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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/11/2025, n. 4812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4812 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11821/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. SA RR ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11821/2021 promossa da:
(C.F.: ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. e dom. Giacomo Lombardi del foro di Brescia;
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F.: ) con il patrocinio degli avv. e Controparte_1 C.F._2 dom.
AV LI e LI FR, entrambi del foro di Mantova;
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Per l'attrice opponente: “In via principale e nel merito: Dichiarare nullo, annullare
o revocare il decreto ingiuntivo N. 3448/2021 emesso dal Tribunale di Brescia in data 13.09.2021 per l'importo di euro 65.560,00 oltre interessi e spese del procedimento, rigettando le domande con esso proposte siccome infondate per tutti
i motivi di fatto e diritto di cui alla narrativa del presente atto. Con vittoria di spese e compenso professionale”.
pagina 1 di 10 Per il convenuto opposto: “Nel merito in via principale: Accertare e conseguentemente dichiarare la legittimità e fondatezza del decreto ingiuntivo n.
3448/2021, R.G. n. 9207/2021, emesso dal Tribunale di Brescia in data 10.09.2021 e per l'effetto, condannare la Sig.ra al pagamento della Parte_1 somma di € 65.650,00=, oltre interessi come da domanda e spese legali liquidate in €
2.135,00= per compenso professionale ed in € 406,50= per esborsi, oltre Iva, c.p.a. e rimborso forfettario 15%, come per legge ed alle successive occorrende. Rigettare tutte le domande formulate dall'opponente perché infondate in fatto e diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa.
Nel merito in via subordinata: Senza recesso dalla domanda principale, accertare e dichiarare l'ammontare del credito del Sig. nei confronti della Sig.ra Controparte_1
e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento Parte_1
a favore dell'opposto della somma che risulterà dovuta all'esito del presente giudizio, oltre interessi legali dal dovuto all'effettivo pagamento.
In via istruttoria: Si reiterano tutte le istanze istruttorie formulate nel corso del giudizio e non ammesse.
In ogni caso: Con vittoria di competenze professionali e spese di giudizio, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, oltre accessori di legge”.
pagina 2 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 17.9.2021 notificava a Controparte_1 Parte_1
l'ingiunzione di pagamento emessa in data 13.9.2021 della somma di €
[...]
65.560,00, oltre interessi come da decreto e spese del procedimento monitorio, a titolo di restituzione della predetta somma, asseritamente concessa dall'opposto a mutuo alla ex convivente, nel periodo 2018-2020.
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato,
[...]
impugnava il decreto ingiuntivo chiedendone la revoca. Parte_1
Sosteneva l'opponente di nulla dovere al convenuto opposto, ex convivente e padre della figlia nata nel 27.6.2016, avendo i pagamenti mensili effettuati natura di obbligazione naturale in ragione della convivenza more uxorio con conseguente irripetibilità. Precisava che la dicitura “prestito” presente, peraltro, soltanto in alcuni dei versamenti, non poteva costituire l'unico elemento dal quale desumere la sussistenza di un mutuo in favore della opponente, tenuto conto che tale dicitura era stata utilizzata dall'ex convivente per evitare accertamenti fiscali. Rilevava inoltre che era onere dell'opposto fornire la prova del titolo per ciascuno dei versamenti effettuati.
Instaurato il contradditorio, si costituiva chiedendo la Controparte_1 conferma del decreto in quanto validamente emesso.
Deduceva l'opposto che l'ingiunzione di pagamento traeva origine da plurimi prestiti concessi alla ex compagna finalizzati Parte_1 all'acquisto da parte dell'opponente di un immobile nel suo paese di origine
(Repubblica Dominicana), come risultava dalla documentazione prodotta.
Precisando che ciò costituiva una finalità estranea all'adempimento di doveri solidaristici ed alimentari connaturati ai bisogni della famiglia di fatto costituita tra le parti, tenuto conto, da un lato, della breve durata della relazione sentimentale;
dall'altro, della entità delle somme elargite. Precisava inoltre l'opposto di aver concorso al mantenimento della figlia versando mensilmente alla ex compagna l'importo di € 250,00 e provvedendo alle spese per i beni alimentari della minore e della opponente.
pagina 3 di 10 Alla udienza di prima comparizione il giudice istruttore assegnava termine per il deposito di note scritte affinché le parti perseguissero un percorso conciliativo, tenuto conto della natura dei rapporti tra le stesse e dell'esistenza di un procedimento dinanzi al Tribunale per i minorenni di Brescia.
