Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 16 dicembre 2010 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 22 giugno 2021 |
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- 1. Le disposizioni emergenziali del DL 17 marzo 2020 n. 18 per contenere il rischio di diffusione dell’epidemia di COVID19 nel contesto penitenziarioFabio Gianfilippi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 1
di Fabio Gianfilippi Sommario: 1.Disposizioni emergenziali e carcere. – 2.L'esecuzione domiciliare in deroga: requisiti e preclusioni. – 3.La nuova misura alla prova del sovraffollamento e del rischio sanitario. – 4.Le licenze straordinarie per i semiliberi. 1. Disposizioni emergenziali e carcere Il DL “cura Italia” approvato ieri contiene, all'interno di una vasta congerie di interventi legati alle più varie necessità connesse all'emergenza che stiamo attraversando, anche alcune disposizioni relative al carcere (art. 123 e 124), che si aggiungono a quelle, per la verità di portata assai limitata, contenute nel DL 8 marzo 2020 n. 11. 2. L'esecuzione domiciliare in deroga: requisiti e …
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Giurisprudenza • 263
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 17/12/2021, n. 46387Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento a carico di OT HO, nato in [...] il [...], C.U.I. 0281711 avverso la ordinanza del 01/07/2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Giacomo Rocchi; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. U Num. 46387 Anno 2021 Presidente: CASSANO MARGHERITA Relatore: ROCCHI …Leggi di più...
- esecuzione della pena subordinata all'avverarsi di una condizione·
- individuazione·
- esclusione·
- sospensione dell'esecuzione ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen·
- decorrenza e cessazione del termine di prescrizione·
- pene detentive·
- integrazione di una delle ipotesi di cui dell'art. 172, comma quinto, cod. pen·
- eventuale nuova decorrenza del termine·
- prescrizione·
- estinzione (cause di)·
- pena
Versioni del testo
- Art. 1. Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi 1. la pena detentiva non superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, e' eseguita presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato «domicilio». Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo sulla richiesta se gia' dispone delle informazioni occorrenti. (3) (5) (7) ((11)) 2. La detenzione presso il domicilio non e' applicabile:
a) ai soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall' articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e successive modificazioni;
b) ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102 , 105 e 108 del codice penale ;
c) ai detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell' articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 , salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge;
d) quando vi e' la concreta possibilita' che il condannato possa darsi alla fuga ovvero sussistono specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti ovvero quando non sussista l'idoneita' e l'effettivita' del domicilio anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato. (3) (5) (7) ((11)) 3. Nei casi di cui all' articolo 656, comma 1, del codice di procedura penale , quando la pena detentiva da eseguire non e' superiore a diciotto mesi, il pubblico ministero, salvo che debba emettere il decreto di sospensione di cui al comma 5 del citato articolo 656 del codice di procedura penale e salvo che ricorrano i casi previsti nel comma 9, lettera a), del medesimo articolo, sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al magistrato di sorveglianza affinche' disponga che la pena venga eseguita presso il domicilio. La richiesta e' corredata di un verbale di accertamento dell'idoneita' del domicilio, nonche', se il condannato e' sottoposto a un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, della documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , e successive modificazioni.
4. Se il condannato e' gia' detenuto, la pena detentiva non superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, e' eseguita nei luoghi di cui al comma 1. Nei casi di cui all' articolo 656, comma 9, lettera b), del codice di procedura penale , non e' consentita la sospensione dell'esecuzione della pena e il pubblico ministero o le altre parti fanno richiesta, per l'applicazione della misura, al magistrato di sorveglianza, secondo il disposto di cui al comma 5 del presente articolo. In ogni caso, la direzione dell'istituto penitenziario, anche a seguito di richiesta del detenuto o del suo difensore, trasmette al magistrato di sorveglianza una relazione sulla condotta tenuta durante la detenzione. La relazione e' corredata di un verbale di accertamento dell'idoneita' del domicilio, nonche', se il condannato e' sottoposto ad un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, della documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , e successive modificazioni. (3) (5) (7) ((11)) 5. Il magistrato di sorveglianza provvede ai sensi dell' articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 , ma il termine di cui al comma 2 del predetto articolo e' ridotto a cinque giorni.
6. Copia del provvedimento che dispone l'esecuzione della pena presso il domicilio e' trasmessa senza ritardo al pubblico ministero nonche' all'ufficio locale dell'esecuzione penale esterna per gli interventi di sostegno e controllo. L'ufficio locale dell'esecuzione penale esterna segnala ogni evento rilevante sull'esecuzione della pena e trasmette relazione trimestrale e conclusiva.
7. Nel caso di condannato tossicodipendente o alcoldipendente sottoposto ad un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, la pena di cui al comma 1 puo' essere eseguita presso una struttura sanitaria pubblica o una struttura privata accreditata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 . In ogni caso, il magistrato di sorveglianza puo' imporre le prescrizioni e le forme di controllo necessarie per accertare che il tossicodipendente o l'alcoldipendente inizi immediatamente o prosegua il programma terapeutico. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' determinato il contingente annuo dei posti disponibili, nei limiti del livello di risorse ordinario presso ciascuna regione finalizzato a tale tipologia di spesa, sulla base degli accrediti gia' in essere con il Servizio sanitario nazionale e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 47-ter, commi 4, 4-bis, 5, 6, 8, 9 e 9-bis, 51-bis, 58 e 58-quater, ad eccezione del comma 7-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e successive modificazioni, nonche' le relative norme di esecuzione contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 . Nei casi previsti dagli articoli 47-ter, commi 4 e 4-bis, e 51-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 , tuttavia, il provvedimento e' adottato dal magistrato di sorveglianza.
