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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 08/05/2025, n. 1912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1912 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 4512/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da
(conosciuta anche come , nata il Parte_1 Parte_2
6.10.1957 in Costa Rica, e nato il [...] in [...], con l'avvocato Parte_3
Giovanni Di Ruggiero ricorrente nei confronti di
Controparte_1 resistente sulle conclusioni
a. di parte ricorrente: accertare la cittadinanza italiana dei ricorrenti
b. di parte resistente: in via pregiudiziale, in rito, accertare e dichiarare il difetto di interesse ad agire dei ricorrenti e per l'effetto rigettare il ricorso;
in via principale, nel merito, rigettare il ricorso ha emesso la seguente sentenza
Nonostante il provvedimento impugnato sia un atto endoprocedimentale, il preavviso di rigetto evidenzia la posizione negativa dell'amministrazione resistente e l'interesse dei ricorrenti ad agire in giudizio.
L'amministrazione resistente non ha contestato né la linea di discendenza descritta nel ricorso (a cui sul punto si fa rinvio) e né la prova della stessa emergente dai certificati di nascita prodotti dal ricorrente ma ha eccepito quanto segue: “Al momento della propria nascita, un'ascendente dei ricorrenti – sig.ra
[...]
(nata da padre italiano il 17.09.1919) – aveva acquistato la sola cittadinanza Parte_4 italiana (cfr. art. 1, c. 2, della Convenzione del 1873). Siccome nata nel Costa Rica, ai fini dell'acquisto della cittadinanza straniera, ella non avrebbe dovuto ricorrere a una formale naturalizzazione. Il certificato negativo di naturalizzazione prodotto ex All. 8 del ricorso appare pertanto inconferente. Il successivo acquisto della cittadinanza costaricana consente invece di indurre presuntivamente (art. 2729 c.c.) che la signora abbia a suo tempo esercitato il diritto di opzione per la cittadinanza costaricana previsto dalla Convenzione del 1873, con conseguente perdita della cittadinanza italiana ai sensi e agli effetti dell'art. 8, c. 1, L. n. 555/1912. La perdita della cittadinanza italiana da parte dell'ascendente ha dunque impedito il relativo acquisto da parte dei discendenti, odierni ricorrenti”. L'onere di provare il fatto che ha impedito l'acquisto della cittadinanza è a carico dell'amministrazione resistente. Ciò non solo per l'ordinaria ripartizione degli oneri probatori ma anche alla luce del fatto che dovrebbero essere nella disponibilità delle autorità italiane all'estero atti e documenti che attestano quanto affermato dall'amministrazione resistente (“Il trattato internazionale applicabile alla fattispecie è, ratione temporis, la Convenzione fra I' Italia e la Repubblica di Costarica per definire le questioni di nazionalità, provvedere all'assistenza giudiziari a gratuita del 1873 (resa esecutiva in Italia con R.D. n. 2453/1875). L'art. 1 della Convenzione prevede che: < del Costarica in Italia quelli che, recatisi a dimorare nello stato dell'altra parte, avranno conservato, a norma delle patrie leggi, la naturalità del paese nativo. Il figlio nato in [...] padre cittadino del Costarica sarà reputato cittadino del Costarica;
e, reciprocamente, il figlio nato al Costarica da padre italiano sarà reputato cittadino italiano. Ciononostante, al raggiungere la maggiore età legale, quale è fissata dalle patrie leggi, sarà libero al figlio stesso di optare, mediante dichiarazione fatta nell'anno al consolato della nazione cui suo padre appartiene, per la nazionalità del paese dove è nato, e verrà allora considerato come cittadino di questo paese fino dalla nascita, salvi gli effetti degli atti anteriormente compiuti>>. Nel caso di specie, l'istituto dell'opzione, formalmente distinto da quello della naturalizzazione, presiede al (e specifica il) criterio di acquisto della cittadina costaricana iure soli, previsto dall'art. 13 della Costituzione del Costa Rica. Ed invero,
l'acquisto dello status di cittadinanza – di regola automatico in conseguenza della sola nascita – è in questo caso condizionato all'esercizio di un diritto potestativo dell'interessato. Malgrado l'atto di opzione produca effetti ex tunc (<>), esso è pur sempre condicio iuris dell'acquisto della cittadinanza costaricana, fino a quel momento solo potenziale. Per riflesso, la spontanea scelta rivolta ad acquistare la cittadinanza dello Stato straniero, compiuta da individuo di maggiore età, determina effetti caducatori sullo status civitatis italiano (art. 8, c. 1, L. n. 555/1912)”. Nonostante ciò, l'amministrazione resistente nulla ha prodotto sul punto articolando soltanto argomenti indiziari che possono essere contrastati dalla differente interpretazione delle normative applicabili offerta dai ricorrenti nella nota del 2.5.2025.
In conclusione, in assenza di prova del fatto eccepito dall'amministrazione, la domanda va accolta.
La novità della questione esaminata consente la compensazione delle spese tra le parti.
Per questi motivi
1. Dichiara che e sono cittadini italiani. Parte_1 Parte_3
2. Ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere agli Controparte_1 adempimenti previsti dalla legge.
3. Compensa tra le parti le spese processuali.
Si comunichi.
