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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/11/2025, n. 3881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3881 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Isabella Parolari Consigliere dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel.
il giorno 19.11.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella causa in grado di appello iscritta al n. 1304/2024 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Rodolfo Sartini, come da procura in atti Parte_1
appellante
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresenta e difesa dall'avv. Controparte_1
LE CU, come da procura in atti appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4501/2024, pubblicata il 16.4.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente in data 25.7.2022 conveniva in giudizio Parte_1
( allegando di essere stato assunto dalla medesima, sulla base del proprio Controparte_1 CP_2 prestigioso curriculum professionale, nel febbraio 2018, con mansione di Key Account Manager, rientrante nella categoria di dirigente.
Deduceva che al rapporto di lavoro era applicato il CCNL per Dirigenti Industriali e precisava di avere ricoperto la posizione di Key Account Manager, nel Team “Government & Enterprise Rome
1 Sales”, svolgendo le seguenti mansioni: a. responsabilità commerciale e di vendita sui Clienti
ENEL, ed;
b. responsabilità di sviluppo delle relazioni commerciali;
c. gestione CP_3 CP_4 delle relazioni commerciali ad alto fatturato;
d. sviluppo del business e partecipazione alle gare di acquisto;
e. redazione e supporto alla modulistica di gara di acquisto.
Aggiungeva che il suo trattamento retributivo, da ultimo, era così composto: € 140.000,00 a titolo di retribuzione fissa ed € 90.000,00 a titolo di retribuzione variabile, definita secondo i criteri analiticamente descritti in ricorso.
Allegava in modo circostanziato i fatti relativi al contratto concluso con ENEL in data 28.3.2022, evidenziando le criticità EL negoziazione e la posizione personalmente assunta e contrastante con le attese e richieste dei vertici aziendali e chiariva che il 30.3.2022, due soli giorni dopo, era stato convocato dall'Ufficio del Personale e licenziato “per motivi riorganizzativi”.
Allegava anche che, nello stesso periodo, su un altro contratto di fornitura, sempre con il cliente
ENEL, regolarmente accettato da e immediatamente esecutivo, avente ad oggetto CP_2
“Contratto nr 8400157661 del 13/7/2020 – Fornitura di Home Access Gateway”, contenente le Con medesime condizioni generali di fornitura del contratto di cui sopra, la aveva più volte ritardato la consegna dei prodotti accumulando alcuni mesi di ritardo rispetto ai tempi contrattuali, tanto da comportare l'obbligo di versamento di penali previste contrattualmente e regolarmente applicate;
Con che, anche in questo caso, il vertice di , ritenendo che il Cliente non avesse titolo ad applicare penali per la ritardata consegna, aveva intimato al ricorrente di confrontarsi con ENEL per ottenere la totale cancellazione delle stesse, senza esiti.
Inoltre, deduceva che avrebbe potuto e dovuto essere ricollocato in altre posizioni, tra le quali:
a) Account Manager Pubblica Amministrazione Centrale;
b) Responsabile Government & Enterprise sales;
c) Responsabile Ufficio Gare e Contratti pubblici.
Aggiungeva che aveva preso il suo posto da maggio 2022. Persona_1
Pertanto, deduceva ed argomentava in ordine al carattere palesemente “discriminatorio” e/o
“ritorsivo” del licenziamento, conseguentemente, nullo “ex tunc”, ai sensi dell'art. 18, comma 1, EL legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dalla legge 28 giugno 2012, n. 92.
Lamentava il difetto di motivazione dell'atto di recesso, anche in violazione dell'art. 22 del CCNL di riferimento che prevede che: “Nel caso di risoluzione ad iniziativa dell'azienda, quest'ultima è tenuta a specificarne contestualmente la motivazione”.
Subordinatamente, il censurava il licenziamento in quanto infondato e pretestuoso anche Parte_1 con riferimento alle fittizie motivazioni economiche ed organizzative fornite.
2 In ogni caso, il dichiarava di vantare un credito, pari ad almeno € 69.451,21 a titolo di Parte_1 retribuzione variabile, come stabilito nel contratto del Dirigente e nella apposita contrattazione aziendale e segnatamente nel documento denominato OTE 2021.
Infine, rivendicava l'indennità supplementare e il risarcimento del danno all'immagine subito per effetto EL condotta datoriale.
Concludeva chiedendo di:
“a) dichiarare la nullità del licenziamento per essere fondato su un esclusivo motivo “ritorsivo”, come già esposto al punto A) in “Diritto” che precede, con la conseguente reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro ed il diritto a percepire le retribuzioni “medio tempore” non erogate dal licenziamento alla ripresa EL prestazione di lavoro;
b) in subordine, dichiarare l'illegittimità ed ingiustificatezza del licenziamento per mancanza di motivazione e/o infondatezza dello stesso e/o pretestuosità come riportato ai Paragrafi B), C) e D) in “Diritto” che precede, con la conseguente condanna di parte convenuta al pagamento dell'indennità supplementare come da Paragrafo F) in “Diritto” che precede;
c) condannare, in ogni caso, la parte convenuta al pagamento EL retribuzione variabile per un ammontare pari ad almeno € 69.451,21 di cui al Paragrafo E) EL narrazione in “Diritto”, con accessori di legge fino al soddisfo;
d) condannare la parte convenuta al risarcimento del danno all'immagine professionale del ricorrente che si quantifica nella misura di almeno € 100.000,00, o in quella diversa determinata dall'Ill.mo Giudice;
e) condannare la parte convenuta al pagamento degli interessi e EL rivalutazione su tutte le richieste economiche sopra formulata;
f) munire la sentenza in ogni sua parte EL clausola di provvisoria esecuzione;
g) condannare, in ogni caso, la parte convenuta al pagamento di spese ed onorari del giudizio”.
Si costituiva in giudizio la esplicando ampie difese e concludendo per il rigetto Controparte_1 EL domanda.
In particolare, la società contestava l'asserita esistenza di un motivo ritorsivo o discriminatorio, chiarendo che la scelta aziendale era stata causata dal mancato raggiungimento dei target di vendita, per cui si era valutato conveniente procedere nell'immediato alla riduzione del team di appartenenza di Il calo, secondo l'assunto sostenuto, non aveva infatti permesso di mantenere il Parte_1 numero dei dirigenti presenti nell'area Sales di appartenenza, in quanto non più profittevoli per l'azienda.
In tal senso, la chiariva di avere ritenuto opportuno intervenire, in un'ottica di sostenibilità CP_2
e risparmio di costi per l'azienda, con un'azione insindacabile tesa alla riduzione del team,
3 dimensionato sia per volume che per professionalità nell'ottica dell'ottenimento dei target sopra menzionati.
Concludeva, chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma rigettava il ricorso e condannava il al pagamento delle spese di lite. Parte_1
In particolare, il Tribunale respingeva la domanda di impugnativa del licenziamento in quanto ritorsivo, “per la genericità dei fatti dedotti e per la loro inidoneità a sostenere l'assunto prospettato”, e in quanto discriminatorio, non avendo parte ricorrente esplicitato i fatti costitutivi del relativo diritto;
respingeva, altresì, la domanda di impugnativa del licenziamento per vizio di formale motivazione, ritenendo che, sebbene la motivazione formalmente indicata nella missiva di licenziamento risultasse del tutto generica e priva di contenuto effettivo, in giudizio la società avesse fornito dati idonei a ritenere il licenziamento del sufficientemente motivato sul Parte_1 piano formale e adeguatamente giustificato sul piano sostanziale.
Il Tribunale riteneva, inoltre, infondata la domanda di pagamento dell'importo di € 69.451,21, a titolo di retribuzione variabile, ritenendo, con ampie e analitiche argomentazioni, che non risultasse provato “il raggiungimento EL percentuale di almeno il 50% nelle prestazioni individuali per poter accedere ad OTE” e che, pertanto, la stessa per l'anno 2021 non risultasse dovuta.
Ha, infine, respinto le ulteriori domande risarcitorie, ritenendo non sussistenti margini di inadempimento contrattuale EL società, ai sensi dell'art. 1218 c.c., o altri profili di illegittimità o illiceità delle condotte.
Ha proposto appello per i motivi di seguito sinteticamente indicati: Parte_1
1) violazione del diritto di difesa del ricorrente – richiesta di riapertura EL fase istruttoria – rilevanza ed ammissibilità delle prove testimoniali richieste dalla società – violazione dell'art. 2697
c.c. e degli artt. 420 e ss. c.p.c.
Parte appellante ha lamentato che il giudice di primo grado ha immotivatamente e illegittimamente rigettato le istanze istruttorie formulate nel ricorso di primo grado, compromettendo, in tal modo, il suo diritto di difesa, e violando il principio del contraddittorio.
2) Omesso ed erroneo esame dell'istruttoria circa la natura esclusivamente discriminatoria e ritorsiva del licenziamento.
Ha sostenuto parte appellante che nel giudizio di primo grado sarebbe stata raggiunta la prova che il Con licenziamento intimato era motivato esclusivamente dall'intento ritorsivo di per la condotta tenuta dal nella conclusione EL Gara EN, e che, in ogni caso, tale prova si sarebbe Parte_1 potuta raggiungere ammettendo le prove testimoniali richieste nell'atto introduttivo.
3) Omesso ed erroneo esame dell'istruttoria circa il difetto assoluto di motivazione del recesso.
4 Ha lamentato parte appellante che il giudice di primo grado, dopo avere ammesso che la lettera di licenziamento reca una motivazione carente e non comprensibile, successivamente, “con una interpretazione ai limiti dell'ultrapetizione”, riconosce che tale motivazione, pur carente, possa essere integrata dal datore di lavoro nel giudizio, in tal modo violando il principio di immodificabilità delle ragioni del licenziamento, che devono essere indicate dal datore di lavoro nell'atto di recesso.
4) Ommesso ed erroneo esame dell'istruttoria circa l'infondatezza del licenziamento – insussistenza di risparmi economici e di efficienze di gestione – sussistenza di altre posizioni assegnabili da subito al ricorrente.
Ha sostenuto parte appellante che, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, la società datrice di lavoro non avrebbe dimostrato la sussistenza di motivazioni economiche e organizzative tali da giustificare il licenziamento, e che i documenti depositati in atti smentirebbero la natura economica del recesso.
5) Omesso ed erroneo esame dell'istruttoria circa il diritto, in ogni caso, del ricorrente all'erogazione del compenso variabile.
Ha lamentato parte appellante che il giudice di primo grado non avrebbe adeguatamente considerato la complessità delle questioni contabili, da risolvere mediante la CTU contabile richiesta nell'atto introduttivo, e non avrebbe spiegato il rigetto EL richiesta.
Ha, quindi, richiamato le difese contenute nel ricorso di primo grado, sulle quali si baserebbe il proprio diritto a percepire la retribuzione variabile rivendicata.
6) Omessa pronunzia sulle ulteriori conseguenze dell'illegittimità del licenziamento – erogazione dell'indennità supplementare.
7) Omessa pronunzia sul risarcimento del danno d'immagine professionale.
Ha censurato parte appellante la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale non si è pronunciato su tali domande.
Ha, conclusivamente chiesto, previa eventuale riapertura dell'istruttoria e in accoglimento del gravame, di: “a) dichiarare la nullità del licenziamento per essere fondato su un esclusivo motivo
“ritorsivo”, come già esposto al punto A) in “Diritto” del ricorso di prime cure che precede, con la conseguente reintegrazione EL ricorrente nel posto di lavoro ed il diritto a percepire le retribuzioni “medio tempore” non erogate dal licenziamento alla ripresa EL prestazione di lavoro;
b) in subordine, dichiarare l'illegittimità ed ingiustificatezza del licenziamento per mancanza di motivazione e/o infondatezza dello stesso e/o pretestuosità come riportato ai Paragrafi
B), C) e D) in “Diritto” del ricorso di prime cure che precede, con la conseguente condanna di parte convenuta al pagamento dell'indennità supplementare come da Paragrafo F) in “Diritto” del
5 ricorso di prime cure che precede;
c) condannare, in ogni caso, la parte convenuta al pagamento EL retribuzione variabile per un ammontare pari ad almeno € 69.451,21 di cui al Paragrafo E) del ricorso di prime cure, con accessori di legge fino al soddisfo;
d) condannare la parte convenuta al risarcimento del danno all'immagine professionale del ricorrente che si quantifica nella misura di almeno € 100.000,00, o in quella diversa determinata dall'Ill.mo Giudice;
e) condannare la parte convenuta al pagamento degli interessi e EL rivalutazione su tutte le richieste economiche sopra formulata;
f) munire la sentenza in ogni sua parte EL clausola di provvisoria esecuzione;
g) condannare, in ogni caso, la parte convenuta al pagamento di spese ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Si è costituita in giudizio la eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del Controparte_1 ricorso in appello per mancanza di specificità dei motivi sollevati;
nel merito, resistendo al gravame e chiedendone il rigetto, poiché infondato in fatto e in diritto.
All'udienza del 19.11.2025, all'esito EL camera di consiglio, la causa è stata decisa mediante lettura EL presente sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'eccezione di inammissibilità dell'appello è destituita di fondamento, perché la lettura complessiva e non formalistica dell'atto introduttivo del grado consente di individuare le parti EL sentenza impugnate e i ritenuti vizi del ragionamento logico-giuridico seguito dal Tribunale.
D'altro canto, la Suprema Corte ha reiteratamente enunciato il principio di diritto secondo cui per la redazione dell'atto di appello non sono richieste formule sacramentali o l'elaborazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quello di primo grado, essendo invece richiesto,
a pena di inammissibilità, esclusivamente che l'impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati EL sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze
(Cass., S.U. n. 27199/2017; Cass. n. 13535/2018; n. 7675/2019).
2. L'appello è infondato.
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui non ha ammesso le prove testimoniali richieste nel ricorso introduttivo del giudizio, in tal modo compromettendo il suo diritto di difesa e violando il principio del contraddittorio.
La censura è infondata.
Ritiene il Collegio che correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto inammissibili e irrilevanti i mezzi di prova orali richiesti dal (vedi ordinanza in data 18.1.2023), in quanto i capitoli Parte_1 di prova del ricorso di primo grado sui quali l'odierno appellante ha chiesto la prova testimoniale
(vedi pag. 11 del ricorso) sono tutti documentali, avendo lo stesso indicato, nei singoli Parte_1
6 capitoli, il documento di riferimento, idoneo a provare i fatti allegati. Tale circostanza rende quindi superflua la dedotta prova testimoniale, senza alcuna lesione del diritto di difesa.
3. Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale avrebbe erroneamente valutato il materiale probatorio, ed ha sostenuto che nel giudizio di primo grado sarebbe stata raggiunta la prova che il licenziamento intimato è motivato Con esclusivamente dall'intento ritorsivo di per la condotta tenuta dal nella conclusione Parte_1 EL Gara EN.
Tale censura è inammissibile in quanto non si confronta con le ampie argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.
Parte appellante, dopo aver riportato per esteso la parte di motivazione con la quale il giudice di primo grado ha ritenuto non raggiunta la prova sul carattere ritorsivo del licenziamento, ha esclusivamente riproposto le difese contenute nel ricorso di primo grado, ribadendo la sussistenza di
“due elementi incontrovertibili”, ossia “la singolare coincidenza tra la conclusione EL Gara
EN (28 marzo 2022) e la data del licenziamento (30 marzo 2022)”, e il fatto che “l'unico che ha pagato, in tutta l'azienda, per asserite motivazioni economiche è il ricorrente”, senza spiegare sotto quali aspetti la sentenza avrebbe omesso o errato l'esame delle circostanze allegate.
Al contrario, il giudice di primo grado ha ben evidenziato che: “l'assunto prospettato in ricorso di un preteso comportamento datoriale ritorsivo e persecutorio è risultato inconsistente e ciò perché ab imis gli oneri assertivi circa il motivo illecito determinante non sono stati adeguatamente assolti, in particolare sub specie di animus nocendi, tenuto conto che i dati di fatto forniti non assurgono a circostanze tali da integrare gli elementi costitutivi EL fattispecie considerata.
Infatti, l'assunto complessivo viene dedotto in termini sostanzialmente apodittici, cioè il sig.
ha descritto una situazione, che, secondo la sua versione, avrebbe provocato la reazione Parte_1 ritorsiva datoriale, ma, se è stato sufficientemente chiarito l'antefatto EL reazione, il ricorso risulta carente proprio nella definizione del preteso motivo illecito riferibile alla società. Infatti, il ricorrente adduce l'esistenza di un nesso di conseguenzialità diretta tra contratto ENEL e licenziamento, essenzialmente per una mera concomitanza temporale, ma da ciò, in difetto di ulteriori dati conoscitivi, non allegati, non è possibile dedurre l'animus nocendi, che certamente non può essere ritenuto esistente in re ipsa.
Nel ricorso non è, in tal senso, riportato alcun riferimento fattuale ad episodi o elementi specifici concretizzanti l'animus nocendi valutato non dal punto di vista EL percezione che il dipendente ne ha avuto, ma nella prospettiva oggettiva del comportamento dei vertici dell'azienda. Difettano indicazioni sufficienti, di tipo storico, in ordine all'intenzionalità EL condotta ascrivibile alla
7 stessa società datoriale, e quindi ai relativi organi decisori, nei termini indicati di una reazione ad un'azione EL parte ricorrente, quale ipotetico fattore munito di efficacia determinativa esclusiva EL volontà finale.
Invero, le circostanze di fatto dedotte in ricorso risultano non solo non stringenti dal punto di vista storico e logico, ma anche valutative e soggettive nei contenuti e, comunque, non decisive ai fini EL fattispecie invocata. Risulta invero non apprezzabile, né ravvisabile dal punto di vista soggettivo ed oggettivo la tesi di esistenza di una volontà ritorsiva quale unica ragione dell'atto adottato, volontà che, secondo la difesa attorea, dovrebbe risultare intrinsecamente da alcuni fatti descritti, che tuttavia appaiono di per se stessi neutri, e privi di significato in re ipsa.
Tale ultima conclusione va rassegnata anche considerato che molte circostanze richiamate in ricorso, in particolare, con riferimento alla pretesa dinamica oppositiva o critica addebitata al ricorrente, rispetto alla gara predetta, in realtà sono intrinsecamente corollari fisiologici del ruolo rivestito dal sig. . Peraltro, il testo delle e-mail scambiate, sicuramente esprime scambi Parte_1 dialettici fermi e precisi, ma, sia nei toni usati, sia nei contenuti non arriva in alcun modo a estrinsecare alcuna conflittualità personale, alcuna particolare tensione diretta, né tanto meno alcun contenuto di disappunto o criticità dei rapporti. Tanto meno emergono indizi di minaccia o di aggressività da parte dei vertici aziendali nei confronti del sig. . Parte_1
Si ribadisce, peraltro, che il dato percettivo eventualmente avvertito dal dipendente e come tale riferito, in mancanza di specifici eventi da cui poter desumere, anche per presunzioni, una oggettiva volontà datoriale di persecuzione e ritorsione, risulta in sé non dirimente.
Manca quindi l'indicazione di sufficienti episodi storici, circostanziati ed esattamente definiti nelle modalità e nei contenuti, atti a far presumere un intento di rappresaglia o vendicativo, imputabile agli organi decisori EL società quale azione concreta preordinata a nuocere e causalmente collegata a condotte del dipendente”.
Le argomentazioni del giudice di primo grado, poste a fondamento EL decisione, non possono che essere condivise dal Collegio, anche perché fanno corretta applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il lavoratore, nel caso di licenziamento ritorsivo, ossia originato da un sentimento di vendetta o rappresaglia, deve allegare e provare come l'intento di vendetta abbia avuto un'efficacia determinante ed esclusiva nella volontà di risolvere il rapporto di lavoro (Cass. n. 17267/2024).
Ed infatti, secondo Cass. n. 741/2024, il licenziamento per ritorsione, diretta o indiretta, è considerato un "licenziamento nullo quando il motivo ritorsivo, come tale illecito, sia stato l'unico determinante dello stesso, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1418, secondo comma, e degli artt. 1345 e 1324 c.c." (Cass. n. 17087/2011). Il motivo illecito si colloca, quindi, su un piano
8 nettamente distinto dal (giustificato) motivo soggettivo e oggettivo di licenziamento, previsto dall'art. 3 EL L. n. 604/1966; quest'ultimo, al pari EL giusta causa (art. 2119 c.c.), costituisce presupposto del legittimo esercizio del potere (disciplinare o organizzativo) attribuito al datore di lavoro, la cui mancanza è causa di annullabilità del licenziamento. Esso deve avere efficacia determinativa e rileva "indipendentemente dal motivo formalmente addotto", come recita l'art. 18, primo comma, EL L. n. 300/1970, come modificato dalla L. n. 92/2012. Pertanto, l'accoglimento EL domanda di nullità del licenziamento esige la prova che l'intento ritorsivo datoriale abbia avuto efficacia determinativa esclusiva EL volontà di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini EL configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso e idonei a configurare un'ipotesi di legittima risoluzione del rapporto (Cass. n.
26399/2022; n. 26395/2022; Cass. n. 21465/2022; n. 9468/2019 da ultimo v. Cass. n. 6838/2023); dovendosi escludere la necessità di procedere ad un giudizio di comparazione fra le diverse ragioni causative del recesso, ossia quelle riconducibili ad una ritorsione e quelle connesse, oggettivamente, ad altri fattori idonei a giustificare il licenziamento (Cass. n. 6838/2023; n. 5555/2011).
4. Il terzo motivo di gravame, con il quale il ha censurato la sentenza impugnata nella Parte_1 parte in cui, dopo avere ammesso che la lettera di licenziamento reca una motivazione carente e non comprensibile, successivamente, “con una interpretazione ai limiti dell'ultrapetizione”, riconosce che tale motivazione, pur carente, possa essere integrata dal datore di lavoro nel giudizio, in tal modo violando il principio di immodificabilità delle ragioni del licenziamento, che devono essere indicate dal datore di lavoro nell'atto di recesso, è infondato.
Ed infatti, l'art. 22 del CCNL Dirigenti industriali del 16 maggio 1985 (il cui tenore appare simile a quello invocato dall'odierno appellante), pur prevedendo che, in caso di risoluzione ad iniziativa dell'azienda, quest'ultima sia tenuta a specificarne contestualmente la motivazione, non sanziona tale omissione con il riconoscimento dell'indennità supplementare, ma si limita a prevedere che il dirigente, ove ritenga ingiustificato il recesso, possa ricorrere al collegio arbitrale, previsto dall'art. 19 del medesimo contratto collettivo, il quale, nel caso riconosca, all'esito dell'istruttoria,
l'ingiustificatezza del licenziamento, può disporre l'attribuzione EL suddetta indennità. Ne consegue che, ove la motivazione non sia stata resa con il licenziamento (ovvero, risulti insufficiente o generica), il datore di lavoro, nel rispetto del principio del contraddittorio ex art. 19, comma 13, del CCNL citato, può esplicitarla (o integrarla) nell'ambito del giudizio arbitrale, e, nell'ipotesi in cui il dirigente abbia scelto, in conformità al principio di alternatività delle tutele nelle controversie del lavoro, di adire direttamente il giudice ordinario, analoghe facoltà vanno riconosciute alla parte datoriale nell'ambito del processo, atteso che, diversamente, la posizione del
9 datore di lavoro verrebbe ad essere compromessa per effetto di una autonoma ed insindacabile determinazione EL controparte (Cass. n. 3147/2019; n. 3175/2013).
Nel caso di specie, il giudice di primo grado, facendo corretta applicazione di tali principi, pur evidenziando che la lettera di licenziamento “si presenta molto generica e vuota di contenuto concreto”, e, pertanto, carente di motivazione, ha ritenuto che in giudizio la società datrice di lavoro abbia fornito elementi idonei a rendere il licenziamento del sufficientemente motivato sul Parte_1 piano formale e adeguatamente giustificato sul piano sostanziale.
5. Con il quarto motivo di appello, il ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui Parte_1 ha ritenuto fornita la prova, da parte EL società appellata, EL sussistenza dei motivi economici e organizzativi tali da giustificare il licenziamento.
Anche tale censura non è fondata.
Parte appellante ha sostenuto, in particolare, che le ragioni “economiche” poste a base del recesso sarebbero smentite documentalmente e, a sostegno del suo assunto, ha evidenziato: che lo schema riportato a pag. 6 EL memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, al fine di giustificare la
“complessiva valutazione” dei risultati ottenuti dalla Business Unit a cui apparteneva l'appellante, sarebbe fuorviante in quanto i dati sono relativi all'intera Unità e non sono divisi per lavoratore, con la conseguenza che non può essere stata fatta una valutazione sul;
che, in ogni caso, la Parte_1 percentuale media dei risultati raggiunti dalla Business Unit, al netto delle attese aziendali, è sempre stata con segno positivo;
che nessuna comparazione era stata fatta tra la retribuzione del e Parte_1 quella del responsabile del team, la cui retribuzione era più alta. CP_5
Ha, inoltre, evidenziato che ad aprile 2022, ossia il mese successivo al suo licenziamento, Per_1 ha preso il suo posto;
che, infine, la società, anziché licenziarlo, gli avrebbe potuto affidare
[...] le seguenti posizioni libere: Account Manager Pubblica Amministrazione Centrale;
Responsabile
Government & Enterprise sales;
Responsabile Ufficio Gare e Contratti pubblici.
Con tali assunti, che in buona sostanza rispecchiano le difese contenute negli atti del giudizio di primo grado, parte appellante dimostra ancora una volta di non confrontarsi con le motivazioni addotte dal primo giudice. Co Ed infatti, il Tribunale ha così motivato: “Ora, costituendosi in giudizio, la ha dedotto che le scelte aziendali sono state adottate sulla base dei dati oggettivi relativi all'intero team di appartenenza di ossia In particolare, a Parte_1 Parte_2 questo fine, analizzando il triennio 2019-2021 (licenziamento è stato intimato il 30 marzo 2022), la resistente ha posto in evidenza che i target assegnati non sono stati mai raggiunti, come dimostra la bassa media ottenuta per ciascun anno dal team e ciò pur considerando l'apice di successo conseguito nel 2020 (il 31%), che resta comunque distante dal risultato atteso.
10 Co Sulla base di tali risultanze, la ha dunque dedotto di avere ritenuto opportuno intervenire, in un'ottica di sostenibilità e risparmio di costi per l'azienda, con un'azione di contrazione delle risorse del team, sia incidente sul numero delle risorse assegnate, sia sul loro livello professionale.
Ebbene, osserva il giudice che, sulla base dei dati forniti nel presente giudizio, il licenziamento del sig. risulta sufficientemente motivato sul piano formale e adeguatamente giustificato sul Parte_1 piano sostanziale.
Infatti, i dati relativi allo scarso livello di raggiungimento degli obiettivi di team non sono specificamente contestati e comunque sono di natura oggettiva e di base documentale e certamente rendono del tutto ragionevole la valutazione aziendale di sovradimensionamento del gruppo rispetto ai margini del suo rendimento.
In tal senso, la scelta di riduzione del volume economico di spesa per il personale, investito in questo Team, si presenta del tutto legittima e ragionevole e corretta, ed ovviamente insindacabile nel merito intrinseco.
Peraltro, risulta che già a settembre 2019 la società, dopo le dimissioni del responsabile del team
Government & Enterprise, non aveva provveduto ad alcuna sostituzione, Testimone_1 rimpiazzando il dimissionario con un altro dipendente, già in forza al dipartimento CP_5
Government & Enterprise, ed assegnando sempre a lui le funzioni di responsabile dei due componenti restanti, cioè e Parte_1 Persona_1
Quanto poi a quest'ultima dipendente, l'argomentazione attorea per cui le funzioni svolte dal ricorrente sarebbero state assegnate alla medesima, non smentisce, ma anzi corrobora l'assunto Co EL .
Infatti, proprio nella cornice giustificativa del licenziamento, cioè la Persona_1 contrazione delle risorse del Team, ha correttamente e ragionevolmente assorbito in sé anche le funzioni prima assegnate al , insieme al Parte_1 CP_5
La scelta aziendale così atteggiata si presenta anch'essa del tutto ragionevole, constatato quanto dedotto dalla società sul fatto che lo spostamento su EL prevalenza delle Persona_1 funzioni del team, ha evitato non solo alla società l'assunzione di una nuova risorsa esterna, ma ha Co anche permesso un forte risparmio di spesa. Infine, per correttezza, la ha anche rappresentato
e provato che a differenza dell'odierno ricorrente, ha un figlio a carico e risulta Persona_1 assunta in data antecedente rispetto a . Parte_1
Per completezza, si nota, ancora, che non appaiono condivisibili i rilievi avanzati dalla difesa attorea nelle note autorizzate in quanto, da un lato, ragionevolmente la società ha fatto riferimento all'intera Business Unit, dall'altro, coerentemente non sono stati fatti riferimenti alle singole risorse. Infatti, l'esigenza effettiva evidenziata dalla società è stata quella di riduzione e
11 contrazione del modulo organizzativo indicato, in quanto troppo dispendioso rispetto ai margini di utilità e di rendimento complessivo, pertanto risulta del tutto comprensibile e razionale la ricostruzione operata a relativo suffragio.
A fronte dell'effettività e giustificatezza delle ragioni complessive indicate, e EL dimostrazione di assenza del motivo illecito individuale, non ha peraltro pregio la doglianza del ricorrente secondo cui, al suo posto, avrebbe dovuto essere licenziato il trattandosi di scelta rimessa alla CP_5 discrezionalità datoriale, data anche la diversità di ruoli e profili.
In tal senso, la base causale del licenziamento del non risiede, per quanto detto, in una Parte_1 ragione individuale, anche solo collegata allo scarso rendimento del medesimo, ma ad una valutazione prettamente efficientistica, in termini costi/benefici, del sistema di lavoro e di composizione del modulo organizzativo;
una volta riscontrata la sussistenza di tale premessa giustificativa, all'interno dell'area EL libera recedibilità di cui si è detto, non operano né criteri di priorità, né rivendicazioni di tipo comparativo che un dirigente possa vantare, una volta, si ripete, escluso l'assunto del motivo illecito.
Del resto, il controllo di questo giudice, come imposto dall'art. 30 EL legge n. 183/2010, “è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento del presupposto di legittimità e non può essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro”.
A confutazione, inoltre, delle doglianze avanzate in ricorso, deve essere anche aggiunto che in caso di licenziamento del dirigente d'azienda per esigenze di ristrutturazione aziendale è esclusa la possibilità del "repêchage" in quanto incompatibile con la posizione dirigenziale del lavoratore, assistita da un regime di libera recedibilità del datore di lavoro (ex multis, n. 2895/2023)”.
A fronte di tali ampie argomentazioni, parte appellante non ha fornito elementi probatori idonei a dimostrare la mancanza di giustificatezza del suo licenziamento, anche alla luce del consolidato orientamento EL giurisprudenza di legittimità, ben noto al giudice di primo grado, secondo cui, con riguardo al licenziamento del dirigente, “la nozione di riferimento è quella EL giustificatezza, che non coincide pienamente con quella di giustificato motivo di cui all'art. 3 Legge 604/1966. Ai fini EL spettanza dell'indennità supplementare prevista dalla contrattazione collettiva in caso di licenziamento del dirigente, la giustificatezza del recesso non deve necessariamente coincidere con l'impossibilità EL continuazione del rapporto o con una situazione di grave crisi aziendale tale da rendere impossibile o particolarmente onerosa tale continuazione, posto che il principio di correttezza e buona fede, che costituisce il parametro su cui misurare la legittimità del licenziamento, deve essere coordinato con la libertà di iniziativa economica, garantita dall'art. 41 Cost., che verrebbe radicalmente negata, ove si impedisse all'imprenditore, a fronte di razionali e
12 non arbitrarie ristrutturazioni aziendali, di scegliere discrezionalmente le persone idonee a collaborare con lui ai più alti livelli EL gestione dell'impresa" (Cass. n. 13719/2006; n.
12365/2003).
Ai fini EL giustificatezza del licenziamento del dirigente, dunque, può rilevare qualunque decisione aziendale che si prospetti coerente e fondata su motivazioni obiettivamente apprezzabili e giuridicamente meritevoli di tutela, a condizione che il motivo addotto a base del licenziamento risulti reale ed effettivo, non pretestuoso, e che sia possibile individuare un nesso di causalità – di congruenza – tra il motivo addotto e le circostanze del caso concreto.
La nozione di “giustificatezza" del licenziamento, che rileva ai fini del riconoscimento del diritto alla indennità supplementare, spettante in base alla contrattazione collettiva al dirigente, non coincide con quelle di "giusta causa" o "giustificato motivo" del licenziamento del lavoratore subordinato, ma è molto più ampia, e si estende sino a comprendere qualsiasi motivo di recesso che ne escluda l'arbitrarietà, con i limiti del rispetto dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, e del divieto del licenziamento discriminatorio (Cass. n. 775/2005).
Più di recente, la Suprema Corte ha ribadito i suddetti principi, rammentando che: "nella valutazione globale ai fini EL "giustificatezza" del licenziamento del dirigente, non è necessaria una analitica verifica di specifiche condizioni, ma è sufficiente una valutazione globale, che escluda l'arbitrarietà del recesso, (sul punto, fra le altre, Cass. n. 34739 del 2019), va poi rilevato, con particolare riguardo al giustificato motivo oggettivo, che il licenziamento individuale del dirigente d'azienda può fondarsi su ragioni oggettive concernenti esigenze di riorganizzazione aziendale, che non debbono necessariamente coincidere con l'impossibilità EL continuazione del rapporto o con una situazione di crisi tale da rendere particolarmente onerosa detta continuazione, dato che il principio di correttezza e buona fede, che costituisce il parametro su cui misurare la legittimità del licenziamento, deve essere coordinato con la libertà di iniziativa economica, garantita dall'art. 41 Cost. (ex plurimis, Cass. n. 12668 del 2016)" (Cass. Civ., Sez. Lav., 17 novembre 2021,
n. 34976 – parte motiva); sicché, "…il giudice deve limitarsi al controllo sull'effettività delle scelte imprenditoriali poste a base del licenziamento, non potendo sindacare il merito di tali scelte, garantite dal precetto di cui all'art. 41 Cost. (cfr., in questi termini, Cass. n. 9665 del 2019)" (Cass.
n. 36955/2022, n. 33154/2024).
Nel caso di specie, risulta documentato lo scarso livello di raggiungimento degli obiettivi di team nel triennio 2019-2021, che giustifica la scelta aziendale di riduzione dei costi per il personale appartenente a quel team;
inoltre, la scelta di licenziare proprio il appare incensurabile, in Parte_1 considerazione EL diversa posizione rivestita dal di responsabile del team, e EL CP_5 appartenenza alla categoria “quadro” EL con un trattamento economico, quindi, Per_1
13 inferiore a quello del dirigente, e con una anzianità di servizio superiore nonché con un figlio a carico.
Infine, nessun rilievo ha l'assunto di parte appellante, secondo cui la società, anziché licenziarlo, gli avrebbe potuto affidare altre posizioni, tra cui quella di Account Manager Pubblica
Amministrazione Centrale, di Responsabile Government & Enterprise sales, di Responsabile
Ufficio Gare e Contratti pubblici, in quanto il dirigente licenziato per esigenze di ristrutturazione aziendale non può invocare l'obbligo di repechage in capo al datore di lavoro, poiché la posizione dirigenziale, per sua natura, si caratterizza per una certa autonomia e libertà di recesso da parte del datore di lavoro, senza che possano essere richiamati i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per la diversa ipotesi del licenziamento per giustificato motivo del non dirigente (Cass. n.
33154/2024; n. 1581/2023; n. 3175/2013).
6. Con il quinto motivo di gravame, l'appellante ha lamentato che il giudice di primo grado non avrebbe adeguatamente considerato la complessità delle questioni contabili, da risolvere mediante una CTU contabile richiesta nell'atto introduttivo, e non avrebbe spiegato il rigetto EL richiesta economica a titolo di retribuzione variabile. Ha, quindi, richiamato le difese contenute nel ricorso di primo grado, a fondamento EL pretesa economica rivendicata.
Tale motivo è inammissibile, poiché anche in tal caso l'appellante non si è confrontato con le ampie argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.
Il Tribunale, dopo avere spiegato che, in base alla lettera di assunzione del e all'accordo Parte_1 annuale OTE 2021, l'OTE annuale (pari nel caso di specie all'importo di € 90.000,00) viene erogata nell'importo massimo solo al raggiungimento del 100% degli obiettivi assegnati, che il pagamento finale dipende sia dalla percentuale delle prestazioni individuali (PPI) che dalla percentuali delle prestazioni organizzative (PPO), che se la percentuale delle prestazioni individuali
(PPI) oppure la percentuale delle prestazioni organizzative (PPO) è inferiore al 50% OTE non viene pagata, che laddove, invece, le prestazioni individuali e le prestazioni organizzative sono uguali o maggiori al 50% OTE viene pagata e la percentuale costituisce il punteggio base ai fini del calcolo, ha analizzato gli obiettivi annuali e organizzativi previsti per il per il periodo 1.1.2021 – Parte_1
31.12.2021, come risultanti dalla documentazione depositata in atti, sia per le prestazioni individuali sia per le prestazioni organizzative, e ha così argomentato: “Per le prestazioni individuali, risulta quanto segue.
Ordini di acquisto: obiettivi 10.00 € - peso 20%; Fatture: obiettivi 7.5 € - peso 15%; Riscossione pagamenti: obiettivi 6.5 € - peso 15%; Utile lordo: obiettivi 2.00 € - peso 10%; Mandati chiave:
Terna o altro nuovo cliente 10% - EN X 20%.
Per le prestazioni organizzative, risulta quanto segue.
14 Ordini di acquisto: obiettivi 155.10 – peso 30%; Fatture: obiettivi 119.00 € - peso 30%;
Riscossione pagamenti: obiettivi 106.00 € - peso 30%; Utile lordo: obiettivi 26.69 € - peso 10%.
Ora, occorre verificare se il ricorrente abbia o meno raggiunto almeno il 50% degli obiettivi, sia nell'ambito delle prestazioni individuali, che in quello delle prestazioni organizzative, atteso che, come già chiarito, solo così può dirsi sorto il diritto a percepire OTE.
Dalle emergenze processuali, in particolare la tabella di cui al documento n. 12 del ricorso e dalla lettera OTE Final Results Malatesta allegata dalla convenuta con le note del 29.09.2023, risulta che, per gli obiettivi di prestazione organizzativa, anno 2021, il punteggio ottenuto dal ricorrente è pari a 89,46% (eventuali successive contestazioni sul punto, restano comunque assorbite da quanto di seguito esposto).
Occorre, a questo punto, verificare se il limite del 50% è stato raggiunto o superato anche nelle prestazioni individuali.
Sempre dalla citata tabella (doc. 12 ricorso) risulta attribuito al ricorrente un tasso di prestazione individuale pari al 24,63% che, come visto, non darebbe diritto a percepire OTE. Occorre, quindi verificare se tale valutazione, formulata dalla convenuta, sia corretta o meno alla luce delle doglianze avanzate dal sig. . Parte_1
Ebbene, nella fattispecie in esame, il ricorrente al fine di fondare il suo diritto alla retribuzione variabile, e quindi al raggiungimento dei risultati anche nell'ambito delle prestazioni individuali, indica e rivendica una serie di risultati che egli avrebbe raggiunto, con riferimento ai quali però non risulta sufficientemente assolto né l'onere allegatorio, né quello probatorio su di esso gravante.
Invero il ricorrente si limita ad indicare una serie di risultati in termini economici e percentuali, senza però chiarire le modalità di determinazione degli importi e senza fornire adeguata documentazione tesa a giustificare le prestazioni idonee a determinare il raggiungimento di ciascun determinato obiettivo ed effettivamente eseguite nel lasso temporale di riferimento
(1/1/2021-31/12/2021).
Inoltre, si osserva quanto segue. Sostiene il ricorrente di poter vantare un importo complessivo di ordinato di circa 16 milioni di euro pari al 165,09% dell'obiettivo assegnato. In proposito, ai fini EL prova rimanda al documento n. 7 da cui risulta un prospetto contenente l'indicazione di alcuni contratti di fornitura con EN, EN distribuzione, EN X, Grindespertise, Ministero
Sviluppo Economico.
Si tratta di contratti in cui è indicato l'importo complessivo EL fornitura, ed è contenuta la seguente clausola: “ORDINI DI ACQUISTO. II presente Contratto, ancorché perfezionato e vincolante per le Parti, non consente, da solo, la consegna dei prodotti e l'avvio delle attività
15 costituenti l'oggetto EL stessa. Esse potranno essere avviate soltanto dopo l'emissione di appositi
Ordini di acquisto.
La consegna dei prodotti potrà essere effettuata soltanto dopo l'emissione degli “Ordini di acquisto” che indicheranno i quantitativi dei prodotti, le modalità di consegna. Detti Ordini di acquisto saranno emessi dall'unita EN Gestore del Contratto, successivamente alla data di perfezionamento del Contratto stesso.”
