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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/11/2025, n. 4065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4065 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. 4219/2024
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 4219/2024 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 7.11.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 7 NOVEMBRE 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 4219/2024 promossa da
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
rappresentato e difeso, per procura in atti dall'Avv. Francesco Silluzio C.F._1 dal quale è rappresentata e difesa e presso il cui studio in Catania, Via E. D'Angiò n.2 è elettivamente domiciliato
-Ricorrente- 1 CONTRO
, Controparte_1
- resistente contumace-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.4.2024, il ricorrente in epigrafe indicato, precisava che, sebbene avesse interrotto, in data 28.05.2023, l'attività lavorativa presso la Parte_2 per motivi che sono oggetto di un procedimento penale attualmente in corso,
[...] inspiegabilmente non gli è stata riconosciuta, dall' resistente, il beneficio della NASPI CP_1 richiesta con regolare domanda. Richiamava a tal proposito la normativa di settore e precisava, altresì, che l' resistente aveva richiesto i carichi pendenti, l'ordinanza di CP_1 scarcerazione del Tribunale di Catania, documenti che nulla hanno a che vedere col beneficio di cui aveva diritto. Richiamava, quindi, la Sentenza della Corte Costituzionale 25 maggio-2 luglio 2021, n. 137 (Illegittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 58 e 61, della legge 28 giugno 2012, n. 92) con la quale la Consulta ha chiarito che “la revoca dei trattamenti assistenziali di cui alla disposizione oggetto di censura può concretamente comportare il rischio che il condannato, ammesso a scontare la pena in regime di detenzione domiciliare o in altro regime alternativo alla detenzione in carcere, poiché non a carico dell'istituto carcerario, non disponga di sufficienti mezzi per la propria sussistenza”, e precisava, ancora, coma la Corte abbia affermato che “l'illegittimità della revoca, infatti, deriva dal pregiudizio al diritto all'assistenza per chi necessiti dei mezzi per sopravvivere, che deve essere comunque garantito a ciascun individuo, pur se colpevole di determinati reati” e precisava che, sulla CP_ base di quanto richiamato, l' non avrebbe dovuto procedere più alla revoca dei trattamenti assistenziali nei confronti di quei soggetti che scontano la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.
Concludeva chiedendo: Ordinarsi all' La liquidazione della dovuta NASPI al CP_1 ricorrente dal mese di giugno 2023 a dicembre 2023; Riconoscere come dovuto tale beneficio per i motivi su esposti nel merito e pertanto;
Condannare il resistente alal corresponsione del beneficio ed alle spese legali, competenze, onorari
CP_ Nessuno si costituiva per l' di cui va pertanto dichiarata la contumacia
2 Fissata la prima udienza, dopo diversi rinvii al fine di rinnovare la notifica in confronto a parte resistente, che pur tuttavia ha ritenuto di non costituirsi a fronte della notifica regolare effettuata il 14.04.2025 all'indirizzo pec:
t", la causa veniva rinviata, per discussione Email_1
e decisione, all'udienza del 7.11.2025 disponendo che la stessa fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”. Con successivo provvedimento del 30.10.2025 il sottoscritto giudice onorario veniva delegato per l'attività relativa all'udienza di discussione e per la decisione
L'udienza del 7.11.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
All'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
Il nodo della controversia attiene unicamente alla sussistenza o meno della condizione ostativa CP_ prevista dalla norma richiamata dall' in data 23.4.2021.
È, dunque, necessario prendere le mosse dal disposto di cui all'art. 2, commi 58 e 61, della L.
