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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/12/2025, n. 4543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4543 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 8184/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile
in persona del giudice unico dott. Giovanni Di Giorgio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 8184/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
T R A
(C.F. ), in persona del sindaco p.t., rappresentata e difesa dall' Parte_1 P.IVA_1
avv. Saverio Griffo (C.F. ), domiciliato come in atti;
C.F._1
- APPELLANTE–
E
(C.F. ), nato a [...] l'[...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Igor Ludwig Parzanese (C.F. , e C.F._3
domiciliato come in atti;
[...]
[...]
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Loredana Donatiello (C.F.
), domiciliata come in atti;
C.F._4
-APPELLATA –
1 OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice di pace – opposizione ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa dell'11.12.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di appello iscritto il 14.10.2024 il ha impugnato la sentenza n.11820 del Parte_1
28.12.2022, pubblicata il 6.9.2024, con la quale è stata accolta l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da , dichiarando illegittima la pretesa creditoria di € 2.402,04 di cui Controparte_1
alla cartella esattoriale impugnata n. 02820200010326329000 per “mancanza di validi titoli esecutivi, nonché per prescrizione”. Tale pretesa aveva fondamento nel mancato pagamento di canone acqua per gli anni 2014 e 2015 di cui alle fatture n. 568 e 716, entrambe del 15.1.2019 e notificate il 22.1.2019.
Con il primo motivo di appello il ha impugnato la decisione di primo grado nella Parte_1
parte in cui non ha ritenuto provata la regolare notificazione delle fatture da parte dell'ente impositore, rimasto contumace nel giudizio di prime cure, nonché allorquando ha ritenuto decorso il termine quinquennale di prescrizione per il credito vantato. In particolare l'appellante si duole del fatto che non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare l'avvenuta interruzione della prescrizione l'indicazione, contenuta nella cartella esattoriale, delle fatture notificate il 22.2.2019, precisando che la produzione in grado di appello delle raccomandate n. 61633706846-8 e n. 61633705790-8
l'11.2.2019, non costituisce “deposito di nuovi documenti ed in quanto tali inammissibili Parte_2
in sede di gravame, perché i suddetti atti sono richiamati per relationem nella cartella esattoriale impugnata”: ha quindi errato il giudice, secondo l'appellante, nel non utilizzarle a fondamento della propria decisione.
Con secondo motivo di appello il ha invece contestato la condanna nei suoi Parte_1
confronti al pagamento delle spese di lite e non a carico dell' . Controparte_2
Si è costituito in appello deducendo preliminarmente l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., nella parte in cui l'appellante si sarebbe limitato a chiedere genericamente la riforma della sentenza impugnate mediante il mero rinvio al contenuto degli atti del giudizio di primo grado, senza precisare le ragioni di censura del provvedimento impugnato. Nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello sulla base dell'inammissibilità della produzione documentale effettuata dall'appellante per la prima volta in secondo grado.
Si è altresì costituita , rilevando la correttezza del proprio Controparte_2
operato e aderendo parzialmente alle conclusioni dell'appellante, chiedendo in subordine, in caso di
2 rigetto dell'appello, la conferma della statuizione sulle spese di lite effettuata dal giudice di prime cure.
La causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria e all'udienza dell'11.12.2025 è stata trattenuta in decisione.
Deve preliminarmente respingersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da
. CP_1
Com'è noto, l'art. 342 c.p.c. stabilisce che l'appello deve individuare per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare: 1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Sul punto va premesso che “in materia di appello, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, è necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico; tanto presuppone che sia trascritta o riportata con precisione la pertinente parte motiva della sentenza di primo grado, il cui contenuto costituisce l'imprescindibile termine di riferimento per la verifica in concreto del paradigma delineato dagli artt. 342 e 343 c.p.c. e, in particolare, per apprezzare la specificità delle censure articolate” (Cass. 3194/2019)
Orbene, l'appello proposto dal appare rispondere al richiamato dettato normativo: Parte_1 nell'atto introduttivo vengono infatti indicati i capi della sentenza impugnati, citandoli espressamente, e le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. sul punto Cass. 27199/2017).
