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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 12/08/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 245/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 10 luglio 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 245/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dagli avv.ti GIULIO MAIONE, LUCA C.F._1
AMBROSINI, MATHIS MACIERI elett. dom.to in VIA INDIPENDENZA 18/B 61032 FANO
APPELLANTE/I contro rappresentato e difeso dall'avv. KATIA MONCERI elett.te dom.to in Controparte_1 indirizzo Telematico rappresentato e difeso dall'avv. MARCO BRUSCIOTTI elett.te dom.to Controparte_2 in indirizzo Telematico
APPELLATO/I
Conclusioni come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
propone appello avverso la sentenza n. 70/2023 del 09/11/2023 emessa dal Parte_1
Tribunale di Urbino, Sezione Lavoro, depositata in data 11/01/2024 e non notificata, con la quale veniva respinta, con condanna alle spese, la domanda da lui avanzata al fine di accertare e dichiarare pagina 1 di 6 l'integrale responsabilità della ditta individuale e la sua condanna (in solido con Controparte_1
) al pagamento della somma di € 27.287,25 a titolo di risarcimento del danno, Controparte_1 patrimoniale e non patrimoniale, patito e patendo a seguito dell'infortunio sul lavoro avvenuto in data
17/06/2019.
Riteneva, infatti, il primo giudice che il fatto denunciato dall'infortunato fosse completamente differente da quello allegato in sede di ricorso introduttivo, con conseguente difetto della prova della condotta materiale tenuta dal datore di lavoro (si legge nella sentenza impugnata quanto segue “Deve in primo luogo osservarsi che non è stato escusso né indicato alcun testimone a dimostrazione dei fatti allegati dal lavoratore;
la ricostruzione effettuata dal ricorrente non appare inoltre attendibile in quanto lo stesso lavoratore al momento dell'accesso al Pronto Soccorso in data 17/06/2019 (doc.1 della memoria), ha dichiarato di essersi provocato accidentalmente il danno schiacciando il dito mignolo della mano destra tra due grosse pietre;
tale ricostruzione è stata confermata anche in sede di denuncia dell'infortunio all'INAIL effettuata il giorno 18/06/2019 laddove viene indicato che mentre il lavoratore “stava spostando delle pietre, una pietra scivolava e gli cadeva sul dito”. Dal verbale di sommarie informazioni redatto dall'Asur in data 23.07.2019 si evince infine che l'infortunato ha espressamente dichiarato quanto segue: “La pietra che è rotolata poggiava in parte sulla terra e non pensavo che una volta rimossa la pietra scelta di fianco
(…) rotolasse sulle mie mani”).
Ebbene, ritiene l'appellante l'erroneità della sentenza impugnata, contestandosi l'affermazione del giudice circa la mancanza di prova, non avendo l'appellante denunciato due versioni diverse dell'accaduto, “in quanto inizialmente ha omesso semplicemente di indicare la condotta del datore di lavoro, non ritenendola necessaria per il riconoscimento dell'infortunio dallo stesso subito;
nel ricorso introduttivo, invece, vista anche la richiesta di risarcimento danni nei confronti del datore di lavoro, lo stesso ha riferito i fatti come sono accaduti con più precisione”. Aggiunge, poi, l'appellante che “Alla pagina 5 dei motivi della decisione, alle righe 4-5, il Giudice di prime cure osserva che non è stato escusso alcun testimone a dimostrazione dei fatti allegati dal lavoratore. In proposito si rileva che, al momento dell'infortunio, il sig. e il datore di lavoro si trovavano da soli a lavorare sulla scelta Pt_1 delle pietre e pertanto non vi sono testimoni che possano riferire sullo svolgimento dei fatti”.
Nel giudizio di appello si sono costituita le parti appellate, e Controparte_1 CP_2
resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
[...]
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
L'appello, deciso allo stato degli atti, deve ritenersi infondato.
