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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/02/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
Sent. n. Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Renata Russo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1446 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 45/2019 depositata il
05/02/2019 dal Giudice di pace di Caserta - opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
(P.IVA ) in proprio ed in qualità di Parte_1 P.IVA_1 procuratore di sé stesso elettivamente domiciliato in ON (CE) via Giordano
Bruno n. 16 presso lo studio dell'avv. Gianpaolo Andriani come da procura in atti;
- appellante-
E nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
) quale titolare della ditta individuale Snob Fashion con sede in C.F._1
Caserta alla via G.M. Bosco., 204 rappresentato e difeso come da procura in atti dall'avv. Alfonso di Vico (C.F.: ) presso il cui studio sito in C.F._2
ON (CE) alla via Appia n. 184 elettivamente domicilia;
- appellato-
Conclusioni: le parti hanno concluso come da rispettivi atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa sistematica
1. S
i richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
2. C on atto di appello notificato in data 15/02/2019 proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza n. 45/2019 emessa dal Giudice di Pace di Caserta con la quale rigettava l'opposizione promossa avverso il decreto ingiuntivo n. 14717/2017 e condannava l'opponente alla refusione delle spese di lite nei confronti della parte opposta.
A sostegno dell'appello, esponeva quanto segue: - nell'anno Parte_1
2013 l'avv. conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Parte_1
Milano n. 45621/2013 RG., e quest'ultimo quale Parte_2 Controparte_1 titolare della Ditta individuale Snob Fashion, affinché gli fosse riconosciuto il diritto al compenso professionale per l'attività svolta in favore di e che per tale Controparte_1 effetto, venissero condannati i convenuti al pagamento della somma di € 4.530,00; - i convenuti eccepivano la incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Milano in favore del Giudice di Pace di ON e/o Caserta;
- la causa veniva decisa dal
Giudice di Pace di Milano con sentenza n. 3225/2014 emessa il 23/01/2014, che dichiarava la carenza di legittimazione passiva di e condannava Parte_2 al pagamento in favore dell'attore, della somma di € 2.400,00; - Controparte_1 avverso tale pronuncia, proponeva appello innanzi al Tribunale di Parte_1
Milano che assumeva n. 61668/2014 RG.; - nel giudizio di appello entrambi gli appellati reiteravano l'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice di Pace di
Milano ed il Tribunale di Milano accoglieva l'eccezione di incompetenza in favore del
Giudice di Pace di Caserta, avanti al quale riassumere il giudizio ex art. 38 e 50 cpc;
- nelle more, l'avv. poneva in esecuzione la sentenza n. 3225/2014 emessa dal Pt_1
Giudice di Pace di Milano ed otteneva dal Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nella procedura n. 304/2015 RGE l'assegnazione della somma di € 4.436,85; - a seguito dell'ordinanza n. 2445/2017, entrambe le parti riassumevano il giudizio, dinnanzi al Giudice di Pace di Caserta, dando luogo a due diversi giudizi attualmente pendenti. Susseguentemente, chiedeva ed otteneva dal Giudice di Pace Controparte_1 di Caserta decreto ingiuntivo n. 1491/17 emesso il 17/11/2017, ritualmente notificato, al fine di ottenere la restituzione delle somme pignorate;
proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1491/2017 e si istaurava dunque il giudizio di merito n. 5542/2017 RG, che il Giudice di Pace di Caserta definiva con sentenza n. 45/2019, confermando l'opposto decreto ingiuntivo e condannando alle spese processuali. Controparte_2
Di qui il presente giudizio ove l'avv. proponeva appello convenendo in Pt_1 giudizio l'appellato fine di ottenere la sospensione, ex art. 283 cpc, della efficacia esecutiva della impugnata sentenza e la riforma della stessa.
A sostegno del gravame parte appellante impugnava la motivazione della decisione assunta dal Giudice di pace, per non essersi quest'ultimo astenuto dal pronunciarsi autonomamente e per non aver rimesso gli atti al capo dell'ufficio a norma degli artt. 273/ 274 cpc, attesa la pendenza dei giudizi nn. 4071/2017 e 3784/2017
RG, pendenti innanzi allo stesso ufficio. Assumeva l'appellante che l'ordinanza n.