Il primo motivo di appello è infondato e non può essere accolto.
L'art. 345 c.p.c., al terzo comma, dispone che nel giudizio di appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
Pertanto “il deposito di documenti nuovi in appello non è ammissibile, ove la loro mancata produzione in primo grado debba essere attribuita ad una scelta volontaria della parte” (Cass.
21956/2019).
Nel caso di specie non risultano prodotte nel giudizio di primo grado né le fatture sottostanti alla pretesa impositiva, né le raccomandate asseritamente notificate l'11.2.2019 e che sarebbero idonee ad interrompere il decorso della prescrizione. Né vi è allegazione del fatto che la mancata
3 produzione in primo grado sia dovuta a causa non imputabile, atteso che il con Parte_1
statuizione non oggetto di impugnazione, era stato dichiarato contumace e che Controparte_2
nulla ha argomentato in merito, limitandosi a ribadire la correttezza del proprio operato.
Per tali motivi la produzione in appello delle fatture e delle raccomandate con ricevute di consegna
(all. 6 all'atto di appello) deve considerarsi inammissibile.
Nemmeno è possibile, come pur sostiene parte appellante, valutare la sussistenza dell'avvenuta notificazione delle raccomandate n. 61633706846-8 e n. 61633705790-8 sulla base dell'indicazione contenuta in tal senso nella cartella esattoriale (ove si legge “NTF 22.2.2019”). Tale indicazione, che consiste in una mera dichiarazione scritta da parte dell'ente impositore, è infatti inidonea a dimostrare l'invio e soprattutto l'avvenuta ricezione da parte del destinatario della raccomandata in questione, atteso che “l'avviso di ricevimento è il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita” (Cass.
14861/2012). Ciò anche in ragione del fatto che gli atti interruttivi della prescrizione devono essere necessariamente dotati di natura recettizia, potendosi produrre l'effetto interruttivo della prescrizione soltanto ove esso giunga nella sfera di conoscenza del debitore (Cass.
27412/2021, Cass. 24031/2017): come è evidente, tali circostanze non possono essere dimostrate dalla mera indicazione unilaterale del soggetto notificante.
Il secondo motivo di appello è invece fondato.
Sostiene l'appellante che il giudice avrebbe dovuto disporre il pagamento delle spese di lite esclusivamente in capo all' , che avrebbe potuto/dovuto notificare Controparte_2 la cartella entro il 31.12.2020 e quindi prima dell'eccepita decorrenza del termine prescrizionale.
A bene vedere però, la motivazione adottata dal giudice di prime cure appare immune da censure, nella misura in cui ai fini del regolamento delle spese di lite ha ritenuto che la decisione di primo grado è stata conseguenza di un comportamento omissivo del (che non ha Parte_1 dimostrato l'interruzione della prescrizione) mentre “vengono compensate quelle con l'Ente
Esattore, atteso che nulla è da addebitare allo stesso, considerando che i ruoli sono stati resi esecutivi il 3.3.2020 e la cartella notificata il 18.1.2022, quindi nel termine di anni 2 come previsto per legge, atteso anche il periodo di sospensione per emergenza Covid-19”. Pertanto, in applicazione del principio di causalità, appare condivisibile la compensazione disposta in favore di e la sopportazione del solo ente creditore del carico delle spese di lite. Controparte_2
Per i motivi sopra profusi, l'appello deve essere respinto.
4 Le spese seguono la soccombenza di parte appellante e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri del DM 55/2014. Appare invece opportuno, per motivazioni analoghe a quelle addotte dal giudice di prime cure, disporre la compensazione delle spese di lite con Controparte_2
.
[...]