Si premette che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (v. da ultimo ordinanza n. 22021 del 12/07/2022, sentenza n. 9166/2017), “dal punto di vista del lavoratore danneggiato da infortunio sul lavoro o da malattia professionale si presenta un primo e più immediato
pagina 2 di 6 ambito di tutela da far valere nei confronti dell'INAIL, caratterizzato dall'irrilevanza della componente soggettiva, in quanto l'indennizzo viene erogato a prescindere da ogni valutazione di responsabilità, e dall'automaticità delle prestazioni, le quali spettano anche se il datore di lavoro non sia adempiente ai suoi obblighi assicurativi;
inoltre, dal punto di vista quantitativo, le prestazioni assicurative, svincolate dalla personalizzazione del danno, sono erogate sulla base di criteri predeterminati stabiliti dalla legge. Con tale tutela può concorrere, pur restando autonoma, quella azionabile nei confronti del datore di lavoro che resta civilmente responsabile per i danni che abbiamo definito complementari e differenziali, basati su diversi presupposti e condizioni, ma che hanno la caratteristica di non essere quantitativamente determinabili a priori;
essi prefigurano un ammontare composito potenzialmente più esteso rispetto a quello conseguibile con la mera garanzia assicurativa, sicché quest'ultima non necessariamente lo contiene”.
In altri termini, l'erogazione effettuata dall'INAIL è strutturata in termini di mero indennizzo, indennizzo che, a differenza del risarcimento, è svincolato dalla sussistenza di un illecito (contrattuale od aquiliano) e, di conseguenza, può essere disposto anche a prescindere dall'elemento soggettivo di chi ha realizzato la condotta dannosa e da una sua responsabilità.
Dunque, una volta che si sia verificato che ricorrano le condizioni soggettive ed oggettive per la tutela obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali stabilite dal d.P.R. n. 1124 del 1965, il giudice dovrà, poi, procedere alla verifica di applicabilità dell'art. 10 del decreto citato nell'intero del suo articolato meccanismo, anche ex officio ed indipendentemente da una richiesta di parte in quanto si tratta dell'applicazione di norme di legge al cui rispetto il giudice è tenuto: “prima individuando i danni richiesti dal lavoratore che non siano riconducibili alla copertura assicurativa e che si definiscono, per comodità di sintesi, complementari (per essi non opera l'esonero del datore di lavoro di cui al primo comma dell'art. 10 d.P.R. n. 1124 del 1965 e quindi gli stessi andranno risarciti secondo le comuni regole della responsabilità civile, anche in punto di presunzione di colpa); indi, ove siano dedotte in fatto dal lavoratore circostanze che possano integrare gli estremi di un reato perseguibile d'ufficio, attuato il giudizio di sussunzione e di qualificazione giuridica che compete al giudice, questi potrà accertare in via incidentale autonoma la sussistenza dell'illecito penale e, in caso di esito positivo circa tale accertamento, procedere alla determinazione dell'eventuale danno differenziale, secondo le regole dettate dai successivi commi dell'art. 10 più volte citato;
valuterà, cioè, il complessivo valore monetario del danno civilistico secondo i criteri comuni, con le indispensabili personalizzazioni, e da esso detrarrà quanto indennizzabile dall'INAIL, in base ai parametri legali, in relazione alle medesime componenti del danno, distinguendo, altresì, tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale”. pagina 3 di 6 Ancora, da ultimo, con sentenza n. 33639 del 15/11/2022, la Cassazione ha ribadito che “Ai sensi dell'art. 10, comma 1, D.P.R. n. 1124 del 1965, l'assicurazione obbligatoria prevista dal decreto citato esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nell'ambito dei rischi coperti dall'assicurazione, con i suoi limiti oggettivi e soggettivi, per cui laddove la copertura assicurativa non interviene per mancanza di presupposti, l'esonero non opera;
in tali casi, per il risarcimento dei danni convenzionalmente definiti "complementari", vigono le regole generali del diritto comune previste in caso di inadempimento contrattuale (principio ribadito da questa Corte, sulla scorta di Corte cost. n. 356 del 1991, più volte: Cass. n. 1114 del 2002; Cass. n.
16250 del 2003; Cass. n. 8386 del 2006; Cass. n. 10834 del 2010; Cass. n. 9166 del 2017). L'esonero del datore di lavoro non opera anche quando ricorre il meccanismo previsto dai commi dell'art. 10 citato successivi al primo, allorquando venga accertato che i fatti da cui deriva l'infortunio o la malattia "costituiscano reato sotto il profilo dell'elemento soggettivo e oggettivo" (così Corte cost. n.
