Decreto cautelare 1 febbraio 2024
Decreto cautelare 2 febbraio 2024
Ordinanza cautelare 23 febbraio 2024
Ordinanza collegiale 14 marzo 2025
Sentenza 7 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 07/02/2026, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00151/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00064/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 64 del 2024, proposto da
NA IT LO, ZI NT, RU OL, FR MI, HE AL, OL RS, AN ZZ, ES LO, IO AL, RC QU, CA NI, UI OD, IA NT, BL ON ZZ, RI IN, EN AR, IA VI CE, LO NT, IL SO, NN CO, ED LG, NO CI, LL RI, IO ZA, CO PE, NI RT, OB NI, RI VO, TO IL, HE CI, RI OR, IU PE, RE MA, AB GN, IA SC, LU NO, IO ZO, RI OS, UD CA, GI NI, ED Di IO D'RE, AB CH, ER HE, LO TI, IO FE, ER AR, ID CH, ON AB, IA VI CA, RE VE, IA RA ZZ, AR EL LI EM CO, IU RT, EZ IA SA IO, AM AN, IT DI, IM ON, EN GI, HE ON, ID OR, NO AC, SA CI, RN AB, IU LI, LA AN, IM DO, DR FA, FL TE, NO AR, RA AL, RC ES, IU AL, ON VE, RL CE, CO NT, RD RCni, RC GN, CE AR, SA IN, ZI ON, RI ET, IN PA, OR NC, NL HI, IO PA, RC NT, NN NI, GI AR, ER NC, RC PE, GI AS, OL Regini, rappresentati e difesi dagli avvocati Giorgio Valente, Massimiliano Bossio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ancona, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato IM Demetrio Sgrignuoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Ancona - Direzione Ambiente e Verde Pubblico, Comune di Ancona - Conferenza dei Servizi Presso Direzione Ambiente e Verde Pubblico, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Marche, Enac - Ente Nazionale Aviazione Civile, Regione Marche, Osservatorio Astronomico di Pietralacroce Ancona, Comune di Falconara Marittima, non costituiti in giudizio;
Ministero della Difesa - Aeronautica Militare Italiana, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domiciliano in Ancona, corso Mazzini, 55;
nei confronti
IN – Infrastrutture Wireless Italiane SpA, rappresentata e difesa dagli avvocati CO Saverio Cantella, Filippo Lattanzi, Riccardo Leonardi e Jacopo D'Auria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Infratel Italia SpA, Invitalia SpA, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Comitato Interministeriale per la Transizione Digitale, Dipartimento Affari Europei Sud Politiche di Coesione e PNRR, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domicilia in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
- della determinazione n. 2343 del 21/09/2023 del Dirigente Direzione Ambiente Verde Pubblico adottata in seno alla conferenza di servizi ex lege costituita e quindi del silenzio assenso autorizzativo da essa prodotto;
- della determinazione n. 2109 del 24/08/2023 del Dirigente Direzione Ambiente Verde Pubblico adottata in seno alla conferenza di servizi ex lege costituita;
- della nota protocollo n. 120444/2023 del 05/07/2023, avente ad oggetto avviso di indizione conferenza servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis l. 241/1990 ss. mm., mai pubblicata né comunicata nonostante formale istanza di accesso agli atti del 09/01/2024;
- della sessione della conferenza di servizi del 07/09/2023, priva di verbale e svoltasi in modalità telematica da remoto, mai pubblicata né comunicata nonostante formale istanza di accesso agli atti del 09/01/2024;
- del parere ARPAM radioprotezionistico per nuovo impianto di comunicazioni elettroniche denominato “3rm06988 5g bando palombina” del 24/08/2023;
- della valutazione previsionale di impatto acustico da parte di ARPAM del 31/08/2023;
- dell’autorizzazione all'inizio dei lavori in zona sismica Settore rischio sismico Regione Marche del 26/10/2023
- della nota dell'AMI Comando 1° Regione Aerea del 05/09/2023;
- della valutazione palo/antenna di proprietà di IN s.p.a. da parte di Enac del 06/12/2023;
- nonché di tutti gli atti e/o provvedimenti adottati dalla conferenza di servizi e contenuti nei verbali di detta conferenza, atti ad oggi non conosciuti e di ogni atto o provvedimento precedente o successivo, comunque connesso, prodromico e/o presupposto e/o conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ancona, del Ministero della Difesa - Aeronautica Militare Italiana, di IN – Infrastrutture Wireless Italiane SpA, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2025 la dott.ssa ON De TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti, residenti nel Comune di Falconara Marittima, assumono che in data 2 gennaio 2024 si accorgevano di alcuni lavori edili che venivano effettuati nei terreni limitrofi alle loro proprietà situati nel Comune di Ancona e che solo dopo aver letto il cartello di inizio lavori, a loro dire posizionato in loco il giorno seguente, potevano conoscere gli elementi identificativi necessari dell’opera, che consiste nella realizzazione di un’antenna per la telecomunicazione con tecnologia 5G da parte delle società IN S.p.A. e Vodafone S.p.A. A seguito di istanza di accesso agli atti prontamente inoltrata, gli stessi venivano a conoscenza che l’opera era stata autorizzata dal Comune di Ancona all’esito di una conferenza di servizi appositamente convocata ai sensi degli artt. 44 e 49 del d.lgs. n. 259/2003.