Successivamente, il Gi concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, nonché i termini di cui all'art. 183, 6 comma, c.p.c.
La causa veniva istruita con l'escussione di un testimone di parte opposta.
All'udienza del 10.10.2024, fissata per l'interpello dell'opponente, ella non si presentava senza giustificato motivo.
All'udienza del 7.5.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con concessione dei termini per il deposito di memorie conclusionali e comparse di replica.
* * *
L'opposizione non è fondata e va rigettata.
La causa trae origine dalla corresponsione dell'importo di € 65.650,00 mediante plurimi bonifici bancari da parte di a nel Controparte_1 Parte_1 periodo 2018-2019 (doc. 1 fascicolo monitorio).
Il trasferimento di denaro in favore della opponente non è in contestazione.
Occorre verificare la fondatezza della domanda di restituzione del predetto importo e se i versamenti effettuati dall'opposto possono essere considerati effettuati in adempimento di doveri morali, tenuto conto dei rapporti personali tra le parti, ex conviventi e genitori di una minore.
Tanto premesso, vanno richiamati i principi giurisprudenziali in punto di domanda di restituzione di somme e obbligazioni naturali nei rapporti more uxorio.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza l'attore che chiede la restituzione di somme di denaro è tenuto a provare il titolo (cfr. Cass. n. 27372/2021; n.
17410/2020; n. 9541/2010). Nondimeno la Suprema Corte (cfr Cass. n. 8829/2023), ha avuto modo di rimarcare che: “La prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i
pagina 4 di 10 quali l'indicazione della causale dei bonifici e la mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta (nella specie, la Suprema Corte ha cassato la sentenza d'appello che, pur a fronte della specifica indicazione della causale di mutuo nelle distinte dei bonifici eseguiti dall'attore e del comportamento tenuto dal convenuto al tempo delle richieste stragiudiziali di pagamento, aveva rigettato la domanda di restituzione). Sempre esprimendosi sul punto ha così precisato:
“Qualora la parte deduca in giudizio e dimostri l'avvenuto pagamento di una somma di denaro, ancorché sulla base di un titolo specifico, che è suo onere dimostrare, il convenuto è tenuto, quanto meno, ad allegare il titolo in forza del quale si ritiene, a sua volta, legittimato a trattenere la somma ricevuta. In mancanza di ogni allegazione in tal senso, il rigetto per mancanza di prova della domanda di restituzione proposta dal solvens va argomentato con una certa cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, al fine di accertare se e fino a che punto la natura del rapporto e le circostanze giustifichino che l'una delle parti trattenga, senza causa, il denaro indiscutibilmente ricevuto da altri.”
La giurisprudenza ha avuto modo di occuparsi delle prestazioni patrimoniali rese all'interno della coppia di conviventi more uxorio, al fine di verificare se esse possano essere considerate obbligazioni naturali ai sensi dell'art. 2034 c.c. oppure se siano ripetibili in quanto travalicano i limiti di proporzionalità ed adeguatezza.
La Suprema Corte ha da tempo affermato che: "L'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale", cosicché è pertanto, possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente more uxorio nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della pagina 5 di 10 famiglia di fatto - e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza (Cass. n.
11330/2009). Successivamente, la Suprema Corte (Cass. n. 1277/2014) ha chiarito che: "Le unioni di fatto, quali formazioni sociali che presentano significative analogie con la famiglia formatasi nell'ambito di un legame matrimoniale e assumono rilievo ai sensi dell'art. 2 Cost., sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell'altro, che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale. Ne consegue che le attribuzioni patrimoniali a favore del convivente
"more uxorio" effettuate nel corso del rapporto (nella specie, versamenti di denaro sul conto corrente del convivente) configurano l'adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza, senza che assumano rilievo le eventuali rinunce operate dal convivente - quale quella di trasferirsi all'estero recedendo dal rapporto di lavoro - ancorché suggerite o richieste dall'altro convivente, che abbiano determinato una situazione di precarietà sul piano economico, dal momento che tali dazioni non hanno valenza indennitaria, ma sono espressione della solidarietà tra due persone unite da un legame stabile e duraturo". Tale ultimo principio è stato ribadito da Cass. n. 1266/2016.