2445/2017 emessa dal Tribunale di Milano avrebbe deciso soltanto questioni di competenza e richiamando la stessa gli artt. 38 e 50 cpc, l'istituto della riassunzione con effetto conservativo, avrebbe dato vita alla traslatio iudicii con la conseguenza di salvare gli effetti sostanziali e processuali originari sostenuti delle parti dinnanzi al foro di Milano;
deduceva nei motivi di appello l'abuso dello strumento processuale da parte dell'odierno appellato nonché la violazione da parte del Giudicante dei dettami normativi di cui all'art. 320 commi 3 e 4 e all'art. 1182 c.c.
Pertanto concludeva chiedendo in via preliminare la sospensiva della sentenza n. 45/2019, e nel merito, accettarsi e dichiararsi la pendenza di giudizi aventi ad oggetto il pagamento di competenze legali all'avv. dichiarare la nullità o Pt_1 annullabilità della sentenza impugnata, revocare il decreto ingiuntivo n. 1491/2017, accertarsi e dichiararsi la mala fede e/o colpa grave ex art. 96 e 2043 dell'appellante per abuso dello strumento processuale, condannare la Snob Fashion al pagamento delle somme da quantificarsi secondo giustizia, esonerando da ogni onere di Pt_1 esborso per sorta capitale, interessi e rivalutazione e spese legali sia per la fase monitoria che di merito di primo grado, il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
3.Si costituiva titolare della ditta individuale Snob Fashion, il Controparte_1 quale deduceva la incongruenza dei motivi di opposizione in quanto l'appellato si sarebbe limitato a ripercorrere le vicende che avrebbero generato il giudizio, senza adempiere all'onere di allegazione argomentativa, adducendo una duplicazione di giudizi che non esimerebbe il dalla restituzione delle somme di cui al decreto Pt_1 ingiuntivo. Assumeva poi l'appellato la violazione del disposto dell'art. 89 codice di procedura civile, per aver l'avv. utilizzato frasi sconvenienti ed offensive alla Pt_1 dignità e al decoro e pertanto chiedeva l'emissione di un'ordinanza con la quale si disponesse la cancellazione delle stesse dagli scritti e la trasmissione al consiglio dell'ordine degli avvocati di Milano oltre che il riconoscimento di una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Concludeva chiedendo la conferma della sentenza di primo grado, la restituzione della somma incassata dall'appellante con interessi, con vittoria di spese con distrazione.
4. Acquisito il fascicolo di primo grado ed istruito il giudizio, all'udienza del
02/12/2024 la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Profili preliminari
5.In via preliminare va rilevato come l'appello sia inquadrato dall'ordinamento come il mezzo ordinario di impugnazione avverso la sentenza di primo grado, diretto, nella sua funzione essenziale, a provocare un riesame della causa nel merito, non limitato necessariamente al controllo di vizi specifici. La sua principale caratteristica è costituita dal c.d. “effetto devolutivo” (secondo il noto principio del tantum devolutum quantum appellatum) che si realizza nel passaggio della cognizione della causa dal giudice di primo grado al giudice superiore, ancorché nei limiti del gravame o dei gravami proposti dalle parti. Esso integra dunque un nuovo esame della causa, sia pur nei limiti dei motivi proposti da parte appellante (c.d. effetto devolutivo) e l'ambito della devoluzione dipende dalla volontà della parte, che ha rilievo centrale perché da essa dipende quanto il giudice di appello, con poteri identici a quelli del giudice di primo grado, può decidere.
5.