92/2012:
Co.58.” Con la sentenza di condanna per i reati di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416- bis, 416-ter e 422 del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, il giudice dispone la sanzione accessoria della revoca delle seguenti prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, di cui il condannato sia eventualmente titolare: indennità di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili. Con la medesima sentenza il giudice dispone anche la revoca dei trattamenti previdenziali a carico degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, ovvero di forme sostitutive, esclusive ed esonerative delle stesse, erogati al condannato, nel caso in cui accerti, o sia stato già accertato con sentenza in altro procedimento giurisdizionale, che questi abbiano origine, in tutto o in parte, da un rapporto di lavoro fittizio a copertura di attività illecite connesse a taluno dei reati di cui al primo periodo (30)”
Co.61. “Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trasmette agli enti titolari dei relativi rapporti l'elenco dei soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato per
3 i reati di cui al comma 58, ai fini della revoca, con effetto non retroattivo, delle prestazioni di cui al medesimo comma 58, primo periodo”
Con sentenza n. 137/2021 la Corte Costituzionale si è così pronunciata:
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 61, della legge 28 giugno 2012, n.
92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), nella parte in cui prevede la revoca delle prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, quali l'indennità di disoccupazione, l'assegno sociale, la pensione sociale e la pensione per gli invalidi civili, nei confronti di coloro che scontino la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere;
2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87
(Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 58, della legge n. 92 del 2012, nella parte in cui prevede la revoca delle prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, quali
l'indennità di disoccupazione, l'assegno sociale, la pensione sociale e la pensione per gli invalidi civili, nei confronti di coloro che scontino la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere. …
Ciò premesso, in disparte il fatto che con messaggio del 16.3.2022, l'istituto ha precisato che
“al fine di procedere all'erogazione della prestazione, l'interessato è tenuto a produrre il provvedimento della competente Autorità giudiziaria da cui risulti la data a partire dalla quale il medesimo è stato ammesso a scontare la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere” nel caso che ci occupa non risulta provato che il ricorrente si trovi in regime alternativo alla detenzione in carcere. Nessuna documentazione ha prodotto il ricorrente al fine di giustificare e provare di versare nelle condizioni fotografate dalla sentenza della Corte
Costituzionale sopra citata.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato
CP_
In considerazione della mancata costituzione dell' appare equo compensare le spese di lite fra le parti
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4219/2024 R.G. così statuisce:
Rigetta il ricorso
Compensa interamente le spese di lite tra le parti
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico
Catania 13 NOVEMBRE 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
5
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 4219/2024 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 7.11.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 7 NOVEMBRE 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 4219/2024 promossa da
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
rappresentato e difeso, per procura in atti dall'Avv. Francesco Silluzio C.F._1 dal quale è rappresentata e difesa e presso il cui studio in Catania, Via E. D'Angiò n.2 è elettivamente domiciliato
-Ricorrente- 1 CONTRO
, Controparte_1
- resistente contumace-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.4.2024, il ricorrente in epigrafe indicato, precisava che, sebbene avesse interrotto, in data 28.05.2023, l'attività lavorativa presso la Parte_2 per motivi che sono oggetto di un procedimento penale attualmente in corso,
[...] inspiegabilmente non gli è stata riconosciuta, dall' resistente, il beneficio della NASPI CP_1 richiesta con regolare domanda. Richiamava a tal proposito la normativa di settore e precisava, altresì, che l' resistente aveva richiesto i carichi pendenti, l'ordinanza di CP_1 scarcerazione del Tribunale di Catania, documenti che nulla hanno a che vedere col beneficio di cui aveva diritto. Richiamava, quindi, la Sentenza della Corte Costituzionale 25 maggio-2 luglio 2021, n. 137 (Illegittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 58 e 61, della legge 28 giugno 2012, n. 92) con la quale la Consulta ha chiarito che “la revoca dei trattamenti assistenziali di cui alla disposizione oggetto di censura può concretamente comportare il rischio che il condannato, ammesso a scontare la pena in regime di detenzione domiciliare o in altro regime alternativo alla detenzione in carcere, poiché non a carico dell'istituto carcerario, non disponga di sufficienti mezzi per la propria sussistenza”, e precisava, ancora, coma la Corte abbia affermato che “l'illegittimità della revoca, infatti, deriva dal pregiudizio al diritto all'assistenza per chi necessiti dei mezzi per sopravvivere, che deve essere comunque garantito a ciascun individuo, pur se colpevole di determinati reati” e precisava che, sulla CP_ base di quanto richiamato, l' non avrebbe dovuto procedere più alla revoca dei trattamenti assistenziali nei confronti di quei soggetti che scontano la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.