Secondo pacifica giurisprudenza non sussiste -quindi- una inconciliabilità logico giuridica tra la convivenza more uxorio e l'azione di arricchimento senza giusta causa, posto che quando risulti che le prestazioni rese da un convivente e convertite (in tutto o in parte) a vantaggio dell'altro esorbitano dagli indicati limiti di proporzionalità e adeguatezza, allora è configurabile una mera operazione economico-patrimoniale, comportante un ingiustificato arricchimento del convivente more uxorio con pregiudizio dell'altro.
Di contro, in assenza di evidenza in ordine all'esorbitanza della prestazione resa da uno dei conviventi in favore dell'altro rispetto al mero adempimento delle obbligazioni naturali connesse al rapporto di convivenza, che non presuppone pariteticità del contributo medesimo, le erogazioni devono ritenersi assistite dalla presunzione di gratuità e liberalità, ovvero essere ricollegate alla contribuzione nel ménage familiare, derivando da sentimenti di benevolenza, gratitudine e spirito di solidarietà che inducono ai componenti della comunione di tipo familiare a prestarsi assistenza pagina 6 di 10 vicendevole o unilaterale sul piano materiale, oltre che spirituale, giustificazione che non viene meno ex post in ragione della cessazione, sia pure per cause ascrivibili in modo esclusivo o prevalente ad una delle parti, del rapporto sentimentale (cfr. Cass.
n. 3713/2003: “un'attribuzione patrimoniale a favore del convivente "more uxorio" configura l'adempimento di un'obbligazione naturale a condizione che la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens”, principio poi sempre ribadito dalla Suprema Corte,
Cass n. 2392/2020 e n. 11303/2020).
La proporzionalità ed adeguatezza va vagliata alla luce di tutte le circostanze del caso, dovendo la prestazione risultare adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens (Cass n. 16864/2023).
L'indagine sulla sussistenza di un dovere morale e sociale e lo stabilire se una prestazione abbia il carattere della adeguatezza e della proporzionalità si risolve in accertamento di fatto, riservato al giudice di merito, incensurabile in Cassazione se sorretto da motivazione sufficiente e immune da vizi logici e da errori di diritto (cfr.
Cass. n. 3173/2003; Cass. n. 18721/2021). La giurisprudenza di merito è andata quindi a declinare tali principi in base alle fattispecie concrete, con valutazioni diverse a seconda del caso esaminato.
Sempre nel senso della non ripetibilità, è stato affermato: “Vi siano univoci elementi che inducano a ravvisare che le dazioni non abbiano valenza indennitaria, ma siano espressione della solidarietà tra i due conviventi, considerando in particolare che a) il legame è stato solido e duraturo, essendo durato almeno sette anni, con sei anni di convivenza, b) la coppia aveva deciso di far confluire i propri redditi in un unico conto cointestato a firma disgiunta con il quale provvedeva a gran parte delle spese per la gestione familiare;
c) l'attrice ha vissuto per sei anni nell'immobile di esclusiva proprietà del compagno, senza corrispondere alcunché per la mera occupazione, cosicchè la partecipazione alle spese domestiche (spese condominiali, mobilio, opere di ristrutturazione, spese sanitarie) pare finalizzata a bilanciare all'apporto “in natura” della casa da parte del compagno;
d) mai nel corso della convivenza era stata richiesta la restituzione;
e) l'importo complessivo
pagina 7 di 10 asseritamente erogato, del tutto proporzionata alle condizioni sociali e patrimoniali dell'attrice, ove si consideri la durata della convivenza e quanto sopra rilevato in ordine ai suoi redditi (Trib. Padova n. 1458/15 dell'11.5.2015).
Altra parte della giurisprudenza, ha affermato, invece, la ripetibilità delle somme versate a titolo di mutuo da un convivente in quanto, in base alla fattispecie concreta,
l'acquisto dell'immobile era stato concepito quale investimento immobiliare,
“fuoriuscendo da una logica di prestazione di un obbligo morale di assicurare e contribuire a far fronte alle esigenze famigliari, sfociando in una dimensione propria di investimento durevole” (cfr Trib. Milano n.11840/2019 del 20.12.2019; Trib. Savona n.
