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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 01/11/2025, n. 1717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1717 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice AN MA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3825 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, posta in decisione
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli Avv. Nadia Carmen Spagnuolo e Domenico De Luca ed elettivamente domiciliata agli indirizzi di posta elettronica certificata dei difensori, come da procura allegata all'atto di citazione;
ATTRICE
E
c.f. , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. David Favia ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Ancona, via Matteotti n. 54, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
OGGETTO: inadempimento contrattuale;
risarcimento del danno.
CONCLUSIONI:
- PER PARTE ATTRICE: prima memoria integrativa:
“a) In via del tutto preliminare, autorizzare la chiamata in causa degli eredi del sig. Persona_1 nato a [...] il [...], c.f. , deceduto in data 11 dicembre 2024 e, C.F._2 per l'effetto, voglia, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., spostare la data di udienza di prima comparizione,
Pag. 1 di 9 allo scopo di consentire la citazione dei terzi nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. a cura del comparente, fissando nel contempo la data della nuova udienza;
b) Accertare e dichiarare l'inadempimento della e/o degli eredi del defunto Controparte_1 sig. all'obbligazione assunta con la scritta dell'8 maggio 2023 nei confronti della sig.ra Persona_1
e, per l'effetto Parte_1
c) Condannare la e/o gli eredi del defunto sig. alla restituzione Controparte_1 Persona_1 in favore della sig.ra della mobilia, arredi, pellicce, gioielli e tutto quanto presente Parte_1 nell'abitazione dell'attrice (come indicato nella presente citazione) per un valore di € 200.000,00;
d) Nel caso in cui detti beni non fossero più nella disponibilità della convenuta, condannare la
[...]
e/o gli eredi del defunto sig. al risarcimento del danno in favore della CP_1 Persona_1 attrice nella misura di € 200,000,00 o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
4) con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari”; istanza del 25.09.2025:
“chiede 1) di essere autorizzata alla chiamata in causa degli eredi del sig. e di Persona_1 concedere ulteriore termine per notificare l'atto di citazione agli eredi collettivamente e impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto;
2) di essere ammessa alla prova testimoniale così come articolata nella memoria ex art. 171 ter, n.
2 c.p.c.”;
- PER PARTE CONVENUTA: comparsa di costituzione e risposta:
“Piaccia… in accoglimento dell'eccezione pregiudiziale in rito, accertato il difetto di legittimazione passiva della convenuta, respingere, siccome infondata, la domanda proposta dalla sig.ra Pt_1
Con condanna dell'attrice alle spese del presente giudizio”.
[...]
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato via pec l'8 luglio 2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio innanzi al Tribunale di Ancona la e rassegnato le seguenti Controparte_1 conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare l'inadempimento della all'obbligazione assunta Controparte_1 con la scrittura dell'8 maggio 2023 nei confronti della sig.ra e, per l'effetto Parte_1
2) Condannare la alla restituzione in favore della sig.ra Controparte_1 Parte_1 della mobilia, arredi, pellicce, gioielli e tutto quanto presente nell'abitazione dell'attrice (come indicato nella presente citazione) per un valore di € 200.000,00;
Pag. 2 di 9 3) Nel caso in cui detti beni non fossero più nella disponibilità della convenuta, condannare la
[...] al risarcimento del danno in favore della attrice nella misura di € 200,000,00 o nella CP_1 somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
4) con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari.”
A sostegno della domanda ha dedotto:
- di aver stipulato un contratto preliminare di vendita con la in data 07.05.2023 Controparte_1
(poi trasfuso nel preliminare per atto notarile del 10.07.2023) con il quale si era impegnata a trasferire l'immobile sito in Ancona, Via Veneto, 26 (sottoposto a pignoramento immobiliare nella procedura esecutiva RG 15/2022 di questo stesso Tribunale) al corrispettivo di € 230.000,00, previa cancellazione della trascrizione del pignoramento;
Cont
-che con scrittura privata in data 08.05.2023 le parti avevano concordato che avrebbe consegnato al domicilio dell'attrice in Avellino tutti i beni mobili, di particolare pregio, presenti nell'appartamento, per un valore complessivo di € 200.000,00;
- che, cancellata la trascrizione del pignoramento e consegnato l'immobile dal custode giudiziario all'odierna convenuta, quest'ultima si era resa inadempiente all'obbligazione di consegna dei beni mobili, tanto che al domicilio dell'attrice erano giunti soltanto pochi beni di scarso valore;
- che la diffida stragiudiziale formulata e l'invito alla negoziazione assistita instaurato sono rimasti privi di seguito.
Per tali motivi, ha domandato l'adempimento dell'obbligazione assunta dalla controparte o, in subordine, il risarcimento del danno per equivalente in misura pari al valore dei beni mobili, pari a €
200.000.