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30.5.2002 n. 115 si dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna il al pagamento delle spese di lite del giudizio di appello in Parte_1
favore di , liquidate in complessivi € 850,00, oltre spese generali, Controparte_1
CPA e IVA come per legge, con attribuzione all'avv. Angelo Igor Ludwig Parzanese;
- compensa le spese nei confronti di;
Controparte_2
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante Parte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa
[...] impugnazione, a norma dell'art. 13 D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Aversa, 23/12/2025
il Giudice dott. Giovanni Di Giorgio
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile
in persona del giudice unico dott. Giovanni Di Giorgio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 8184/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
T R A
(C.F. ), in persona del sindaco p.t., rappresentata e difesa dall' Parte_1 P.IVA_1
avv. Saverio Griffo (C.F. ), domiciliato come in atti;
C.F._1
- APPELLANTE–
E
(C.F. ), nato a [...] l'[...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Igor Ludwig Parzanese (C.F. , e C.F._3
domiciliato come in atti;
[...]
[...]
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Loredana Donatiello (C.F.
), domiciliata come in atti;
C.F._4
-APPELLATA –
1 OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice di pace – opposizione ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa dell'11.12.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di appello iscritto il 14.10.2024 il ha impugnato la sentenza n.11820 del Parte_1
28.12.2022, pubblicata il 6.9.2024, con la quale è stata accolta l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da , dichiarando illegittima la pretesa creditoria di € 2.402,04 di cui Controparte_1
alla cartella esattoriale impugnata n. 02820200010326329000 per “mancanza di validi titoli esecutivi, nonché per prescrizione”. Tale pretesa aveva fondamento nel mancato pagamento di canone acqua per gli anni 2014 e 2015 di cui alle fatture n. 568 e 716, entrambe del 15.1.2019 e notificate il 22.1.2019.
Con il primo motivo di appello il ha impugnato la decisione di primo grado nella Parte_1
parte in cui non ha ritenuto provata la regolare notificazione delle fatture da parte dell'ente impositore, rimasto contumace nel giudizio di prime cure, nonché allorquando ha ritenuto decorso il termine quinquennale di prescrizione per il credito vantato. In particolare l'appellante si duole del fatto che non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare l'avvenuta interruzione della prescrizione l'indicazione, contenuta nella cartella esattoriale, delle fatture notificate il 22.2.2019, precisando che la produzione in grado di appello delle raccomandate n. 61633706846-8 e n. 61633705790-8
l'11.2.2019, non costituisce “deposito di nuovi documenti ed in quanto tali inammissibili Parte_2
in sede di gravame, perché i suddetti atti sono richiamati per relationem nella cartella esattoriale impugnata”: ha quindi errato il giudice, secondo l'appellante, nel non utilizzarle a fondamento della propria decisione.
Con secondo motivo di appello il ha invece contestato la condanna nei suoi Parte_1
confronti al pagamento delle spese di lite e non a carico dell' . Controparte_2
Si è costituito in appello deducendo preliminarmente l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., nella parte in cui l'appellante si sarebbe limitato a chiedere genericamente la riforma della sentenza impugnate mediante il mero rinvio al contenuto degli atti del giudizio di primo grado, senza precisare le ragioni di censura del provvedimento impugnato. Nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello sulla base dell'inammissibilità della produzione documentale effettuata dall'appellante per la prima volta in secondo grado.
Si è altresì costituita , rilevando la correttezza del proprio Controparte_2
operato e aderendo parzialmente alle conclusioni dell'appellante, chiedendo in subordine, in caso di
2 rigetto dell'appello, la conferma della statuizione sulle spese di lite effettuata dal giudice di prime cure.
La causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria e all'udienza dell'11.12.2025 è stata trattenuta in decisione.
Deve preliminarmente respingersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da
. CP_1
Com'è noto, l'art. 342 c.p.c. stabilisce che l'appello deve individuare per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare: 1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Sul punto va premesso che “in materia di appello, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, è necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico; tanto presuppone che sia trascritta o riportata con precisione la pertinente parte motiva della sentenza di primo grado, il cui contenuto costituisce l'imprescindibile termine di riferimento per la verifica in concreto del paradigma delineato dagli artt. 342 e 343 c.p.c. e, in particolare, per apprezzare la specificità delle censure articolate” (Cass. 3194/2019)
Orbene, l'appello proposto dal appare rispondere al richiamato dettato normativo: Parte_1 nell'atto introduttivo vengono infatti indicati i capi della sentenza impugnati, citandoli espressamente, e le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. sul punto Cass. 27199/2017).