247/2017 pubbl. il 2.3.2017, dove veniva valorizzato che l'immobile non era destinato a casa familiare).
Nel caso di specie è incontestato che le parti intraprendevano una relazione a partire dall'estate del 2015, cessata tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020, periodo durante il quale vi erano periodi di convivenza, ma non continuativi. Dalla relazione nasceva una figlia nel giugno 2016.
È documentato che l'opposto nel periodo agosto 2018 - marzo 2020 disponeva in favore dell'opposta n. 13 bonifici bancari con la causale “prestito”, dell'importo complessivo di € 55.150; nonché n. 3 bonifici bancari con la causale “disposizione di bonifico”, dell'importo di € 10.500, corrispondendo così alla stessa nel suddetto periodo l'importo complessivo di € 65.650 (doc. 1 fascicolo monitorio).
Risulta altresì prodotta da parte dell'opposto documentazione attestante il progetto denominato “Paseo Playa Coral” della opponente di acquistare un immobile nel paese di origine della stessa (docc. da 2 a 13).
Risulta altresì che con atto del 20.4.2021 l'opponente abbia effettivamente acquistato un immobile nella Repubblica Domenicana al prezzo di circa € 139.000
(docc. 17 e 18).
Il Tribunale osserva che sia il periodo temporale che gli importi dei bonifici che l'opposto eseguiva in favore dell'opponente -a prescindere dalla specifica indicazione della causale “prestito”- appaiono compatibili con il perfezionamento dell'investimento immobiliare da parte della opponente.
pagina 8 di 10 In ogni caso, si osserva che l'elargizione di denaro da parte dell'opposto in favore della opponente, non parrebbe idonea a superare, in mancanza di elementi in segno contrario, il vaglio della proporzionalità di cui all'art. 2034 c.c., tenuto conto che nel complesso il quantum trasferito era costituito da una somma cospicua di denaro (€ 65.650), con conseguente impossibilità di qualificare la dazione quale adempimento di una obbligazione naturale.
Tali esborsi sono certamente considerevoli anche in relazione alla durata del rapporto, dei redditi percepiti e alla partecipazione alle spese familiari da parte dell'opposto, come emerso anche all'esito dell'istruttoria orale espletata (docc. 14,
15 e 16).
In particolare, le dichiarazioni rese dalla madre dell'opposto, in mancanza di elementi di segno contrario e nell'insieme delle altre risultanze istruttorie, consentono di ritenere che l'opposto contribuisse ai bisogni della famiglia di fatto mediante la corresponsione di ulteriore denaro alla opponente in forme diverse rispetto al bonifico (occupandosi materialmente di fare la spesa per la famiglia;
consegnando in contanti le somme alla compagna).
La mancata presentazione dell'opponente all'interpello senza giustificato motivo, nel contesto delle prove raccolte, può essere valorizzata come ulteriore argomento di prova, nel senso di considerare i fatti ammessi.
Di contro, non vi sono allegazioni specifiche o elementi dai quali desumere che l'opponente in via univoca provvedesse alle esigenze familiari.
Svolte tutte queste considerazioni ritiene il giudicante più aderente ai principi giurisprudenziali sopra richiamati la tesi che le prestazioni effettuate dall'opposto siano sussumibili nel perimetro del mutuo, con obbligo di restituzione da parte della opponente.
In definitiva, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo va confermato.
In ordine alle spese di lite, non sussistono ostacoli all'applicazione del principio di soccombenza.
L'opponente va condannata al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €
9.142 per compensi, oltra rimborso forfettario (15%), iva e cpa di legge, in pagina 9 di 10 applicazione dei parametri forensi, sul valore della causa, valori medi per tutte le fasi, ai minimi per la fase istruttoria, tenuto conto dell'escussione di un solo testimone e della mancata presentazione dell'opponente a rendere l'interpello e per la fase decisionale, tenuto conto che risulta depositata soltanto comparsa conclusionale da parte dell'opposto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'opposizione.
Conferma il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 9.142 per compensi, oltre rimborso forfettario (15%), i.v.a. e c.p.a. di legge.
