Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 30/01/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
110 /2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile-Lavoro
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Patrizia Baici , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
, residente in [...], rappresentata e difesa Parte_1
dagli Avvocati Giorgio Razeto ( , Massimo Email_1
Conti ( e Giuseppe Greppi Email_2
( e presso il loro studio in Casale Email_3
Monferrato, Via Giovanni Lanza n. 105, elettivamente domiciliata giusta procura in calce al ricorso
- ricorrente -
Contro
Cont
(c.f.: - , in persona del legale P.IVA_1 Controparte_2
rappresentante p.t., rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c. dalla dott.ssa Concetta Parafioriti, Dirigente dell'Ufficio
Legale dell e dalle dott.sse Giusi Bove e Maria Annunziata CP_2
Del Vento legalmente domiciliati presso l Controparte_3
, in Torino, via Coazze, 18
[...]
- resistente -
All'udienza di discussione del 9 aprile 2015 i procuratori hanno concluso come riportato a verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16 febbraio 2024 la prof.ssa Parte_1
docente in ruolo presso la scuola secondaria di I grado L.Verga
[...]
di Vercelli, ha adito il giudice del Lavoro di questo Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“nel merito, in via principale, accertare che nessun comportamento sanzionabile è stata commesso dalla ricorrente e dichiarare l'illegittimità della sanzione disciplinare inflitta il 4 settembre 2023 e conseguentemente annullarla, con tutte le relative conseguenze economiche e di carriera, ed in particolare sulla retribuzione illegittimamente decurtata, sulla decorrenza dell'aumento periodico dello stipendio, sull'anzianità di servizio
e sul trattamento di quiescenza e previdenza;
nel merito, in via subordinata, dichiarare l'illegittimità della sanzione disciplinare inflitta il 4 settembre 2023 e conseguentemente ridurla o sostituirla con altra minore (censura o ammonimento), con tutte le relative conseguenze economiche e di carriera, ed in particolare sulla retribuzione illegittimamente decurtata, sulla decorrenza dell'aumento periodico”.
Il resistente si è tempestivamente costituito in giudizio con CP_4
articolata memoria difensiva chiedendo il rigetto del ricorso attesa la legittimità della sanzione disciplinare comminata alla docente.
Sentite le parti in udienza, preso atto dell'impossibilità di una definizione transattiva, la causa è stata istruita con l'escussione dei testi ammessi e decisa dopo ampia discussione.
§§§
La ricorrente, docente attualmente in servizio presso la scuola secondaria
“L. Verga” di Vercelli, chiede l'annullamento della sanzione disciplinare, disposta con provvedimento del 4 settembre 2023, della sospensione
2 dall'insegnamento per venti giorni, con le relative conseguenze sulla retribuzione e sull'anzianità di servizio, fondata sulla contestazione di cui alla:
In particolare, parte ricorrente, a sostegno dell'impugnazione proposta, sostiene:
- di non aver mai detto le frasi riportate nella contestazione né agli agli
Per_ alunni durante la lezione o in altro momento, né ai colleghi e
Per_2
Per_
- di aver riferito al Prof. , l'insegnante di sostengo dell'alunno Per_3
ed alla educatrice di aver semplicemente spiegato ai suoi
[...] Per_2
alunni che in certe situazioni hanno diritto di difendersi anche reagendo in modo proporzionale alle aggressioni e provocazioni nei loro confronti, il tutto in modo generale senza alcun riferimento a persone presenti a scuola, né tantomeno riferibili all'alunno ma portando come Per_3
esempio situazioni che possono capitare al di fuori del contesto scolastico, soprattutto alle ragazze, le quali spesso sono vittime di violenze e aggressioni.
- che è nota all'istituzione scolastica (cfr. note Dirigente Scolastico del
24/11/2021 e del 14/4/2022) la problematicità dell'alunno Per_3
soggetto che da anni si comporta in modo maleducato ed irrispettoso verso gli insegnanti e in modo intimidatorio e aggressivo, fino addirittura all'aggressione fisica nei confronti dei compagni (v. dichiarazioni prodotte di genitori ed alunni ).