--------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 , convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 , ha disposto (con l'art. 123, comma 1) che "In deroga al disposto dei commi 1 , 2 e 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199 , dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, la pena detentiva e' eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, salvo che riguardi:
a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall' articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e successive modificazioni e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale ;
b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102 , 105 e 108 del codice penale ;
c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell' articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 , salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge;
d) detenuti che nell'ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all' articolo 77, comma 1, numeri 18 , 19 , 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 ;
e) detenuti nei cui confronti sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell' articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 , in quanto coinvolti nei disordini e nelle sommosse a far data dal 7 marzo 2020;
f) detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato".
Ha inoltre disposto (con l'art. 123, comma 8-bis) che le presenti modifiche si applicano ai detenuti che maturano i presupposti per l'applicazione della misura entro il 30 giugno 2020. --------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 , convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 , ha disposto (con l'art. 30, comma 1) che "In deroga a quanto disposto ai commi 1 , 2 e 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199 , dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 gennaio 2021, la pena detentiva e' eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, salvo che riguardi:
a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall' articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e successive modificazioni e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale ; con riferimento ai condannati per delitti commessi per finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonche' ai delitti di cui all' articolo 416-bis del codice penale , o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano gia' espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell' articolo 12, comma 1, lettere b e c, del codice di procedura penale tra i reati la cui pena e' in esecuzione;
b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102 , 105 e 108 del codice penale ;
c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell' articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 , salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge;
d) detenuti che nell'ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all' articolo 77, comma 1, numeri 18 , 19 , 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 ;
e) detenuti nei cui confronti, in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto, sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell' articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 in relazione alle infrazioni di cui all' articolo 77, comma 1, numeri 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 ;
f) detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato". --------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 , convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 , come modificato dal D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 , convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21 , ha disposto (con l'art. 30, comma 1, alinea) che "In deroga a quanto disposto ai commi 1 , 2 e 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199 , dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 aprile 2021, la pena detentiva e' eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, salvo che riguardi:
a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall' articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e successive modificazioni e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale ; con riferimento ai condannati per delitti commessi per finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonche' ai delitti di cui all' articolo 416-bis del codice penale , o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano gia' espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell' articolo 12, comma 1, lettere b e c, del codice di procedura penale tra i reati la cui pena e' in esecuzione;
b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102 , 105 e 108 del codice penale ;
c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell' articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 , salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge;
d) detenuti che nell'ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all' articolo 77, comma 1, numeri 18 , 19 , 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 ;
e) detenuti nei cui confronti, in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto, sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell' articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 in relazione alle infrazioni di cui all' articolo 77, comma 1, numeri 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 ;
f) detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato". --------------- AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 , convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 , come modificato dal D.L. 22 aprile 2021, n. 52 , convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 , ha disposto (con l'art. 30, comma 1) che "In deroga a quanto disposto ai commi 1 , 2 e 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199 , dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 luglio 2021, la pena detentiva e' eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, salvo che riguardi:
a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall' articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e successive modificazioni e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale ; con riferimento ai condannati per delitti commessi per finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonche' ai delitti di cui all' articolo 416-bis del codice penale , o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano gia' espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell' articolo 12, comma 1, lettere b e c, del codice di procedura penale tra i reati la cui pena e' in esecuzione;
b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102 , 105 e 108 del codice penale ;
c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell' articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 , salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge;
d) detenuti che nell'ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all' articolo 77, comma 1, numeri 18 , 19 , 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 ;
e) detenuti nei cui confronti, in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto, sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell' articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 in relazione alle infrazioni di cui all' articolo 77, comma 1, numeri 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 ;
f) detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato". - Art. 2. Modifiche all'articolo 385 del codice penale, in materia di evasione 1. All' articolo 385 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «da sei mesi ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni»;
b) al secondo comma:
1) le parole: «da uno a tre» sono sostituite dalle seguenti: «da due a cinque»;
2) la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente: «sei».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' art. 385 del codice penale , come modificato dalla presente legge:
«Art. 385 (Evasione). - Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade e' punito con la reclusione da un anno a tre anni.
La pena e' della reclusione da due a cinque anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed e' da tre a sei anni se la violenza o minaccia e' commessa con armi o da piu' persone riunite.
Le disposizioni precedenti si applicano anche all'imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se ne allontani, nonche' al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale.
Quando l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la pena e' diminuita.». - Art. 3. Circostanza aggravante 1. All' articolo 61 del codice penale e' aggiunto, in fine, il seguente numero:
«11-quater. l'avere il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere».
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell' art. 61 del codice penale , come modificato dalla presente legge:
«Art. 61 (Circostanze aggravanti comuni). - Aggravano il reato quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:
1. l'avere agito per motivi abietti o futili;
2. l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a se' o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunita' di un altro reato;
3. l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento;
4. l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con crudelta' verso le persone;
5. l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'eta', tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
6. l'avere il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si e' sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato;
7. l'avere, nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravita';
8. l'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;
9. l'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualita' di ministro di un culto;
10. l'avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualita' di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;
11. l'avere commesso il fatto con abuso di autorita' o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalita';
11-bis. l'avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale;
11-ter. l'aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione;
11-quater. l'avere il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere.».