Brescia, 11 novembre 2025
Il Giudice
SA RR
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. SA RR ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11821/2021 promossa da:
(C.F.: ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. e dom. Giacomo Lombardi del foro di Brescia;
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F.: ) con il patrocinio degli avv. e Controparte_1 C.F._2 dom.
AV LI e LI FR, entrambi del foro di Mantova;
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Per l'attrice opponente: “In via principale e nel merito: Dichiarare nullo, annullare
o revocare il decreto ingiuntivo N. 3448/2021 emesso dal Tribunale di Brescia in data 13.09.2021 per l'importo di euro 65.560,00 oltre interessi e spese del procedimento, rigettando le domande con esso proposte siccome infondate per tutti
i motivi di fatto e diritto di cui alla narrativa del presente atto. Con vittoria di spese e compenso professionale”.
pagina 1 di 10 Per il convenuto opposto: “Nel merito in via principale: Accertare e conseguentemente dichiarare la legittimità e fondatezza del decreto ingiuntivo n.
3448/2021, R.G. n. 9207/2021, emesso dal Tribunale di Brescia in data 10.09.2021 e per l'effetto, condannare la Sig.ra al pagamento della Parte_1 somma di € 65.650,00=, oltre interessi come da domanda e spese legali liquidate in €
2.135,00= per compenso professionale ed in € 406,50= per esborsi, oltre Iva, c.p.a. e rimborso forfettario 15%, come per legge ed alle successive occorrende. Rigettare tutte le domande formulate dall'opponente perché infondate in fatto e diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa.
Nel merito in via subordinata: Senza recesso dalla domanda principale, accertare e dichiarare l'ammontare del credito del Sig. nei confronti della Sig.ra Controparte_1
e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento Parte_1
a favore dell'opposto della somma che risulterà dovuta all'esito del presente giudizio, oltre interessi legali dal dovuto all'effettivo pagamento.
In via istruttoria: Si reiterano tutte le istanze istruttorie formulate nel corso del giudizio e non ammesse.
In ogni caso: Con vittoria di competenze professionali e spese di giudizio, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, oltre accessori di legge”.
pagina 2 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 17.9.2021 notificava a Controparte_1 Parte_1
l'ingiunzione di pagamento emessa in data 13.9.2021 della somma di €
[...]
65.560,00, oltre interessi come da decreto e spese del procedimento monitorio, a titolo di restituzione della predetta somma, asseritamente concessa dall'opposto a mutuo alla ex convivente, nel periodo 2018-2020.
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato,
[...]
impugnava il decreto ingiuntivo chiedendone la revoca. Parte_1
Sosteneva l'opponente di nulla dovere al convenuto opposto, ex convivente e padre della figlia nata nel 27.6.2016, avendo i pagamenti mensili effettuati natura di obbligazione naturale in ragione della convivenza more uxorio con conseguente irripetibilità. Precisava che la dicitura “prestito” presente, peraltro, soltanto in alcuni dei versamenti, non poteva costituire l'unico elemento dal quale desumere la sussistenza di un mutuo in favore della opponente, tenuto conto che tale dicitura era stata utilizzata dall'ex convivente per evitare accertamenti fiscali. Rilevava inoltre che era onere dell'opposto fornire la prova del titolo per ciascuno dei versamenti effettuati.
Instaurato il contradditorio, si costituiva chiedendo la Controparte_1 conferma del decreto in quanto validamente emesso.
Deduceva l'opposto che l'ingiunzione di pagamento traeva origine da plurimi prestiti concessi alla ex compagna finalizzati Parte_1 all'acquisto da parte dell'opponente di un immobile nel suo paese di origine
(Repubblica Dominicana), come risultava dalla documentazione prodotta.
Precisando che ciò costituiva una finalità estranea all'adempimento di doveri solidaristici ed alimentari connaturati ai bisogni della famiglia di fatto costituita tra le parti, tenuto conto, da un lato, della breve durata della relazione sentimentale;
dall'altro, della entità delle somme elargite. Precisava inoltre l'opposto di aver concorso al mantenimento della figlia versando mensilmente alla ex compagna l'importo di € 250,00 e provvedendo alle spese per i beni alimentari della minore e della opponente.
pagina 3 di 10 Alla udienza di prima comparizione il giudice istruttore assegnava termine per il deposito di note scritte affinché le parti perseguissero un percorso conciliativo, tenuto conto della natura dei rapporti tra le stesse e dell'esistenza di un procedimento dinanzi al Tribunale per i minorenni di Brescia.
