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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 16/12/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 362/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 16 dicembre 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma Microsoft
Teams; il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato CONTE FRANCESCO, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
Per la parte resistente compare l'avvocato GIORNO FEDERICA, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale.
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 3 N. R.G. 362/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 362/2025 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. CONTE FRANCESCO Parte_1
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso CP_1 Controparte_2
dall'avv. GIORNO FEDERICA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso “1. Accertare e dichiarare il diritto di parte Parte_1
ricorrente ad usufruire della Retribuzione Professionale Docenti pari a € 339,50 per le pagina 2 di 3 mensilità dell'anno scolastico 2021/2022, come sopra specificato;
2. Condannare, conseguentemente, il al riconoscimento della Controparte_2
retribuzione professionale docenti ed al pagamento della stessa, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato”. Contr Il resisteva al ricorso.
Il ricorso è fondato in quanto, per giurisprudenza di legittimità consolidata, anche ai docenti con supplenze brevi e saltuarie spetta la R.P.D.. Contro Il quantum, contestato, sarà oggetto di determinazione successiva ad opera del
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Condanna il a riconoscere in favore del ricorrente la RPD per i periodi
(giorni) svolti nell'anno 2021/2022, oltre accessori di legge;
2) condanna il a rimborsare al difensore antistsatario le spese di lite, che si liquidano in € 21,50 per spese ed € 258,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e
15,00 % per rimborso spese generali.
Ravenna, 16 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 16 dicembre 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma Microsoft
Teams; il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato CONTE FRANCESCO, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
Per la parte resistente compare l'avvocato GIORNO FEDERICA, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale.
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 3 N. R.G. 362/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 362/2025 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. CONTE FRANCESCO Parte_1
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso CP_1 Controparte_2
dall'avv. GIORNO FEDERICA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso “1. Accertare e dichiarare il diritto di parte Parte_1
ricorrente ad usufruire della Retribuzione Professionale Docenti pari a € 339,50 per le pagina 2 di 3 mensilità dell'anno scolastico 2021/2022, come sopra specificato;
2. Condannare, conseguentemente, il al riconoscimento della Controparte_2
retribuzione professionale docenti ed al pagamento della stessa, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato”. Contr Il resisteva al ricorso.
Il ricorso è fondato in quanto, per giurisprudenza di legittimità consolidata, anche ai docenti con supplenze brevi e saltuarie spetta la R.P.D.. Contro Il quantum, contestato, sarà oggetto di determinazione successiva ad opera del
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Condanna il a riconoscere in favore del ricorrente la RPD per i periodi
(giorni) svolti nell'anno 2021/2022, oltre accessori di legge;
2) condanna il a rimborsare al difensore antistsatario le spese di lite, che si liquidano in € 21,50 per spese ed € 258,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e
15,00 % per rimborso spese generali.
Ravenna, 16 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 3 di 3