Avverso la determinazione di autorizzazione e tutti gli ulteriori atti indicati in epigrafe i ricorrenti hanno proposto il presente ricorso, affidato ai seguenti motivi:
- violazione dell’art. 44, comma 5, del d.lgs. n. 259/2003, nella parte in cui prevede che lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l’istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell’impianto. Sostengono i ricorrenti che il provvedimento autorizzativo formatosi per silentium sarebbe illegittimo stante l’inadeguata pubblicità che sarebbe stata data all’istanza ex art. 44 citato, sia perché l’eventuale (ma indimostrata) pubblicazione della stessa sull’albo pretorio del Comune di Ancona non sarebbe sufficiente (e neppure quella sul sito web dell’Amministrazione in quanto non aggiornato), sia perché l’area in parola, pur ricadendo nel Comune di Ancona, è immediatamente confinante con il Comune di Falconara Marittima, il quale non è invece stato investito da alcuna comunicazione, non essendo idonee ad un coinvolgimento dei suoi cittadini quelle eventualmente fatte in un diverso Comune;
- violazione dell’art. 44, comma 5, e dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 259/2003 nella parte in cui prescrivono che il soggetto richiedente dia notizia della presentazione dell'istanza a tutte le Amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento, atteso che, nel caso in esame, il soggetto richiedente (odierno controinteressato) avrebbe informato dell’inizio dei lavori esclusivamente il SUAP del Comune di Ancona e non anche tutti gli altri soggetti coinvolti nella conferenza di servizi;
- violazione dell’art. 14 bis della legge n. 241/1990 e dell’art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 127/2016, nonché eccesso di potere sotto distinti profili e difetto di istruttoria e di motivazione, avendo il Comune di Ancona illegittimamente inteso superare il motivato parere negativo reso dal Comune di Falconara Marittima in seno alla conferenza, laddove si trattava di un parere vincolante, soprattutto in considerazione della rilevanza archeologica dell’area oggetto dell’intervento;
- violazione del d.lgs. n. 127/2016 sotto altri profili e dell’art. 7 della legge regionale Marche n. 10/2002 e ancora eccesso di potere, dal momento che l’autorizzazione sarebbe in contrasto con la stessa determinazione dirigenziale n. 2343 del 21 settembre 2023, nella parte in cui stabilisce che detta autorizzazione non può essere rilasciata in mancanza della risoluzione della segnalazione da parte dell'Osservatorio Astronomico di Pietralacroce di Ancona, come richiesto dall’Enac, documento invece mancante;
- violazione della convenzione di Aarhus e del principio di precauzione, per l’impatto rilevante sul piano ambientale e paesaggistico dell’antenna, andando così a comprimere illegittimamente valori e diritti costituzionalmente garantiti ex artt. 9 e 41 Cost.;
- violazione dell’art. 44 del DPR n. 327/2001 ed eccesso di potere sotto altri profili, atteso che il manufatto in parola andrebbe ad incidere drasticamente anche sul valore economico di tutti gli immobili circostanti siti nel Comune di Falconara Marittima.
