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19 gennaio 2013
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23 luglio 2016
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Art. 48. Procedure di recupero 1. La societa' Equitalia Spa effettua la riscossione degli importi dovuti per effetto delle decisioni di recupero di cui all' ((articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015)) , ((...)) a prescindere dalla forma dell'aiuto e dal soggetto che l'ha concesso. ((6)) (( 2. A seguito della notifica di una decisione di recupero di cui al comma l, entro quarantacinque giorni dalla data di notifica, il Ministro competente per materia, con proprio decreto, individua, ove necessario, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalita' e i termini del pagamento. Nel caso di piu' amministrazioni competenti, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina, con proprio decreto, entro quindici giorni dalla data di notifica della decisione di recupero, un commissario straordinario, da individuare all'interno delle amministrazioni che hanno concesso gli aiuti oggetto della decisione di recupero o di quelle territorialmente interessate dalle misure di aiuto, e definisce le modalita' di attuazione della decisione di recupero di cui al comma 1. Il commissario straordinario, con proprio provvedimento, individua, entro quarantacinque giorni dal decreto di nomina, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalita' e i termini del pagamento. Le amministrazioni che hanno concesso l'aiuto oggetto della procedura di recupero forniscono tempestivamente al commissario straordinario, su sua richiesta, i dati e ogni altro elemento necessario alla corretta esecuzione della decisione di recupero di cui al comma 1. Al commissario straordinario non spetta alcun compenso. Il commissario straordinario svolge le attivita' connesse all'incarico conferito con le risorse umane, finanziarie e strumentali delle amministrazioni competenti, previste a legislazione vigente. Il decreto del Ministro competente, il provvedimento del commissario straordinario e il provvedimento di cui al comma 3 costituiscono titoli esecutivi nei confronti degli obbligati )) ((6)) 3. Nei casi in cui l'ente competente e' diverso dallo Stato, ((il provvedimento per l'individuazione dei soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, l'accertamento degli importi dovuti e la determinazione delle modalita' e dei termini del pagamento)) e' adottato dalla regione, dalla provincia autonoma o dall'ente territoriale competente. Le attivita' di cui al comma 1 sono effettuate dal concessionario per la riscossione delle entrate dell'ente territoriale interessato. ((6)) 4. Le informazioni richieste dalla Commissione europea sull'esecuzione delle decisioni di cui al comma 1 sono fornite dalle amministrazioni di cui ai commi 2 e 3, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee e per il suo tramite.
---------- AGGIORNAMENTO (6)
La L. 7 luglio 2016, n. 122 ha disposto (con l'art. 35, comma 4) che le presenti modifiche si applicano alle decisioni di recupero notificate a decorrere dal 1° gennaio 2015.
---------- AGGIORNAMENTO (6)
La L. 7 luglio 2016, n. 122 ha disposto (con l'art. 35, comma 4) che le presenti modifiche si applicano alle decisioni di recupero notificate a decorrere dal 1° gennaio 2015.
Commentari • 2
- 1. Corte di giustizia UE, decima sezione, sentenza 16 gennaio 2025https://www.eius.it/articoli/ · 6.582649
[…] in particolare, una violazione degli articoli 108, 109 e 288 TFUE, una violazione dell'articolo 48 della legge n. 234/2012, un eccesso di potere e una violazione della comunicazione sul recupero. 22. […] Se gli articoli 108 TFUE, 288 TFUE e 16 e 31 del [regolamento 2015/1589] ostano ad una normativa nazionale, quale l'articolo 48 della legge [n. 234/2012], che consente all'Autorità nazionale, nella fase esecutiva del recupero, l'estensione del perimetro dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali, […]
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Giurisprudenza • 46
- 1. Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 05/11/2021, n. 369Provvedimento: […] Rilevava inoltre il tribunale che l'art. 48 della legge 234/2012 (intitolata “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione ed attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”), attribuiva espressamente ad Controparte_3 il potere di riscossione degli importi dovuti per effetto delle decisioni di recupero di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n.Leggi di più...
- sospensione procedura esecutiva·
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