- di avere, in questo contesto, nel corso della lezione del 9 maggio spiegato ai propri studenti ed in particolare alle ragazze che si erano maggiormente lamentate che, in caso di molestie e aggressione, avevano
3 diritto di difendersi.
- di aver ben compreso gli alunni quanto da lei riferito se è vero che, nell'episodio riportato nella contestazione degli addebiti, l'allieva, a fronte del comportamento del compagno colpevole di averle fatto Per_3
cadere la merenda volontariamente come dispetto, non ha affatto aggredito ma si è limitata a redarguirlo. Per_3
Oggetto della contestazione disciplinare e del conseguente provvedimento sanzionatorio è proprio “l'insegnamento” a reagire alle provocazioni del compagno, affetto da disabilità, valutato contrario alle finalità educative e al ruolo svolto con grave offesa alla dignità degli studenti, oltre che all'immagine dell'amministrazione scolastica.
Ritiene questo Giudice, che alla luce della documentazione prodotta e delle prove testimoniali assunte, il ricorso vada accolto nei limiti e per i motivi che seguono.
A fondamento della contestazione mossa alla ricorrente vengono poste le
Per_ dichiarazioni rese dal Prof. e dalla educatrice al Dirigente Per_2
Scolastico.
Per_ In particolare, il prof. comunicava verbalmente il 9 maggio alle ore
13,00 al Dirigente, prof. , quanto accaduto in mattinata, così come da Per_4
dichiarazioni rese a verbale il 16 maggio 2013:
La sig.ra dipendente della Cooperativa che gestisce il servizio Per_2 di assistenza all'autonomia degli alunni disabili nelle scuole di Vercelli, nelle medesima occasione ha riferito quanto segue:
4 (cfr. doc. 3 resistente, verbale audizione del 16.5.2023).
Per_ Il Prof e l'educatrice sono stati escussi come testi Tes_1 all'udienza del 4.12.2024 ed hanno rese le seguenti dichiarazioni:
e sono docente di scienze motorie su sostegno presso la Testimone_2 Scuola media L. Verga”.
“il giorno 9 maggio 2023, verso le ore 9.30 circa, sono stato raggiunto dalla prof.ssa nell'aula di sostegno la quale mi riferiva di aver autorizzato Pt_1 la classe “di dare due sberle in faccia ad , così vediamo se impara Per_3
l'educazione”. Pensavo che fosse un semplice sfogo della collega e non ho dato tanto peso a questa dichiarazione. Il problema è sorto dopo quando mi sono recato nella classe della prima C per il secondo intervallo verso le 11.30 circa. Preciso che mi occupavo ed ancora oggi mi occupo di . In
Per_3 quell'occasione è indietreggiato urtando il braccio di una compagna
Per_3 facendole cadere la merenda di mano a quel punto la compagna si è girata verso e si è scagliata verso di lui con la mano alzata come se volesse
Per_3 colpirlo, io mi sono messo tra loro ed ho chiesto all'alunna cosa stesse facendo e dicendole che l'azione di era stata involontaria e che se gli
Per_3
metteva le mani addosso passava dalla ragione al torto. La ragazza mi ha risposto “io sono autorizzata dalla prof.ssa a picchiare ”. Ho Pt_1 Per_3 terminato il mio servizio durante l'intervallo mentre si è Per_3 allontanato con l'educatrice. Mi sono intrattenuto con i ragazzi spiegando che la violenza non serve a nulla e ricordando che con i ragazzi speciali come
bisogna avere molta più pazienza. L'educatrice mi ha confermato Per_3 quanto a lei detto dalla ne ho parlato subito con la mia Pt_1 responsabile del sostegno e con il dirigente. Successivamente sono stato al telefono per più di un'ora con la mamma di per spiegarle l'accaduto e Per_3 soprattutto per calmarla”. ADR della Dott. Del Vento il teste risponde “confermo la mia presenza nel secondo intervallo e parte dell'ora successiva nella classe prima C”.