Con ordinanza n. 39 del 23 febbraio 2024 è stata respinta l’istanza cautelare avanzata in ricorso per l’insussistenza dei presupposti, con la seguente motivazione: “… - l’impianto in questione risulta ormai essere stato ultimato ancorché non ancora attivato; - nessuna contestazione è stata sollevata con specifico riferimento ai pareri favorevoli resi dall’ARPAM, né è stato specificato il pregiudizio alla salute che discenderebbe dall’attivazione dell’antenna; - quanto agli ulteriori valori che si assumono violati, non si ravvisa l’irreparabilità del danno, trattandosi di impianti suscettibili di rimozione con ripristino dello stato dei luoghi all’esito di un’eventuale sentenza favorevole; …”.
Alla pubblica udienza del 6 marzo 2025, il Collegio disponeva incombenti istruttori a carico del Comune di Ancona, per acquisire documentati chiarimenti circa le effettive e concrete modalità di pubblicizzazione dell’istanza unica presentata da IN e circa il reale contenuto del documento pubblicato sul sito web dell’Amministrazione, e disponeva altresì, a carico dei ricorrenti, l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle Amministrazioni ex art. 12 bis , comma 4, del d.l. n. 68/2022 (ordinanza collegiale n. 173/2025). A tali incombenti provvedevano le parti rispettivamente onerate.
Resistevano al ricorso il Comune di Ancona, la società IN – Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A., il Ministero della Difesa - Aeronautica Militare Italiana, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Presidenza del Consiglio dei Ministri. IN, in particolare, ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del gravame per carenza di legittimazione attiva e di interesse in capo ai ricorrenti, non essendo sufficiente a tal fine la mera vicinitas e non essendo provati i pregiudizi alla salute e alle proprietà che essi subirebbero dall’installazione, solo genericamente enunciati; inoltre vi sarebbe disomogeneità tra le singole posizioni, il che renderebbe il ricorso inammissibilmente proposto in forma collettiva. Nel merito, le resistenti ne hanno chiesto il rigetto in ragione della sua infondatezza.
Alla pubblica udienza del 6 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso non è fondato e va respinto. Ciò consente di prescindere dallo scrutinio delle eccezioni di inammissibilità sollevate dalla società IN S.p.A.
2.1. In ordine al primo motivo (inadeguata pubblicizzazione dell’istanza di autorizzazione ex art. 44 del codice delle comunicazioni elettroniche) giova innanzitutto precisare che, all’esito dell’istruttoria disposta da questo Tribunale, il Comune di Ancona, al fine di dimostrare l’avvenuta pubblicizzazione dell’istanza, ha depositato, in data 26 marzo 2025, il progetto dell’impianto pubblicato sul sito istituzionale, la traccia informatica relativa a detta pubblicazione, la richiesta di pubblicizzazione e la sua affissione presso la sede decentrata di Collemarino dell’Ufficio Partecipazione Democratica del Comune, in quanto più prossima al sito di installazione.
Rispetto a detta documentazione, i ricorrenti hanno eccepito che essa, lungi dal dimostrare l’assolvimento dell’onere di pubblicizzazione previsto ex lege , confermerebbe esattamente il contrario, ossia che mai alcuna istanza sarebbe stata pubblicizzata e che, tuttalpiù, oggetto di pubblicizzazione sarebbe stato il progetto e non l’istanza medesima, come invece prescritto dall’art. 44, comma 5, citato (ma i documenti versati non sarebbero idonei neppure a provare detta ultima circostanza, sia per il loro contenuto, sia perché si tratterebbe di files pdf , prodotto di scannerizzazione di documenti cartacei di dubbia provenienza e genuinità, oltre al fatto che la traccia informatica sub allegato n. 2 non sarebbe leggibile).
2.1.1. Tanto premesso, si osserva che l’art. 44, comma 5, del d.lgs. n. 259/2003, nel testo vigente ratione temporis , prevede che una “ copia dell'istanza ovvero della segnalazione viene inoltrata contestualmente all'Organismo di cui al comma 1, che si pronuncia entro trenta giorni dalla comunicazione. Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto. L'istanza ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi e per tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti nel procedimento. Il soggetto richiedente dà notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento ”. Come è evidente dalla semplice lettura della disposizione, non vengono imposte specifiche forme di pubblicizzazione, purché esse siano idonee a rendere conoscibili ai possibili interessati i dati e le informazioni utili a percepire un eventuale pregiudizio derivante dall’installazione dell’impianto, anche mettendoli in condizione di partecipare al procedimento volto al rilascio dell’autorizzazione.