2. Svolte le verifiche preliminari con decreto del 4 ottobre 2024, la convenuta è stata dichiarata contumace, in quanto non costituita nel termine di cui all'art. 166 c.p.c..
3. Con comparsa dell'11 dicembre 2024, si è poi costituita in giudizio, Controparte_1 contestando in fatto e in diritto le deduzioni e domande dell'attrice e così concludendo:
“Piaccia… in accoglimento dell'eccezione pregiudiziale in rito, accertato il difetto di legittimazione passiva della convenuta, respingere, siccome infondata, la domanda proposta dalla sig.ra Pt_1
Con condanna dell'attrice alle spese del presente giudizio”.
[...]
A sostegno, ha dedotto, in sintesi:
- che la scrittura privata dell'8.05.2023 recante l'obbligo di consegna dei beni era stata sottoscritta dall'attrice e da agente immobiliare che aveva posto in contatto le parti ai fini della Persona_1 compravendita e che, nella sua veste di mediatore, non aveva alcun potere di impegnare la società promissaria acquirente, come peraltro successivamente confermato con dichiarazione scritta del medesimo Per_1
Pag. 3 di 9 - che in ogni caso l'art. 2 del preliminare notarile del 10.07.2023 aveva sostituito detto accordo, essendovi previsto che l'immobile sarebbe stato venduto “libero da persone e da cose”.
Tanto premesso, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, essendo l'obbligazione di consegna dei beni stata assunta dal quale falsus procurator, nonché in ogni caso l'infondatezza Per_1 nel quantum della domanda, risultando inverosimile e comunque indimostrato il valore dichiarato dei beni.
4. Con la prima memoria integrativa, preso atto delle difese della convenuta, l'attrice ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo e, comunque, dedotto e Persona_1 documentato che quest'ultimo era stato delegato dalla convenuta alla firma del preliminare.
5. Autorizzata la chiamata in causa del terzo, la parte attrice ne ha documentato il decesso e ha chiesto la concessione di ulteriore termine per la notifica agli eredi.
All'udienza del 16.09.2025, parte attrice ha reiterato detta istanza, mentre parte convenuta ha chiesto la propria estromissione dal giudizio.
Con ordinanza in pari data, è stata revocata l'autorizzazione alla chiamata del terzo in causa, sono state respinte le istanze istruttorie di parte attrice ed è stata formulata proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. volta alla rinuncia dell'attrice alla domanda con compensazione delle spese di lite, proposta rifiutata da parte attrice.
La causa è stata quindi posta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c..
6. La domanda attorea va respinta. Premesso che pacificamente i beni non sono nella disponibilità della convenuta, sicché l'adempimento della prestazione sarebbe impossibile, non può trovare accoglimento neppure la domanda risarcitoria subordinata, costituendo ragione più liquida in tal senso – vale a dire ragione che consente di derogare all'ordine di trattazione delle questioni rilevanti imposto dall'art. 276 c.p.c., al fine di fondare la decisione sulla questione che, ancorché logicamente subordinata, appare di più agevole soluzione (cfr. Cass., 11 maggio 2018, n. 11458) – la mancanza di specifica allegazione e di prova del danno-conseguenza asseritamente subito dall'attrice.
Com'è noto, costituiscono danni risarcibili soltanto le perdite che sono conseguenza (immediata e diretta, ex artt. 1223 e 2056 c.c.) della lesione della situazione giuridica soggettiva e non il verificarsi di un fatto lesivo in sé: è questa la fondamentale distinzione tra danno-evento, vale a dire la lesione del diritto del danneggiato (che di per sé non dà diritto al risarcimento) e danno-conseguenza, quale diminuzione della sfera patrimoniale del danneggiato e concreto pregiudizio economico che da quella determinata lesione sia derivato.
Ciò si spiega perché nella responsabilità civile, tanto contrattuale, quanto aquiliana, “il danno coincide col pregiudizio economico dato dalla differenza tra il valore attuale del patrimonio del danneggiato e quello che lo stesso avrebbe avuto se l'obbligazione fosse stata tempestivamente ed
Pag. 4 di 9 esattamente adempiuta o il fatto illecito non fosse stato perpetrato, dovendosi escludere che, al di fuori di una specifica previsione di legge (nei termini delineati dalla sentenza delle Sezioni Unite, n.
16601 del 2017), il risarcimento possa avere funzione "ultracompensativa", in quanto l'ordinamento non consente che un soggetto si arricchisca ai danni di un altro, in mancanza di una causa giustificatrice del relativo spostamento patrimoniale” (in termini si esprime Cass., 15 novembre
2022, ord. n. 33537; v. al riguardo anche Cass., SS.UU., 22 luglio 2015, n. 15350).