Il primo motivo di appello è infondato e non può essere accolto.
L'art. 345 c.p.c., al terzo comma, dispone che nel giudizio di appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
Pertanto “il deposito di documenti nuovi in appello non è ammissibile, ove la loro mancata produzione in primo grado debba essere attribuita ad una scelta volontaria della parte” (Cass.
21956/2019).
Nel caso di specie non risultano prodotte nel giudizio di primo grado né le fatture sottostanti alla pretesa impositiva, né le raccomandate asseritamente notificate l'11.2.2019 e che sarebbero idonee ad interrompere il decorso della prescrizione. Né vi è allegazione del fatto che la mancata
3 produzione in primo grado sia dovuta a causa non imputabile, atteso che il con Parte_1
statuizione non oggetto di impugnazione, era stato dichiarato contumace e che Controparte_2
nulla ha argomentato in merito, limitandosi a ribadire la correttezza del proprio operato.
Per tali motivi la produzione in appello delle fatture e delle raccomandate con ricevute di consegna
(all. 6 all'atto di appello) deve considerarsi inammissibile.
Nemmeno è possibile, come pur sostiene parte appellante, valutare la sussistenza dell'avvenuta notificazione delle raccomandate n. 61633706846-8 e n. 61633705790-8 sulla base dell'indicazione contenuta in tal senso nella cartella esattoriale (ove si legge “NTF 22.2.2019”). Tale indicazione, che consiste in una mera dichiarazione scritta da parte dell'ente impositore, è infatti inidonea a dimostrare l'invio e soprattutto l'avvenuta ricezione da parte del destinatario della raccomandata in questione, atteso che “l'avviso di ricevimento è il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita” (Cass.
14861/2012). Ciò anche in ragione del fatto che gli atti interruttivi della prescrizione devono essere necessariamente dotati di natura recettizia, potendosi produrre l'effetto interruttivo della prescrizione soltanto ove esso giunga nella sfera di conoscenza del debitore (Cass.
27412/2021, Cass. 24031/2017): come è evidente, tali circostanze non possono essere dimostrate dalla mera indicazione unilaterale del soggetto notificante.
Il secondo motivo di appello è invece fondato.
Sostiene l'appellante che il giudice avrebbe dovuto disporre il pagamento delle spese di lite esclusivamente in capo all' , che avrebbe potuto/dovuto notificare Controparte_2 la cartella entro il 31.12.2020 e quindi prima dell'eccepita decorrenza del termine prescrizionale.
A bene vedere però, la motivazione adottata dal giudice di prime cure appare immune da censure, nella misura in cui ai fini del regolamento delle spese di lite ha ritenuto che la decisione di primo grado è stata conseguenza di un comportamento omissivo del (che non ha Parte_1 dimostrato l'interruzione della prescrizione) mentre “vengono compensate quelle con l'Ente
Esattore, atteso che nulla è da addebitare allo stesso, considerando che i ruoli sono stati resi esecutivi il 3.3.2020 e la cartella notificata il 18.1.2022, quindi nel termine di anni 2 come previsto per legge, atteso anche il periodo di sospensione per emergenza Covid-19”. Pertanto, in applicazione del principio di causalità, appare condivisibile la compensazione disposta in favore di e la sopportazione del solo ente creditore del carico delle spese di lite. Controparte_2
Per i motivi sopra profusi, l'appello deve essere respinto.
4 Le spese seguono la soccombenza di parte appellante e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri del DM 55/2014. Appare invece opportuno, per motivazioni analoghe a quelle addotte dal giudice di prime cure, disporre la compensazione delle spese di lite con Controparte_2
.
[...]
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30.5.2002 n. 115 si dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna il al pagamento delle spese di lite del giudizio di appello in Parte_1
favore di , liquidate in complessivi € 850,00, oltre spese generali, Controparte_1
CPA e IVA come per legge, con attribuzione all'avv. Angelo Igor Ludwig Parzanese;
- compensa le spese nei confronti di;
Controparte_2
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante Parte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa
[...] impugnazione, a norma dell'art. 13 D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Aversa, 23/12/2025
il Giudice dott. Giovanni Di Giorgio
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