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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 10/02/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di BARI
Seconda Sezione Civile in persona dei magistrati
Filippo LABELLARTE presidente
Luciano GUAGLIONE consigliere
Paolo RIZZI consigliere, relatore ha pronunziato la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1837 del registro generale per gli affari contenziosi di secondo grado dell'anno 2021, posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 23 settembre 2024 con contestuale concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
(C.F. e (C.F. _1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Bari alla Via Argiro n. 116, presso C.F._2
lo studio degli avv.ti Davide Romano e Domenico Claudio Pannoli che li rappresentano e difendono come da procura in atti;
APPELLANTI
E
(C.F. e P.I. ), quale di mandataria con Controparte_1 P.IVA_1
rappresentanza di Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
PARTITA IVA ), quale cessionaria di Controparte_3 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Milano alla Galleria del Corso n. 4 Controparte_2 presso lo studio dell'avv. Daniele Fiorelli tra Avvocati a responsabilità Controparte_4
limitata, che la rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
INTERVENTRICE oggetto: azione revocatoria ex art. 2901 c.c.; appello avverso la sentenza del
Tribunale di Bari n. 3049/2021 del 19 agosto 2021
Conclusioni
All'udienza del 23 settembre 2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni a mezzo delle note di trattazione scritta, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 3049/21 del 18 agosto 2021, pubblicata il successivo 19 agosto
2021, il Tribunale di Bari ha accolto la domanda proposta da in Controparte_5
qualità di mandataria di nei confronti di e Controparte_2 _1
dichiarando l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti dell'attrice Parte_2 dell'atto con cui ha costituito un fondo patrimoniale in favore della _1
di lui figlia minore, conferendovi i seguenti immobili: a) appartamento di 7 vani di proprietà del sito in Giovinazzo alla Via Eustachio da Giovinazzo n. 24/F, in _1
Catasto del Comune di Giovinazzo al Foglio 3, particella 799, sub. 24, graffata alla particella 731, sub. 32; b) locale ad uso autorimessa di 48 mq. di proprietà di _1
, sito in Giovinazzo alla Via Eustachio da Giovinazzo n. 24/D e 24/F, in
[...]
Catasto del Comune di Giovinazzo al foglio 3, particella 799, sub. 8.
Ha, infine, regolato le spese di lite secondo soccombenza, ponendole a carico dei convenuti in solido tra loro.
Avverso tale decisione hanno proposto appello e _1 [...]
affidandosi a quattro motivi. Pt_2
Nessuno si è costituito per la seppur ritualmente evocata Controparte_1
in giudizio.
È intervenuta, quale cessionaria del credito vantato da la Controparte_2 ccependo l'infondatezza dell'appello e insistendo Controparte_3
per la conferma della sentenza impugnata.
*
Prima di entrare nel merito dei motivi di appello, è necessario esaminare la questione della carenza di legittimazione ad causam di Controparte_3 per l'eccepito difetto di prova della cessione del credito.
L'eccezione non può trovare accoglimento poiché nessuna contestazione tempestiva è stata formulata, nel primo atto difensivo successivo alla costituzione della cessionaria, da parte degli appellanti e i quali, _1 Parte_2 invero, nelle note di trattazione scritta depositate alla prima udienza del 3.6.2022, ma anche nei successivi scritti difensivi, si sono limitati a richiamare le conclusioni dell'atto di appello, accettando, perciò, il contraddittorio nei confronti della cessionaria.
Sussistendo, nel nostro ordinamento processuale, un onere di contestazione tempestiva delle allegazioni, ogni qualvolta tale onere non venga assolto, il fatto deve ritenersi pacifico e la controparte sollevata dal relativo onere probatorio. Inoltre, operando la non contestazione in un sistema in cui vige il principio di preclusione, è del tutto ovvio che essa produca effetti irreversibili, nel senso, cioè, che diventi irreversibile la relevatio ab onere probandi della parte che ha allegato il fatto non contestato (cfr.
Corte di Appello di Bari, sez. II, 2022/n. 716; Corte di Appello di Bari, sez. II, 2022/n.
1371).
Deve, quindi, darsi per pacifica, a seguito del contegno processuale degli appellanti, la successione della el diritto sostanziale Controparte_3
controverso di cui era originariamente titolare Controparte_1
Va, dunque, accolta l'istanza di estromissione di stante Controparte_1
l'espressa richiesta dell'interventrice e il consenso Controparte_3
(implicito) delle altre parti, ovvero la cedente che non si è costituita in giudizio rimanendo contumace, così manifestando il proprio disinteresse alla prosecuzione del giudizio di appello, e gli appellanti i quali – come già rilevato – hanno accettato il contraddittorio nei confronti del successore senza formulare tempestivamente eccezioni al riguardo (Corte di Appello di Bari, sez. II, 2022/n. 716; Corte di Appello di Bari, sez.