Ad avviso del Collegio, se questa è la ratio legis , non si dubita del fatto che, in astratto, la pubblicazione dell’istanza on-line sui siti istituzionali del Comune sia adeguata a diffonderne la conoscenza. “… Per consolidata giurisprudenza amministrativa la sola pubblicazione all'albo pretorio non risulta né idonea né sufficiente per soddisfare il requisito di pubblicizzazione dell'istanza previsto, poiché tale modalità non garantisce la conoscibilità all'esterno degli uffici comunali, né agevola l'individuazione del procedimento pendente e la consultazione degli atti. (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 20 settembre 2023, n. 8436).
A ben vedere, a seguito del consolidato processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione, il sito web istituzionale dei singoli enti locali rappresenta, all'attualità, il portale preferenziale di pubblico accesso alle informazioni che attengono al rapporto tra l'ente e la popolazione locale. Tali siti costituiscono ormai l'ordinario canale con cui i privati interessati possono seguire le attività degli organi amministrativi e politici locali, con l'ulteriore vantaggio che tale mezzo di diffusione non conosce limiti né di tempo né di spazio.
La giurisprudenza amministrativa ha già avuto modo di chiarire che solo la pubblicità dell'istanza sull'albo pretorio "online", per le sue caratteristiche, risulta "idonea a raggiungere potenzialmente una platea di destinatari ben più ampia di quella che potrebbe essere raggiunta da mezzi di pubblicazione di natura fisica" e, conseguentemente, ha ritenuto che essa sia adeguata a soddisfare l'obbligo procedimentale di cui all'art. 44, co. 5, del Codice delle comunicazioni elettroniche (cfr Cons. Stato, sez. II, 28.9.2022, n. 8341; Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 8436/2023 secondo cui la pubblicizzazione dell'istanza è da considerarsi obbligo sostanziale e non derogabile (recte: sanabile), essendo diretta a garantire la conoscibilità del procedimento da parte dei cittadini potenzialmente interessati e la loro partecipazione effettiva) ” (cfr., TAR Marche Ancona, sez. II, 4 giugno 2025, n. 430).
Del pari, non si dubita neppure del fatto che la pubblicizzazione, nelle medesime forme, del progetto tecnico della SRB equivale alla pubblicizzazione dell’istanza, in quanto esso identifica inequivocabilmente l’impianto e il sito di installazione e contiene informazioni ulteriori rispetto all’istanza medesima - di cui replica i contenuti - utili per gli interessati.
2.1.2. Nel caso in esame, se è certo - come è agevole ricavare anche dagli esiti dell’istruttoria svolta - che il Comune di Ancona non ha provveduto alla pubblicizzazione dell’istanza sul sito web dell’Ente, quanto all’avvenuta idonea pubblicizzazione del progetto, l’Amministrazione non ne ha fornito una prova inconfutabile: come pure sostengono i ricorrenti, infatti, il documento denominato “traccia informatica” è una stampa di una pagina web peraltro non chiara nel suo contenuto, mentre la richiesta di pubblicizzazione dell’istanza e la sua affissione presso gli Uffici della sede comunale decentrata di Collemarino non provano che tale pubblicizzazione sia di fatto avvenuta.
Tuttavia, il Collegio reputa che il vizio, quand’anche esistente, possa essere superato con la speciale sanatoria di cui all’art. 21 octies della legge n. 241/1990, soprattutto avuto riguardo alla natura prevalentemente procedimentale dei vizi dedotti in ricorso e alla inidoneità delle censure, ivi comprese quelle di carattere sostanziale, ad incidere sul provvedimento di autorizzazione, per quanto nel prosieguo si va a chiarire. Né i ricorrenti hanno fornito alcun elemento da cui desumere che la loro eventuale partecipazione al procedimento avrebbe potuto portare ad un diverso esito dello stesso.
Il primo motivo è quindi infondato.
2.2. Infondato è anche il secondo motivo, dal momento che i ricorrenti confondono l’onere di comunicare la presentazione dell'istanza a tutte le Amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento, imposto dagli artt. 44, comma 5, e 49, comma 1 (finalizzato a consentire agli stessi una partecipazione consapevole al procedimento medesimo), che è stato assolto, con l’onere di comunicazione dell’inizio dei lavori - la quale va fatta al Comune - che attiene ad una fase successiva al procedimento di autorizzazione (appunto la fase di esecuzione dell’opera) e si colloca fuori da esso. Ad ogni modo, anche in tal caso, quand’anche detto vizio procedimentale vi fosse stato, la partecipazione al procedimento delle Amministrazioni coinvolte ne avrebbe determinato il superamento, stante il raggiungimento dello scopo.