Successivamente, il Gi concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, nonché i termini di cui all'art. 183, 6 comma, c.p.c.
La causa veniva istruita con l'escussione di un testimone di parte opposta.
All'udienza del 10.10.2024, fissata per l'interpello dell'opponente, ella non si presentava senza giustificato motivo.
All'udienza del 7.5.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con concessione dei termini per il deposito di memorie conclusionali e comparse di replica.
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L'opposizione non è fondata e va rigettata.
La causa trae origine dalla corresponsione dell'importo di € 65.650,00 mediante plurimi bonifici bancari da parte di a nel Controparte_1 Parte_1 periodo 2018-2019 (doc. 1 fascicolo monitorio).
Il trasferimento di denaro in favore della opponente non è in contestazione.
Occorre verificare la fondatezza della domanda di restituzione del predetto importo e se i versamenti effettuati dall'opposto possono essere considerati effettuati in adempimento di doveri morali, tenuto conto dei rapporti personali tra le parti, ex conviventi e genitori di una minore.
Tanto premesso, vanno richiamati i principi giurisprudenziali in punto di domanda di restituzione di somme e obbligazioni naturali nei rapporti more uxorio.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza l'attore che chiede la restituzione di somme di denaro è tenuto a provare il titolo (cfr. Cass. n. 27372/2021; n.
17410/2020; n. 9541/2010). Nondimeno la Suprema Corte (cfr Cass. n. 8829/2023), ha avuto modo di rimarcare che: “La prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i
pagina 4 di 10 quali l'indicazione della causale dei bonifici e la mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta (nella specie, la Suprema Corte ha cassato la sentenza d'appello che, pur a fronte della specifica indicazione della causale di mutuo nelle distinte dei bonifici eseguiti dall'attore e del comportamento tenuto dal convenuto al tempo delle richieste stragiudiziali di pagamento, aveva rigettato la domanda di restituzione). Sempre esprimendosi sul punto ha così precisato:
“Qualora la parte deduca in giudizio e dimostri l'avvenuto pagamento di una somma di denaro, ancorché sulla base di un titolo specifico, che è suo onere dimostrare, il convenuto è tenuto, quanto meno, ad allegare il titolo in forza del quale si ritiene, a sua volta, legittimato a trattenere la somma ricevuta. In mancanza di ogni allegazione in tal senso, il rigetto per mancanza di prova della domanda di restituzione proposta dal solvens va argomentato con una certa cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, al fine di accertare se e fino a che punto la natura del rapporto e le circostanze giustifichino che l'una delle parti trattenga, senza causa, il denaro indiscutibilmente ricevuto da altri.”
La giurisprudenza ha avuto modo di occuparsi delle prestazioni patrimoniali rese all'interno della coppia di conviventi more uxorio, al fine di verificare se esse possano essere considerate obbligazioni naturali ai sensi dell'art. 2034 c.c. oppure se siano ripetibili in quanto travalicano i limiti di proporzionalità ed adeguatezza.
La Suprema Corte ha da tempo affermato che: "L'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale", cosicché è pertanto, possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente more uxorio nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della pagina 5 di 10 famiglia di fatto - e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza (Cass. n.
11330/2009). Successivamente, la Suprema Corte (Cass. n. 1277/2014) ha chiarito che: "Le unioni di fatto, quali formazioni sociali che presentano significative analogie con la famiglia formatasi nell'ambito di un legame matrimoniale e assumono rilievo ai sensi dell'art. 2 Cost., sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell'altro, che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale. Ne consegue che le attribuzioni patrimoniali a favore del convivente
"more uxorio" effettuate nel corso del rapporto (nella specie, versamenti di denaro sul conto corrente del convivente) configurano l'adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza, senza che assumano rilievo le eventuali rinunce operate dal convivente - quale quella di trasferirsi all'estero recedendo dal rapporto di lavoro - ancorché suggerite o richieste dall'altro convivente, che abbiano determinato una situazione di precarietà sul piano economico, dal momento che tali dazioni non hanno valenza indennitaria, ma sono espressione della solidarietà tra due persone unite da un legame stabile e duraturo". Tale ultimo principio è stato ribadito da Cass. n. 1266/2016.
