CA
Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 16/10/2025, n. 1236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1236 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI
Composta dai seguenti magistrati:
dr. Annalisa Gianfelice Presidente
dr. Paola De Nisco Consigliere rel.
dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n° 465/2024 del ruolo generale e promossa
DA
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
(c.f./p.i. , elettivamente domiciliata in Perugia, Piazza Alfani, 4 presso lo studio dell'avv. P.IVA_1
ON Coaccioli, che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per scrittura privata autenticata dal Notaio Dott. di Roma in data 22.10.07 – rep. n. 151311; Persona_1
- appellante-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f./p.i. Controparte_1
pagina 1 di 13 , elettivamente domiciliata in Fermo, Viale della Carriera n. 133 presso lo studio P.IVA_2
dell'avv. Villeado Craia, che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- appellato-
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 674 del 28/3/2024 pronunciata dal Tribunale di Ancona
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona, disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, in riforma dell'impugnata sentenza n. 674/2024, resa il 28.3.2024 ed in pari data pubblicata dal Tribunale di Ancona, in persona del Giudice Dott. Pietro Merletti,
NEL MERITO
- RIGETTARE le domande tutte proposte dalla in primo grado, in Controparte_1
quanto inammissibili, prescritte, nonché infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto
Parte
- CONDANNARE la Società appellata a restituire alla la somma di Euro 196.252,29 da quest'ultima corrisposta con valuta 29.4.2024, maggiorata dagli interessi al tasso legale da calcolarsi dal 30.4.2024 alla data di effettiva restituzione;
IN VIA ISTRUTTORIA
- DISPORRE, ove ritenuto necessario dall'Ecc.mo Collegio adito, CTU, affinché l'Ausiliare esperto effettui gli accertamenti ed i ricalcoli secondo le metodologie ampiamente dedotte in parte motiva;
IN OGNI CASO
- CONDANNARE la in persona del legale rappresentante p.t., alla Controparte_1
restituzione della somma di euro 196.252,29, ovvero ad altra somma (maggiore o minore) che dovesse risultare dall'esito dell'istruttoria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 30.4.2024 al saldo,
nonché al pagamento di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio.
Per l'appellata: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, pagina 2 di 13 dichiarare inammissibile o rigettare l'avversario appello, confermando l'impugnata decisione e/o pronunciare condanna della a rimborsare a parte ricorrente gli importi Parte_1
risultanti a credito, così come rideterminati alla data dell'esercitato recesso, in base alla sentenza n.
1665/16 emessa dal Tribunale di Ancona il 11/10/2016 e della perizia in atti, importi pari ad Euro
107.536,32, al netto delle ritenute fiscali ammontanti ad Euro 17.172,00 oltre interessi dalla data del
30.09.2015 o da quella diversa data che risulterà di giustizia interessi da liquidare nella misura determinata per le transazioni commerciali ex L. n.231 /2002, o ai sensi dell'art. 1284 IV co. cod. civ. o quel diverso importo che andrà a risultare di giustizia, oltre accessori;
In subordine, nei limiti dell'interesse dare atto del giudicato e della inammissibilità delle avversarie eccezioni.
In accoglimento dell'appello incidentale, riformare la decisione medesima riconoscendo sulle somme dovute gli interessi ai sensi dell'art. 117 TUB sino alla data di recesso, come quantificati nell'allegata perizia e per il periodo successivo, nella misura degli interessi commerciali anche ai sensi dell'art. 1284
IV co. cod. civ. o comunque nella misura dovuta per legge.
in via istruttoria,
disporre la revoca degli adottati contrari provvedimenti e nei limiti dell'onere probatorio, accogliere le istanze di cui al ricorso introduttivo ed alla memoria istruttoria nonché quelle richiamate nella presente comparsa e disporre CTU al fine di determinare il saldo del c/c n. 3700 previo ordine alla convenuta di rendere il conto ex art. 263 c.p.c. per il periodo successivo al 30.09.2015 e/o ordine di esibizione alla convenuta ex art. 210 c.p.c. degli estratti conto successivi al 30.09.2015 sino alla chiusura del rapporto;
pronunciare condanna della convenuta ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata liquidando il relativo importo anche in via equitativa.