1. Va poi esaminata, sempre in via preliminare, la richiesta formulata da parte appellata ai sensi e per gli effetti dell'art. 89, comma 2, c.p.c. con la quale è stata richiesta la cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive adoperate da parte appellante nei propri scritti. Ebbene questo giudice ritiene che non sussistono né i presupposti per la cancellazione delle stesse né i presupposti per il riconoscimento del danno non patrimoniale, in quanto le espressioni utilizzate non sono dettate da un intento dispregiativo e non rivelano un fine offensivo nei confronti della parte avversa ma, senza eccedere dalle esigenze difensive, sono preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni (C. 17325/2015; C. 8724/2015; C. 26417/2013; C. 10288/2009;
C.12309/2004; C. 11063/2002; T.A.R. , Roma, 31.10.2018, n. 10534). Pertanto, CP_3 rileva questo Giudicante che in merito alle frasi “
1- Vale la pena, in considerazione della vicenda volutamente ingarbugliata posta in essere dalla convenuta in opposizione (e dal suo sodale);
2- Supportate scientemente dal loro legale che le assiste giudizialmente appare evidente che le stesse intendono ripetere, impudentemente e maldestramente, i miracoli evangelici della
“moltiplicazione dei pani e dei pesci”;
3- Dovrebbe essere a conoscenza di chi propone una domanda giudiziaria e dell'organo tecnico di cui si avvale che la frammentazione, con conseguente duplicazione, di una domanda giudiziale non solo comporta dispendio inutile di costi e di attività professionale, ma comporta anche l'attribuzione di soggetto che con dolo e/o colpa grave incardina più giudizi al fine di trarne maggiori profitti, espedienti notoriamente molto poco onorevoli, passibili ex art. 96, C. 1-3, c.p.c..; 4- non è dato evincere, dallo striminzito ricorso in riassunzione del 25/07/2017 (ns. doc. 11-12) delle controparti ditta
e del dott. alcuna richiesta di restituzione (se mai fosse Controparte_4 CP_5 dovuta!);
5- il contenzioso ingiustificato che, invece, ex adverso si intende incrementare inutilmente e banalmente”, alcuna violazione del disposto dell'art. 89 codice di procedura civile può essere ravvisato, atteso che le frasi stesse non appaiono dettate da volontà di arrecare offesa, ma nascono solamente da una necessità di dialettica processuale, in quanto i toni accesi nulla aggiungono alle argomentazioni, che valgono per quello che sono e non per quello che vogliono apparire (G.d.P. Perugia 5.1.2000). Ed invero, trattasi di frasi che non esprimono disistima e dispregio nei confronti del difensore di controparte e che appaiono rientrare nella ordinaria e consentita dialettica processuale, che deve comunque essere improntata al dovere di lealtà e probità. Sul tema, la giurisprudenza è assolutamente univoca nel configurare la violazione dell'art. 89 c.p.c. solo allorquando le locuzioni adoperate non riguardino o travalichino le esigenze difensive di un determinato processo, avuto riguardo all'oggetto di esso, sì da additare un intento dello scrivente meramente offensivo, circostanze non configurabili nel caso di specie, atteso le stesse non presentano le predette caratteristiche e comunque non sono tali da determinare un'offesa all'onore ed al decoro della controparte. 5.
2. Sempre in via preliminare va rappresentato come parte appellata con la comparsa conclusionale depositata in atti abbia dichiarato che nelle more del giudizio l'appellante ha provveduto al pagamento della cifra ingiunta, confermata dalla sentenza di appellata, nonché al pagamento delle spese di lite di primo grado.
Nel merito
6.L'appello è infondato e come tale deve essere respinto, alla luce di quanto provato in atti, atteso che il Tribunale di Milano, in funzione di giudice di appello, ha riformato la sentenza del Giudice di pace Meneghino, ritenendo non sussistente la competenza territoriale del foro adito, indicando, quale giudice competente, il Giudice di pace di Caserta.
Ed invero, la giurisprudenza della Corte di Cassazione è conforme nel ritenere che nel caso di incompetenza (per valore, materia o territorio) da parte del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, il Giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve revocare il decreto medesimo;
sempre secondo la giurisprudenza prevalente, inoltre, la sentenza con cui il Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiara l'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto non comporta la declinatoria della competenza funzionale ed inderogabile di quest'ultimo a decidere sulla opposizione, ma contiene, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo (cfr. sul punto: Tribunale Torino, sez. III, 18 novembre 2013, n. 6731 in Redazione Giuffrè
2013; Tribunale Torino, sez. III, 02 luglio 2013, n. 4451 in Redazione Giuffrè 2013;
Tribunale Pistoia, 16 novembre 2011, n. 975 in Redazione Giuffrè 2011; Cass. civile, sez. III, 17 luglio 2009, n. 16744; Cass. civile, sez. III, 24 giugno 2009, n. 14825; Cass. civile, sez. lav., 21 maggio 2007, n. 11748; Cass. civile, sez. lav., 21 maggio 2007, n.
11748; Tribunale Torino, 22 febbraio 2007 n. 1182 in Il merito 2007, 7 28 – Giuffrè;
Cass. civile, sez. III, 11 luglio 2006, n. 15720; Cass. civile, sez. III, 11 luglio 2006, n.
15694; Cass. civile, sez. II, 22 giugno 2005, n. 13353; Cass. civile, sez. II, 09 novembre
2004, n. 21297; Cass. civile, sez. III, 17 dicembre 2004, n. 23491; Cass. civile, sez. III,
14 luglio 2003, n. 10981; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5310; Cass. civile, sez. lav., 23 gennaio 1999, n. 656; Cass. civile, sez. III, 17 marzo 1998, n. 2843; Cass. civile, sez. I, 28 febbraio 1996, n. 1584).