Brescia, 8.5.2025
Il giudice
Christian Colombo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da
(conosciuta anche come , nata il Parte_1 Parte_2
6.10.1957 in Costa Rica, e nato il [...] in [...], con l'avvocato Parte_3
Giovanni Di Ruggiero ricorrente nei confronti di
Controparte_1 resistente sulle conclusioni
a. di parte ricorrente: accertare la cittadinanza italiana dei ricorrenti
b. di parte resistente: in via pregiudiziale, in rito, accertare e dichiarare il difetto di interesse ad agire dei ricorrenti e per l'effetto rigettare il ricorso;
in via principale, nel merito, rigettare il ricorso ha emesso la seguente sentenza
Nonostante il provvedimento impugnato sia un atto endoprocedimentale, il preavviso di rigetto evidenzia la posizione negativa dell'amministrazione resistente e l'interesse dei ricorrenti ad agire in giudizio.
L'amministrazione resistente non ha contestato né la linea di discendenza descritta nel ricorso (a cui sul punto si fa rinvio) e né la prova della stessa emergente dai certificati di nascita prodotti dal ricorrente ma ha eccepito quanto segue: “Al momento della propria nascita, un'ascendente dei ricorrenti – sig.ra
[...]
(nata da padre italiano il 17.09.1919) – aveva acquistato la sola cittadinanza Parte_4 italiana (cfr. art. 1, c. 2, della Convenzione del 1873). Siccome nata nel Costa Rica, ai fini dell'acquisto della cittadinanza straniera, ella non avrebbe dovuto ricorrere a una formale naturalizzazione. Il certificato negativo di naturalizzazione prodotto ex All. 8 del ricorso appare pertanto inconferente. Il successivo acquisto della cittadinanza costaricana consente invece di indurre presuntivamente (art. 2729 c.c.) che la signora abbia a suo tempo esercitato il diritto di opzione per la cittadinanza costaricana previsto dalla Convenzione del 1873, con conseguente perdita della cittadinanza italiana ai sensi e agli effetti dell'art. 8, c. 1, L. n. 555/1912. La perdita della cittadinanza italiana da parte dell'ascendente ha dunque impedito il relativo acquisto da parte dei discendenti, odierni ricorrenti”. L'onere di provare il fatto che ha impedito l'acquisto della cittadinanza è a carico dell'amministrazione resistente. Ciò non solo per l'ordinaria ripartizione degli oneri probatori ma anche alla luce del fatto che dovrebbero essere nella disponibilità delle autorità italiane all'estero atti e documenti che attestano quanto affermato dall'amministrazione resistente (“Il trattato internazionale applicabile alla fattispecie è, ratione temporis, la Convenzione fra I' Italia e la Repubblica di Costarica per definire le questioni di nazionalità, provvedere all'assistenza giudiziari a gratuita del 1873 (resa esecutiva in Italia con R.D. n. 2453/1875). L'art. 1 della Convenzione prevede che: < del Costarica in Italia quelli che, recatisi a dimorare nello stato dell'altra parte, avranno conservato, a norma delle patrie leggi, la naturalità del paese nativo. Il figlio nato in [...] padre cittadino del Costarica sarà reputato cittadino del Costarica;
e, reciprocamente, il figlio nato al Costarica da padre italiano sarà reputato cittadino italiano. Ciononostante, al raggiungere la maggiore età legale, quale è fissata dalle patrie leggi, sarà libero al figlio stesso di optare, mediante dichiarazione fatta nell'anno al consolato della nazione cui suo padre appartiene, per la nazionalità del paese dove è nato, e verrà allora considerato come cittadino di questo paese fino dalla nascita, salvi gli effetti degli atti anteriormente compiuti>>. Nel caso di specie, l'istituto dell'opzione, formalmente distinto da quello della naturalizzazione, presiede al (e specifica il) criterio di acquisto della cittadina costaricana iure soli, previsto dall'art. 13 della Costituzione del Costa Rica. Ed invero,
l'acquisto dello status di cittadinanza – di regola automatico in conseguenza della sola nascita – è in questo caso condizionato all'esercizio di un diritto potestativo dell'interessato. Malgrado l'atto di opzione produca effetti ex tunc (<>), esso è pur sempre condicio iuris dell'acquisto della cittadinanza costaricana, fino a quel momento solo potenziale. Per riflesso, la spontanea scelta rivolta ad acquistare la cittadinanza dello Stato straniero, compiuta da individuo di maggiore età, determina effetti caducatori sullo status civitatis italiano (art. 8, c. 1, L. n. 555/1912)”. Nonostante ciò, l'amministrazione resistente nulla ha prodotto sul punto articolando soltanto argomenti indiziari che possono essere contrastati dalla differente interpretazione delle normative applicabili offerta dai ricorrenti nella nota del 2.5.2025.
In conclusione, in assenza di prova del fatto eccepito dall'amministrazione, la domanda va accolta.
La novità della questione esaminata consente la compensazione delle spese tra le parti.
Per questi motivi
1. Dichiara che e sono cittadini italiani. Parte_1 Parte_3
2. Ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere agli Controparte_1 adempimenti previsti dalla legge.
3. Compensa tra le parti le spese processuali.
Si comunichi.
Brescia, 8.5.2025
Il giudice
Christian Colombo