2.3. Con riferimento al terzo motivo, esso è del pari infondato.
In tema di conferenza di servizi c.d. asincrona, il dissenso, per essere validamente espresso ai sensi dell'art. 14 bis della legge n. 241 del 1990, deve essere sorretto, tra l'altro, da una congrua motivazione e deve contenere la critica "construens", volta cioè ad indicare le modifiche progettuali necessarie per ottenere il superamento del dissenso stesso. L'intervento contrario dell’Amministrazione, quindi, per essere efficace e determinante nel suo contenuto ostativo, non deve limitarsi ad una "dichiarazione d'intenti" apodittica, senza aggiungere nulla di concreto, ma deve necessariamente disporre condizioni positive, dettando prescrizioni funzionali indispensabili per risolvere il dissenso, enunciando compiutamente i necessari elementi costitutivi al rilascio del provvedimento favorevole al richiedente (TAR Sicilia Catania, sez. III, 13 novembre 2023, n. 3393).
Il dissenso manifestato dal Comune di Falconara Marittima, espresso in seno alla conferenza con deliberazione della Giunta comunale n. 281 del 10 agosto 2023, si fonda sull’assunto che l’opera ricade a ridosso del proprio tessuto urbano senza alcuna preventiva informazione, che l’area prescelta non rientra tra le aree di sviluppo individuate e che la stessa risulta zona di ritrovamento archeologico. Contestualmente, il Comune di Falconara ha invitato il Comune di Ancona a valutare soluzioni di accorpamento con strutture esistenti al fine di limitare gli impatti. A ben guardare, trattasi di rilievi alquanto deboli e generici, che il Comune di Ancona ha legittimamente superato.
E invero, preso atto di tale parere negativo, quest’ultima Amministrazione disponeva di riconvocare una sessione sincrona e in presenza della conferenza di servizi, in modo da cercare di trovare una soluzione condivisa in contraddittorio con tutti gli enti coinvolti (cfr., determinazione n. 2109 del 24 agosto 2023). All’esito della stessa, veniva adottata la determinazione conclusiva n. 2343 del 21 settembre 2023, in cui l’Amministrazione dava atto delle ragioni per le quali il dissenso del Comune di Falconara poteva ritenersi superato, rispondendo in ordine a ogni punto: la tutela della popolazione è garantita dal parere radioprotezionistico favorevole dell’RP (rispetto al quale, peraltro, i ricorrenti non muovono alcuna contestazione); nelle immediate vicinanze non esistono strutture di supporto ai fini di un eventuale accorpamento, possibilità comunque valutata in sede di tavolo tecnico con il gestore; con deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 12 aprile 2021 si è stabilito di non applicare il pregresso Piano di telefonia mobile e dunque le aree denominate “di sviluppo” sono state disapplicate.
Il riferimento ai ritrovamenti archeologici, poi, in assenza di ulteriori specificazioni, si rivela alquanto generico, soprattutto considerando che l’area non risulta sottoposta a vincolo archeologico. Inoltre, ai fini dell’ubicazione, occorre tener conto del Piano antenne del Comune di Ancona, ricadendo l’impianto nel suo territorio.
Si può dunque concludere che il Comune di Falconara non ha agito in una logica di superamento del dissenso, sicché correttamente il Comune di Ancona ha ritenuto di poter andare oltre il parere negativo espresso dal primo, fornendo adeguata motivazione.
