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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 15/07/2025, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del G.O.T. dott.ssa IA LI in funzione di Giudice Unico, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile al n. 840 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi per l'anno 2020 promossa con atto di citazione in opposizione a precetto con istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ex art. 615 c.p.c. promosso dall'Avv. MI d'IA (c.f.:
), rappresentato e difeso dall'Avv. Ivan Giubilo in forza di mandato CodiceFiscale_1 in calce all'atto di citazione
- ATTORE – contro
, (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Controparte_1 CodiceFiscale_2
NA in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTO –
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.)
CONCLUSIONI
Per l'attore: “In via principale e nel merito: In accoglimento della spiegata opposizione, accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in narrativa, che il signor non ha diritto di Controparte_1 procedere ad esecuzione forzata e, per l'effetto, condannarlo alla rifusione delle spese del presente procedimento. In via subordinata: Accertato e dichiarato, per i motivi di cui in narrativa, l'illegittima duplicazione di compensi e spese non dovuti ed indicati a vario titolo nell'atto di precetto in rinnovazione notificato in data 03 febbraio 2020, nonché che il credito risultante dal medesimo atto di precetto in rinnovazione risulti essere sperequato rispetto a quello effettivamente dovuto, anche in considerazione degli importi già versati dal debitore e, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o inefficacia parziale dell'atto di precetto in rinnovazione de quo per le somme ritenute eccedenti e, per l'effetto, rideterminare l'importo della pretesa azionata dal creditore. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
Per il convenuto: “In via principale: Non concedere, e/o comunque revocare, la/e sospensione/i dell'atto/i di precetto opposto/i, e/o comunque dichiararne l'efficacia, sulla base delle esposte difficoltà del creditore nel non vedere soddisfatto integralmente il credito e/o comunque nel suo interesse nel conseguirlo più sollecitamente. Dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare perché destituite di fondamento giuridico e fattuale, le opposizioni proposte da D'IA MI e, per l'effetto, accertare
e dichiarare il diritto di di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del Controparte_1 medesimo D'IA MI. Condannare l'attore al risarcimento di tutti i danni, patiti e patiendi, dal convenuto anche ai sensi dell'art. 96 cpc, nella misura che risulterà acclarata all'esito dell'espletanda istruttoria da liquidarsi anche in via equitativa. In ogni caso: Con vittoria di spese e onorari di causa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a precetto con istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ex art. 615 c.p.c. ritualmente notificato alla controparte l'Avv. MI D'IA conveniva in giudizio il signor chiedendo, previa Controparte_1 sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento del precetto opposto, accertare e dichiarare che il signor on aveva il diritto si procedere ad esecuzione CP_1 forzata, condannando lo stesso alla rifusione delle spese legali.
La causa veniva assegnata al Giudice dott. IA LI che con provvedimento del
19 maggio 2020 rinviava d'ufficio la causa al 18 dicembre 2020, fissando per la discussione sulla sospensione del precetto l'udienza del 2 ottobre 2020.
All'udienza del 2 ottobre 2020, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 83 c. 7 lett. H del D.L. 18/20, parte attrice insisteva per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
nessuno era presente per il convenuto. Il Giudice si riservava di decidere.
Con comparsa di costituzione e risposta del 11 dicembre 2020 si costituiva in giudizio il signor , chiedendo il rigetto delle domande avversarie perché infondate Controparte_1 in fatto ed in diritto.
All'udienza del 18 dicembre 2020, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 83 c.
7 lett. H del D.L. 18/20, le parti chiedevano termine per il deposito delle memorie di cui all'art, 183 VI comma c.p.c. Il Giudice concedeva i termini per il deposito delle memorie istruttorie e rinviava la causa al 7 luglio 2021.
Con provvedimento del 12 febbraio 2021, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2 ottobre 2020 nell'ambito della sospensiva, il Giudice, rilevato che la causa era di pronta soluzione, sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo e del precetto.
Le parti provvedevano nei termini di legge al deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. e all'udienza del 7 luglio 2021, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 83 c. 7 lett. F del D.L. 18/20, parte attrice insisteva nelle istanze istruttorie così come formulate nelle memorie agli atti, in subordine chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni;
parte convenuta insisteva per la riunione del presente procedimento con quello rubricato al n. 5554/2020 r.g. e chiedeva l'ammissione dei mezzi istruttori come articolati nelle memorie agli atti. Il Giudice si riservava di decidere.
Con provvedimento del 14 luglio 2021, a scioglimento della riserva precedentemente assunta, il Giudice disponeva la riunione dei fascicoli n. 5554/2020 r.g. e n. 840/2020 r.g. e rinviava per la discussione sull'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 10 dicembre
2021.
All'udienza del 10 dicembre 2021, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 83 c.
7 lett. F del D.L. 18/20, le parti chiedevano ammettersi i mezzi istruttori come articolati nelle memorie depositate agli atti. Il Giudice si riservava di decidere.