Secondo pacifica giurisprudenza non sussiste -quindi- una inconciliabilità logico giuridica tra la convivenza more uxorio e l'azione di arricchimento senza giusta causa, posto che quando risulti che le prestazioni rese da un convivente e convertite (in tutto o in parte) a vantaggio dell'altro esorbitano dagli indicati limiti di proporzionalità e adeguatezza, allora è configurabile una mera operazione economico-patrimoniale, comportante un ingiustificato arricchimento del convivente more uxorio con pregiudizio dell'altro.
Di contro, in assenza di evidenza in ordine all'esorbitanza della prestazione resa da uno dei conviventi in favore dell'altro rispetto al mero adempimento delle obbligazioni naturali connesse al rapporto di convivenza, che non presuppone pariteticità del contributo medesimo, le erogazioni devono ritenersi assistite dalla presunzione di gratuità e liberalità, ovvero essere ricollegate alla contribuzione nel ménage familiare, derivando da sentimenti di benevolenza, gratitudine e spirito di solidarietà che inducono ai componenti della comunione di tipo familiare a prestarsi assistenza pagina 6 di 10 vicendevole o unilaterale sul piano materiale, oltre che spirituale, giustificazione che non viene meno ex post in ragione della cessazione, sia pure per cause ascrivibili in modo esclusivo o prevalente ad una delle parti, del rapporto sentimentale (cfr. Cass.
n. 3713/2003: “un'attribuzione patrimoniale a favore del convivente "more uxorio" configura l'adempimento di un'obbligazione naturale a condizione che la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens”, principio poi sempre ribadito dalla Suprema Corte,
Cass n. 2392/2020 e n. 11303/2020).
La proporzionalità ed adeguatezza va vagliata alla luce di tutte le circostanze del caso, dovendo la prestazione risultare adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens (Cass n. 16864/2023).
L'indagine sulla sussistenza di un dovere morale e sociale e lo stabilire se una prestazione abbia il carattere della adeguatezza e della proporzionalità si risolve in accertamento di fatto, riservato al giudice di merito, incensurabile in Cassazione se sorretto da motivazione sufficiente e immune da vizi logici e da errori di diritto (cfr.
Cass. n. 3173/2003; Cass. n. 18721/2021). La giurisprudenza di merito è andata quindi a declinare tali principi in base alle fattispecie concrete, con valutazioni diverse a seconda del caso esaminato.
Sempre nel senso della non ripetibilità, è stato affermato: “Vi siano univoci elementi che inducano a ravvisare che le dazioni non abbiano valenza indennitaria, ma siano espressione della solidarietà tra i due conviventi, considerando in particolare che a) il legame è stato solido e duraturo, essendo durato almeno sette anni, con sei anni di convivenza, b) la coppia aveva deciso di far confluire i propri redditi in un unico conto cointestato a firma disgiunta con il quale provvedeva a gran parte delle spese per la gestione familiare;
c) l'attrice ha vissuto per sei anni nell'immobile di esclusiva proprietà del compagno, senza corrispondere alcunché per la mera occupazione, cosicchè la partecipazione alle spese domestiche (spese condominiali, mobilio, opere di ristrutturazione, spese sanitarie) pare finalizzata a bilanciare all'apporto “in natura” della casa da parte del compagno;
d) mai nel corso della convivenza era stata richiesta la restituzione;
e) l'importo complessivo
pagina 7 di 10 asseritamente erogato, del tutto proporzionata alle condizioni sociali e patrimoniali dell'attrice, ove si consideri la durata della convivenza e quanto sopra rilevato in ordine ai suoi redditi (Trib. Padova n. 1458/15 dell'11.5.2015).
Altra parte della giurisprudenza, ha affermato, invece, la ripetibilità delle somme versate a titolo di mutuo da un convivente in quanto, in base alla fattispecie concreta,
l'acquisto dell'immobile era stato concepito quale investimento immobiliare,
“fuoriuscendo da una logica di prestazione di un obbligo morale di assicurare e contribuire a far fronte alle esigenze famigliari, sfociando in una dimensione propria di investimento durevole” (cfr Trib. Milano n.11840/2019 del 20.12.2019; Trib. Savona n.