Inoltre, il danno-conseguenza, per essere risarcito, deve essere oggetto di puntuale allegazione e prova da parte di chi ne domanda il risarcimento, essendo inammissibile (al di fuori di ipotesi normativamente previste) nell'ordinamento anche la categoria del danno in re ipsa (sulla rilevanza di tali principi in ipotesi di risarcimento del danno patrimoniale, cfr. ad esempio Cass., 12 giugno 2008,
n. 15814; conforme Cass., 10 dicembre 2009, n. 25820).
Venendo al caso di specie, parte attrice ha ritenuto di dimostrare la consistenza dei beni mobili asseritamente presenti all'interno dell'appartamento promesso in vendita mediante la produzione delle “foto allegate alla relazione del Custode Giudiziario” (doc. 3 citazione) e mediante un elenco di beni trascritto in citazione, nonché reso oggetto del capitolo di prova testimoniale n. 4.2, oltre ad aver richiesto l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio per la quantificazione del valore dei beni fotografati.
Quanto alla documentazione fotografica (doc. 3 citazione), si tratta di fotografie ritraenti mobili accatastati che - oltre a rendere ictu oculi inverosimile la quantificazione prospettata da parte attrice alla luce delle condizioni e della tipologia del mobilio (la cui fabbricazione e provenienza è comunque ignota) - non consentono neppure di identificare con precisione le suppellettili ivi contenute né gli indumenti ritratti, dal che ne è preclusa ogni stima sulla base della documentazione fotografica.
Quanto all'elenco dei beni contenuto in citazione e oggetto di capitolo di prova testimoniale, appare opportuno trascriverne integralmente il contenuto:
“- condizionatori posizionati in tutte le stanze;
Entrata 1° corridoio:
- Portaombrelli;
- mobiletto tondo antico in legno;
- mobiletto alto di sette cassetti;
- quadro in argento raffigurante una Madonna;
- mobiletto piccolo;
- mattonelle di ceramica di Vietri appese al muro;
- lampadario di cristallo;
- mobile a muro;
Pag. 5 di 9 Cucina:
- tende interne ed esterne;
- lampadario;
- arredo completo con mobilia di legno della Boffi;
- frigorifero a due ante;
- diversi servizi di piatti, bicchieri e pentole;
- lavastoviglie;
- tavolo e sei sedie della CP_2
- mattonelle di ceramica di Vietri che coprivano l'intera parete della cucina;
- suppellettili di ceramica;
- televisore 50 pollici e altro televisore piccolo;
- contenitore coltelli;
- tavolo con piano di marmo;
AV
- lavatrice;
- scarpiera;
- mobile a parete contenente scarpe firmate non usate di marca Prada, Fay, Tod's, Valentino;
- carrello nuovo marca del valore da listino di € 1.020,00; CP_2
Stanzino:
- frigorifero;
- due aspirapolveri marca Folletto;
- scatole contenenti stivali di marca di diversi modelli;
Studio:
- arredo completo in legno;
- tende interne ed esterne;
- mobile letto;
- computer e stampante;
- numerosi libri;
- vetrinetta contenente profumi;
- quadri e suppellettili di vario genere;
- due orologi di valore (uno maschile e uno femminile);
: Pt_2
- alle finestre (n. 4) tende di seta, cotone e lino;
- mobile di legno antico con vetrinetta contenente bomboniere di cristallo e argento;
Pag. 6 di 9 - un divano e due poltrone di pelle nera;
- tavolino basso di cristallo con base di pietra;
- mobile grande con vetri contenente oggetti di valore;
- mobile carrello basso con televisore;
- vetrinetta contenente swarovski Aquila edizione limitata;
1995, Eagle 184872;
- swarovski toro 2004 a tiratura limitata;
- swarovskin leone, edizione annuale limitata;
- due televisori;
- tavolo di legno pregiato + 6 sedie;
- servizio di piatti da 12 di porcellana bianca marca Rosenthal;
- servizio tazze da caffè marca Rosenthal completo di vassoio, piattini e insalatiera;
- Vaso di cristallo Lalique del valore di € 5.000,00;
- quadri di valore;
Secondo corridoio:
- armadio a muro contenente cappotti, giacconi, impermeabili di Valentino, Prada, Fay, Per_2
Per_
, e n. 4 pellicce di cui 3 di visone, tappeto persiano del valore di lire 15.000.000; Per_4
Per_
- armadio a muro contenente numerose borse e completi Prada, e , Valentino;
Per_2 Per_4
- teca a muro illuminata contenente pezzi numerati swarovski;
camera da letto degli ospiti
- tende ricamate;
- letto matrimoniale;
- comò con specchio antico;
- armadio sei ante stile veneziano moderno bianco e celeste contenente corredo di lenzuola ricamate, coperte e piumoni;
- televisore 42 pollici;
- camera da letto
- armadio a muro otto ante contenente camicie, vestiti, maglie di cashmere, pantaloni, giacche, etc., Per_ marca Prada, , Fay, ; Per_2 Per_4
- Televisore nuovo 50 pollici e video registratore;
bagni
- mobili contenenti profumi costosi;
terrazzo e balconi
- lampade e faretto di diverso colore;
- 2 panche;
Pag. 7 di 9 - 1 tavolo;
- struttura tenda terrazzo”.