Vinte le spese.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 3 di 13 Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Ancona in accoglimento della domanda proposta dalla
[...]
ha condannato al pagamento in suo favore della Controparte_1 CP_2
complessiva somma di € 127.306,07, oltre ad € 17.772,00 a titolo di ritenute fiscali ed € 30.000,00 a titolo di risarcimento ex art. 96 cpv cpc ed interessi dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo effettivo.
In particolare, il Tribunale:
ha rigettato l'eccezione di inammissibilità della domanda restitutoria sollevata dalla convenuta Pt_1
avendo la correntista allegato e provato di avere chiuso il conto con PEC del 14/12/2017 senza che la abbia giustificato le ragioni per cui non ha tenuto conto del comunicato recesso;
Pt_1
nel rilevare che la non aveva neanche risposto alle contestazioni contenute nella richiamata PEC, Pt_1
nel merito ha affermato che “la con il proprio comportamento concludente sui punti chiave di Pt_1
questa controversia ammette di dovere a c € 127 306 07, oltre € 17772 che la deve CP_3 Pt_1
versare a titolo di ritenute fiscali, nonché 30 mila euro ex art 96 cpv cpc per non aver dimostrato di
aver ottemperato contabilmente alla sentenza rideterminando il saldo attivo del conto corrente come
ordinato dalla sentenza posta in esecuzione dal correntista a mezzo Pec”.
ha proposto appello, articolando i seguenti motivi: 1) erroneità della sentenza ed CP_2
illegittimità della stessa per violazione degli artt. 1832 e 1857 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., nonché nullità
della sentenza ex art. 112 c.p.c. e riproposizione delle eccezioni non esaminate e delle collegate istanze istruttorie con riferimento alle appostazioni contabili contenute nella PEC 15/12/2017 trasmessa dalla correntista e alla chiusura del rapporto di c/c; 2) erroneità della sentenza ed illegittimità della stessa per violazione degli artt. 1832 e 1857 c.c con riferimento alla quantificazione della pronunciata condanna;
3 ) erroneità della sentenza ed illegittimità della stessa per violazione dell'art. 96 c.p.c.. Ha quindi concluso come in epigrafe.
L'appellata si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo in via incidentale appello avverso il capo di sentenza che ha fatto decorrere gli interessi dalla data della sentenza invece pagina 4 di 13 che da quella di recesso e non ha fatto applicazione del quarto comma dell'art. 1284 c.c.. Ha quindi concluso come in epigrafe.
Con il primo motivo di appello la deduce l'erroneità del capo di sentenza che ha ritenuto Pt_1
non contestate le poste contabili indicate dalla società correntista nella propria missiva del dicembre
2017. Assume in primo luogo l'appellante la violazione dell'art. 115 c.p.c., avendo contestato fin dal primo atto difensivo le risultanze del richiamato documento, e la non riconducibilità di detto documento nel novero di efficacia di cui al combinato disposto degli artt. 1832 e 1857 c.c.. Allega
inoltre la violazione dell'art. 112 c.p.c. per non avere il Tribunale rilevato che la società attrice non aveva contestato l'estratto conto al 30/9/2019 e non aveva tenuto conto della sentenza n. 1665/2016
emessa tra le parti dallo stesso Tribunale con riferimento al medesimo rapporto negoziale, sentenza che aveva rigettato la domanda della correntista, in ragione della attuale la pendenza del rapporto, ed era passata in giudicato in parte qua, oltre che in ordine alla sola dichiarata nullità delle clausole contrattuali, ma non in relazione alla quantificazione del preteso saldo contabile, con conseguente necessità di tenere conto della eccepita prescrizione delle rimesse solutorie effettuate in data antecedente al 3/7/2002.
La ricostruzione prospettata dall'appellante non appare condivisibile.
In punto di fatto non è in contestazione, oltre ad essere documentalmente provato, che con sentenza n.
