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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 04/07/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 424 del Ruolo Generale dell'anno 2025 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. TAGLIERO MARA, giusta delega in atti Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. BARBETTI VALENTINA, Controparte_1
giusta delega in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.02.2025 ha chiesto regolamentarsi le Parte_1
condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento della figlia minore (nata il Per_1
24.08.2020).
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito in giudizio . Controparte_1
All'udienza del 03.07.2025 le parti hanno dato atto di aver raggiuto un accordo.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate in relazione alle condizioni relative alla figlia minore delle parti, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, conferisce vigore alle seguenti condizioni:
“1) La figlia minore verrà affidata in modo esclusivo alla madre, sig.ra Persona_2 [...]
, con collocazione abitativa presso la stessa, in Borghetto Santo Spirito, via per Pineland n. Pt_1
17/8;
2) per gli incontri padre-figlia i servizi sociali territorialmente competenti provvederanno, di concerto con la comunità Kades ove il padre è domiciliato, a calendarizzare telefonate o, qualora possibile, videochiamate con cadenza almeno settimanale, nonché incontri protetti, da svolgersi in presenza di un educatore o altra figura professionale, con cadenza almeno mensile.
Inizialmente gli incontri si svolgeranno in luoghi protetti messi a disposizione dai Servizi Sociali
territorialmente competenti ove il padre verrà accompagnato (all. A), sempre che ciò non risulti pregiudizievole per la minore;
3) I Servizi Sociali territorialmente compenti, proseguiranno il monitoraggio delle condizioni di vita della minore e del nucleo famigliare in oggetto, fino alla completa disintossicazione del padre;
4) i genitori si dichiarano disponibili a frequentare ed eseguire percorsi di sostegno alla genitorialità;
4) Il sig. rinuncia espressamente al decreto ingiuntivo del 14.03.2025 n.177/2025 emesso CP_1
dal Tribunale di Savona nell'ambito del procedimento n. 251/2025 R.G. ed alle pretese nello stesso fatte valere e con separata scrittura privata, avente effetto novativo, limita la propria pretesa creditoria in complessivi residui € 22.000,00, che dovranno essere restituiti con le modalità e termini convenuti nella scrittura privata 14.5.2025 stipulata tra le parti;
5) il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra assegno a titolo di Parte_2 Pt_1
contributo di mantenimento per la figlia dell'importo di € 300,00= ( euro trecento/00) Per_1
mensili. Il detto assegno, soggetto all'automatico adeguamento Istat (primo aggiornamento 1
giugno 2026), sarà versato entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo di addebito diretto dal conto corrente intestato al Signor in favore di quello intestato alla signora CP_1 Pt_1
6) Le spese straordinarie saranno suddivise tra i genitori nella misura del 10% a carico del padre e
90 % a carico della madre.
Per spese straordinarie (extra assegno), in conformità al costante orientamento giurisprudenziale in materia, si intendono, invece, quelle spese caratterizzate da almeno uno dei seguenti requisiti:
occasionalità o sporadicità (requisito temporale);
gravosità (requisito quantitativo);
voluttuarietà (requisito funzionale).
Nell'ambito delle spese straordinarie devono poi individuarsi quelle considerate obbligatorie (in quanto di fatto consequenziali a scelte già concordate tra i coniugi oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione), da quelle, invece, subordinate al previo consenso di entrambi i genitori.
Ciascun genitore è tenuto a contribuire al pagamento, nella percentuale concordata tra le parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno. Ciò posto in termini generali, le spese straordinarie maggiormente diffuse possono così essere individuate:
* SPESE SCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito,
anche nel caso di scuola privata;
gite scolastiche senza pernottamento;
abbonamento trasporto pubblico necessario per la frequentazione scolastica e/o universitaria;
* SPESE SCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: tasse scolastiche,
rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
tasse universitarie delle università private e delle università pubbliche, queste ultime dopo il primo anno fuori corso;
prescuola, doposcuola se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
corsi di specializzazione e master;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
spese per la patente;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE RICffiEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e luldiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
spese di custodia (baby sitter) se l'esigenza nasce dopo la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
soggiorno estivo, di studio, sportivo, stages portivi;
spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
* SPESE MEDICO-SANITARIE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante, erogati dal SSN;
accertamenti sanitari e trattamenti sanitari non erogabili dal SSN e prescritti dal medico curante (es, fisioterapia); interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
farmaci prescritti dal medico curante, dal pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
tickets sanitari;
occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte;
cicli di psicoterapia e logopedia se prescritti;
dispositivi per assistenza protesica e integrativa se prescritti (ausili,
protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.); spese sanitarie urgenti;
* SPESE MEDICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
interventi chirurgici presso strutture private se non prescritti e non erogabili dal
SSN;
Quanto alle modalità di comunicazione e corresponsione delle spese straordinarie, i coniugi seguiranno le seguenti linee guida:
* Quanto alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo lO giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso.
* Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30
giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7) Le parti si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto per l'estero;
8) Spese compensate”
Savona, 03.07.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dott.ssa Daniela Mele) (dott.ssa Lorena Canaparo)