Ora, il tenore di tale elencazione è tale da non consentire in nessun modo la esatta individuazione dei beni asseritamente dispersi, sicché viene meno anche ogni conseguente possibilità di loro stima e valutazione. È evidente, infatti, che la maggior parte dei beni sono indicati in via estremamente sommaria, senza che ne emergano le caratteristiche minime indispensabili alla loro identificazione
(esemplificando, “condizionatori”, “televisore 42 pollici”, “due orologi di valore”, “profumi costosi”, le cui specifiche caratteristiche sono ignote). Anche laddove viene fatto riferimento a marchi, non risulta descritta la specificità dei singoli beni (es. non è noto il modello o l'anno di produzione delle Per_
“due aspirapolveri marca Folletto”; oppure il modello delle “borse e completi Prada, Per_2
e , Valentino” o del “carrello nuovo marca Kartell”; oppure ancora le dimensioni delle statuette Per_4
“swarovski”).
A fronte di ciò, la consulenza tecnica richiesta sarebbe risultata manifestamente esplorativa, oltre che ragionevolmente infruttuosa in ragione dell'impossibilità di stimare beni dalle caratteristiche ignote,
e la prova testimoniale richiesta sarebbe risultata valutativa, venendo domandata al teste la sostanziale individuazione dei beni non sufficientemente descritti in atti.
Ragioni assorbenti, queste, che conducono al rigetto dell'istanza di revoca dell'ordinanza istruttoria formulata da parte attrice;
nonché al rigetto dell'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa degli eredi del terzo giacché, alla luce delle medesime considerazioni sin qui svolte, Persona_1
l'autorizzazione alla chiamata in causa si risolverebbe in un superfluo allungamento dei tempi del processo, in assenza degli elementi minimi per ritenere fondata la domanda attorea.
7. Da ultimo, è bene precisare che non si potrebbe giungere a diversa conclusione nemmeno procedendo alla liquidazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c., peraltro non richiesta dalla difesa attorea.
Sotto tale ultimo profilo, la giurisprudenza è granitica nell'affermare che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 c.c.
(richiamato anche dall'art. 2056 c.c.), non dà luogo a un giudizio di equità, bensì a un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa. In particolare, esso è subordinato, da un lato, alla condizione che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare e, dall'altro, non consente al giudice di sostituirsi alla parte asseritamente danneggiata nell'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta. In altri termini, tale criterio di liquidazione presuppone che sia stato assolto l'onere della parte di dimostrare sia la sussistenza sia l'entità materiale del danno;
pertanto, tale criterio non esonera la parte dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali
Pag. 8 di 9 possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo assolva alla sola funzione che gli è propria, vale a dire soltanto quella di colmare le lacune insuperabili nell'iter di determinazione dell'equivalente pecuniario del danno (cfr. Cass., 18 novembre 2002, n. 16202; conformi, ex multis,
v. anche Cass., 29 aprile 2022, n. 13515; Cass., 30 luglio 2020, n. 16344; Cass., 22 febbraio 2018, n.
4310; Cass., 23 settembre 2015, n. 18804; Cass., 19 dicembre 2011, n. 27447; Cass., 30 aprile 2010,
n. 10607).
Nella specie, la quantificazione della domanda in euro 200.000,00 appare del tutto arbitraria, non sussiste impossibilità per la parte di precostituirsi documentazione (es. materiale fotografico dettagliato o specifico inventario concordato tra le parti) comprovante i beni e, comunque, non è stato fornito dalla parte attrice alcun elemento concreto e specifico in virtù del quale procedere alla liquidazione equitativa del danno.
Alla luce di quanto precede, la domanda va respinta, previa conferma del rigetto delle istanze istruttorie e dell'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa degli eredi di Persona_1
8. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo, determinata, sulla base del valore della domanda (euro 200.000,00), tenuto conto dei parametri previsti dal D.M.
n. 55/2014, per come da ultimo modificato dal D.M. n. 147/2022, per le fasi espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. R.G. 3825/2024, rigettata ogni diversa domanda, eccezione o istanza, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta da Parte_1
2) condanna a rifondere a le spese del presente giudizio, che Parte_1 Controparte_1 liquida in euro € 8.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, CPA e IVA come per legge.
