Articolo 2 della Legge 19 novembre 1984, n. 950
Articolo 1
Versione
6 febbraio 1985
Art. 2.

Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita', rispettivamente, agli articoli 12 e 8 degli atti stessi.

Entrata in vigore il 6 febbraio 1985