102 del 1981), per cui la responsabilità permane "per la parte che eccede le indennità liquidate" dall'INAIL ed il risarcimento "è dovuto" dal datore di lavoro. Di qui la nozione di danno cd.
"differenziale", inteso come quella parte di risarcimento che eccede l'importo dell'indennizzo coperto dall'assicurazione obbligatoria e che resta a carico del datore di lavoro ove il fatto sia riconducibile ad un reato perseguibile d'ufficio (come già sancito da Cass. n. 20807/2016 cit.)”.
Va, poi, aggiunto che, come affermato da Cass. n. 12041 del 2020, la disciplina prevista dagli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965 deve essere interpretata nel senso che l'accertamento incidentale in sede civile del fatto che costituisce reato, sia nel caso di azione proposta dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno cd. differenziale, sia nel caso dell'azione di regresso proposta dall'Inail, deve essere condotto secondo le regole comuni della responsabilità contrattuale, anche in ordine all'elemento soggettivo della colpa ed al nesso causale fra fatto ed evento dannoso. In questo senso, ai fini dell'accertamento del danno differenziale, è sufficiente che siano dedotte in fatto dal lavoratore circostanze che possano integrare gli estremi di un reato perseguibile d'ufficio, sottolineando che anche la violazione delle regole di cui all'art. 2087 c.c., norma di cautela avente carattere generale, è idonea a concretare la responsabilità penale (Corte cost. n. 74 del 1981;
Cass. n. 1579 del 2000).
In proposito, è noto che la formulazione dell'art. 2087 c.c. correla l'obbligo di protezione alle concrete e indefinite situazioni di rischio a cui il lavoratore può trovarsi esposto e in tal modo impone al datore di lavoro l'adozione non solo delle misure “nominate”, ma anche di tutte quelle che, seppure non tipizzate, siano richieste dalle conoscenze tecniche e dall'esperienza riferite ad un determinato momento storico. Sicchè “Il datore di lavoro, in caso di violazione della disciplina antinfortunistica, è pagina 4 di 6 esonerato da responsabilità soltanto quando la condotta del dipendente abbia assunto i caratteri dell'abnormità, dell'imprevedibilità e dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute” (Cass. Civ., Sez. Lav. n. 9120/2024).
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha delineato i profili del riparto degli oneri probatori in caso di infortunio, precisando che il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento integrale del danno patito, a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale, ha l'onere di provare il fatto costituente l'inadempimento ed il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento e il danno (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 37453/2022).
Si è, così, affermato (v. Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 24742 del 08/10/2018) che “l'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro - di natura contrattuale - va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento;
ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute,
l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi”.
Ebbene, nel caso di specie, il lavoratore (al di là di una incomprensibile richiesta di condanna della ditta individuale in solido con il titolare, laddove è noto che la soggettività giuridica della ditta individuale coincide con la persona fisica), con l'originario ricorso, non ha specificato in alcun modo l'eventuale percezione di indennizzo da parte dell'INAIL ma ha agito direttamente nei confronti del datore di lavoro per ottenere l'intero risarcimento, impedendo di valutare l'esistenza di eventuali occulte duplicazioni o indebite locupletazioni risarcitorie in favore del danneggiato.
Al di là di tali omissioni, va, in ogni modo, osservato come sia del tutto condivisibile la sentenza impugnata laddove ha osservato come il ricorrente sia venuto meno al proprio, seppure minimale, onere probatorio in merito alle modalità di verificazione del sinistro, elemento indispensabile al fine di accertare la colpa del datore di lavoro.