Ancona, 31 ottobre 2025
Il Giudice
AN MA
(atto sottoscritto digitalmente)
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice AN MA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3825 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, posta in decisione
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli Avv. Nadia Carmen Spagnuolo e Domenico De Luca ed elettivamente domiciliata agli indirizzi di posta elettronica certificata dei difensori, come da procura allegata all'atto di citazione;
ATTRICE
E
c.f. , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. David Favia ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Ancona, via Matteotti n. 54, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
OGGETTO: inadempimento contrattuale;
risarcimento del danno.
CONCLUSIONI:
- PER PARTE ATTRICE: prima memoria integrativa:
“a) In via del tutto preliminare, autorizzare la chiamata in causa degli eredi del sig. Persona_1 nato a [...] il [...], c.f. , deceduto in data 11 dicembre 2024 e, C.F._2 per l'effetto, voglia, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., spostare la data di udienza di prima comparizione,
Pag. 1 di 9 allo scopo di consentire la citazione dei terzi nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. a cura del comparente, fissando nel contempo la data della nuova udienza;
b) Accertare e dichiarare l'inadempimento della e/o degli eredi del defunto Controparte_1 sig. all'obbligazione assunta con la scritta dell'8 maggio 2023 nei confronti della sig.ra Persona_1
e, per l'effetto Parte_1
c) Condannare la e/o gli eredi del defunto sig. alla restituzione Controparte_1 Persona_1 in favore della sig.ra della mobilia, arredi, pellicce, gioielli e tutto quanto presente Parte_1 nell'abitazione dell'attrice (come indicato nella presente citazione) per un valore di € 200.000,00;
d) Nel caso in cui detti beni non fossero più nella disponibilità della convenuta, condannare la
[...]
e/o gli eredi del defunto sig. al risarcimento del danno in favore della CP_1 Persona_1 attrice nella misura di € 200,000,00 o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
4) con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari”; istanza del 25.09.2025:
“chiede 1) di essere autorizzata alla chiamata in causa degli eredi del sig. e di Persona_1 concedere ulteriore termine per notificare l'atto di citazione agli eredi collettivamente e impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto;
2) di essere ammessa alla prova testimoniale così come articolata nella memoria ex art. 171 ter, n.
2 c.p.c.”;
- PER PARTE CONVENUTA: comparsa di costituzione e risposta:
“Piaccia… in accoglimento dell'eccezione pregiudiziale in rito, accertato il difetto di legittimazione passiva della convenuta, respingere, siccome infondata, la domanda proposta dalla sig.ra Pt_1
Con condanna dell'attrice alle spese del presente giudizio”.
[...]
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato via pec l'8 luglio 2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio innanzi al Tribunale di Ancona la e rassegnato le seguenti Controparte_1 conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare l'inadempimento della all'obbligazione assunta Controparte_1 con la scrittura dell'8 maggio 2023 nei confronti della sig.ra e, per l'effetto Parte_1
2) Condannare la alla restituzione in favore della sig.ra Controparte_1 Parte_1 della mobilia, arredi, pellicce, gioielli e tutto quanto presente nell'abitazione dell'attrice (come indicato nella presente citazione) per un valore di € 200.000,00;
Pag. 2 di 9 3) Nel caso in cui detti beni non fossero più nella disponibilità della convenuta, condannare la
[...] al risarcimento del danno in favore della attrice nella misura di € 200,000,00 o nella CP_1 somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
4) con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari.”
A sostegno della domanda ha dedotto:
- di aver stipulato un contratto preliminare di vendita con la in data 07.05.2023 Controparte_1
(poi trasfuso nel preliminare per atto notarile del 10.07.2023) con il quale si era impegnata a trasferire l'immobile sito in Ancona, Via Veneto, 26 (sottoposto a pignoramento immobiliare nella procedura esecutiva RG 15/2022 di questo stesso Tribunale) al corrispettivo di € 230.000,00, previa cancellazione della trascrizione del pignoramento;
Cont
-che con scrittura privata in data 08.05.2023 le parti avevano concordato che avrebbe consegnato al domicilio dell'attrice in Avellino tutti i beni mobili, di particolare pregio, presenti nell'appartamento, per un valore complessivo di € 200.000,00;
- che, cancellata la trascrizione del pignoramento e consegnato l'immobile dal custode giudiziario all'odierna convenuta, quest'ultima si era resa inadempiente all'obbligazione di consegna dei beni mobili, tanto che al domicilio dell'attrice erano giunti soltanto pochi beni di scarso valore;
- che la diffida stragiudiziale formulata e l'invito alla negoziazione assistita instaurato sono rimasti privi di seguito.
Per tali motivi, ha domandato l'adempimento dell'obbligazione assunta dalla controparte o, in subordine, il risarcimento del danno per equivalente in misura pari al valore dei beni mobili, pari a €
200.000.
