CASS
Sentenza 17 febbraio 2023
Sentenza 17 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/02/2023, n. 6956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6956 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RA DR nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 27/04/2021 della CORTE DI APPELLO DI ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale VINCENZO SENATORE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avvocato SAVINO PIATTONI, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. AB AN, a mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza in data 27/04/2021 della Corte di appello di Roma, che ha riformato la sentenza in data 02/10/2013 del Tribunale di Roma, dichiarando la prescrizione del reato contestato al capo A) e rideterminando la pena per la residua ricettazione. Deduce: 1.1. "Mancato rilievo assegnato alla circostanza attenuante ritenuta quanto al calcolo dei termini massimi di prescrizione. Incostituzionalità dell'art. 157 comma 2 c.p. per contrasto con gli artt. 3, 25, 27 Cost. (in relazione all'art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p.)". Il ricorrente è stato condannato per il reato di ricettazione ai sensi dell'art. 648, comma secondo, cod.pen. e rileva che, pur trattandosi di attenuante a 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 6956 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 06/10/2022 effetto speciale, non ha alcun effetto sul tempo utile alla maturazione della prescrizione, comunque ancorato alla pena edittale prevista dal primo comma dell'art. 648 cod.pen. Solleva, dunque, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 157, comma 2, cod.pen. in relazione all'articolo 3 della Costituzione, nella parte in cui tale disposizione attribuisce rilievo ai fini del computo della prescrizione alle aggravanti a effetto speciale, ma non anche alle attenuanti a effetto speciale. La difesa dà atto che la medesima questione era stata già rimessa all'attenzione della Corte Costituzionale che, con sentenza n. 324/2008, la ritenne non fondata;
precisa che -tuttavia- nel tempo è venuto meno il sostrato di quella decisione, dal momento che nel «decorso decennio (...), la giurisprudenza di merito e di legittimità ha ripetutamente statuito la rilevanza del bilanciamento tra circostanze ai fini del calcolo del termine prescrizionale quando esso si conclude con un giudizio di subvalenza dell'aggravante ad effetto speciale». In subordine, la difesa segnala che la Corte di appello ha calcolato il termine di prescrizione in maniera errata, giacché «muovendo dalla pena massima di anni 8, aumentata ex art. 99, comma 6, c.p. ad anni 8 mesi due giorni 24, e ulteriormente aumentata della metà ex art. 161 c.p., il reato risulterebbe prescritto da qui a qualche mese e non nel maggio 2028, come inspiegabilmente calcola la decisione impugnata». 1.2. "Violazione dell'art. 99 comma 6 c.p. e 69 c.p. (in relazione all'art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p. - Manifesta illogicità della motivazione quanto al ritenuto bilanciamento in termini di equivalenza tra recidiva e attenuante ad effetto speciale dell'art. 648 comma 2 c.p. (in relazione all'art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.)". Il ricorrente ricorda che il fatto per cui ha riportato condanna riguarda 622 articoli commerciali di scarso valore, trattandosi di "volgarissimi gadget sportivi del valore di pochi euro ciascuno", tanto che il giudice di primo grado ha ritenuto l'ipotesi dell'art. 648, comma secondo, cod.pen.. Lamenta, dunque, «il salto logico tra l'enunciazione che ricorre l'ipotesi attenuata e l'applicazione di una pena base che fa invece riferimento all'ipotesi più grave», essendo pari al minimo edittale previsto dall'art. 628, comma primo, cod.pen., ossia due anni di reclusione. La difesa osserva che «sarebbe ovviamente legittimo e, comunque, non censurabile in sede di legittimità, un giudizio di comparazione in termini di equivalenza tra l'attenuante ad effetto speciale riconosciuta e l'aggravante di cui all'art. 99 comma 3, c.p., ma solo se quest'ultima non fosse calmierata, e così sensibilmente calmierata come nel caso di specie, dal "limitatore" previsto nel 2 successivo comma 6», ma nel caso in esame -aggiunge- tale giudizio di equivalenza si mostra illogico, perché le due circostanze avevano due pesi sensibilmente differenti. Denuncia, comunque, la mancanza di un'adeguata motivazione sul punto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. La questione di legittimità