1665/2016 il Tribunale di Ancona, in parziale accoglimento delle domande avanzate dalla odierna società appellata contro la appellante in relazione al medesimo rapporto di conto corrente n. Pt_1
3700, ha accertato che il saldo alla data del 30/9/2015 era pari ad € 103.037,00 a credito della correntista, “fermi restando gli obblighi fiscali della relativi al versamento di ritenute”, Pt_1
dichiarando di contro inammissibile la domanda restitutoria avanzata dalla correntista (così come anche la domanda riconvenzionale di condanna al pagamento del saldo negativo avanzata dalla in Pt_1
mancanza di prova della chiusura del rapporto in data antecedente alla domanda.
pagina 5 di 13 Ebbene, è pacifico, per averlo dedotto la stessa appellante nell'atto introduttivo del presente Pt_1
grado di giudizio (cfr. pagg 7 e 8), che la richiamata sentenza è passata in giudicato per la mancata impugnazione nei termini.
Orbene, se è vero che risulta coperta da giudicato la circostanza di fatto che al 3/7/2012 (data di notifica dell'atto di citazione che ha dato luogo al giudizio n. 2956/2012, definito dal Tribunale di
Ancona con la sentenza n. 1665/2016) il rapporto di conto corrente era ancora aperto, è anche vero che gli effetti del giudicato non possono riverberarsi su fatti nuovi successivi al giudizio e alla stessa formazione del giudicato come nella specie la comunicazione di recesso dal rapporto di conto corrente effettuata dalla società correntista con PEC del 14/12/2017 (cfr. all. 5 nel fascicolo dell'appellata). La
nei propri scritti difensivi non ha mai contestato la ricezione di detta comunicazione, effettuata Pt_1
sia a mezzo di posta elettronica certificata sia a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, e risulta comunque adeguatamente provata in via documentale dalla correntista (cfr. all. 5 cit). Contrariamente a quanto affermato dall'appellante la comunicazione in parola non è finalizzata solo alla restituzione del saldo ricalcolato giudizialmente, ma contiene una chiara manifestazione di volontà di chiusura del conto. Si legge infatti: “Io sottoscritto …, legale rappresentante della ditta Controparte_1 [...]
… con la presente per comunicare che intendo recedere dal rapporto Controparte_1
di conto corrente e, quindi, ottenere l'immediato rimborso degli importi risultanti a credito, così come
determinati in base alla sentenza n. 1665 del 11/10/2016 del Tribunale di Ancona”.
L'esercizio del diritto di recesso previsto dall'art. 120 bis TUB, il quale nell'ottica di apertura al mercato assegna ex lege al cliente la facoltà di recedere dal contratto sempre, senza corresponsione di penali e spese e senza la necessaria ricorrenza di una giusta causa, consente di affermare che alla data di deposito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (17/4/2019), che ha introdotto il presente giudizio, il contratto di conto corrente era già chiuso, essendo ampiamente decorso il termine di 15 giorni lavorativi che la Banca d'Italia indica per l'adempimento del relativo obbligo, in relazione al quale la pagina 6 di 13 stessa appellante afferma che la società correntista ha “sollevato vari reclami innanzi alla Banca
d'Italia” (cfr. pag. 6 appello).
Le conclusioni raggiunte non possono essere superate dall'eventuale invio da parte della degli Pt_1
estratti conto (circostanza di cui in ogni caso non è stata fornita alcuna prova dall'appellante, che ne era onerata, peraltro a fronte della strenua contestazione giudiziale della circostanza medesima da parte della correntista) né dall'estratto conto al 30/9/2019 prodotto in questa sede, dal quale si rileva che non vi è stato alcun movimento contabile, ma il solo addebito da parte della di imposte, spese e della Pt_1
commissione annuale sull'affidato. Nessuna movimentazione è stata quindi svolta dall'appellata società
tale da far ritenere superato il recesso legittimamente comunicato nel dicembre 2017.