2. Svolte le verifiche preliminari con decreto del 4 ottobre 2024, la convenuta è stata dichiarata contumace, in quanto non costituita nel termine di cui all'art. 166 c.p.c..
3. Con comparsa dell'11 dicembre 2024, si è poi costituita in giudizio, Controparte_1 contestando in fatto e in diritto le deduzioni e domande dell'attrice e così concludendo:
“Piaccia… in accoglimento dell'eccezione pregiudiziale in rito, accertato il difetto di legittimazione passiva della convenuta, respingere, siccome infondata, la domanda proposta dalla sig.ra Pt_1
Con condanna dell'attrice alle spese del presente giudizio”.
[...]
A sostegno, ha dedotto, in sintesi:
- che la scrittura privata dell'8.05.2023 recante l'obbligo di consegna dei beni era stata sottoscritta dall'attrice e da agente immobiliare che aveva posto in contatto le parti ai fini della Persona_1 compravendita e che, nella sua veste di mediatore, non aveva alcun potere di impegnare la società promissaria acquirente, come peraltro successivamente confermato con dichiarazione scritta del medesimo Per_1
Pag. 3 di 9 - che in ogni caso l'art. 2 del preliminare notarile del 10.07.2023 aveva sostituito detto accordo, essendovi previsto che l'immobile sarebbe stato venduto “libero da persone e da cose”.
Tanto premesso, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, essendo l'obbligazione di consegna dei beni stata assunta dal quale falsus procurator, nonché in ogni caso l'infondatezza Per_1 nel quantum della domanda, risultando inverosimile e comunque indimostrato il valore dichiarato dei beni.
4. Con la prima memoria integrativa, preso atto delle difese della convenuta, l'attrice ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo e, comunque, dedotto e Persona_1 documentato che quest'ultimo era stato delegato dalla convenuta alla firma del preliminare.
5. Autorizzata la chiamata in causa del terzo, la parte attrice ne ha documentato il decesso e ha chiesto la concessione di ulteriore termine per la notifica agli eredi.
All'udienza del 16.09.2025, parte attrice ha reiterato detta istanza, mentre parte convenuta ha chiesto la propria estromissione dal giudizio.
Con ordinanza in pari data, è stata revocata l'autorizzazione alla chiamata del terzo in causa, sono state respinte le istanze istruttorie di parte attrice ed è stata formulata proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. volta alla rinuncia dell'attrice alla domanda con compensazione delle spese di lite, proposta rifiutata da parte attrice.
La causa è stata quindi posta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c..
6. La domanda attorea va respinta. Premesso che pacificamente i beni non sono nella disponibilità della convenuta, sicché l'adempimento della prestazione sarebbe impossibile, non può trovare accoglimento neppure la domanda risarcitoria subordinata, costituendo ragione più liquida in tal senso – vale a dire ragione che consente di derogare all'ordine di trattazione delle questioni rilevanti imposto dall'art. 276 c.p.c., al fine di fondare la decisione sulla questione che, ancorché logicamente subordinata, appare di più agevole soluzione (cfr. Cass., 11 maggio 2018, n. 11458) – la mancanza di specifica allegazione e di prova del danno-conseguenza asseritamente subito dall'attrice.
Com'è noto, costituiscono danni risarcibili soltanto le perdite che sono conseguenza (immediata e diretta, ex artt. 1223 e 2056 c.c.) della lesione della situazione giuridica soggettiva e non il verificarsi di un fatto lesivo in sé: è questa la fondamentale distinzione tra danno-evento, vale a dire la lesione del diritto del danneggiato (che di per sé non dà diritto al risarcimento) e danno-conseguenza, quale diminuzione della sfera patrimoniale del danneggiato e concreto pregiudizio economico che da quella determinata lesione sia derivato.
Ciò si spiega perché nella responsabilità civile, tanto contrattuale, quanto aquiliana, “il danno coincide col pregiudizio economico dato dalla differenza tra il valore attuale del patrimonio del danneggiato e quello che lo stesso avrebbe avuto se l'obbligazione fosse stata tempestivamente ed
Pag. 4 di 9 esattamente adempiuta o il fatto illecito non fosse stato perpetrato, dovendosi escludere che, al di fuori di una specifica previsione di legge (nei termini delineati dalla sentenza delle Sezioni Unite, n.
16601 del 2017), il risarcimento possa avere funzione "ultracompensativa", in quanto l'ordinamento non consente che un soggetto si arricchisca ai danni di un altro, in mancanza di una causa giustificatrice del relativo spostamento patrimoniale” (in termini si esprime Cass., 15 novembre
2022, ord. n. 33537; v. al riguardo anche Cass., SS.UU., 22 luglio 2015, n. 15350).