Con provvedimento del 19 gennaio 2024, a scioglimento della riserva precedentemente assunta, il Giudice, ritenuta la causa documentale e matura per la decisione, fissava per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 30 gennaio
2024.
All'udienza del 30 gennaio 2024, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come da fogli depositati. Il Giudice, rilevata l'istanza di parte convenuta di sospensione della causa ex art. 295 c.p.c. depositata in data
24 gennaio 2024, ritenuto necessario attendere la definizione del procedimento penale n.
384/2021 R.G.N.R. pendente avanti il Tribunale di Pavia, sospendeva il giudizio per mesi 3
e rinviava per la trattazione all'udienza del 3 maggio 2024.
All'udienza del 3 maggio 2024, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c., parte convenuta chiedeva rinvio in attesa della definizione del procedimento penale;
nessuno compariva per l'attore. Il Giudice rinviava per trattazione all'udienza del 8 ottobre
2024.
In data 2 agosto 2024 parte convenuta depositava istanza contenente richiesta di autorizzazione alla produzione dei documenti e dei verbali relativi al procedimento penale. Con decreto del 6 settembre 2024, il Giudice, vista la predetta istanza, differiva ogni decisione in merito all'acquisizione della documentazione all'udienza già fissata.
All'udienza del 8 ottobre 2024, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c., le parti chiedevano rinvio in attesa della definizione del procedimento penale pendente. Il Giudice rinviava la causa al 17 dicembre 2024.
All'udienza del 17 dicembre 2024, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c., parte convenuta insisteva per l'acquisizione degli atti, documenti e verbali relativi al procedimento penale;
parte attrice si opponeva a tale richiesta e chiedeva rinvio la sospensione del presente giudizio civile in attesa dell'esecutività della sentenza penale. Il
Giudice si riservava di decidere.
Con provvedimento del 4 giugno 2025, a scioglimento della riserva precedentemente assunta, il Giudice disponeva l'acquisizione dei documenti, dei verbali e della sentenza relativi al procedimento penale n. 384/2021 R.G.N.R. e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la discussione udienza ex art. 281 sexies c.p.c. per il giorno 14 luglio
2025, concedendo alle parti termini per il deposito di brevi note e foglio di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 14 luglio 2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come da foglio depositato. Il Giudice si riservava.
PREMESSO CHE
La presente sentenza è redatta in conformità al canone normativo dettato oggi dal n. 4) del secondo comma dell'art. 132 c.p.c. (e dalla norma attuativa contenuta nell'art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice processuale), le quali oggi – a seguito dell'immediata entrata in vigore anche per i giudizi pendenti dell'art 45 co. 17 della legge 18.06.2009 n. 69 – dispongono in generale che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, e specificando in particolare che tale esposizione, da riferirsi ai fatti rilevanti della causa ed alle ragioni giuridiche della decisione, debba altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e deve essere respinta.
Questo Giudice - che si ricordi è giudice dell'opposizione - non intende in alcun modo entrare nel merito di questioni già discusse e decise con la sentenza del Tribunale di Pavia
n. 802/2014 e confermata dalla sentenza n. 4176/2016 della Corte di Appello di Milano. In forza di dette sentenza l'Avv. D'IA è stato condannato alla restituzione della somma di Euro 75.000,00 a favore di NA Paolo.
E' diritto dell'opposto agire in giudizio con più procedimenti esecutivi e promuovere l'espropriazione forzata al fine di ottenere soddisfacimento del proprio – legittimo – diritto di credito, tanto più in assenza di adempimento spontaneo.
Peraltro la possibilità per il creditore di esperire più azioni esecutive è prevista dall'art. 483
c.p.c.
Su opposizione del debitore, il giudice dell'esecuzione con ordinanza non impugnabile, può limitare l'espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o in mancanza a quello che il giudice stesso determina.
Sulla natura di detta opposizione la Corte di Cassazione si è pronunciata affermando che non è inquadrabile nella fattispecie di cui all'art. 615 o 617 c.p.c., motivo per cui la presente opposizione al precetto è da ritenersi inammissibile oltre che infondata.
Parimenti ogni riferimento alla presunta impignorabilità di beni oggetto di fondo patrimoniale, non ha alcuna attinenza con il presente giudizio poiché è di tutta evidenza che questo giudice non ha alcuna competenza a valutare se e in quale misura il patrimonio dell'opponente è capiente o meno.
Ogni valutazione è demandata all'opposto che come già detto ha la possibilità di proporre più azioni esecutive per il recupero della somma a lui dovuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in contraddittorio, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
A. Dichiara inammissibile l'opposizione promossa da MI D'IA;
B. Condanna l'opponente al pagamento a favore di delle spese Controparte_1 processuali che si quantificano in Euro 2.500,00 oltre spese generali e oneri fiscali.
Così ì deciso in Pavia il 14 luglio 2025.
Il giudice Onorario
IA LI