Ciò posto, sempre con riferimento al valore da riconoscere al giudicato formatosi tra le parti è appena il caso di ricordare che “L'ambito oggettivo del giudicato si estende non solo alle ragioni giuridiche e di
fatto esercitate in giudizio ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o
eccezione, le quali, sebbene non esaminate nel merito, costituiscono presupposti logici, essenziali e
necessari, della decisione” (cfr. per tutte Cass. sent. n. 18439 del 28/06/2023). Non può revocarsi in dubbio lo stretto rapporto di dipendenza esistente tra l'eccezione di prescrizione dei versamenti di natura solutoria (sollevata dalla nel presente giudizio, ma non in quello definito con la sentenza Pt_1
n. 1665/2016, passata in giudicato) e l'accertamento del saldo finale del rapporto di conto corrente, da cui consegue l'inammissibilità della odierna pretesa di rideterminare il saldo epurando lo stesso di
“tutte rimesse solutorie effettuate nel corso rapporto dedotto antecedentemente al 3 luglio 2002
(decennio anteriore alla notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio conclusosi con la
sentenza n. 1665/2016)” previo accertamento della inesistenza di contratti di affidamento affermati dalla correntista (questione anche questa non dedotta nel giudizio già definito).
Deve pertanto ritenersi coperto dal giudicato l'accertamento effettuato dal Tribunale di Ancona non solo della nullità delle clausole del contratto di conto corrente, ma anche del saldo del rapporto alla data del 30/9/2015 in misura pari ad € 103.037,00. pagina 7 di 13 Con il secondo motivo di appello la contesta la quantificazione della condanna operata Pt_1
dal Tribunale nella misura di € 127.306,07, oltre ad € 17.772,00 a titolo di “ritenute fiscali” in difetto di qualsivoglia accertamento e addirittura in difformità a quanto riportato nel prospetto contabile azionato dalla società appellata.
Il motivo è fondato nella misura di cui in prosieguo.
Come già detto risulta ormai accertato con efficacia di giudicato che il saldo del conto corrente dedotto in giudizio è pari ad € 103.037,00 alla data 30/9/2015. A fronte della specifica allegazione della società
correntista che da tale ultima data il conto non è stato movimentato (cfr. pag. 2 della prima memoria ex art. 183 c.p.c. depositata dalla ricorrente), la appellante non ha contestato la circostanza, sicché Pt_1
la stessa può ritenersi accertata ai sensi dell'art. 115 c.p.c..
Alla luce di quanto sopra accertato, il Collegio osserva che il documento comunicato in data
15/12/2027, a prescindere dalla sua qualificazione, oltre a riportare le conclusioni rassegnate dal CTU
nel giudizio definito con sentenza passata in giudicato, si limita sostanzialmente a calcolare i soli interessi attivi maturati sulla giacenza per il periodo successivo all'accertamento del CTU e cioè dal IV
trimestre 2015 al 31/12/2016, applicando i medesimi criteri di cui aveva fatto applicazione il nominato consulente d'ufficio.
In mancanza di una specifica e coerente contestazione dei criteri di calcolo applicati dall'appellata società e dei risultati raggiunti, il Collegio ritiene corretto il calcolo operato dall'appellata che fissa il saldo del conto corrente in € 107.085,86 alla data del 31/12/2016. Non può infatti tenersi conto delle spese di gestione del conto, bolli e dell'addebito per commissione sull'accordato, addebitati dalla nell'unico estratto conto depositato in giudizio, in quanto riferiti ad un periodo temporale di Pt_1
molto successivo alla accertata data di chiusura del conto ai sensi dell' art. 1833 c.c. e in conformità a quanto affermato dall'ABF (cfr. pronuncia ABF Roma n. 3091/2015), per cui, una volta accertata la data in cui il recesso è divenuto efficace, devono ritenersi “non dovute e, quindi, ripetibili tutte le spese
addebitate dall'intermediario sul predetto conto dalla data del recesso sino alla chiusura effettiva pagina 8 di 13 dello stesso. In tali voci di spesa rientrano, in generale, quelle relative alla tenuta del conto corrente,
ai bolli e agli interessi”.
In punto di diritto a riguardo è invece appena il caso di rilevare che la Suprema Corte (cfr. per tutte
Cass. ord. n. 31187 del 03/12/2018) ha da tempo affermato che al momento della chiusura di un conto corrente è sempre obbligatorio riconoscere al cliente gli interessi maturati anche in assenza di una esplicita richiesta, trattandosi di “una conseguenza naturale della chiusura del rapporto di conto
corrente”.
