TAR Milano, sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 2271
TAR
Ordinanza cautelare 26 aprile 2022
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TAR
Sentenza 11 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione degli artt. 21-quinquies e 21-nonies ed eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto dell’atto di autotutela

    L'atto impugnato è qualificato come atto di ritiro, non di revoca o annullamento d'ufficio, poiché la procedura è stata interrotta prima dell'aggiudicazione definitiva. Pertanto, la stazione appaltante non era tenuta a motivare l'atto secondo i requisiti previsti per la revoca o l'annullamento d'ufficio. L'atto di ritiro è considerato adeguatamente motivato in relazione alla maggiore efficienza ed economicità derivante da una nuova gara.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 95, comma 12, D.Lgs. 50/2016. Violazione degli artt. 3 e 21-quinquies l. n. 241/90. Difetto di motivazione. Eccesso di potere per sviamento. Violazione del principio di buona fede. Violazione dei principi di buon andamento efficienza ed economicità. Violazione dell’art. 51 del D.lgs. n. 50/2016. Violazione dell’art. 97 Cost.

    L'atto impugnato è qualificato come atto di ritiro, non di revoca o annullamento d'ufficio, poiché la procedura è stata interrotta prima dell'aggiudicazione definitiva. Pertanto, la stazione appaltante non era tenuta a motivare l'atto secondo i requisiti previsti per la revoca o l'annullamento d'ufficio. L'atto di ritiro è considerato adeguatamente motivato in relazione alla maggiore efficienza ed economicità derivante da una nuova gara.

  • Rigettato
    Legittimità dell'atto di ritiro della procedura di gara

    Poiché l'atto di ritiro della procedura di gara è stato ritenuto legittimo, anche la domanda di accertamento dell'obbligo della stazione appaltante di concludere la procedura di gara con l'affidamento del servizio viene respinta.

  • Rigettato
    Assenza di legittimo affidamento e lesione dello stesso

    La favorevole valutazione dell'offerta e la posizione in graduatoria non sono sufficienti a far sorgere un legittimo affidamento nella conclusione della procedura. Inoltre, i dubbi emersi fin dall'inizio riguardo ai contratti di lavoro applicati dal consorzio escludono la sussistenza di un affidamento incolpevole e la sua lesione da parte della stazione appaltante. L'atto di ritiro è considerato legittimo anche sotto il profilo temporale.

  • Improcedibile
    Mancata impugnazione specifica della nota di diniego parziale di accesso

    La nota del 1° aprile 2022 rappresenta un diniego parziale di accesso agli atti, sul quale parte ricorrente non formula censure specifiche e che non è stata impugnata ai sensi dell'art. 116, comma 2, del codice del processo amministrativo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 2271
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 2271
    Data del deposito : 11 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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