2.4. Non meritevole di favorevole considerazione è altresì il quarto motivo.
Giova subito ricordare che la conferenza si è conclusa con prescrizioni, essendo stata la realizzazione dell’opera subordinata alla preventiva acquisizione dell’autorizzazione sismica regionale e del parere ENAC per la sicurezza del volo aereo; inoltre, occorreva osservare quanto stabilito nel parere dell’Aeronautica Militare Italiana del 5 settembre 2023 e risolvere l’eventuale segnalazione dell’Osservatorio Astronomico di Pietralacroce di Ancona. Ebbene, come è evidente dalla semplice lettura del provvedimento, trattasi di prescrizioni a carico del gestore che incidono sulla fase dell’esecuzione dell’opera, la cui inosservanza è soggetta a verifica. Per quel che qui interessa in relazione ai rilievi mossi dai ricorrenti, la Deliberazione del Direttore Generale dell'Osservatorio Astronomico di Pietralacroce di Ancona è datata 27 dicembre 2023 (cfr., nota assunta al protocollo comunale n. 20802/2024 del 5 febbraio 2024, allegato n. 15 del Comune) e, pertanto, risulta precedente alla comunicazione di inizio lavori avvenuta in data 5 gennaio 2024 (cfr., nota prot. n. 1905/2024, allegato n. 16 del Comune). Alcun difetto istruttorio e alcuna contraddittorietà, pertanto, possono essere imputati all’Amministrazione.
2.5. Gli ultimi due motivi di ricorso si fondano su petizioni di principio piuttosto che su dati ed elementi dimostrati, non avendo i ricorrenti fornito alcuna prova dei pregiudizi che assumono essere provocati dalla realizzazione dell’impianto. Al contrario, il progetto ha ricevuto l’avallo dell’ARPAM - Settore Radiazioni con parere favorevole del 23 agosto 2023, prot. n. 28685, trasmesso al Comune di Ancona - Direzione Ambiente Verde Pubblico in data 24 agosto 2023 con nota assunta al protocollo n. 147444, il quale evidenzia la sua compatibilità con il limite di esposizione e il non superamento del valore di attenzione e dell’obiettivo di qualità stabiliti dal legislatore; è infatti quest’ultimo ad assicurare il rispetto del principio di precauzione attraverso l’introduzione, in sede normativa, di limiti di esposizione e valori soglia stabiliti a monte, cosicché il loro mancato superamento esclude in via presuntiva il verificarsi di danni alla salute e all’ambiente, ipotizzabili solo in caso di accertata sussistenza di un pericolo effettivo della compromissione di tali valori, nella specie non dimostrato. E invero, i ricorrenti non hanno mosso contestazioni sul merito del parere favorevole dell’ARPAM, né hanno dedotto elementi atti a dimostrare il rischio anche solo potenziale che in concreto si verificherebbe per la popolazione e per l’ambiente circostante.
E proprio con riferimento ad una vicenda riguardante l’implementazione con tecnologia 5G di un impianto di telefonia, il Consiglio di Stato ha avuto modo di chiarire che il principio di precauzione, “ i cui tratti giuridici si individuano sul binomio analisi dei rischi - carattere necessario delle misure adottate, presuppone l'esistenza di un rischio specifico all'esito di una valutazione quanto più possibile completa, condotta alla luce dei dati disponibili che risultino maggiormente affidabili e che deve concludersi con un giudizio di stretta necessità della misura (Cons. Stato, sez. III, 03/10/2019, n. 6655). Nella specie nulla di tutto questo è accaduto. E, d'altronde, si tratterebbe di studi che esulano dalle competenze del singolo Comune che vede protagoniste autorità di competenza scientifica indiscussa che al momento non hanno attestato la nocività di tali emissioni il cui livello viene comunque fissato da una normativa nazionale che risulta ampiamente protettiva anche se paragonata a quella di altri Paesi. Come ribadito da Cons. Stato, sez. VI, 13/08/2020, n. 5034, il principio di precauzione (al quale si ispira anche la disciplina della tutela dell'esposizione ai campi elettromagnetici), costituisce uno dei capisaldi della politica ambientale dell'Unione europea, ed è attualmente menzionato, ma non definito, nell'art. 191, paragrafo 2, del TFUE, insieme a quelli del 'chi inquina paga' e dell'azione preventiva. Tale principio tuttavia non conduce automaticamente a vietare ogni attività che, in via di mera ipotesi soggettiva e non suffragata da alcuna evidenza scientifica, si assuma foriera di eventuali rischi per la salute, privi di ogni riscontro oggettivo e verificabile. Il principio di precauzione richiede, piuttosto e in primo luogo, una seria e prudenziale valutazione, alla stregua dell'attuale stato delle conoscenze scientifiche disponibili, dell'attività che potrebbe ipoteticamente presentare dei rischi. Gli studi scientifici attualmente disponibili - pur essendo astrattamente falsificabili come è normale nell'evoluzione della ricerca scientifica - non attestano l'esistenza di rischi tali da legittimare misure come quella invocata dal Comune che si traduce in un divieto generalizzato assunto in sede locale senza avere acquisito da sedi scientifiche attendibili dati sui concreti rischi legati all'uso di questa tecnologia che rendano il divieto generalizzato ( sia pure temporaneo ) proporzionato a fronte di altre possibili misure di minimizzazione e mitigazione dei rischi di compromissione della salute umana ” (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, sez. VI, 15 dicembre 2022, n. 10992).