II, 2022/n. 1371, sopra richiamate).
In tal senso, cfr. Cass. 2018/n. 2048: “Il giudizio di impugnazione svoltosi senza integrare il contraddittorio nei confronti dell'alienante del diritto controverso, ma con la partecipazione del successore a titolo particolare, è valido quando il primo, non impugnando la sentenza, abbia dimostrato il suo disinteresse al gravame e l'altra parte, senza formulare eccezioni al riguardo, abbia accettato il contraddittorio nei confronti del successore;
tali elementi, infatti, integrano i presupposti per l'estromissione dal giudizio del citato alienante, estromissione che, sebbene non formalmente dichiarata, fa cessare la qualità di litisconsorte necessario alla parte originaria” (in senso conforme,
Cass. 2017/n. 20533, 2014/n. 1633).
Ciò posto, può passarsi all'esame dei motivi di appello.
Col primo motivo di impugnazione gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nel punto in cui ha riconosciuto l'assoggettamento dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale all'azione revocatoria, sull'errato presupposto che lo stesso non integri l'adempimento di un dovere giuridico, bensì un atto di liberalità a titolo gratuito.
A parere degli appellanti tale conclusione si scontrerebbe col dettato dell'art. 170
c.p.c. a mente del quale “l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”.
Il motivo è infondato e deve essere rigettato
Il giudice di primo grado ha fatto corretta applicazione del noto principio di diritto secondo il quale “la costituzione del fondo patrimoniale può essere dichiarata inefficace nei confronti dei creditori a mezzo di azione revocatoria ordinaria ex art.
2901 c.c. quale mezzo di tutela del creditore rispetto agli atti del debitore di disposizione del proprio patrimonio, senza alcun discrimine circa lo scopo ulteriore da quest'ultimo avuto di mira nel compimento dell'atto dispositivo” (Cass. 2021/n. 9192;
Cass. 2019/n. 9798).
Il nostro sistema, infatti, non esonera l'atto di costituzione del fondo patrimoniale dall'assoggettamento alle azioni revocatorie (sia ordinaria che fallimentare) per la specifica e puntuale osservazione per cui “non vi è alcun obbligo di legge di costituire il fondo per provvedere all'interesse della famiglia” (Cass. 2007/n.
17418).
Ne consegue che, se è vero che la finalità del fondo è quella di garantire il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, è altrettanto vero che a seguito della sua costituzione non si crea nessun diritto soggettivo a carico dei singoli componenti del nucleo familiare, nemmeno per quel che concerne i vincoli di disponibilità.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata in relazione alla natura dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale, rilevando che “anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti” (Cass.
2017/n.29298)
Esso, pertanto, è suscettibile di revocatoria ex art. 2901 c.c. poiché seppur non importi una fuoriuscita del bene dal patrimonio del debitore, riducendone l'entità, incide in via mediata e in maniera limitativa sulla garanzia patrimoniale generica, ancorché nei circoscritti limiti all'espropriazione di cui all'art. 170 cod. civ., comportando una più difficile o incerta esazione del credito (Cass. 2024/ n. 28593). Parimenti infondato è il secondo motivo di impugnazione mediante cui è stato censurato il capo della sentenza che ha ritenuto che “per la proposizione dell'azione revocatoria non è necessario l'esistenza di un credito certo essendo sufficiente la semplice ragione di credito”.
Ad avviso degli appellanti il primo giudice non avrebbe tenuto in debita considerazione la circostanza che i crediti posti alla base dell'azione revocatoria erano già oggetto di due separati giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo (R.G. nn.
129/2019 e 337/2019) pendenti dinanzi al Tribunali di Bari, ove era stata eccepita, tra le altre cose, la nullità delle fideiussioni sottoscritte da e _1 [...] per violazione dell'art. 2, comma 2, l. 10.10.1990 n. 287. Pt_2
Assumono pertanto gli appellanti che “non rivestendo il credito il carattere della
“ragionevole certezza” circa la sua sussistenza, non poteva considerarsi soddisfatto
l'elemento oggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c.”.
Come detto la censura non coglie nel segno
L'azione revocatoria non persegue scopi specificatamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore dei creditori del disponente, inclusi quelli titolari di crediti contestati o litigiosi.
La nozione lata di credito accolta nell'art. 2901, n. 1, c.c. nel riferirsi alle
“ragioni del creditore”, non è dunque limitata, in termini di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, bensì si estende fino a comprendere le legittime ragioni o aspettative di credito, coerentemente con la funzione propria dell'azione posta a generale tutela del credito.