Concludeva chiedendo: Ordinarsi all' La liquidazione della dovuta NASPI al CP_1 ricorrente dal mese di giugno 2023 a dicembre 2023; Riconoscere come dovuto tale beneficio per i motivi su esposti nel merito e pertanto;
Condannare il resistente alal corresponsione del beneficio ed alle spese legali, competenze, onorari
CP_ Nessuno si costituiva per l' di cui va pertanto dichiarata la contumacia
2 Fissata la prima udienza, dopo diversi rinvii al fine di rinnovare la notifica in confronto a parte resistente, che pur tuttavia ha ritenuto di non costituirsi a fronte della notifica regolare effettuata il 14.04.2025 all'indirizzo pec:
t", la causa veniva rinviata, per discussione Email_1
e decisione, all'udienza del 7.11.2025 disponendo che la stessa fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”. Con successivo provvedimento del 30.10.2025 il sottoscritto giudice onorario veniva delegato per l'attività relativa all'udienza di discussione e per la decisione
L'udienza del 7.11.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
All'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
Il nodo della controversia attiene unicamente alla sussistenza o meno della condizione ostativa CP_ prevista dalla norma richiamata dall' in data 23.4.2021.
È, dunque, necessario prendere le mosse dal disposto di cui all'art. 2, commi 58 e 61, della L.
92/2012:
Co.58.” Con la sentenza di condanna per i reati di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416- bis, 416-ter e 422 del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, il giudice dispone la sanzione accessoria della revoca delle seguenti prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, di cui il condannato sia eventualmente titolare: indennità di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili. Con la medesima sentenza il giudice dispone anche la revoca dei trattamenti previdenziali a carico degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, ovvero di forme sostitutive, esclusive ed esonerative delle stesse, erogati al condannato, nel caso in cui accerti, o sia stato già accertato con sentenza in altro procedimento giurisdizionale, che questi abbiano origine, in tutto o in parte, da un rapporto di lavoro fittizio a copertura di attività illecite connesse a taluno dei reati di cui al primo periodo (30)”
Co.61. “Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trasmette agli enti titolari dei relativi rapporti l'elenco dei soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato per
3 i reati di cui al comma 58, ai fini della revoca, con effetto non retroattivo, delle prestazioni di cui al medesimo comma 58, primo periodo”
Con sentenza n. 137/2021 la Corte Costituzionale si è così pronunciata:
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 61, della legge 28 giugno 2012, n.
92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), nella parte in cui prevede la revoca delle prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, quali l'indennità di disoccupazione, l'assegno sociale, la pensione sociale e la pensione per gli invalidi civili, nei confronti di coloro che scontino la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere;
2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87
(Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 58, della legge n. 92 del 2012, nella parte in cui prevede la revoca delle prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, quali
l'indennità di disoccupazione, l'assegno sociale, la pensione sociale e la pensione per gli invalidi civili, nei confronti di coloro che scontino la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere. …
Ciò premesso, in disparte il fatto che con messaggio del 16.3.2022, l'istituto ha precisato che
“al fine di procedere all'erogazione della prestazione, l'interessato è tenuto a produrre il provvedimento della competente Autorità giudiziaria da cui risulti la data a partire dalla quale il medesimo è stato ammesso a scontare la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere” nel caso che ci occupa non risulta provato che il ricorrente si trovi in regime alternativo alla detenzione in carcere. Nessuna documentazione ha prodotto il ricorrente al fine di giustificare e provare di versare nelle condizioni fotografate dalla sentenza della Corte
Costituzionale sopra citata.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato
CP_
In considerazione della mancata costituzione dell' appare equo compensare le spese di lite fra le parti
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4219/2024 R.G. così statuisce:
Rigetta il ricorso
Compensa interamente le spese di lite tra le parti
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico
Catania 13 NOVEMBRE 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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