Con il proprio atto di appello, la parte si limita, infatti, a contestare l'assenza di contrasto nella descrizione del sinistro tra quanto esposto in ricorso e quanto affermato dalla parte in sede amministrativa, ammettendo, tuttavia, che “il sig. e il datore di lavoro si trovavano da soli a Pt_1 lavorare sulla scelta delle pietre e pertanto non vi sono testimoni che possano riferire sullo svolgimento dei fatti”.
pagina 5 di 6 Ebbene, in assenza di testimoni sul fatto, non si vede come la parte possa pretendere di provare le modalità di verificazione del sinistro, sicché anche in questo grado, non può che ritenersi impossibile accertare se lo schiacciamento del dito del sia avvenuto per una accidentale caduta di un masso Pt_1 oppure per una erronea manovra dell'escavatore in ipotesi condotto dal datore di lavoro.
Dunque, non potendosi ricostruire, neppure in via indiziaria, quelle che sono state le modalità di verificazione del danno, non è possibile riconoscere alcuna colpa in capo al datore di lavoro che, dal canto suo, ha, comunque, provato, come da testimonianze assunte in primo grado, di avere consegnato ai dipendenti i dispositivi di protezione (circostanza peraltro ammessa anche dal lavoratore agli Part ispettori dell' doc. 17).
D'altronde, anche laddove si ritenesse provato che il lavoratore non avesse i guanti antiinfortunistici al momento dell'incidente (per mancata consegna o per mancato controllo da parte del datore di lavoro del loro uso), tale omissione non pare poter avere avuto un ruolo determinante sulle conseguenze dell'infortunio, essendo noto che i guanti possono proteggere da graffi o sfregamenti ma non possono impedire le conseguenze di uno schiacciamento importante, come quello derivante dalla caduta di una pietra.
Di conseguenza, l'infortunio può ricadere unicamente nell'ambito della tutela INAIL, rimanendo esclusa l'azione per conseguire il danno differenziale (o complementare in caso di invalidità inferiore al
6%) nei confronti del datore di lavoro per mancanza di prova di cui era onerato il lavoratore.
In forza dei suesposti argomenti la sentenza va confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore delle appellate delle spese del presente grado di giudizio, che liquida, per ciascuna parte, in euro 3.500,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e CNPAF nella misura di legge;
4) dichiara la parte appellante tenuta al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già versato per l'impugnazione, salvo eventuali motivi di esenzione.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 10 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 10 luglio 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 245/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dagli avv.ti GIULIO MAIONE, LUCA C.F._1
AMBROSINI, MATHIS MACIERI elett. dom.to in VIA INDIPENDENZA 18/B 61032 FANO
APPELLANTE/I contro rappresentato e difeso dall'avv. KATIA MONCERI elett.te dom.to in Controparte_1 indirizzo Telematico rappresentato e difeso dall'avv. MARCO BRUSCIOTTI elett.te dom.to Controparte_2 in indirizzo Telematico
APPELLATO/I
Conclusioni come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
propone appello avverso la sentenza n. 70/2023 del 09/11/2023 emessa dal Parte_1
Tribunale di Urbino, Sezione Lavoro, depositata in data 11/01/2024 e non notificata, con la quale veniva respinta, con condanna alle spese, la domanda da lui avanzata al fine di accertare e dichiarare pagina 1 di 6 l'integrale responsabilità della ditta individuale e la sua condanna (in solido con Controparte_1
) al pagamento della somma di € 27.287,25 a titolo di risarcimento del danno, Controparte_1 patrimoniale e non patrimoniale, patito e patendo a seguito dell'infortunio sul lavoro avvenuto in data
17/06/2019.
Riteneva, infatti, il primo giudice che il fatto denunciato dall'infortunato fosse completamente differente da quello allegato in sede di ricorso introduttivo, con conseguente difetto della prova della condotta materiale tenuta dal datore di lavoro (si legge nella sentenza impugnata quanto segue “Deve in primo luogo osservarsi che non è stato escusso né indicato alcun testimone a dimostrazione dei fatti allegati dal lavoratore;
la ricostruzione effettuata dal ricorrente non appare inoltre attendibile in quanto lo stesso lavoratore al momento dell'accesso al Pronto Soccorso in data 17/06/2019 (doc.1 della memoria), ha dichiarato di essersi provocato accidentalmente il danno schiacciando il dito mignolo della mano destra tra due grosse pietre;
tale ricostruzione è stata confermata anche in sede di denuncia dell'infortunio all'INAIL effettuata il giorno 18/06/2019 laddove viene indicato che mentre il lavoratore “stava spostando delle pietre, una pietra scivolava e gli cadeva sul dito”. Dal verbale di sommarie informazioni redatto dall'Asur in data 23.07.2019 si evince infine che l'infortunato ha espressamente dichiarato quanto segue: “La pietra che è rotolata poggiava in parte sulla terra e non pensavo che una volta rimossa la pietra scelta di fianco
(…) rotolasse sulle mie mani”).