Con particolare riferimento al caso di specie, occorre rilevare che la Suprema
Corte ha più volte affermato l'ammissibilità dell'azione revocatoria anche rispetto ad un credito sub iudice o eventuale, escludendo che l'azione relativa all'accertamento del credito costituisca un presupposto processuale o sostanziale del successivo esercizio dell'azione revocatoria (Cass. 2023/n.25331)
In tal senso è stato ritenuto che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, ragione per cui il giudizio promosso con l'indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell'art. 295 c.p.c. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria (Cass. 2020/n. 3375; Cass.
2016/n. 2673; Cass. 2013/n. 28155).
È evidente che ove dovesse emergere l'insussistenza del credito, l'eventuale accoglimento della domanda di revocatoria non offrirà alcun utile risultato all'attrice perché la relativa azione è, in casi simili, condizionata dall'esito della controversia sulle ragioni creditorie, senza che possa sorgere tra le due pronunce un contrasto di giudicati.
Correttamente, pertanto, il Tribunale di Bari ha rigettato la richiesta di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. e ritenuto sussistente l'interesse della Banca creditrice all'azione revocatoria spiegata a prescindere dagli esiti dei summenzionati giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo.
Col terzo e quarto motivo di impugnazione – che a parere di questa Corte possono essere delibati congiuntamente – gli appellanti contestano la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria denunciando, in particolare,
l'errore in cui sarebbe incorso il primo giudice laddove ha valutato la condotta del debitore, ai fini della sussistenza dell'eventus damni e della scientia damni, senza tenere in debita considerazione due circostanze decisive al fine del decidere, ovvero da un lato che il fondo patrimoniale era stato costituito in data 3.9.2014 e, quindi, antecedentemente all'invio della diffida da parte dell'allora – Controparte_6
datata 23.2.2015 – con la quale furono revocati tutti gli affidamenti concessi sia alla sia alla impresa individuale e, dall'altro lato, che Parte_3 _1 tutti i crediti vantati da erano stati ammessi per l'intero al passivo Controparte_2
fallimentare della Parte_3
Ad avviso degli appellanti, tali circostanze, se compiutamente valorizzate, avrebbero escluso la volontà del di pregiudicare, col proprio atto di _1
costituzione del fondo patrimoniale, gli interessi della banca creditrice.
La doglianza è destituita di fondamento
Correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto sussistenti entrambi i requisiti richiesti dall'art. 2901 c.c. al fine dell'accoglimento dell'azione revocatoria promossa dalla Banca creditrice avverso l'atto di disposizione a titolo gratuito posto in essere da
. _1 È incontestato che in data 5.8.2008 i convenuti hanno rilasciato fideiussione omnibus in favore della e della impresa individuale Parte_3 _1 fino alla concorrenza di € 260.000,00, aumentata il successivo 3.3.2010 fino alla somma di € 325.000,00.
È altresì pacifico che con missiva del 23.2.2015 l'allora Controparte_6
ha revocato gli affidamenti concessi in favore della e della impresa Parte_3 individuale, chiedendo l'immediato rientro dall'esposizione debitoria sia alle debitrici principali sia ai due fideiussori e _1 Pt_2
Dagli atti di causa risulta altresì che con sentenza n. 204/2015 resa dal
Tribunale di Bari, la è stata dichiarata fallita e che, successivamente i Parte_3
crediti vantati da sono stati integralmente ammessi in sede Controparte_2
concorsuale.
In forza della succitata garanzia fideiussoria, la Banca creditrice chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Bari due decreti ingiuntivi: 1) decreto ingiuntivo n. 4147/2018 reso dal Tribunale di Bari mediante cui è stato ingiunto alla ditta e al suo _1 fideiussore il pagamento della somma di € 25.284,15 oltre accessori;
2) Parte_2
decreto ingiuntivo n. 4237/2018 emesso dal medesimo Tribunale mediante cui è stato ingiunto alla nonché ai suoi fideiussori e Parte_3 _1 [...] il pagamento della complessiva somma di € 66.037,27 oltre accessori. Pt_2
È infine anche documentalmente provato che il , dopo il rilascio delle _1
suddette garanzie fideiussorie, con atto del 3.9.2014, a rogito del Notaio Persona_1
Rep. 19348, Racc. 7588, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Bari in
[...] data 9/9/2014 al reg. gen. 29859 e reg. part. 22820, si è spossessato dei suoi unici beni immobili, facendoli confluire nel fondo patrimoniale in contestazione.
Alla luce di tale excursus, non è revocabile in dubbio che il debitore _1
abbia di fatto compromesso la propria consistenza patrimoniale rendendo più incerto o difficile il soddisfacimento del credito vantato dalla Banca creditrice che seppur ammesso per l'intero al passivo fallimentare della al momento dell'atto Parte_3
di disposizione dei beni in parola, non era ancora stato soddisfatto e neppure, allo stavo, vi è certezza circa la sua capienza del fallimento.