In altre parole, il giudice investito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, ove accerti l'incompetenza del proprio ufficio ad emettere il provvedimento monitorio, deve dichiararne la nullità, con ciò esaurendo la propria competenza funzionale in ordine al giudizio di opposizione, e le parti devono riassumere la controversia relativa al merito dinanzi al giudice territorialmente competente, il quale, ferma la nullità dell'ingiunzione, è chiamato a pronunciare sulle pretese reciprocamente dedotte in giudizio dalle parti (cfr. in tal senso Cass. civile, sez. I, 28 febbraio 1996, n. 1584).
Ebbene, calando le predette coordinate ermeneutiche alla fattispecie oggetto del presente giudizio, è del tutto evidente che la ordinanza di incompetenza n. 2445/2017 emessa dal Tribunale di Milano ha comportato la nullità della sentenza emanata dal
Giudice di Pace di Milano, per essere stata pronunciata, dal giudice dichiaratosi erroneamente competente per territorio.
A nulla rileva, in questa sede l'istaurazione di due giudizi che sono stati riassunti davanti al competente Giudice di Pace di Caserta;
difatti, l'avvenuta riassunzione nei termini perentori stabiliti dalla legge, ha determinato solo ed esclusivamente l'applicabilità dell'istituto della translatio iudicii rendendo salvi gli atti del processo, e non certamente il giudicato di cui alla sentenza n. 3225/2014 emessa dal Giudice di Pace di Milano.
Lo scopo dell'istituto giuridico della translatio iudicii è quello di assicurare, sulla base della struttura unitaria del processo e del principio di unità della giurisdizione, la piena validità dell'intero procedimento e dei relativi atti (anche quelli istruttori), non potendo la sola incompetenza del giudice che li abbia disposti, espletare sugli stessi alcun effetto invalidante;
dunque se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nell'ordinanza del giudice o in quello di tre mesi (dalla comunicazione), il processo continua dinanzi a questo.
Nel caso che ci occupa, il giudice di Pace di Milano ritenendosi competente, ha deciso la causa nel merito, mentre il Tribunale di Milano, investito dell'appello, rimediando all'errore commesso dal giudice di primo grado, ha dichiarato l'incompetenza del Giudice di Pace di Milano, rimettendo le parti, ai fini della riassunzione dinnanzi al Giudice di Pace di Caserta, territorialmente competente. Ciò ha consentito alle parti di riassumere il giudizio e determinare l'applicabilità dell'istituto della translatio iudicii, rendendo salvi, i soli atti processuali del giudizio n.
45621/2013 RG e non la sentenza n. 3225/2014 emessa dal Giudice di Pace di Milano.
E' evidente che se così non fosse si toglierebbe ogni pratico rilievo alla dichiarazione di incompetenza ad opera del Giudice di appello;
difatti se con la riassunzione e l'applicabilità della translatio iudicii si trasferisse anche il giudicato emesso dal giudice incompetente, la ordinanza di incompetenza finirebbe per non aver nessuna conseguenza.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello dovrà essere, in conclusione, respinto, siccome giuridicamente infondato, avendo il Giudice di pace correttamente applicato i suddetti principi ed avendo correttamente rigettato l'opposizione, ponendo alla base della decisione proprio la implicita declaratoria di nullità della sentenza n. 3225/2014 emessa dal Giudice di Pace di Milano, contenuta nella ordinanza n. 2445/2017 resa dal Tribunale di Milano, in funzione di giudice d'appello. Tale declaratoria di nullità ha comportato, in effetti, il venir meno del titolo giudiziale in base al quale il aveva agito in via esecutiva, aggredendo i Pt_1 beni del debitore.
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dall'appellante devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. principio di assorbimento, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. civile, 8 sez. II, 03 luglio 2013, n.
16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356; Tribunale di Napoli, Sentenza n.
781/2022 del 24-01-2022).
Pertanto, alla luce delle considerazioni esposte, l'appello deve essere rigettato.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza, e sono poste a carico dell'appellante nella misura indicata in dispositivo, liquidate d'ufficio in assenza di nota spese, in applicazione delle disposizioni normative vigenti al termine dell'operato del procuratore, con riduzione del 50% della voce Istruttoria / trattazione.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n.