costituzionale -per come riconosciuto dallo stesso ricorrente- è già stata affrontata dalla Corte costituzionale, che con la sentenza n. 324 in data 01/04/2008 ha affermato che «non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, secondo comma, cod. pen., come novellato dall'art. 6, comma 1, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che, per determinare il tempo necessario a prescrivere, si tenga conto anche delle attenuanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e di quelle ad effetto speciale. Tale scelta è espressione del legittimo esercizio della discrezionalità legislativa: non trasmoda, infatti, in una violazione del principio di ragionevolezza che il legislatore abbia ritenuto che la rinuncia a perseguire i fatti criminosi debba essere rapportata alla gravità del reato nella sua massima esplicazione sanzionatoria prevista per la fattispecie base e sul massimo aumento di pena previsto per quelle aggravanti che, cogliendo elementi del fatto connotati da una maggior idoneità ad incidere sull'ordinaria fisionomia dell'illecito, comportano una eccezionale variazione del trattamento sanzionatorio. L'esclusione della considerazione delle attenuanti è conseguente alla scelta in favore di un criterio di misurazione del tempo necessario a prescrivere in grado di evitare che solo successivamente all'accertamento del fatto, in sede di decisione di merito, si pervenga, per effetto del riconoscimento e del bilanciamento di circostanze di segno opposto, ad una pronuncia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, con conseguente inutilità dell'attività processuale svolta;
nonché in grado di evitare che la determinazione del termine prescrizionale venga a dipendere da valutazioni giudiziali ad alto tasso di discrezionalità», (Massima n. 0032808). Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, poi, gli orientamenti maturati nella giurisprudenza di legittimità sono unanimi nel ritenere rilevanti le circostanze ad effetto speciale ai fini del computo della prescrizione "anche ove le stesse siano considerate subvalenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, perché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato" (in epoca più recente cfr. Cass.Sez.4-, Sentenza n.38618 del 05/10/2021). 3 Tanto dimostra come non sia mutato il contesto giurisprudenziale e il diritto vivente che ne deriva, rispetto al tempo in cui l'analoga questione era stata ritenuta infondata dalla Corte Costituzionale, con la menzionata sentenza nr. 324 del 2008. La questione sollevata è, dunque, manifestamente infondata e, in quanto tale, inammissibile. 1.2. Manifestamente infondata è anche la censura di erroneità del calcolo della prescrizione, per la mancata considerazione dell'art. 99, comma sesto, cod.pen., quanto alla individuazione del massimo edittale della pena. Il tema è già stato affrontato dalle Sezioni Unite, che hanno chiarito che «in tema di recidiva, il limite all'aumento di pena previsto dall'art. 99, sesto comma, cod. pen. non rileva in ordine alla qualificazione della recidiva, prevista dal secondo e dal quarto comma del predetto articolo, come circostanza ad effetto speciale, né influisce sui termini di prescrizione, determinati ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., come modificati dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, il cui computo è da effettuarsi secondo parametri oggettivi, generali e astratti», (Sez. U - , Sentenza n. 30046 del 23/06/2022, Cirelli, Rv. 283328 - 01). 1.3. L'ultimo motivo di doglianza riguarda la determinazione del trattamento sanzionatorio e il giudizio di bilanciamento. A tale riguardo la Corte di appello ha ribadito il giudizio di comparazione ex art. 69 cod.pen. in termini di equivalenza, rimarcando anche la mancata rappresentazione di ragioni utili a giustificare la prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 648, comma secondo, cod.pen. rispetto alla recidiva;
al contempo ha spiegato che la pena base -pari a due anni di reclusione- si mostrava congrua «ove si consideri il fatto che furono sequestrati ben 622 articoli di abbigliamento, cosicché l'episodio, pur essendo stato qualificato di lieve entità, non può essere considerato di minimo impatto». Tale motivazione -adeguata, logica e non contraddittoria- viene fronteggiata dal ricorrente con argomentazioni che non sono riconducibili ad alcuno dei vizi scrutinabili in sede di legittimità, risolvendosi in una valutazione delle emergenze fattuali e processuali alternativa e antagonista a quella dei giudici di merito, il cui esame è precluso alla Corte di cassazione. 2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