247/2017 pubbl. il 2.3.2017, dove veniva valorizzato che l'immobile non era destinato a casa familiare).
Nel caso di specie è incontestato che le parti intraprendevano una relazione a partire dall'estate del 2015, cessata tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020, periodo durante il quale vi erano periodi di convivenza, ma non continuativi. Dalla relazione nasceva una figlia nel giugno 2016.
È documentato che l'opposto nel periodo agosto 2018 - marzo 2020 disponeva in favore dell'opposta n. 13 bonifici bancari con la causale “prestito”, dell'importo complessivo di € 55.150; nonché n. 3 bonifici bancari con la causale “disposizione di bonifico”, dell'importo di € 10.500, corrispondendo così alla stessa nel suddetto periodo l'importo complessivo di € 65.650 (doc. 1 fascicolo monitorio).
Risulta altresì prodotta da parte dell'opposto documentazione attestante il progetto denominato “Paseo Playa Coral” della opponente di acquistare un immobile nel paese di origine della stessa (docc. da 2 a 13).
Risulta altresì che con atto del 20.4.2021 l'opponente abbia effettivamente acquistato un immobile nella Repubblica Domenicana al prezzo di circa € 139.000
(docc. 17 e 18).
Il Tribunale osserva che sia il periodo temporale che gli importi dei bonifici che l'opposto eseguiva in favore dell'opponente -a prescindere dalla specifica indicazione della causale “prestito”- appaiono compatibili con il perfezionamento dell'investimento immobiliare da parte della opponente.
pagina 8 di 10 In ogni caso, si osserva che l'elargizione di denaro da parte dell'opposto in favore della opponente, non parrebbe idonea a superare, in mancanza di elementi in segno contrario, il vaglio della proporzionalità di cui all'art. 2034 c.c., tenuto conto che nel complesso il quantum trasferito era costituito da una somma cospicua di denaro (€ 65.650), con conseguente impossibilità di qualificare la dazione quale adempimento di una obbligazione naturale.
Tali esborsi sono certamente considerevoli anche in relazione alla durata del rapporto, dei redditi percepiti e alla partecipazione alle spese familiari da parte dell'opposto, come emerso anche all'esito dell'istruttoria orale espletata (docc. 14,
15 e 16).
In particolare, le dichiarazioni rese dalla madre dell'opposto, in mancanza di elementi di segno contrario e nell'insieme delle altre risultanze istruttorie, consentono di ritenere che l'opposto contribuisse ai bisogni della famiglia di fatto mediante la corresponsione di ulteriore denaro alla opponente in forme diverse rispetto al bonifico (occupandosi materialmente di fare la spesa per la famiglia;
consegnando in contanti le somme alla compagna).
La mancata presentazione dell'opponente all'interpello senza giustificato motivo, nel contesto delle prove raccolte, può essere valorizzata come ulteriore argomento di prova, nel senso di considerare i fatti ammessi.
Di contro, non vi sono allegazioni specifiche o elementi dai quali desumere che l'opponente in via univoca provvedesse alle esigenze familiari.
Svolte tutte queste considerazioni ritiene il giudicante più aderente ai principi giurisprudenziali sopra richiamati la tesi che le prestazioni effettuate dall'opposto siano sussumibili nel perimetro del mutuo, con obbligo di restituzione da parte della opponente.
In definitiva, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo va confermato.
In ordine alle spese di lite, non sussistono ostacoli all'applicazione del principio di soccombenza.
L'opponente va condannata al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €
9.142 per compensi, oltra rimborso forfettario (15%), iva e cpa di legge, in pagina 9 di 10 applicazione dei parametri forensi, sul valore della causa, valori medi per tutte le fasi, ai minimi per la fase istruttoria, tenuto conto dell'escussione di un solo testimone e della mancata presentazione dell'opponente a rendere l'interpello e per la fase decisionale, tenuto conto che risulta depositata soltanto comparsa conclusionale da parte dell'opposto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'opposizione.
Conferma il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 9.142 per compensi, oltre rimborso forfettario (15%), i.v.a. e c.p.a. di legge.
Brescia, 11 novembre 2025
Il Giudice
SA RR
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