Inoltre, il danno-conseguenza, per essere risarcito, deve essere oggetto di puntuale allegazione e prova da parte di chi ne domanda il risarcimento, essendo inammissibile (al di fuori di ipotesi normativamente previste) nell'ordinamento anche la categoria del danno in re ipsa (sulla rilevanza di tali principi in ipotesi di risarcimento del danno patrimoniale, cfr. ad esempio Cass., 12 giugno 2008,
n. 15814; conforme Cass., 10 dicembre 2009, n. 25820).
Venendo al caso di specie, parte attrice ha ritenuto di dimostrare la consistenza dei beni mobili asseritamente presenti all'interno dell'appartamento promesso in vendita mediante la produzione delle “foto allegate alla relazione del Custode Giudiziario” (doc. 3 citazione) e mediante un elenco di beni trascritto in citazione, nonché reso oggetto del capitolo di prova testimoniale n. 4.2, oltre ad aver richiesto l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio per la quantificazione del valore dei beni fotografati.
Quanto alla documentazione fotografica (doc. 3 citazione), si tratta di fotografie ritraenti mobili accatastati che - oltre a rendere ictu oculi inverosimile la quantificazione prospettata da parte attrice alla luce delle condizioni e della tipologia del mobilio (la cui fabbricazione e provenienza è comunque ignota) - non consentono neppure di identificare con precisione le suppellettili ivi contenute né gli indumenti ritratti, dal che ne è preclusa ogni stima sulla base della documentazione fotografica.
Quanto all'elenco dei beni contenuto in citazione e oggetto di capitolo di prova testimoniale, appare opportuno trascriverne integralmente il contenuto:
“- condizionatori posizionati in tutte le stanze;
Entrata 1° corridoio:
- Portaombrelli;
- mobiletto tondo antico in legno;
- mobiletto alto di sette cassetti;
- quadro in argento raffigurante una Madonna;
- mobiletto piccolo;
- mattonelle di ceramica di Vietri appese al muro;
- lampadario di cristallo;
- mobile a muro;
Pag. 5 di 9 Cucina:
- tende interne ed esterne;
- lampadario;
- arredo completo con mobilia di legno della Boffi;
- frigorifero a due ante;
- diversi servizi di piatti, bicchieri e pentole;
- lavastoviglie;
- tavolo e sei sedie della CP_2
- mattonelle di ceramica di Vietri che coprivano l'intera parete della cucina;
- suppellettili di ceramica;
- televisore 50 pollici e altro televisore piccolo;
- contenitore coltelli;
- tavolo con piano di marmo;
AV
- lavatrice;
- scarpiera;
- mobile a parete contenente scarpe firmate non usate di marca Prada, Fay, Tod's, Valentino;
- carrello nuovo marca del valore da listino di € 1.020,00; CP_2
Stanzino:
- frigorifero;
- due aspirapolveri marca Folletto;
- scatole contenenti stivali di marca di diversi modelli;
Studio:
- arredo completo in legno;
- tende interne ed esterne;
- mobile letto;
- computer e stampante;
- numerosi libri;
- vetrinetta contenente profumi;
- quadri e suppellettili di vario genere;
- due orologi di valore (uno maschile e uno femminile);
: Pt_2
- alle finestre (n. 4) tende di seta, cotone e lino;
- mobile di legno antico con vetrinetta contenente bomboniere di cristallo e argento;
Pag. 6 di 9 - un divano e due poltrone di pelle nera;
- tavolino basso di cristallo con base di pietra;
- mobile grande con vetri contenente oggetti di valore;
- mobile carrello basso con televisore;
- vetrinetta contenente swarovski Aquila edizione limitata;
1995, Eagle 184872;
- swarovski toro 2004 a tiratura limitata;
- swarovskin leone, edizione annuale limitata;
- due televisori;
- tavolo di legno pregiato + 6 sedie;
- servizio di piatti da 12 di porcellana bianca marca Rosenthal;
- servizio tazze da caffè marca Rosenthal completo di vassoio, piattini e insalatiera;
- Vaso di cristallo Lalique del valore di € 5.000,00;
- quadri di valore;
Secondo corridoio:
- armadio a muro contenente cappotti, giacconi, impermeabili di Valentino, Prada, Fay, Per_2
Per_
, e n. 4 pellicce di cui 3 di visone, tappeto persiano del valore di lire 15.000.000; Per_4
Per_
- armadio a muro contenente numerose borse e completi Prada, e , Valentino;
Per_2 Per_4
- teca a muro illuminata contenente pezzi numerati swarovski;
camera da letto degli ospiti
- tende ricamate;
- letto matrimoniale;
- comò con specchio antico;
- armadio sei ante stile veneziano moderno bianco e celeste contenente corredo di lenzuola ricamate, coperte e piumoni;
- televisore 42 pollici;
- camera da letto
- armadio a muro otto ante contenente camicie, vestiti, maglie di cashmere, pantaloni, giacche, etc., Per_ marca Prada, , Fay, ; Per_2 Per_4
- Televisore nuovo 50 pollici e video registratore;
bagni
- mobili contenenti profumi costosi;
terrazzo e balconi
- lampade e faretto di diverso colore;
- 2 panche;
Pag. 7 di 9 - 1 tavolo;
- struttura tenda terrazzo”.
