Sentenza 5 ottobre 1994
Massime • 1
Una volta che il Tribunale della Libertà abbia dichiarato inammissibile l'istanza di riesame sotto il duplice profilo della proposizione mediante strumento non consentito (nella specie telefax) e per tardività, il ricorso per cassazione con il quale si censuri l'ordinanza di inammissibilità solo sul punto concernente la sua irrituale proposizione, va dichiarato inammissibile per carenza di interesse, avendo il ricorrente prestato acquiescenza alla declaratoria relativa a questo secondo profilo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 05/10/1994, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 1994 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: SENTENZA
Dott. Ferdinando ZUCCONI GALLI FONSECA Preside. N. 15
1.Dot. Guido GUASCO Componente
2. " AL EN " REGISTRO GENERALE
3. " RG UO " N. 14921/94
4. " EL IM "
5. " AN OR "
6. " AR IS "
7. " Giuseppe Maria COSENTINO (Rel. Est.) "
8. " RG TA "
ha pronunciato la seguente
O R D I N A N Z A
sul ricorso proposto da:
BA FR, nato a [...] il [...];
avverso ordinanza Tribunale riesame Milano 8.3.94;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giuseppe Maria Cosentino;
Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il 17 gennaio '94 alle ore 19,05, il difensore dell'indagato FR BA trasmise al Tribunale di Milano, a mezzo "telefax". richiesta di riesame dell'ordinanza di custodia cautelare. emessa nei confronti dell'indagato stesso il 12 gennaio precedente, dal G.I.P. presso quel Tribunale, custodia della quale aveva avuto notizia dalla comunicazione telefonica del 7 gennaio dell'interrogatorio reso dal suo assistito.
Il Tribunale, con ordinanza dell'8 marzo 1994. dichiarò inammissibile la predetta richiesta, sia in quanto avanzata a mezzo "telefax", sia e in ogni caso in quanto fuori termine. essendo l'Ufficio ricevente chiuso al pubblico all'ora di arrivo del "fax"; la richiesta stessa, pertanto, si doveva ritenere presentata il giorno successivo e, cioè, dopo undici giorni dalla comunicazione telefonica dell'interrogatorio di cui innanzi. Propone ricorso per cassazione il BA, a mezzo del suo difensore, denunziando la violazione degli artt. 606, lettere B) ed E), c.p.p. in relazione all'art. 309, n.3 stesso codice, per "motivazione palesemente viziata ed erronea applicazione di una norma processuale", essendo stata omessa la notifica al difensore dell'avviso di deposito dell'ordinanza impositiva della misura. La V^ sezione di questa Corte Suprema, alla quale il ricorso era stato assegnato, rilevato che la decisione del gravame presuppone la soluzione di due questioni molto controverse, ne ha disposto la rimessione alle SS. UU.. penali.
Tanto premesso la Corte a SS. UU. RITENUTO IN DIRITTO Le questioni esaminate dal Tribunale del riesame, di natura processuale sono: 1 ) se sia ammissibile l'impugnazione a mezzo "telefax"; 2 ) se il termine per impugnare decorra dalla comunicazione telefonica al difensore dell'interrogatorio reso dall'indagato innanzi al G.I.P. (da intendersi equipollente dell'avviso di deposito dell'ordinanza di custodia cautelare) ovvero, in ogni caso, da quest'ultimo avviso. Il Giudice del riesame ha deciso le due questioni, come già enunciato in premessa, ritenendo non consentita l'impugnazione a mezzo "telefax" e, comunque. questa tardiva in quanto proposta oltre il decimo giorno dalla comunicazione telefonica al difensore dell'interrogatorio reso dal BA, da valutar si come "dies a quo" per l'impugnazione stessa.
Quel Giudice, in definitiva, ha ravvisato due distinte ragioni di inammissibilità del gravame, la prima delle quali assume carattere preliminare posto che, anche se si ritenesse, in via di mera ipotesi, che l'impugnazione dell'indagato è tempestiva, la presentata richiesta di riesame ugualmente avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, una volta stabilito, siccome ha fatto il tribunale, che è inibita la impugnazione a mezzo "telefax". Orbene, nel proposto ricorso per cassazione, il BA si duole unicamente di quella parte della censurata ordinanza che attiene alla contestata tardività del gravame, nulla eccependo, invece, in ordine all'altra questione - si ripete preliminare - sulla quale, pertanto, si è formato il giudicato.
Consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di interesse del deducente, avendo questi prestato acquiescenza alla ritenuta inammissibilità del ricorso a mezzo "telefax".
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del procedimento e al versamento di lire 1.000.000 = alla Cassa delle ammende.
Roma, 5/10/1994.