TAR Ancona, sez. II, sentenza 07/02/2026, n. 151
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Decreto cautelare 1 febbraio 2024
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Decreto cautelare 2 febbraio 2024
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Ordinanza cautelare 23 febbraio 2024
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Ordinanza collegiale 14 marzo 2025
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Sentenza 7 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione art. 44, comma 5, d.lgs. n. 259/2003 - Inadeguata pubblicità dell'istanza

    Il Tribunale ritiene che la pubblicazione online sui siti istituzionali sia adeguata, ma che nel caso specifico il Comune di Ancona non abbia fornito prova inconfutabile di tale pubblicizzazione. Tuttavia, il vizio procedurale è sanato ai sensi dell'art. 21 octies L. 241/1990, in quanto non incidente sull'esito sostanziale del provvedimento.

  • Rigettato
    Violazione art. 44, comma 5, e art. 49, comma 1, d.lgs. n. 259/2003 - Mancata comunicazione ai soggetti coinvolti

    Il Tribunale ritiene che i ricorrenti confondano l'onere di comunicare la presentazione dell'istanza con l'onere di comunicazione dell'inizio dei lavori, che attiene a una fase successiva. Anche in caso di vizio, la partecipazione delle amministrazioni coinvolte ne avrebbe determinato il superamento.

  • Rigettato
    Violazione art. 14 bis L. 241/1990, eccesso di potere, difetto di istruttoria e motivazione - Superamento parere negativo Comune di Falconara Marittima

    Il Tribunale ritiene che il dissenso del Comune di Falconara Marittima fosse basato su rilievi generici e deboli, che il Comune di Ancona ha legittimamente superato fornendo adeguata motivazione e rispondendo puntualmente alle osservazioni.

  • Rigettato
    Violazione d.lgs. n. 127/2016, art. 7 L.R. Marche n. 10/2002, eccesso di potere - Contrasto con determinazione dirigenziale n. 2343/2023

    Il Tribunale rileva che le prescrizioni, inclusa quella relativa all'Osservatorio Astronomico, sono a carico del gestore e incidono sulla fase di esecuzione dell'opera. La delibera dell'Osservatorio è antecedente alla comunicazione di inizio lavori, escludendo vizi istruttori o contraddittorietà.

  • Rigettato
    Violazione Convenzione di Aarhus e principio di precauzione - Impatto ambientale e paesaggistico

    I ricorrenti non hanno fornito prova dei pregiudizi invocati. Il parere ARPAM è favorevole e indica la compatibilità con i limiti normativi. Il principio di precauzione non impone il divieto di attività in assenza di rischio specifico dimostrato scientificamente.

  • Rigettato
    Violazione art. 44 DPR n. 327/2001, eccesso di potere - Incidenza sul valore degli immobili

    L'ipotetico danno patrimoniale è un'enunciazione generica non supportata da prove concrete. La mera prossimità dell'opera non dimostra il pregiudizio subito dai ricorrenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Ancona, sez. II, sentenza 07/02/2026, n. 151
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
    Numero : 151
    Data del deposito : 7 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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