Articolo 1 della Legge 24 aprile 1967, n. 326
Articolo 2
Versione
16 giugno 1967
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla Convenzione sui diritti politici della donna, adottata a New York il 31 marzo 1953.
Entrata in vigore il 16 giugno 1967