Nella specie, i ricorrenti contestano la nocività delle emissioni 5G invocando il principio di precauzione, senza tuttavia apportare alcun elemento concreto che fornisca un grado di fondamento del rischio in misura sufficientemente accettabile.
Il motivo è quindi infondato.
2.6. Analogamente è a dirsi con riferimento al sesto e ultimo motivo, dal momento che l’ipotetico danno patrimoniale dovuto al deprezzamento degli immobili situati nelle immediate vicinanze del sito oggetto di installazione costituisce una enunciazione di principio, alquanto generica, non supportata da alcun elemento di prova idoneo a suffragarla. Né la mera circostanza della prossimità dell’opera infrastrutturale ai siti in cui essi risiedono o di cui hanno la disponibilità può bastare a dimostrare il pregiudizio, mancando la prova concreta (o quantomeno un principio di prova) del vulnus che l’atto impugnato possa arrecare alla sfera giuridica dei ricorrenti in termini di pregiudizi concreti e oggettivi, che non possono esaurirsi in una mera prospettazione soggettiva su ipotetici danni alla salute o su una possibile diminuzione di valore degli immobili (TAR Toscana, I, 14 maggio 2024, n. 555; Cons. Stato, Sez. VI, 13 agosto 2020, n. 5034).
Anche detto motivo, pertanto, non merita condivisione.
2.7. Le argomentazioni esposte sono sufficienti a sostenere l’infondatezza del gravame e dimostrano, altresì, l’applicabilità, alla fattispecie, della sanatoria giurisprudenziale di cui all’art. 21 octies della legge n. 241/1990, di cui si è fatta anticipazione al precedente punto 2.1.2. Come ricavabile dall’esame dei singoli motivi, i vizi di carattere procedimentale sono insussistenti o comunque superati, sicché sono inidonei ad incidere sulla legittimità del provvedimento autorizzativo; quanto ai profili di ordine sostanziale, i ricorrenti neppure in giudizio hanno addotto elementi concreti che, se valutati in sede procedimentale, avrebbero potuto portare ad un esito diverso del procedimento. Al contrario, l’istruttoria svolta e i pareri acquisiti denotano la fattibilità del progetto così come autorizzato.
Vale la pena di evidenziare che il comma 5 dell’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 è stato di recente modificato dall'articolo 27, comma 1, della legge 2 dicembre 2025, n. 182; la nuova formulazione della disposizione è la seguente: “ Copia dell'istanza ovvero della segnalazione viene inoltrata contestualmente all'Organismo di cui al comma 1, che si pronuncia entro trenta giorni dalla comunicazione. Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l'istanza anche sul portale web dedicato, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto; tale pubblicizzazione non rileva ai fini della formazione del silenzio assenso e la mancata pubblicizzazione dell'istanza non è motivo di annullabilità del titolo autorizzativo espresso o tacito ottenuto ai sensi del presente articolo. Resta ferma la responsabilità del funzionario ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'istanza ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi e per tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti nel procedimento. Il soggetto richiedente dà notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento ”. Sebbene, ratione temporis , tale previsione, peraltro introdotta successivamente al passaggio in decisione della presente causa, non sia applicabile alla fattispecie, essa costituisce un utile supporto interpretativo che va ad ulteriormente confermare l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 21 octies della legge n. 241/1990, avendo lo stesso legislatore ora introdotto il principio secondo cui l’omessa pubblicizzazione dell’istanza non incide sulla legittimità del titolo autorizzativo, in tal modo valorizzando le valutazioni sostanziali e di merito a base dello stesso.
3. In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.
3.1. Sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio, tenuto conto delle peculiarità della vicenda per cui è causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Renata EM NI, Presidente
NN Ruiu, Consigliere
ON De TI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ON De TI | Renata EM NI |
IL SEGRETARIO