115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 - “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che
l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e
l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 45/2019 emessa da Giudice di pace di Caserta, così
[...] provvede:
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 45/2019 del Giudice di pace di Caserta;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellato costituito che liquida in euro 2.127,00 per Controparte_1 onorari, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con distrazione;
- manda alla cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, in data 26.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Renata Russo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Renata Russo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1446 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 45/2019 depositata il
05/02/2019 dal Giudice di pace di Caserta - opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
(P.IVA ) in proprio ed in qualità di Parte_1 P.IVA_1 procuratore di sé stesso elettivamente domiciliato in ON (CE) via Giordano
Bruno n. 16 presso lo studio dell'avv. Gianpaolo Andriani come da procura in atti;
- appellante-
E nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
) quale titolare della ditta individuale Snob Fashion con sede in C.F._1
Caserta alla via G.M. Bosco., 204 rappresentato e difeso come da procura in atti dall'avv. Alfonso di Vico (C.F.: ) presso il cui studio sito in C.F._2
ON (CE) alla via Appia n. 184 elettivamente domicilia;
- appellato-
Conclusioni: le parti hanno concluso come da rispettivi atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa sistematica
1. S
i richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
2. C on atto di appello notificato in data 15/02/2019 proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza n. 45/2019 emessa dal Giudice di Pace di Caserta con la quale rigettava l'opposizione promossa avverso il decreto ingiuntivo n. 14717/2017 e condannava l'opponente alla refusione delle spese di lite nei confronti della parte opposta.
A sostegno dell'appello, esponeva quanto segue: - nell'anno Parte_1
2013 l'avv. conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Parte_1
Milano n. 45621/2013 RG., e quest'ultimo quale Parte_2 Controparte_1 titolare della Ditta individuale Snob Fashion, affinché gli fosse riconosciuto il diritto al compenso professionale per l'attività svolta in favore di e che per tale Controparte_1 effetto, venissero condannati i convenuti al pagamento della somma di € 4.530,00; - i convenuti eccepivano la incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Milano in favore del Giudice di Pace di ON e/o Caserta;
- la causa veniva decisa dal
Giudice di Pace di Milano con sentenza n. 3225/2014 emessa il 23/01/2014, che dichiarava la carenza di legittimazione passiva di e condannava Parte_2 al pagamento in favore dell'attore, della somma di € 2.400,00; - Controparte_1 avverso tale pronuncia, proponeva appello innanzi al Tribunale di Parte_1
Milano che assumeva n. 61668/2014 RG.; - nel giudizio di appello entrambi gli appellati reiteravano l'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice di Pace di
Milano ed il Tribunale di Milano accoglieva l'eccezione di incompetenza in favore del
Giudice di Pace di Caserta, avanti al quale riassumere il giudizio ex art. 38 e 50 cpc;
- nelle more, l'avv. poneva in esecuzione la sentenza n. 3225/2014 emessa dal Pt_1
Giudice di Pace di Milano ed otteneva dal Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nella procedura n. 304/2015 RGE l'assegnazione della somma di € 4.436,85; - a seguito dell'ordinanza n. 2445/2017, entrambe le parti riassumevano il giudizio, dinnanzi al Giudice di Pace di Caserta, dando luogo a due diversi giudizi attualmente pendenti. Susseguentemente, chiedeva ed otteneva dal Giudice di Pace Controparte_1 di Caserta decreto ingiuntivo n. 1491/17 emesso il 17/11/2017, ritualmente notificato, al fine di ottenere la restituzione delle somme pignorate;
proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1491/2017 e si istaurava dunque il giudizio di merito n. 5542/2017 RG, che il Giudice di Pace di Caserta definiva con sentenza n. 45/2019, confermando l'opposto decreto ingiuntivo e condannando alle spese processuali. Controparte_2
Di qui il presente giudizio ove l'avv. proponeva appello convenendo in Pt_1 giudizio l'appellato fine di ottenere la sospensione, ex art. 283 cpc, della efficacia esecutiva della impugnata sentenza e la riforma della stessa.
A sostegno del gravame parte appellante impugnava la motivazione della decisione assunta dal Giudice di pace, per non essersi quest'ultimo astenuto dal pronunciarsi autonomamente e per non aver rimesso gli atti al capo dell'ufficio a norma degli artt. 273/ 274 cpc, attesa la pendenza dei giudizi nn. 4071/2017 e 3784/2017
RG, pendenti innanzi allo stesso ufficio. Assumeva l'appellante che l'ordinanza n.
2445/2017 emessa dal Tribunale di Milano avrebbe deciso soltanto questioni di competenza e richiamando la stessa gli artt. 38 e 50 cpc, l'istituto della riassunzione con effetto conservativo, avrebbe dato vita alla traslatio iudicii con la conseguenza di salvare gli effetti sostanziali e processuali originari sostenuti delle parti dinnanzi al foro di Milano;
deduceva nei motivi di appello l'abuso dello strumento processuale da parte dell'odierno appellato nonché la violazione da parte del Giudicante dei dettami normativi di cui all'art. 320 commi 3 e 4 e all'art. 1182 c.c.