5
Tes_1
“Il giorno 9 maggio 2023 ero con l'alunno della classe prima C Persona_5 in qualità di educatrice, e quando l'ho riaccompagnato in classe per svolgere
l'intervallo ho notato che i suoi compagni non lo guardavano neppure in faccia ed ho colto una situazione di astio nei suoi confronti da parte di tutti i suoi compagni, situazione questa differente dalle altre volte dove invece alcuni suoi compagni lo attendevano comunque sorridenti. Mi è venuto così spontaneo chiedere alla Prof.ssa quale docente in quel momento Pt_1
presente, che cosa fosse successo, la stessa mi riferiva che, considerato il comportamento tenuto da nelle ultime settimane un po' sopra le righe, Per_3 di aver detto alle ragazze di rispondere con “quattro schiaffi” ad nel Per_3
caso in cui avesse dato fastidio. Successivamente, quando sono ritornata in Per_ classe per il secondo intervallo, alla presenza anche del Prof. , ho sentito quest'ultimo intervenire perché una compagna stava alzando le mani per colpire , l'episodio è avvenuto in mia presenza solo che, voltata di Per_3 spalle, non l'ho visto materialmente. Ho potuto, però, vedere gli altri compagni dare contro ad con parole poco carine, insulti anche se non ricordo Per_3 ora con precisione cosa hanno detto. si è messo a piangere, l'ho Per_3 accompagnato fuori dall'aula dove ha continuato a piangere nell'aula di sostegno fino ad addormentarsi, io sono rimasta con lui fino suo risveglio al termine dell'ora e l'ho accompagnato all'uscita della scuola. Preciso che Per_ mentre mi trovavo in aula sostegno mi ha raggiunto il Prof. chiedendomi spiegazioni. Gli ho riferito di quanto è successo durante il primo intervallo e gli Per_ ho riferito quanto dettomi dalla prof.ssa Il Prof. mi ha detto che Pt_1 questa frase gli era stata riferita dai compagni di ma che aveva Per_3 Per_ difficoltà a crederci. Io ed il Prof. abbiamo ritenuto opportuno riferire quanto accaduto al dirigente scolastico”.
I testi hanno riferito dell'episodio avvenuto durante l'intervallo delle ore
11,30 nella classe I C e sono stati precisi e concordanti nel ricordare il comportamento tenuto dai compagni di classe nei confronti di Per_3
(“dare contro ad con parole poco carine”…”una compagna stava Per_3 alzando le mani per colpire ” …”la compagna si è girata verso Per_3
e si è scagliata verso di lui con la mano alzata come se volesse Per_3
6 colpirlo…io sono autorizzata dalla professoressa a picchiare Pt_1
”…” si è messo a piangere”). Per_3 Per_3
La ricorrente ha ammesso di aver semplicemente spiegato ai propri studenti, ed in particolare alle ragazze che si erano maggiormente lamentate che, in caso di molestie e aggressione, avevano diritto di difendersi, negando di aver proferito le frasi riportate nella contestazione
(“reagire colpendolo con due sberle in faccia”…”vediamo se così impara
l'educazione”) agli alunni e ai colleghi.
Orbene, a fronte di quanto emerso in istruttoria le argomentazioni difensive di parte ricorrente circa l'inattendibilità dei testi escussi, derivante Per_ dalle discordanze tra le dichiarazioni rese dal teste prof. e l'educatrice in merito alla presenza contemporanea della ricorrente in luoghi sostanzialmente distanti tra loro, sono neutre rispetto al fatto contestato.
Ciò che rileva, infatti, ai fini della decisione è che quanto “insegnato” dalla ricorrente sulla legittima difesa, come dalla stessa ammesso, ha portato all'episodio accaduto il 9 maggio nel secondo intervallo, che solo per il pronto intervento del docente di sostegno non ha avuto conseguenze ulteriori a danno del minore disabile con problematiche peculiari.