Ora, il tenore di tale elencazione è tale da non consentire in nessun modo la esatta individuazione dei beni asseritamente dispersi, sicché viene meno anche ogni conseguente possibilità di loro stima e valutazione. È evidente, infatti, che la maggior parte dei beni sono indicati in via estremamente sommaria, senza che ne emergano le caratteristiche minime indispensabili alla loro identificazione
(esemplificando, “condizionatori”, “televisore 42 pollici”, “due orologi di valore”, “profumi costosi”, le cui specifiche caratteristiche sono ignote). Anche laddove viene fatto riferimento a marchi, non risulta descritta la specificità dei singoli beni (es. non è noto il modello o l'anno di produzione delle Per_
“due aspirapolveri marca Folletto”; oppure il modello delle “borse e completi Prada, Per_2
e , Valentino” o del “carrello nuovo marca Kartell”; oppure ancora le dimensioni delle statuette Per_4
“swarovski”).
A fronte di ciò, la consulenza tecnica richiesta sarebbe risultata manifestamente esplorativa, oltre che ragionevolmente infruttuosa in ragione dell'impossibilità di stimare beni dalle caratteristiche ignote,
e la prova testimoniale richiesta sarebbe risultata valutativa, venendo domandata al teste la sostanziale individuazione dei beni non sufficientemente descritti in atti.
Ragioni assorbenti, queste, che conducono al rigetto dell'istanza di revoca dell'ordinanza istruttoria formulata da parte attrice;
nonché al rigetto dell'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa degli eredi del terzo giacché, alla luce delle medesime considerazioni sin qui svolte, Persona_1
l'autorizzazione alla chiamata in causa si risolverebbe in un superfluo allungamento dei tempi del processo, in assenza degli elementi minimi per ritenere fondata la domanda attorea.
7. Da ultimo, è bene precisare che non si potrebbe giungere a diversa conclusione nemmeno procedendo alla liquidazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c., peraltro non richiesta dalla difesa attorea.
Sotto tale ultimo profilo, la giurisprudenza è granitica nell'affermare che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 c.c.
(richiamato anche dall'art. 2056 c.c.), non dà luogo a un giudizio di equità, bensì a un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa. In particolare, esso è subordinato, da un lato, alla condizione che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare e, dall'altro, non consente al giudice di sostituirsi alla parte asseritamente danneggiata nell'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta. In altri termini, tale criterio di liquidazione presuppone che sia stato assolto l'onere della parte di dimostrare sia la sussistenza sia l'entità materiale del danno;
pertanto, tale criterio non esonera la parte dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali
Pag. 8 di 9 possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo assolva alla sola funzione che gli è propria, vale a dire soltanto quella di colmare le lacune insuperabili nell'iter di determinazione dell'equivalente pecuniario del danno (cfr. Cass., 18 novembre 2002, n. 16202; conformi, ex multis,
v. anche Cass., 29 aprile 2022, n. 13515; Cass., 30 luglio 2020, n. 16344; Cass., 22 febbraio 2018, n.
4310; Cass., 23 settembre 2015, n. 18804; Cass., 19 dicembre 2011, n. 27447; Cass., 30 aprile 2010,
n. 10607).
Nella specie, la quantificazione della domanda in euro 200.000,00 appare del tutto arbitraria, non sussiste impossibilità per la parte di precostituirsi documentazione (es. materiale fotografico dettagliato o specifico inventario concordato tra le parti) comprovante i beni e, comunque, non è stato fornito dalla parte attrice alcun elemento concreto e specifico in virtù del quale procedere alla liquidazione equitativa del danno.
Alla luce di quanto precede, la domanda va respinta, previa conferma del rigetto delle istanze istruttorie e dell'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa degli eredi di Persona_1
8. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo, determinata, sulla base del valore della domanda (euro 200.000,00), tenuto conto dei parametri previsti dal D.M.
n. 55/2014, per come da ultimo modificato dal D.M. n. 147/2022, per le fasi espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. R.G. 3825/2024, rigettata ogni diversa domanda, eccezione o istanza, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta da Parte_1
2) condanna a rifondere a le spese del presente giudizio, che Parte_1 Controparte_1 liquida in euro € 8.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, CPA e IVA come per legge.
Ancona, 31 ottobre 2025
Il Giudice
AN MA
(atto sottoscritto digitalmente)
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