Cass. pen., SS.UU., sentenza 05/10/1994, n. 15
CASS
Sentenza 5 ottobre 1994

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Una volta che il Tribunale della Libertà abbia dichiarato inammissibile l'istanza di riesame sotto il duplice profilo della proposizione mediante strumento non consentito (nella specie telefax) e per tardività, il ricorso per cassazione con il quale si censuri l'ordinanza di inammissibilità solo sul punto concernente la sua irrituale proposizione, va dichiarato inammissibile per carenza di interesse, avendo il ricorrente prestato acquiescenza alla declaratoria relativa a questo secondo profilo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., SS.UU., sentenza 05/10/1994, n. 15
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15
    Data del deposito : 5 ottobre 1994

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