Ebbene, ritiene l'appellante l'erroneità della sentenza impugnata, contestandosi l'affermazione del giudice circa la mancanza di prova, non avendo l'appellante denunciato due versioni diverse dell'accaduto, “in quanto inizialmente ha omesso semplicemente di indicare la condotta del datore di lavoro, non ritenendola necessaria per il riconoscimento dell'infortunio dallo stesso subito;
nel ricorso introduttivo, invece, vista anche la richiesta di risarcimento danni nei confronti del datore di lavoro, lo stesso ha riferito i fatti come sono accaduti con più precisione”. Aggiunge, poi, l'appellante che “Alla pagina 5 dei motivi della decisione, alle righe 4-5, il Giudice di prime cure osserva che non è stato escusso alcun testimone a dimostrazione dei fatti allegati dal lavoratore. In proposito si rileva che, al momento dell'infortunio, il sig. e il datore di lavoro si trovavano da soli a lavorare sulla scelta Pt_1 delle pietre e pertanto non vi sono testimoni che possano riferire sullo svolgimento dei fatti”.
Nel giudizio di appello si sono costituita le parti appellate, e Controparte_1 CP_2
resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
[...]
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
L'appello, deciso allo stato degli atti, deve ritenersi infondato.
Si premette che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (v. da ultimo ordinanza n. 22021 del 12/07/2022, sentenza n. 9166/2017), “dal punto di vista del lavoratore danneggiato da infortunio sul lavoro o da malattia professionale si presenta un primo e più immediato
pagina 2 di 6 ambito di tutela da far valere nei confronti dell'INAIL, caratterizzato dall'irrilevanza della componente soggettiva, in quanto l'indennizzo viene erogato a prescindere da ogni valutazione di responsabilità, e dall'automaticità delle prestazioni, le quali spettano anche se il datore di lavoro non sia adempiente ai suoi obblighi assicurativi;
inoltre, dal punto di vista quantitativo, le prestazioni assicurative, svincolate dalla personalizzazione del danno, sono erogate sulla base di criteri predeterminati stabiliti dalla legge. Con tale tutela può concorrere, pur restando autonoma, quella azionabile nei confronti del datore di lavoro che resta civilmente responsabile per i danni che abbiamo definito complementari e differenziali, basati su diversi presupposti e condizioni, ma che hanno la caratteristica di non essere quantitativamente determinabili a priori;
essi prefigurano un ammontare composito potenzialmente più esteso rispetto a quello conseguibile con la mera garanzia assicurativa, sicché quest'ultima non necessariamente lo contiene”.
In altri termini, l'erogazione effettuata dall'INAIL è strutturata in termini di mero indennizzo, indennizzo che, a differenza del risarcimento, è svincolato dalla sussistenza di un illecito (contrattuale od aquiliano) e, di conseguenza, può essere disposto anche a prescindere dall'elemento soggettivo di chi ha realizzato la condotta dannosa e da una sua responsabilità.