La appellante, in parziale riforma della sentenza impugnata, che ha quantificato il saldo in € Pt_1
127.306,32, deve pertanto essere condannata al pagamento di € 107.085,86 a titolo di saldo a credito della società correntista alla data del 31/12/2016.
Deve a questo punto essere esaminato l'appello incidentale proposto dalla società correntista teso alla modifica del capo di sentenza che ha fatto decorrere gli interessi dalla data della pronuncia senza precisarne la misura.
In punto di fatto si rileva innanzitutto che con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. la società ricorrente ha fatto richiesta di liquidazione degli interessi “nella misura determinata per le transazioni
commerciali ex L. n.231 /2002, o ai sensi dell'art. 1284 IV co. cod. civ”.
Trattandosi di mera precisazione della domanda di pagamento degli interessi già avanzata nel ricorso introduttivo, la richiesta avanzata dalla società correntista deve ritenersi innanzitutto ammissibile.
In punto di diritto occorre poi rilevare che la giurisprudenza di legittimità è ormai univoca (cfr. da ultimo Cass. ord. n. 7677 del 22/03/2025) nell'affermare che “il saggio d'interessi previsto dall'art.
1284, comma 4, c.c. non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle
nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle e, quindi, anche a quelle restitutorie
derivanti da nullità contrattuale, valendo la clausola di salvezza iniziale - che rimette alle parti la
possibilità di determinarne la misura - a escludere il carattere imperativo e inderogabile della
disposizione, ma non a delimitarne il campo d'applicazione”. pagina 9 di 13 Risulta pertanto applicabile al caso di specie il disposto di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c., il quale prevede “Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta
domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale
relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
Ciò posto, l'appellante ha chiesto in sede di memoria ex art. 183 c.p.c. di riconoscere gli interessi di cui alla citata disposizione con decorrenza dal 30/9/2015.
Il Collegio ritiene di dover distinguere gli interessi maturati fino alla chiusura del rapporto di conto corrente da quelli successivi.
Per quanto riguarda i primi, deve essere affermato il diritto della appellata al pagamento degli interessi sostitutivi di cui all'art. 117 comma 7 TUB, come accertato nella sentenza n. 1665/2016 passata in giudicato, dal 1/1/2017 (comprendendo il conteggio allegato al ricorso gli interessi maturati fino alla fine del 2016) al 15/12/2017, data di chiusura del conto documentata in atti (cfr. doc. 5 nel fascicolo della appellata).
Quanto al periodo successivo, non risultando provata una valida pattuizione degli interessi (la relativa clausola del contratto di conto corrente è stata dichiarata nulla dalla predetta sentenza n. 1665/2016, in quanto contenente mero rinvio agli usi su piazza) deve invece farsi applicazione degli interessi previsti
“dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”, con la decorrenza indicata nell'invocato quarto comma dell'art. 1284 c.c. e cioè dalla proposizione della domanda giudiziale (ricorso depositato il 17/4/2019) al 29/4/2024, data in cui la ha documentato Pt_1
di avere provveduto al pagamento dell'importo di € 196.252,29 (cfr. copia bonifico sub doc. 4 allegato all'atto di appello).
Entro questi limiti la sentenza di primo grado deve pertanto essere riformata.
Fondata è poi la contestazione sollevata dalla relativa alla condanna dell'ulteriore importo di € Pt_1
17.772,00 “per ritenute fiscali”.
pagina 10 di 13 Ed infatti, come puntualmente rilevato dal CTU nominato nel procedimento definito con sentenza passata in giudicato, detto importo da qualificarsi come ritenuta di imposta in acconto, deve essere versata dalla Banca all'Erario, mentre “la società correntista può scomputarla in sede di bilancio
fiscale”. Lo stesso, quindi, non può essere oggetto di restituzione “posto che sugli interessi oggetto di
accreditamento deve essere applicata la ritenuta contemplata dal D.P.R. n. 600 del 1973, art.
26, comma 2; la quota di detti interessi oggetto della ritenuta non può costituire oggetto
dell'ingiustificato arricchimento lamentato dal ricorrente proprio in quanto la banca è tenuta, quale
sostituto di imposta, a operarne il versamento all'Amministrazione fiscale” (cfr. Cass. ord. n. 17770 del
22/06/2021).