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale “ad integrare il presupposto dell'eventus damni è sufficiente “un pericolo di danno” derivante dall'atto di disposizione, concretantesi in una maggiore incertezza o dispendiosità nell'esazione coattiva del credito, non rilevando la valutazione circa la eventuale solvibilità del debitore” (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n.
15880/2007; Cass. civ. n. 14489/2004; Cass. civ. n. 7452/2000; Cass. civ. n.
12678/2001; Cass. civ. n. 12144/1999; Cass. civ. n. 6777/1995).
E' evidente, quindi, che per l'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni non è necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, determinando la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma è sufficiente che abbia causato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore, e cioè il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo.
Era dunque onere della parte debitrice provare che, nonostante la variazione, il suo patrimonio residuo fosse sufficiente a garantire i crediti azionati dalla
[...]
CP_2
Prova che non è stata mai fornita.
Né giova agli appellanti, a riprova della loro totale buona fede, far leva sulla circostanza che al momento del compimento dell'atto di disposizione revocando, la
Banca creditrice non aveva ancora revocato gli affidamenti ai debitori principali
( e ditta ). Parte_3 _1
Con particolare riferimento alla posizione del fideiussore va invero rimarcato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità “l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità. Pertanto, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse ad un'apertura di credito, gli atti dispositivi del fideiussore successivi all'apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901 c.c., n. 1, prima parte, in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore
(scientia damni)”.
In altri termini, non occorre la consapevolezza in capo al fideiussore dell'eventuale insolvenza del debitore principale, essendo la scientia damni riconnessa al fatto in sé della realizzazione di un atto che limitava la garanzia patrimoniale in presenza dell'esistenza di una situazione debitoria legata alla certa presenza delle fideiussioni E' sufficiente quindi che l'atto che viene fatto oggetto di revoca sia idoneo ad
“alterare in senso peggiorativo” la garanzia patrimoniale che nel concreto risulta posta ad assistenza del credito, così rendendo più «incerta» o comunque maggiormente
“difficoltosa” la realizzazione del diritto medesima (Cass. 2007/n. 15310).
Di conseguenza, la costituzione del fondo patrimoniale deve considerarsi posteriore alla stipula della fideiussione, anche se anteriore alla morosità del debitore principale (Cass. 2023/n.1414).
Ne consegue che ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria, è sufficiente la mera consapevolezza dell'evento dannoso, la quale consiste nella generica conoscenza del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere possa arrecare alle ragioni dei creditori, e non occorre l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore.
In particolare, la scientia damni, la cui prova può essere fornita anche a mezzo di presunzioni (Cass. Civ. n.10430/2005), è integrata dalla consapevolezza che l'atto dispositivo possa pregiudicare la garanzia patrimoniale del disponente, anche solo rendendo più difficile la soddisfazione coattiva del credito, come sicuramente avviene in caso di trasferimento della proprietà di beni immobili (Cass. civ. n. 9192/2021; Cass.
Civ. n. 16825/2013, Cass. Civ. n. 3676/2011).
Nel caso di specie non è seriamente revocabile in dubbio il fatto che il _1
sapesse che la costituzione del fondo patrimoniale sugli unici beni di sua proprietà fosse capace di pregiudicare le ragioni della Banca creditrice, non disponendo appunto di altri beni su cui questa avrebbe potuto soddisfarsi.
Come anticipato, l'ammissione dei crediti vantati dalla Banca al passivo fallimentare, avvenuta tra l'altro un anno dopo l'atto dispositivo in parola, non basta per scongiurare la pericolosità dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale posto in essere dal alla luce dell'incertezza dell'esito della liquidazione dell'attivo _1
fallimentare – se esistente.
Ebbene, tanto basta a confermare il giudizio del Tribunale di Bari in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo e oggettivo in capo al debitore disponente.
In virtù di tali considerazioni l'appello deve essere rigettato, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Assorbito ogni altro profilo.
* Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo secondo l'ordinario criterio della soccombenza, vanno poste a carico degli appellanti e _1 Parte_2
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da e _1 [...]
avverso la sentenza n.3049/21 del Tribunale di Bari del 19.8.2021, rigettata Pt_2
ogni diversa istanza, così provvede:
• Dichiara l'estromissione dal giudizio della Controparte_1
• Rigetta l'appello
• Condanna gli appellanti e in solido tra loro, alla _1 Parte_2
rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore della
[...]
che liquida in € 6.946,00 per compenso di avvocato, oltre CP_3
rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge;
• Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a carico degli appellanti, in osservanza dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, nel testo inserito dall'art. 1, co. 17, L. 228/2012.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di
Appello, addì 18 dicembre 2024
IL CONSIGLIERE estensore IL PRESIDENTE
Paolo RIZZI Filippo LABELLARTE