Dunque, una volta che si sia verificato che ricorrano le condizioni soggettive ed oggettive per la tutela obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali stabilite dal d.P.R. n. 1124 del 1965, il giudice dovrà, poi, procedere alla verifica di applicabilità dell'art. 10 del decreto citato nell'intero del suo articolato meccanismo, anche ex officio ed indipendentemente da una richiesta di parte in quanto si tratta dell'applicazione di norme di legge al cui rispetto il giudice è tenuto: “prima individuando i danni richiesti dal lavoratore che non siano riconducibili alla copertura assicurativa e che si definiscono, per comodità di sintesi, complementari (per essi non opera l'esonero del datore di lavoro di cui al primo comma dell'art. 10 d.P.R. n. 1124 del 1965 e quindi gli stessi andranno risarciti secondo le comuni regole della responsabilità civile, anche in punto di presunzione di colpa); indi, ove siano dedotte in fatto dal lavoratore circostanze che possano integrare gli estremi di un reato perseguibile d'ufficio, attuato il giudizio di sussunzione e di qualificazione giuridica che compete al giudice, questi potrà accertare in via incidentale autonoma la sussistenza dell'illecito penale e, in caso di esito positivo circa tale accertamento, procedere alla determinazione dell'eventuale danno differenziale, secondo le regole dettate dai successivi commi dell'art. 10 più volte citato;
valuterà, cioè, il complessivo valore monetario del danno civilistico secondo i criteri comuni, con le indispensabili personalizzazioni, e da esso detrarrà quanto indennizzabile dall'INAIL, in base ai parametri legali, in relazione alle medesime componenti del danno, distinguendo, altresì, tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale”. pagina 3 di 6 Ancora, da ultimo, con sentenza n. 33639 del 15/11/2022, la Cassazione ha ribadito che “Ai sensi dell'art. 10, comma 1, D.P.R. n. 1124 del 1965, l'assicurazione obbligatoria prevista dal decreto citato esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nell'ambito dei rischi coperti dall'assicurazione, con i suoi limiti oggettivi e soggettivi, per cui laddove la copertura assicurativa non interviene per mancanza di presupposti, l'esonero non opera;
in tali casi, per il risarcimento dei danni convenzionalmente definiti "complementari", vigono le regole generali del diritto comune previste in caso di inadempimento contrattuale (principio ribadito da questa Corte, sulla scorta di Corte cost. n. 356 del 1991, più volte: Cass. n. 1114 del 2002; Cass. n.
16250 del 2003; Cass. n. 8386 del 2006; Cass. n. 10834 del 2010; Cass. n. 9166 del 2017). L'esonero del datore di lavoro non opera anche quando ricorre il meccanismo previsto dai commi dell'art. 10 citato successivi al primo, allorquando venga accertato che i fatti da cui deriva l'infortunio o la malattia "costituiscano reato sotto il profilo dell'elemento soggettivo e oggettivo" (così Corte cost. n.
102 del 1981), per cui la responsabilità permane "per la parte che eccede le indennità liquidate" dall'INAIL ed il risarcimento "è dovuto" dal datore di lavoro. Di qui la nozione di danno cd.
"differenziale", inteso come quella parte di risarcimento che eccede l'importo dell'indennizzo coperto dall'assicurazione obbligatoria e che resta a carico del datore di lavoro ove il fatto sia riconducibile ad un reato perseguibile d'ufficio (come già sancito da Cass. n. 20807/2016 cit.)”.
Va, poi, aggiunto che, come affermato da Cass. n. 12041 del 2020, la disciplina prevista dagli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965 deve essere interpretata nel senso che l'accertamento incidentale in sede civile del fatto che costituisce reato, sia nel caso di azione proposta dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno cd. differenziale, sia nel caso dell'azione di regresso proposta dall'Inail, deve essere condotto secondo le regole comuni della responsabilità contrattuale, anche in ordine all'elemento soggettivo della colpa ed al nesso causale fra fatto ed evento dannoso. In questo senso, ai fini dell'accertamento del danno differenziale, è sufficiente che siano dedotte in fatto dal lavoratore circostanze che possano integrare gli estremi di un reato perseguibile d'ufficio, sottolineando che anche la violazione delle regole di cui all'art. 2087 c.c., norma di cautela avente carattere generale, è idonea a concretare la responsabilità penale (Corte cost. n. 74 del 1981;
Cass. n. 1579 del 2000).