Pertanto concludeva chiedendo in via preliminare la sospensiva della sentenza n. 45/2019, e nel merito, accettarsi e dichiararsi la pendenza di giudizi aventi ad oggetto il pagamento di competenze legali all'avv. dichiarare la nullità o Pt_1 annullabilità della sentenza impugnata, revocare il decreto ingiuntivo n. 1491/2017, accertarsi e dichiararsi la mala fede e/o colpa grave ex art. 96 e 2043 dell'appellante per abuso dello strumento processuale, condannare la Snob Fashion al pagamento delle somme da quantificarsi secondo giustizia, esonerando da ogni onere di Pt_1 esborso per sorta capitale, interessi e rivalutazione e spese legali sia per la fase monitoria che di merito di primo grado, il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
3.Si costituiva titolare della ditta individuale Snob Fashion, il Controparte_1 quale deduceva la incongruenza dei motivi di opposizione in quanto l'appellato si sarebbe limitato a ripercorrere le vicende che avrebbero generato il giudizio, senza adempiere all'onere di allegazione argomentativa, adducendo una duplicazione di giudizi che non esimerebbe il dalla restituzione delle somme di cui al decreto Pt_1 ingiuntivo. Assumeva poi l'appellato la violazione del disposto dell'art. 89 codice di procedura civile, per aver l'avv. utilizzato frasi sconvenienti ed offensive alla Pt_1 dignità e al decoro e pertanto chiedeva l'emissione di un'ordinanza con la quale si disponesse la cancellazione delle stesse dagli scritti e la trasmissione al consiglio dell'ordine degli avvocati di Milano oltre che il riconoscimento di una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Concludeva chiedendo la conferma della sentenza di primo grado, la restituzione della somma incassata dall'appellante con interessi, con vittoria di spese con distrazione.
4. Acquisito il fascicolo di primo grado ed istruito il giudizio, all'udienza del
02/12/2024 la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Profili preliminari
5.In via preliminare va rilevato come l'appello sia inquadrato dall'ordinamento come il mezzo ordinario di impugnazione avverso la sentenza di primo grado, diretto, nella sua funzione essenziale, a provocare un riesame della causa nel merito, non limitato necessariamente al controllo di vizi specifici. La sua principale caratteristica è costituita dal c.d. “effetto devolutivo” (secondo il noto principio del tantum devolutum quantum appellatum) che si realizza nel passaggio della cognizione della causa dal giudice di primo grado al giudice superiore, ancorché nei limiti del gravame o dei gravami proposti dalle parti. Esso integra dunque un nuovo esame della causa, sia pur nei limiti dei motivi proposti da parte appellante (c.d. effetto devolutivo) e l'ambito della devoluzione dipende dalla volontà della parte, che ha rilievo centrale perché da essa dipende quanto il giudice di appello, con poteri identici a quelli del giudice di primo grado, può decidere.
5.
