Articolo 1 della Legge 11 febbraio 1989, n. 75
Articolo 2
Versione
5 marzo 1989
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina relativa alla cooperazione e all'assisteza nel campo della protezione civile e dei servizi antincendi, firmata a Roma il 17 ottobre 1985.
Entrata in vigore il 5 marzo 1989