In proposito, è noto che la formulazione dell'art. 2087 c.c. correla l'obbligo di protezione alle concrete e indefinite situazioni di rischio a cui il lavoratore può trovarsi esposto e in tal modo impone al datore di lavoro l'adozione non solo delle misure “nominate”, ma anche di tutte quelle che, seppure non tipizzate, siano richieste dalle conoscenze tecniche e dall'esperienza riferite ad un determinato momento storico. Sicchè “Il datore di lavoro, in caso di violazione della disciplina antinfortunistica, è pagina 4 di 6 esonerato da responsabilità soltanto quando la condotta del dipendente abbia assunto i caratteri dell'abnormità, dell'imprevedibilità e dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute” (Cass. Civ., Sez. Lav. n. 9120/2024).
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha delineato i profili del riparto degli oneri probatori in caso di infortunio, precisando che il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento integrale del danno patito, a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale, ha l'onere di provare il fatto costituente l'inadempimento ed il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento e il danno (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 37453/2022).
Si è, così, affermato (v. Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 24742 del 08/10/2018) che “l'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro - di natura contrattuale - va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento;
ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute,
l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi”.
Ebbene, nel caso di specie, il lavoratore (al di là di una incomprensibile richiesta di condanna della ditta individuale in solido con il titolare, laddove è noto che la soggettività giuridica della ditta individuale coincide con la persona fisica), con l'originario ricorso, non ha specificato in alcun modo l'eventuale percezione di indennizzo da parte dell'INAIL ma ha agito direttamente nei confronti del datore di lavoro per ottenere l'intero risarcimento, impedendo di valutare l'esistenza di eventuali occulte duplicazioni o indebite locupletazioni risarcitorie in favore del danneggiato.
Al di là di tali omissioni, va, in ogni modo, osservato come sia del tutto condivisibile la sentenza impugnata laddove ha osservato come il ricorrente sia venuto meno al proprio, seppure minimale, onere probatorio in merito alle modalità di verificazione del sinistro, elemento indispensabile al fine di accertare la colpa del datore di lavoro.
Con il proprio atto di appello, la parte si limita, infatti, a contestare l'assenza di contrasto nella descrizione del sinistro tra quanto esposto in ricorso e quanto affermato dalla parte in sede amministrativa, ammettendo, tuttavia, che “il sig. e il datore di lavoro si trovavano da soli a Pt_1 lavorare sulla scelta delle pietre e pertanto non vi sono testimoni che possano riferire sullo svolgimento dei fatti”.
pagina 5 di 6 Ebbene, in assenza di testimoni sul fatto, non si vede come la parte possa pretendere di provare le modalità di verificazione del sinistro, sicché anche in questo grado, non può che ritenersi impossibile accertare se lo schiacciamento del dito del sia avvenuto per una accidentale caduta di un masso Pt_1 oppure per una erronea manovra dell'escavatore in ipotesi condotto dal datore di lavoro.
Dunque, non potendosi ricostruire, neppure in via indiziaria, quelle che sono state le modalità di verificazione del danno, non è possibile riconoscere alcuna colpa in capo al datore di lavoro che, dal canto suo, ha, comunque, provato, come da testimonianze assunte in primo grado, di avere consegnato ai dipendenti i dispositivi di protezione (circostanza peraltro ammessa anche dal lavoratore agli Part ispettori dell' doc. 17).
D'altronde, anche laddove si ritenesse provato che il lavoratore non avesse i guanti antiinfortunistici al momento dell'incidente (per mancata consegna o per mancato controllo da parte del datore di lavoro del loro uso), tale omissione non pare poter avere avuto un ruolo determinante sulle conseguenze dell'infortunio, essendo noto che i guanti possono proteggere da graffi o sfregamenti ma non possono impedire le conseguenze di uno schiacciamento importante, come quello derivante dalla caduta di una pietra.
Di conseguenza, l'infortunio può ricadere unicamente nell'ambito della tutela INAIL, rimanendo esclusa l'azione per conseguire il danno differenziale (o complementare in caso di invalidità inferiore al
6%) nei confronti del datore di lavoro per mancanza di prova di cui era onerato il lavoratore.
In forza dei suesposti argomenti la sentenza va confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore delle appellate delle spese del presente grado di giudizio, che liquida, per ciascuna parte, in euro 3.500,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e CNPAF nella misura di legge;
4) dichiara la parte appellante tenuta al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già versato per l'impugnazione, salvo eventuali motivi di esenzione.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 10 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
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