1. Va poi esaminata, sempre in via preliminare, la richiesta formulata da parte appellata ai sensi e per gli effetti dell'art. 89, comma 2, c.p.c. con la quale è stata richiesta la cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive adoperate da parte appellante nei propri scritti. Ebbene questo giudice ritiene che non sussistono né i presupposti per la cancellazione delle stesse né i presupposti per il riconoscimento del danno non patrimoniale, in quanto le espressioni utilizzate non sono dettate da un intento dispregiativo e non rivelano un fine offensivo nei confronti della parte avversa ma, senza eccedere dalle esigenze difensive, sono preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni (C. 17325/2015; C. 8724/2015; C. 26417/2013; C. 10288/2009;
C.12309/2004; C. 11063/2002; T.A.R. , Roma, 31.10.2018, n. 10534). Pertanto, CP_3 rileva questo Giudicante che in merito alle frasi “
1- Vale la pena, in considerazione della vicenda volutamente ingarbugliata posta in essere dalla convenuta in opposizione (e dal suo sodale);
2- Supportate scientemente dal loro legale che le assiste giudizialmente appare evidente che le stesse intendono ripetere, impudentemente e maldestramente, i miracoli evangelici della
“moltiplicazione dei pani e dei pesci”;
3- Dovrebbe essere a conoscenza di chi propone una domanda giudiziaria e dell'organo tecnico di cui si avvale che la frammentazione, con conseguente duplicazione, di una domanda giudiziale non solo comporta dispendio inutile di costi e di attività professionale, ma comporta anche l'attribuzione di soggetto che con dolo e/o colpa grave incardina più giudizi al fine di trarne maggiori profitti, espedienti notoriamente molto poco onorevoli, passibili ex art. 96, C. 1-3, c.p.c..; 4- non è dato evincere, dallo striminzito ricorso in riassunzione del 25/07/2017 (ns. doc. 11-12) delle controparti ditta
e del dott. alcuna richiesta di restituzione (se mai fosse Controparte_4 CP_5 dovuta!);
5- il contenzioso ingiustificato che, invece, ex adverso si intende incrementare inutilmente e banalmente”, alcuna violazione del disposto dell'art. 89 codice di procedura civile può essere ravvisato, atteso che le frasi stesse non appaiono dettate da volontà di arrecare offesa, ma nascono solamente da una necessità di dialettica processuale, in quanto i toni accesi nulla aggiungono alle argomentazioni, che valgono per quello che sono e non per quello che vogliono apparire (G.d.P. Perugia 5.1.2000). Ed invero, trattasi di frasi che non esprimono disistima e dispregio nei confronti del difensore di controparte e che appaiono rientrare nella ordinaria e consentita dialettica processuale, che deve comunque essere improntata al dovere di lealtà e probità. Sul tema, la giurisprudenza è assolutamente univoca nel configurare la violazione dell'art. 89 c.p.c. solo allorquando le locuzioni adoperate non riguardino o travalichino le esigenze difensive di un determinato processo, avuto riguardo all'oggetto di esso, sì da additare un intento dello scrivente meramente offensivo, circostanze non configurabili nel caso di specie, atteso le stesse non presentano le predette caratteristiche e comunque non sono tali da determinare un'offesa all'onore ed al decoro della controparte. 5.
2. Sempre in via preliminare va rappresentato come parte appellata con la comparsa conclusionale depositata in atti abbia dichiarato che nelle more del giudizio l'appellante ha provveduto al pagamento della cifra ingiunta, confermata dalla sentenza di appellata, nonché al pagamento delle spese di lite di primo grado.
Nel merito
6.L'appello è infondato e come tale deve essere respinto, alla luce di quanto provato in atti, atteso che il Tribunale di Milano, in funzione di giudice di appello, ha riformato la sentenza del Giudice di pace Meneghino, ritenendo non sussistente la competenza territoriale del foro adito, indicando, quale giudice competente, il Giudice di pace di Caserta.
Ed invero, la giurisprudenza della Corte di Cassazione è conforme nel ritenere che nel caso di incompetenza (per valore, materia o territorio) da parte del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, il Giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve revocare il decreto medesimo;
sempre secondo la giurisprudenza prevalente, inoltre, la sentenza con cui il Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiara l'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto non comporta la declinatoria della competenza funzionale ed inderogabile di quest'ultimo a decidere sulla opposizione, ma contiene, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo (cfr. sul punto: Tribunale Torino, sez. III, 18 novembre 2013, n. 6731 in Redazione Giuffrè
2013; Tribunale Torino, sez. III, 02 luglio 2013, n. 4451 in Redazione Giuffrè 2013;
Tribunale Pistoia, 16 novembre 2011, n. 975 in Redazione Giuffrè 2011; Cass. civile, sez. III, 17 luglio 2009, n. 16744; Cass. civile, sez. III, 24 giugno 2009, n. 14825; Cass. civile, sez. lav., 21 maggio 2007, n. 11748; Cass. civile, sez. lav., 21 maggio 2007, n.
11748; Tribunale Torino, 22 febbraio 2007 n. 1182 in Il merito 2007, 7 28 – Giuffrè;
Cass. civile, sez. III, 11 luglio 2006, n. 15720; Cass. civile, sez. III, 11 luglio 2006, n.
15694; Cass. civile, sez. II, 22 giugno 2005, n. 13353; Cass. civile, sez. II, 09 novembre
2004, n. 21297; Cass. civile, sez. III, 17 dicembre 2004, n. 23491; Cass. civile, sez. III,
14 luglio 2003, n. 10981; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5310; Cass. civile, sez. lav., 23 gennaio 1999, n. 656; Cass. civile, sez. III, 17 marzo 1998, n. 2843; Cass. civile, sez. I, 28 febbraio 1996, n. 1584).