4 ..A..,c) L.., ..), I„, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale VINCENZO SENATORE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avvocato SAVINO PIATTONI, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. AB AN, a mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza in data 27/04/2021 della Corte di appello di Roma, che ha riformato la sentenza in data 02/10/2013 del Tribunale di Roma, dichiarando la prescrizione del reato contestato al capo A) e rideterminando la pena per la residua ricettazione. Deduce: 1.1. "Mancato rilievo assegnato alla circostanza attenuante ritenuta quanto al calcolo dei termini massimi di prescrizione. Incostituzionalità dell'art. 157 comma 2 c.p. per contrasto con gli artt. 3, 25, 27 Cost. (in relazione all'art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p.)". Il ricorrente è stato condannato per il reato di ricettazione ai sensi dell'art. 648, comma secondo, cod.pen. e rileva che, pur trattandosi di attenuante a 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 6956 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 06/10/2022 effetto speciale, non ha alcun effetto sul tempo utile alla maturazione della prescrizione, comunque ancorato alla pena edittale prevista dal primo comma dell'art. 648 cod.pen. Solleva, dunque, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 157, comma 2, cod.pen. in relazione all'articolo 3 della Costituzione, nella parte in cui tale disposizione attribuisce rilievo ai fini del computo della prescrizione alle aggravanti a effetto speciale, ma non anche alle attenuanti a effetto speciale. La difesa dà atto che la medesima questione era stata già rimessa all'attenzione della Corte Costituzionale che, con sentenza n. 324/2008, la ritenne non fondata;
precisa che -tuttavia- nel tempo è venuto meno il sostrato di quella decisione, dal momento che nel «decorso decennio (...), la giurisprudenza di merito e di legittimità ha ripetutamente statuito la rilevanza del bilanciamento tra circostanze ai fini del calcolo del termine prescrizionale quando esso si conclude con un giudizio di subvalenza dell'aggravante ad effetto speciale». In subordine, la difesa segnala che la Corte di appello ha calcolato il termine di prescrizione in maniera errata, giacché «muovendo dalla pena massima di anni 8, aumentata ex art. 99, comma 6, c.p. ad anni 8 mesi due giorni 24, e ulteriormente aumentata della metà ex art. 161 c.p., il reato risulterebbe prescritto da qui a qualche mese e non nel maggio 2028, come inspiegabilmente calcola la decisione impugnata». 1.2. "Violazione dell'art. 99 comma 6 c.p. e 69 c.p. (in relazione all'art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p. - Manifesta illogicità della motivazione quanto al ritenuto bilanciamento in termini di equivalenza tra recidiva e attenuante ad effetto speciale dell'art. 648 comma 2 c.p. (in relazione all'art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.)". Il ricorrente ricorda che il fatto per cui ha riportato condanna riguarda 622 articoli commerciali di scarso valore, trattandosi di "volgarissimi gadget sportivi del valore di pochi euro ciascuno", tanto che il giudice di primo grado ha ritenuto l'ipotesi dell'art. 648, comma secondo, cod.pen.. Lamenta, dunque, «il salto logico tra l'enunciazione che ricorre l'ipotesi attenuata e l'applicazione di una pena base che fa invece riferimento all'ipotesi più grave», essendo pari al minimo edittale previsto dall'art. 628, comma primo, cod.pen., ossia due anni di reclusione. La difesa osserva che «sarebbe ovviamente legittimo e, comunque, non censurabile in sede di legittimità, un giudizio di comparazione in termini di equivalenza tra l'attenuante ad effetto speciale riconosciuta e l'aggravante di cui all'art. 99 comma 3, c.p., ma solo se quest'ultima non fosse calmierata, e così sensibilmente calmierata come nel caso di specie, dal "limitatore" previsto nel 2 successivo comma 6», ma nel caso in esame -aggiunge- tale giudizio di equivalenza si mostra illogico, perché le due circostanze avevano due pesi sensibilmente differenti. Denuncia, comunque, la mancanza di un'adeguata motivazione sul punto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. La questione di legittimità costituzionale -per come riconosciuto dallo stesso ricorrente- è già stata affrontata dalla Corte costituzionale, che con la sentenza n. 324 in data 01/04/2008 ha affermato che «non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, secondo comma, cod. pen., come novellato dall'art. 6, comma 1, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che, per determinare il tempo necessario a prescrivere, si tenga conto anche delle attenuanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e di quelle ad effetto speciale. Tale scelta è espressione del legittimo esercizio della discrezionalità legislativa: non trasmoda, infatti, in una violazione del principio di ragionevolezza che il legislatore abbia ritenuto che la rinuncia a perseguire i fatti criminosi debba essere rapportata alla gravità del reato nella sua massima esplicazione sanzionatoria prevista per la fattispecie base e sul massimo aumento di pena previsto per quelle aggravanti che, cogliendo elementi del fatto connotati da una maggior idoneità ad incidere sull'ordinaria fisionomia dell'illecito, comportano una eccezionale variazione del trattamento sanzionatorio. L'esclusione della considerazione delle attenuanti è conseguente alla scelta in favore di un criterio di misurazione del tempo necessario a prescrivere in grado di evitare che solo successivamente all'accertamento del fatto, in sede di decisione di merito, si pervenga, per effetto del riconoscimento e del bilanciamento di circostanze di segno opposto, ad una pronuncia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, con conseguente inutilità dell'attività processuale svolta;
nonché in grado di evitare che la determinazione del termine prescrizionale venga a dipendere da valutazioni giudiziali ad alto tasso di discrezionalità», (Massima n. 0032808). Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, poi, gli orientamenti maturati nella giurisprudenza di legittimità sono unanimi nel ritenere rilevanti le circostanze ad effetto speciale ai fini del computo della prescrizione "anche ove le stesse siano considerate subvalenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, perché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato" (in epoca più recente cfr. Cass.Sez.4-, Sentenza n.38618 del 05/10/2021). 3 Tanto dimostra come non sia mutato il contesto giurisprudenziale e il diritto vivente che ne deriva, rispetto al tempo in cui l'analoga questione era stata ritenuta infondata dalla Corte Costituzionale, con la menzionata sentenza nr. 324 del 2008. La questione sollevata è, dunque, manifestamente infondata e, in quanto tale, inammissibile. 1.2. Manifestamente infondata è anche la censura di erroneità del calcolo della prescrizione, per la mancata considerazione dell'art. 99, comma sesto, cod.pen., quanto alla individuazione del massimo edittale della pena. Il tema è già stato affrontato dalle Sezioni Unite, che hanno chiarito che «in tema di recidiva, il limite all'aumento di pena previsto dall'art. 99, sesto comma, cod. pen. non rileva in ordine alla qualificazione della recidiva, prevista dal secondo e dal quarto comma del predetto articolo, come circostanza ad effetto speciale, né influisce sui termini di prescrizione, determinati ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., come modificati dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, il cui computo è da effettuarsi secondo parametri oggettivi, generali e astratti», (Sez. U - , Sentenza n. 30046 del 23/06/2022, Cirelli, Rv. 283328 - 01). 1.3. L'ultimo motivo di doglianza riguarda la determinazione del trattamento sanzionatorio e il giudizio di bilanciamento. A tale riguardo la Corte di appello ha ribadito il giudizio di comparazione ex art. 69 cod.pen. in termini di equivalenza, rimarcando anche la mancata rappresentazione di ragioni utili a giustificare la prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 648, comma secondo, cod.pen. rispetto alla recidiva;
al contempo ha spiegato che la pena base -pari a due anni di reclusione- si mostrava congrua «ove si consideri il fatto che furono sequestrati ben 622 articoli di abbigliamento, cosicché l'episodio, pur essendo stato qualificato di lieve entità, non può essere considerato di minimo impatto». Tale motivazione -adeguata, logica e non contraddittoria- viene fronteggiata dal ricorrente con argomentazioni che non sono riconducibili ad alcuno dei vizi scrutinabili in sede di legittimità, risolvendosi in una valutazione delle emergenze fattuali e processuali alternativa e antagonista a quella dei giudici di merito, il cui esame è precluso alla Corte di cassazione. 2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
4 ..A..,c) L.., ..), I„, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente