuazione art. 10 dl 203/05 conv. con L. n. 248/05, , che subentra CP_1 al Ministero dell'economia e finanze nelle controversie instaurate a decorrere dalla data del 1° aprile 2007, ancorché riferite a rapporti sorti anteriormente alla medesima data).
In via preliminare si ritiene che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. debba avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, a seguito della sentenza emessa, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in CP_1 capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
Invero, in relazione alla questione se nell'ambito dei giudizi di ATPO ex art. 445 bis c.p.c. il giudice possa o meno estendere il proprio accertamento alla sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti diversi da quello sanitario, va evidenziato che il giudizio in questione deve ritenersi limitato all'accertamento del requisito sanitario, ponendosi il giudizio quale opposizione alla consulenza tecnica espletata. A sostegno di ciò si richiama il dato letterale dell'art. 445 bis c.p.c., nel quale si richiede a pensa di inammissibilità del ricorso la formulazione di specifici motivi di contestazione alla consulenza tecnica. Si invoca inoltre il regime di inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, che sancirebbe la differenza rispetto al giudizio ordinario, volto ad ottenere la condanna dell'ente ad erogare una prestazione previdenziale e che può essere promosso qualora sorgano contrasti in merito al possesso degli altri requisiti necessari per il riconoscimento della prestazione.
Deve altresì rilevarsi che, alla luce dell'interpretazione della Corte di legittimità, (Cfr. Cass. Sez.
Lav. Ordinanza del 21/02/2019 dep. 08/05/2019, n.12165/2019) risulta indubitabile che la nuova fase contenziosa ex art. 445 bis comma 6, sia limitata all'esame delle censure motivate, addotte dalla parte che contesti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, e dunque limitata alle suddette contestazioni sulle leges artis ovvero su norme e/o elementi fattuali e della rilevanza delle stesse sulle conclusioni della consulenza, così come venute a definirsi.
Sostanzialmente, il giudizio definito dal comma sei dell'art. 445 bis c.p.c., nella misura in cui detta norma richiede la specifica dei motivi di contestazione della ctu, a pena d'inammissibilità, viene a configurarsi alla stregua di un giudizio a carattere impugnatorio.
Invero, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza 18 novembre 2021, n. 35387, ha ribadito che “costituisce orientamento costante della Cassazione quello secondo il quale nel giudizio in materia d'invalidità, il vizio – denunciabile in sede di legittimità – della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione (Cfr. per tutte Cass. nn.
23990/2014, 1652/2012)”.
Afferma ancora la Cassazione nell'ordinanza suddetta: “nel quadro del suddetto enunciato si è, altresì, precisato che le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio disposta dal giudice non possono utilmente essere contestate in sede di ricorso per cassazione mediante la pura e semplice contrapposizione ad esse di diverse valutazioni perché tali contestazioni si rivelano dirette non già ad un riscontro della correttezza del giudizio formulato dal giudice di appello bensì ad una diversa valutazione delle risultanze processuali;
e tale profilo non rappresenta un elemento riconducibile al procedimento logico seguito dal giudice bensì costituisce semplicemente una richiesta di riesame del merito della controversia, inammissibile in sede di legittimità (cfr. ex plurimis, Cass. n.
7341 del 2004; Cass. n. 15796 del 2004; Cass. n. 14374 del 2008; Cass. n. 13914 del 2020; Cass.
n. 1405 del 2021)”.
Passando ad esaminare, alla luce dei suesposti principi, il tenore del ricorso in opposizione deve rilevarsi che parte ricorrente ha censurato l'elaborato peritale genericamente sostenendo come la consulenza tecnica d'ufficio espletata in seno alla fase sommaria non sia condivisibile in quanto non avrebbe adeguatamente valutato le documentate patologie come anche la certificazione medica prodotta in atti.
Tanto premesso occorre rilevare che le doglianze non sono idonee a costituire specifica censura alle risultanze cui è prevenuto il nominato CTU.
Deduce invero la parte che la CTU sia “viziata da contraddizioni considerabili quali “errori” tecnico procedurali immediatamente riscontrabili dal confronto tra la documentazione prodotta in atti e la valutazione operata dal CTU” e sostanzia tali errori nella inadeguata valutazione delle riscontrate patologie, che non contesta, affermando che “Il CTU afferma che dette patologie , tenuto conto dei valori tabellari ed usando le tecniche e le formule anche a scalare proprie della medicina legale, determinino un caso valutabile complessivamente nella misura dell'85% di riduzione permanente della capacità lavorativa, determinando la decorrenza di tale quadro clinico con il mese di maggio 2023” e che “La valutazione tabellare cui fa riferimento il CTU anche solo a volere prendere in considerazione la schizofrenia potrebbe da sola dare luogo al riconoscimento dei una invalidità pari al 100% poiché tali disturbi rappresentano le condizioni mentali di debilitanti e si caratterizzano principalmente per una perdita del contatto con la realtà. la legislazione italiana si impegna a proteggere coloro che, a causa di tali disturbi incontrano difficoltà nella vita di relazione o devono farlo in condizioni svantaggiate. Orbene, la scrivente, ritiene che, come si evince dalle certificazioni presenti in atti, il quadro patologico da cui è affetta la sig.ra le causi Parte_1 una incapacità a svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita, come peraltro accertato dallo stesso CTU allorché la ritiene portatrice di handicap in situazione di gravità ovvero necessitante di intervento assistenziale permanente tale da necessitare l'assistenza continua (Legge
18/80), ancorché solo con decorrenza temporale dagli accertamenti specialistici efettuati nell'ambito delle operazioni peritali, pur sottolineando che la condizione di invalidità è il risultato di un progressivo aggravamento sicuramente precedente alla visita in sede di operazioni peritali!”.
Non è stato quindi specificato dalla parte, in ossequio ai richiamati principi giurisprudenziali, appurato che il CTU abbia correttamente inquadrato il contesto diagnostico di riferimento – che la parte non contesta quanto alla individuazione delle patologie - in cosa sia consistita l'errata diagnosi come anche quali siano le specifiche ragioni medico-legali in base alle quali le valutazioni tratte dal consulente debbano considerarsi errate.
In altri termini la parte non ha mosso alcuna specifica contestazione in merito al ragionamento valutativo condotto dal CTU nel proprio elaborato, né ha dedotto analiticamente le ragioni sulle quali debba fondarsi l'erroneità della pregressa valutazione peritale, né ha invero prospettato argomentazioni contrapposte a quelle indicate dal CTU e sulle quali possa basarsi una diversa valutazione della documentazione medica esaminata, non bastando l'allegazione di altro e diverso parere medico.
Occorre in primo luogo rilevare che il CTU, dopo aver esaminato i certificati medici prodotti in atti ed aver visitato la parte ricorrente ha diagnosticato “Esiti di pregressa isterectomia totale e annessiectomia bilaterale per microfocolai di carcinoma endometrioide G1 stadio FIGO I A, in follow up;
disabilità intellettiva di grado lieve in disturbo dello spettro della schizofrenia ha altresì direttamente constatato che il periziando fosse “lucido ed orientato nel tempo e nello spazio”.
Ha poi ritenuto che: “Gli accertamenti svolti in tale sede hanno permesso di accertare che
l'interessata è affetta da esiti di pregressa isterectomia totale e annessiectomia bilaterale per microfocolai di carcinoma endometrioide G1 in follow up e disabilità intellettiva di grado lieve in disturbo dello spettro della schizofrenia.
Si tratta di una realtà patologica che, nei suoi attuali aspetti qualiquantitativi, comporta sicuramente una riduzione della capacità lavorativa, ma non di entità tale da dare diritto alla pensione di inabilità, ai sensi dell'art. 12 della Legge 118/71”; con riferimento alla affezione psichiatrica ha ritenuto che “stante le risultanze dell'esame della documentazione specialistica disponibile e dal colloquio clinico avuto in sede di visita peritale il disturbo psichico è equiparabile, per analogia, alle infermità “sindrome schizofrenica cronica con disturbi del comportamento delle relazioni sociali e limitata conservazione delle capacità intellettuali”, infermità riportata al cod. 1210 delle tabelle contenute nel D.M. del 5.2.1992, e valutata in misura compresa tra il 71% e l'80% di riduzione della capacità lavorativa e alla infermità “insufficienza mentale lieve”, riportata al codice 1005, che comporta una riduzione permanente della capacità lavorativa compresa tra il 41% e il 50%. Considerata quindi l'entità, la cronicità del disturbo ed il suo controllo clinico-farmacologico, la condizione psichica in discussione comporta una invalidità prossima al 71% di riduzione permanente della capacità lavorativa”.