A riguardo si osserva inoltre che la ricorrente società, sia nel ricorso introduttivo di primo grado che nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento “di Pt_1
€ 107.536,32, al netto delle ritenute fiscali ammontanti ad Euro 17.172,00 oltre interessi dalla data del
30.09.2015”, sicché la pronuncia del Tribunale di Ancona in parte qua si presenta anche ultra petita.
In parziale modifica della sentenza impugnata, deve essere esclusa la condanna al pagamento dell'ulteriore somma di € 17.772,00 che la deve versare a titolo di ritenute fiscali. Pt_1
Infine, non meritevole di accoglimento è l'ultimo motivo di appello, con il quale la Pt_1
impugna il capo di sentenza di condanna al risarcimento del danno ex art. 96 cpv c.p.c..
Afferma l'appellante di non avere violato i doveri di correttezza e buona fede posti a su carico perché
con la missiva del dicembre 2017 “Controparte ha chiesto l'esecuzione di una sentenza di mero
Parte accertamento, esecuzione cui la non era tenuta appunto per il rigetto della domanda ripetitoria
avanzata dal Cliente”.
L'assunto non è condivisibile.
Ed infatti, a fronte dell'ormai consolidato principio di diritto affermato dai giudici di legittimità per cui
“In tema di conto corrente bancario, il correntista ha interesse all'accertamento giudiziale, prima della
chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, pagina 11 di 13 depurato delle appostazioni illegittime, con ripetibilità delle somme illecitamente riscosse dalla banca,
atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non
attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni
illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione
dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del
rapporto” (cfr. per tutte C ass. ord. n. 6707 del 13/3/2024; n. 5904 del 4/3/2021), la avrebbe Pt_1
dovuto uniformarsi al giudicato sia pure di accertamento e, all'esito del comunicato recesso dal rapporto di conto corrente, provvedere alla messa a disposizione della correntista delle somme ivi accreditate, detratte ove esistenti le eventuali spese successive. Nella specie non solo l'appellante non ha provveduto a ciò, ma ha strenuamente contestato il diritto della correntista a detti adempimenti. La
pronunciata condanna deve pertanto essere confermata in questa sede.
Quanto alla domanda di restituzione avanzata dalla appellante delle somme versate in Pt_1
esecuzione della sentenza di primo grado, come già rilevato, risulta provato da parte appellante di avere versato in favore dell'appellata società con bonifico bancario la somma di € 196.252,29.
Stante la parziale modifica della condanna pronunciata in primo grado, l'appellata deve essere condanna alla restituzione delle somme eventualmente pagate in eccesso rispetto alla decisione assunta in questa sede.
Stante l'esito della lite, le spese del presente grado di giudizio devono essere compensate nella misura di ¼ e per il resto essere poste a carico della appellante, nonché liquidate come in dispositivo in Pt_1
base ai valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 per le cause del relativo scaglione di valore con esclusione della fase trattazione/istruttoria in quanto non svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello principale e sull'appello incidentale proposti avverso la sentenza n. 674 del 28/3/2024 pronunciata dal Tribunale di Ancona, così
decide nel contraddittorio delle parti: pagina 12 di 13 in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento Parte_1
in favore della della complessiva somma di € 107.085,86, oltre Controparte_1
interessi ex art. 117, comma 7 TUB dal 1/1/2017 al 15/12/2017 ed interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c. dal 17/4/2019 al 29/4/2024, nonché al pagamento ex art. 96 c.p.c. dell'importo di €
30.000,00;
condanna la alla restituzione in favore della delle Controparte_1 CP_2
somme eventualmente versate in eccesso rispetto al capo di sentenza che precede;
dichiara compensate tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio nella misura di ¼ e pone a carico della la restante parte, liquidata nella misura di € 7.766,25, di cui € 266,25 per CP_2
esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA.
Così deciso nella camera di consiglio in data 14/10/2025
Il Presidente dr. Annalisa Gianfelice Il Consigliere Est. dr. Paola De Nisco
pagina 13 di 13