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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 24/11/2025, n. 2353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2353 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2244/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa IS Picalarga Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2244/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to DI SALVIO REALE Parte_1 C.F._1
ANTONIO;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to FORMICHELLA Controparte_1 C.F._2
VIVIANA;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 10.6.24 i coniugi chiedevano pronuncia della separazione e del divorzio alle condizioni concordate. Chiesti chiarimenti dal giudice e disposta integrazione documentale, all'udienza del 17 novembre 2025, depositate le dichiarazioni delle parti di non volersi riconciliare e di insistere nelle domande, i difensori precisavano le conclusioni chiedendo al Tribunale di pronunciare la separazione alle seguenti Condizioni:” 1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. La figlia (nata a [...] il [...]) ancorchè maggiorenne, non Persona_1
pagina 1 di 3 è ancora economicamente indipendente e di recente si è iscritta al corso di formazione professionale FORMALBA di Pomezia al termine del quale gli verrà rilasciato un attestato di cuoca. La stessa continuerà ad abitare con il padre presso la casa coniugale di Pomezia, Via Ovidio 135; 3. La casa coniugale sita in Pomezia (RM) Via Ovidio 135, di proprietà del sig. , Controparte_1 rimane a costui assegnata il quale continuerà ad abitarvi insieme alla figlia mentre la moglie,
se ne allontanerà asportando tutto quanto di sua proprietà al momento del Parte_1 reperimento di una nuova abitazione e, comunque, entro e non oltre mesi 4 dalla pubblicazione della sentenza di separazione;
4. Il signor provvederà da solo al mantenimento Controparte_1 diretto della figlia e provvederà a tutto il suo necessario fino alla sua indipendenza Persona_1 economica, ivi comprese spese straordinarie nella misura del 100%;
5. Il Signor Controparte_1 si impegna a versare, a titolo di concorso al mantenimento della moglie, signora , Parte_1 che non riesce a far fronte ai bisogni quotidiani solo attraverso la propria pensione di invalidità ammontante ad €320,00 mensili, la somma di €300,00 mensili, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
6. Detto contributo al mantenimento della Sig.ra sarà versato dal Parte_1
Sig. a mezzo bonifico bancario, entro il 5 di ogni mese con decorrenza dal giorno Controparte_1 in cui la Sig.ra si sarà trasferita nella sua nuova abitazione;
7. I coniugi si prestano Parte_1 sin d'ora il consenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti anche validi per l'espatrio.
8. Le spese relative al presente giudizio sono interamente compensate tra le parti” e successivamente rimettere la causa sul ruolo per la pronuncia del divorzio alle condizioni concordate.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda congiunta di separazione delle parti indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici, anche relativamente alla figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente. Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento degli accordi di separazione congiuntamente avanzati.
Si osserva altresì che, con il ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto, così come previsto ex art. 473 bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse (analoghe a quelle oggetto della separazione) a tale pronuncia.
Ebbene, si osserva che, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L. 898/1970. Con le medesime note scritte le parti dovranno attestare il passaggio in giudicato della presente sentenza e confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 2 di 3 1) omologa la separazione consensuale dei coniugi e alle condizioni Parte_1 Controparte_1 sopra riportate e ciò a tutti gli effetti di legge;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Roma (atto n. 247 parte 2, serie C03, anno 1995);
3) provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore per l'ulteriore corso del giudizio;
4) riserva la decisione sulle spese al definitivo.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio del Tribunale di Velletri, in data 21.11.25
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa IS Picalarga dott. Riccardo Massera
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa IS Picalarga Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2244/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to DI SALVIO REALE Parte_1 C.F._1
ANTONIO;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to FORMICHELLA Controparte_1 C.F._2
VIVIANA;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 10.6.24 i coniugi chiedevano pronuncia della separazione e del divorzio alle condizioni concordate. Chiesti chiarimenti dal giudice e disposta integrazione documentale, all'udienza del 17 novembre 2025, depositate le dichiarazioni delle parti di non volersi riconciliare e di insistere nelle domande, i difensori precisavano le conclusioni chiedendo al Tribunale di pronunciare la separazione alle seguenti Condizioni:” 1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. La figlia (nata a [...] il [...]) ancorchè maggiorenne, non Persona_1
pagina 1 di 3 è ancora economicamente indipendente e di recente si è iscritta al corso di formazione professionale FORMALBA di Pomezia al termine del quale gli verrà rilasciato un attestato di cuoca. La stessa continuerà ad abitare con il padre presso la casa coniugale di Pomezia, Via Ovidio 135; 3. La casa coniugale sita in Pomezia (RM) Via Ovidio 135, di proprietà del sig. , Controparte_1 rimane a costui assegnata il quale continuerà ad abitarvi insieme alla figlia mentre la moglie,
se ne allontanerà asportando tutto quanto di sua proprietà al momento del Parte_1 reperimento di una nuova abitazione e, comunque, entro e non oltre mesi 4 dalla pubblicazione della sentenza di separazione;
4. Il signor provvederà da solo al mantenimento Controparte_1 diretto della figlia e provvederà a tutto il suo necessario fino alla sua indipendenza Persona_1 economica, ivi comprese spese straordinarie nella misura del 100%;
5. Il Signor Controparte_1 si impegna a versare, a titolo di concorso al mantenimento della moglie, signora , Parte_1 che non riesce a far fronte ai bisogni quotidiani solo attraverso la propria pensione di invalidità ammontante ad €320,00 mensili, la somma di €300,00 mensili, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
6. Detto contributo al mantenimento della Sig.ra sarà versato dal Parte_1
Sig. a mezzo bonifico bancario, entro il 5 di ogni mese con decorrenza dal giorno Controparte_1 in cui la Sig.ra si sarà trasferita nella sua nuova abitazione;
7. I coniugi si prestano Parte_1 sin d'ora il consenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti anche validi per l'espatrio.
8. Le spese relative al presente giudizio sono interamente compensate tra le parti” e successivamente rimettere la causa sul ruolo per la pronuncia del divorzio alle condizioni concordate.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda congiunta di separazione delle parti indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici, anche relativamente alla figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente. Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento degli accordi di separazione congiuntamente avanzati.
Si osserva altresì che, con il ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto, così come previsto ex art. 473 bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse (analoghe a quelle oggetto della separazione) a tale pronuncia.
Ebbene, si osserva che, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L. 898/1970. Con le medesime note scritte le parti dovranno attestare il passaggio in giudicato della presente sentenza e confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 2 di 3 1) omologa la separazione consensuale dei coniugi e alle condizioni Parte_1 Controparte_1 sopra riportate e ciò a tutti gli effetti di legge;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Roma (atto n. 247 parte 2, serie C03, anno 1995);
3) provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore per l'ulteriore corso del giudizio;
4) riserva la decisione sulle spese al definitivo.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio del Tribunale di Velletri, in data 21.11.25
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa IS Picalarga dott. Riccardo Massera
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