Versione
16 giugno 1965
16 giugno 1965
Art. 1.
L' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28 , e' sostituito dal seguente:
"Compiute le operazioni indicate nel sesto comma dell'art. 8 la Commissione e' convocata nel termine di giorni cinque, per iniziare l'esame dei lavori.
Qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte siano piu' di trecento, il presidente, sentiti i commissari, puo' formare tre Sottocommissioni, ciascuna delle quali deve essere composta da non meno di tre commissari, assistiti da un segretario. La Sottocommissione e' presieduta dal presidente o dal commissario piu' anziano. I temi relativi ad una materia o gruppo di materie devono
essere tutti esaminati collegialmente dalla stessa, Sottocommissione.
Verificata l'integrita' dei pieghi e delle singole buste il
segretario, all'atto dell'apertura di queste, appone immediatamente sulle tre buste contenenti i lavori il numero gia' segnato sulla busta, grande. Lo stesso numero sara' poi trascritto, appena, aperte le buste contenenti i lavori, sia in testa, al foglio o ai fogli relativi, sia sulle bustine contenenti il cartoncino di identificazione.
La Commissione legge nella medesima seduta i temi di ciascun candidato e, dopo avere ultimato la lettura dei tre elaborati, assegna contemporaneamente a ciascuno di essi il relativo punteggio secondo le norme indicate nell' art. 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860 , e nell' art. 1 del decreto legislativo 19 aprile 1947, n. 974 .
Nel caso che la Commissione sia divisa in Sottocommissioni, queste nella medesima seduta procedono all'esame dei tre lavori di ciascun candidato e, ultimata la lettura degli elaborati, si riuniscono per la comunicazione delle rispettive valutazioni. Subito dopo ogni Sottocommissione assegna ai lavori da; essa esaminati il punteggio secondo le norme indicate nel precedente comma.
Qualora la Commissione abbia fondate ragioni di ritenere che qualche scritto sia, in tutto o in parte, copiato da altro lavoro ovvero da qualche autore, annulla, l'esame del candidato al quale appartiene lo scritto.
Deve essere pure annullato l'esame dei concorrenti che comunque si siano fatti riconoscere.
Se la Commissione e' divisa in Sottocommissioni, le deliberazioni di cui ai precedenti comma sesto e settimo spettano alla Commissione plenaria. Questa, inoltre delibera definitivamente sulla idoneita' o non idoneita' di un candidato, quando la deliberazione della Sottocommissione sia stata presa a maggioranza e il commissario dissenziente richieda la deliberazione plenaria".
L' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28 , e' sostituito dal seguente:
"Compiute le operazioni indicate nel sesto comma dell'art. 8 la Commissione e' convocata nel termine di giorni cinque, per iniziare l'esame dei lavori.
Qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte siano piu' di trecento, il presidente, sentiti i commissari, puo' formare tre Sottocommissioni, ciascuna delle quali deve essere composta da non meno di tre commissari, assistiti da un segretario. La Sottocommissione e' presieduta dal presidente o dal commissario piu' anziano. I temi relativi ad una materia o gruppo di materie devono
essere tutti esaminati collegialmente dalla stessa, Sottocommissione.
Verificata l'integrita' dei pieghi e delle singole buste il
segretario, all'atto dell'apertura di queste, appone immediatamente sulle tre buste contenenti i lavori il numero gia' segnato sulla busta, grande. Lo stesso numero sara' poi trascritto, appena, aperte le buste contenenti i lavori, sia in testa, al foglio o ai fogli relativi, sia sulle bustine contenenti il cartoncino di identificazione.
La Commissione legge nella medesima seduta i temi di ciascun candidato e, dopo avere ultimato la lettura dei tre elaborati, assegna contemporaneamente a ciascuno di essi il relativo punteggio secondo le norme indicate nell' art. 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860 , e nell' art. 1 del decreto legislativo 19 aprile 1947, n. 974 .
Nel caso che la Commissione sia divisa in Sottocommissioni, queste nella medesima seduta procedono all'esame dei tre lavori di ciascun candidato e, ultimata la lettura degli elaborati, si riuniscono per la comunicazione delle rispettive valutazioni. Subito dopo ogni Sottocommissione assegna ai lavori da; essa esaminati il punteggio secondo le norme indicate nel precedente comma.
Qualora la Commissione abbia fondate ragioni di ritenere che qualche scritto sia, in tutto o in parte, copiato da altro lavoro ovvero da qualche autore, annulla, l'esame del candidato al quale appartiene lo scritto.
Deve essere pure annullato l'esame dei concorrenti che comunque si siano fatti riconoscere.
Se la Commissione e' divisa in Sottocommissioni, le deliberazioni di cui ai precedenti comma sesto e settimo spettano alla Commissione plenaria. Questa, inoltre delibera definitivamente sulla idoneita' o non idoneita' di un candidato, quando la deliberazione della Sottocommissione sia stata presa a maggioranza e il commissario dissenziente richieda la deliberazione plenaria".
Commentario • 1
- 1. Concorso Consiglio di Stato: banditi 2 postiRedazione · https://www.diritto.it/ · 13 maggio 2019 · 153.43521
[…] Si applicano le norme relative al concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617 e all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28, per quanto concerne il raggruppamento in un'unica busta delle buste contenenti gli elaborati stessi e l'assegnazione contemporanea a ciascuno del singolo punteggio. […]
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Giurisprudenza • 3
- 1. TAR Roma, sez. I, sentenza 18/02/2022, n. 1986Provvedimento: […] Violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 1 DPR 617/1965, art. 12, 13 e 16 R.D. n. 1860/1925, come modifcati da DPR 28/1949. […] Sotto un primo profilo, l'esponente ha contestato la violazione degli articoli 1 DPR 617/1965, nonché degli articoli 12, 13 e 16 del r.d. 1860/1925, richiamati dall'articolo 10 del bando di concorso, […]Leggi di più...
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