In altre parole, il giudice investito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, ove accerti l'incompetenza del proprio ufficio ad emettere il provvedimento monitorio, deve dichiararne la nullità, con ciò esaurendo la propria competenza funzionale in ordine al giudizio di opposizione, e le parti devono riassumere la controversia relativa al merito dinanzi al giudice territorialmente competente, il quale, ferma la nullità dell'ingiunzione, è chiamato a pronunciare sulle pretese reciprocamente dedotte in giudizio dalle parti (cfr. in tal senso Cass. civile, sez. I, 28 febbraio 1996, n. 1584).
Ebbene, calando le predette coordinate ermeneutiche alla fattispecie oggetto del presente giudizio, è del tutto evidente che la ordinanza di incompetenza n. 2445/2017 emessa dal Tribunale di Milano ha comportato la nullità della sentenza emanata dal
Giudice di Pace di Milano, per essere stata pronunciata, dal giudice dichiaratosi erroneamente competente per territorio.
A nulla rileva, in questa sede l'istaurazione di due giudizi che sono stati riassunti davanti al competente Giudice di Pace di Caserta;
difatti, l'avvenuta riassunzione nei termini perentori stabiliti dalla legge, ha determinato solo ed esclusivamente l'applicabilità dell'istituto della translatio iudicii rendendo salvi gli atti del processo, e non certamente il giudicato di cui alla sentenza n. 3225/2014 emessa dal Giudice di Pace di Milano.
Lo scopo dell'istituto giuridico della translatio iudicii è quello di assicurare, sulla base della struttura unitaria del processo e del principio di unità della giurisdizione, la piena validità dell'intero procedimento e dei relativi atti (anche quelli istruttori), non potendo la sola incompetenza del giudice che li abbia disposti, espletare sugli stessi alcun effetto invalidante;
dunque se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nell'ordinanza del giudice o in quello di tre mesi (dalla comunicazione), il processo continua dinanzi a questo.
Nel caso che ci occupa, il giudice di Pace di Milano ritenendosi competente, ha deciso la causa nel merito, mentre il Tribunale di Milano, investito dell'appello, rimediando all'errore commesso dal giudice di primo grado, ha dichiarato l'incompetenza del Giudice di Pace di Milano, rimettendo le parti, ai fini della riassunzione dinnanzi al Giudice di Pace di Caserta, territorialmente competente. Ciò ha consentito alle parti di riassumere il giudizio e determinare l'applicabilità dell'istituto della translatio iudicii, rendendo salvi, i soli atti processuali del giudizio n.
45621/2013 RG e non la sentenza n. 3225/2014 emessa dal Giudice di Pace di Milano.
E' evidente che se così non fosse si toglierebbe ogni pratico rilievo alla dichiarazione di incompetenza ad opera del Giudice di appello;
difatti se con la riassunzione e l'applicabilità della translatio iudicii si trasferisse anche il giudicato emesso dal giudice incompetente, la ordinanza di incompetenza finirebbe per non aver nessuna conseguenza.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello dovrà essere, in conclusione, respinto, siccome giuridicamente infondato, avendo il Giudice di pace correttamente applicato i suddetti principi ed avendo correttamente rigettato l'opposizione, ponendo alla base della decisione proprio la implicita declaratoria di nullità della sentenza n. 3225/2014 emessa dal Giudice di Pace di Milano, contenuta nella ordinanza n. 2445/2017 resa dal Tribunale di Milano, in funzione di giudice d'appello. Tale declaratoria di nullità ha comportato, in effetti, il venir meno del titolo giudiziale in base al quale il aveva agito in via esecutiva, aggredendo i Pt_1 beni del debitore.
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dall'appellante devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. principio di assorbimento, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. civile, 8 sez. II, 03 luglio 2013, n.
16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356; Tribunale di Napoli, Sentenza n.
781/2022 del 24-01-2022).
Pertanto, alla luce delle considerazioni esposte, l'appello deve essere rigettato.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza, e sono poste a carico dell'appellante nella misura indicata in dispositivo, liquidate d'ufficio in assenza di nota spese, in applicazione delle disposizioni normative vigenti al termine dell'operato del procuratore, con riduzione del 50% della voce Istruttoria / trattazione.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n.
115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 - “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che
l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e
l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 45/2019 emessa da Giudice di pace di Caserta, così
[...] provvede:
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 45/2019 del Giudice di pace di Caserta;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellato costituito che liquida in euro 2.127,00 per Controparte_1 onorari, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con distrazione;
- manda alla cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, in data 26.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Renata Russo