La lezione tenuta dalla ricorrente ha portato gli alunni a ritenere di poter reagire “con l'uso delle mani” alle aggressioni poste in essere dal compagno di classe senza rivolgersi al personale scolastico in servizio. Per_ Vero è che il prof ha evidenziato che la reazione della compagna di
è avvenuta a fronte di un atto involontario compiuto da Per_3 quest'ultimo (“è indietreggiato urtando il braccio di una compagna facendole cadere la merenda di mano”) e la risposta fornita dall'alunna
(“sono stata autorizzata dalla prof.ssa a picchiare ” ) Pt_1 Per_3 dimostra l'assenza di alcuna proporzionalità tra azione e reazione e soprattutto l'assenza di richiesta di intervento del personale scolastico Per_ presente (non è contestata la presenza in aula sia del prof , sia dell'educatrice nel secondo intervallo). Tes_1
Non è contestata poi la situazione problematica vissuta dalla classe in
7 ragione di alcuni comportamenti tenuti dall'alunno con problemi di disabilità (“situazione molto seria e molto grave purtroppo di bullismo”), ma la reazione posta in essere il 9 maggio dai compagni di classe ad un atto involontario posto in essere dal compagno “problematico”, dimostra quantomeno l'incompletezza dell'insegnamento fornito dalla docente e comunque fuorviante perché privo dell'intervento in ausilio di docenti e/o personale scolastico.
Provato risulta pertanto il comportamento posto in essere dalla ricorrente, consistito nell'aver impartito un insegnamento, quello del 9 maggio 2023 alla classe I C, non completo e, pertanto, non rispondente ai doveri di responsabilità e di correttezza connessi all'esercizio della funzione docente.
A fronte di detto comportamento, questo giudice ritiene che la sanzione comminata alla ricorrente (sospensione dal servizio di 20 giorni) non sia proporzionata al fatto contestato.
Diversamente da quanto ritenuto e motivato dal resistente nel CP_4
provvedimento sanzionatorio, non è stato accertato in giudizio un comportamento volto all'istigazione della classe ad usare violenza nei confronti del compagno;
è emerso, invero, un comportamento Per_3
posto in essere dalla docente volto ad educare alla legittima difesa ma non completo circa la proporzione tra azione e reazione e circa l'intervento di personale scolastico, o, quantomeno, non inteso in questo senso dagli alunni.
Non ravvisa, pertanto, chi scrive nel caso in esame l'integrazione delle ipotesi indicate nella lett. a) dell'art. 494 comma 1 del T.U. 297/1994, ossia “atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio”, potendo la condotta posta in essere dalla ricorrente il 9.5.2023 integrare quella mancanza non grave riguardante i doveri inerenti alla funzione docente delineata dall'art. 493 del TU citato, che prevede la sanzione della censura atteso che l'episodio del 9.05.2023 appare circoscritto e non si sono determinati particolari disservizi per l'istituzione scolastica.
8 Giusta applicazione dell'art. 63, comma 2-bis del d.lgs. 165/2001 [ “Nel caso di annullamento della sanzione disciplinare per difetto di proporzionalità, il giudice può rideterminare la sanzione, in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, tenendo conto della gravità del comportamento e dello specifico interesse pubblico violato.”] va disposto l'annullamento della sanzione irrogata per difetto di proporzionalità con rideterminazione della sanzione, per i motivi sopradescritti, con quella della censura.
Consegue la condanna del (e delle relative Controparte_5
articolazioni territoriali) sia alla rimozione degli effetti legati alla sanzione precedentemente applicata sulla carriera lavorativa della ricorrente, sia alla restituzione delle trattenute economiche operate, a cui vanno aggiunti gli interessi legali dalla notifica della domanda giudiziale al saldo.
Tenuto conto del limitato accoglimento del ricorso e della parziale soccombenza reciproca, si reputa equo, in aderenza all'art. 92 c.p.c., compensare integralmente le spese di lite tra le parti del giudizio.
Assorbita ogni altra questione.
In considerazione delle questioni affrontate e della rideterminazione della sanzione si ritiene di poter compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 cpc
In parziale accoglimento del ricorso la sanzione disciplinare irrogata sostituendola con quella della Pt_2
censura ex art. art. 493 T.U. 297/1994 con conseguente rimozione di tutti gli effetti di cui all'art. 497 TU 297/1994 inerenti alla sanzione precedentemente applicata e restituzione delle trattenute economiche operate, a cui vanno aggiunti gli interessi legali dalla notifica della domanda giudiziale al saldo effettivo.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Motivazione della sentenza entro 60 giorni
9 Vercelli, 30/01/2025
IL Giudice
Dott. Patrizia BAICI
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