Ha poi proceduto alla valutazione dell'adenocarcinoma ritenendo che: “Dalla documentazione disponibile e da quanto appreso in sede anamnestica risulta che la ricorrente a marzo 2023 era sottoposta a intervento di isterectomia totale e annessiectomia bilaterale per “adenocarcinoma endometrioide G1 stadio FIGO IA”, per il quale è in follow up negativo per ripresa di malattia, come riferito in sede anamnestica. Per quanto attiene alla valutazione medico-legale occorre precisare che il suddetto quadro clinico non corrisponde, per natura e grado, esattamente alla voce tabellare del D.M.
5.2.1992 relativa alla infermità “neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale” cod. 9323, valutata 70%, in quanto nel caso in esame se da una parte è vero che si tratta di patologia neoplastica, dall'altra va sottolineato che la malattia non ha dato mai segni di ripresa, né ha necessitato di ulteriore trattamento, né ha indotto una grave compromissione funzionale né della struttura interessata, né delle condizioni generali della ricorrente. A tal proposito rilevo che l'infermità “isterectomia totale in età fertile” riportata al codice 6003 delle tabelle contenute nel D.M. del 5.2.1992 comporta una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 25%. Per tali motivi, la malattia neoplastica chirurgicamente asportata, pur facendo riferimento per analogia al codice 9323 (“neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale”) delle tabelle allegate al D.M.
5.2.1992, in considerazione anche della diagnosi istologica, incide sulla capacità lavorativa della periziata in misura prossima al 50%”.
Ha quindi complessivamente valutato le riscontrate infermità nella misura invalidante pari all'85%.
Le considerazioni medico-legali hanno partitamente e compiutamente valutato le singole patologie riscontrate, compiutamente illustrando – con considibisile motivazione medico-legale - le motivazioni per le quali si sia ritenuta corretta la valutazione effettuata dalla Commissione Medica
, valutazione che, giova ribadirlo, non è stata specificatamente contrastata dalla parte CP_1 ricorrente.
Ebbene, di fronte all'evidenza del ragionamento logico condotto dal nominato CTU, basato sull'esame della documentazione medica in atti e sulla visita al periziando, alcuna specifica critica o censura è stata mossa in ricorso, salvo quelle già segnatamente esaminate.
Conclusivamente e per tutte le ragioni esposte, la relazione del CTU appare congruamente motivata, e senz'altro idonea a sorreggere l'odierna decisione.
Deve quindi essere dichiarato, conformemente alle conclusioni cui è giunto il CTU, che:
“- La Sig.ra , dall'epoca della domanda amministrativa Parte_1
(27.05.2023) si trova in una condizione di invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura dell'85% (ottantacinque per cento).
- La Sig.ra , dall'epoca della domanda amministrativa non si Parte_1 trova né si è mai trovata nelle condizioni previste dall'art. 12 della Legge 118/71 per la concessione della pensione di inabilità.
- La Sig.ra , dall'epoca della domanda amministrativa Parte_1
(27.05.2023) e fino mese di luglio 2024 presentava una condizione di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge 104/92.
- La Sig.ra , ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge Parte_1
104/92, dal mese di agosto 2024 si trova in una condizione di handicap grave”. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
Le spese di lite possono compensarsi per la metà, per entrambe le fasi del giudizio (fase sommaria: procedimenti istruzione preventiva, valore minimo, scaglione 5.201-26.000; fase di opposizione: cause di previdenza, stesso valore stesso scaglione) e porsi, per la restante metà, a carico dell' , CP_1 liquidate con distrazione ex art. 93 c.p.c.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_2 contro l' , con ricorso in opposizione ad ATP, così provvede: CP_1
- accetta e dichiara che ai sensi dell'art. 3, comma 3, Parte_1 della Legge 104/92, dal mese di agosto 2024 si trova in una condizione di handicap grave e che dall'epoca della domanda amministrativa (27.05.2023) si trova in una condizione di invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura dell'85% (ottantacinque per cento);
- rigetta per il resto la domanda;
- condanna l' alla rifusione della metà delle spese di lite che si liquidano in euro CP_1
1.933,50, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Cassino, 2.12.2025 Il Giudice
AL RI