Dal tenore letterale EL clausola, la fornitura è dunque evidentemente subordinata alla emissione di specifici ordini di acquisto, i quali peraltro possono intervenire nell'arco temporale di validità del contratto (si veda in proposito, a titolo esemplificativo, il punto 2 del contratto n. JA10070070).
Dall'analisi dei singoli contratti (contratto n. JA10070070 di importo pari ad € 305.214,00; contratto n. 8400145571 di importo di € 6.616.170,00; contratto n. 8400145571C con variante di importo pari ad € 1.295.620,00 che estende il contratto 8400145571; contratto n. 8400157661 di importo pari a 3.605.000,00 €; contratto n. JA10070070 di importo pari a 305,214,00; contratto n.
JA10097646 di importo € 11.754.229,73) emerge che tutti presentano la clausola relativa agli
“ordini di acquisto”.
Quanto agli ordini di acquisto di cui si ha effettivo riscontro probatorio, questi ammontano a circa
1.350.000,00 € riferibili al contratto n. 8400145571, a fronte dei circa 16 milioni di euro dedotti dal ricorrente, di cui non vi è sufficiente allegazione storica, né adeguata prova.
Ciò posto, osserva in ogni caso il giudice, a fronte EL diversa posizione assunta dalle parti sul punto, che, poiché come visto, i contratti invocati dal e depositati presentano la citata Parte_1 clausola relativa agli ordini di acquisto, in base alla quale clausola la consegna dei prodotti e
l'avvio delle attività costituenti l'oggetto EL stessa, potranno essere avviate soltanto dopo
l'emissione di appositi Ordini di acquisto, ai fini del raggiungimento degli obiettivi, devono essere considerati solo i contratti a cui siano riconducibili specifici ordini di acquisto. Infatti, solo in tale ultima evenienza, l'emissione degli ordini effettivi di acquisto, evidentemente, determina la possibilità per la società di emettere le relative fatture e di procedere alla riscossione delle somme.
Inoltre, i contratti in questione (come visto sopra) hanno una validità generalmente estesa a 24 mesi, anche prolungabile. Quindi non è possibile affermare che l'intero importo del contratto sia coperto da ordini di acquisto da emettere necessariamente in un'unica annualità (nel caso di specie annualità 2021), in quanto ben potrebbe accadere che gli ordini di acquisto vengano distribuiti su più annualità.
Ciò detto, rispetto alle posizioni defensionali assunte dalle parti, per quanto riguarda i cd.
Purchase order (ossia ordini di acquisto) non devono peraltro essere considerati, ai fini qui esaminati, gli ordini relativi a Frame Contracts (accordi quadro) preesistenti, dovendosi
16 considerare nel calcolo dell'OTE solo gli ordini di acquisto che non scaturiscano da Accordi Co Quadro preesistenti tra ed il contraente esterno.
Va anche ribadito che, di per sé, l'accordo quadro non può ritenersi integrare il parametro richiesto contrattualmente per il raggiungimento dell'obiettivo, e tale assetto non richiedeva una clausola esplicita di esclusione, come assume il ricorrente, trattandosi di un effetto implicito EL disciplina negoziale determinativa dei fatti costitutivi del diritto, ancorato ai tre coessenziali elementi dell'ordine ( Purchase Order (PO) , EL fatturazione (Invoice) e dei pagamenti (Payment
Collection), aspetti questi mancanti negli accordi cornice.
Infatti, come già detto, dall'OTE si desume la valutabilità dell'accordo ai fini degli obiettivi di risultato solo all'atto degli ordinativi di acquisto. Ciò, quindi, supera anche il rilievo a contrario speso dalla difesa attorea per cui nella lettera di assegnazione degli obiettivi, del 2020 gli “Accordi
Quadro” erano espressamente esclusi dalla quantificazione, nel senso che la mancata esplicita esclusione, accompagnata tuttavia da una serie di altre previsioni, come sopra chiarite, esclude anche per il 2021 la valutabilità del Frame contracts, in quanto tali, ai fini dell'obiettivo assegnato.
Inoltre, anche avuto riguardo alla clausola per cui “Per i Contratti Quadro con valore impegnato:
Prenotazione alla firma del contratto per il valore impegnato” si conviene con la società per cui la pattuizione si riferisca a quegli accordi con obbligo di pagamento di un minimo garantito, ma come Co eccepito da , nessuno dei contratti quadro siglati nel periodo per cui è causa prevede tale vincolo.
Inoltre, solo per completezza, si precisa che appare corretto, sulla base dei documenti acquisiti, che per la parte di Invoicing (fatturato) e Payment collection (Pagamenti) il calcolo debba essere fatto al netto dell'IVA e stornando le note di credito dal valore finale (il ricorrente col doc. 6 deduce di avere utilizzato il ciclo passivo di fatturazione di EN nei confronti EL convenuta che sconta già le note di credito ma comunque ai fini di causa il risultato non cambia). Il computo dell'IVA nell'ammontare dell'ordine è evidentemente non corretto, trattandosi di imposta indiretta,
e dunque di voce esterna al dato contrattuale rilevante qui considerato.
Si aggiunga, con riguardo precipuo al contestato contratto n. JA10097646 di € 11.754.229,73, una volta depositato dalla difesa attorea il testo tradotto in italiano, senza contestazioni da parte convenuta, si rileva che non risulta esservi nel contratto un minimo garantito contrattuale. A pagina 3 del contratto viene infatti precisato: “Per ragioni di chiarezza, il presente Contratto non darà luogo ad alcun impegno economico a carico di EN”. Parimenti, all'art. 1 del contratto, rubricato “SCOPO DEL CONTRATTO”, viene stabilito che: “Gli ambiti delle forniture sono descritti in dettaglio nel documento “PRJ_72720 – PPR_17448– Specifica Tecnica” e relativi allegati e sono così suddivisi: un volume in base, allocato su base Paese (“Base”) di 123.000
17 Smart Home Modem interamente non impegnati;
un volume in Opzione, assegnato su base Paese
(“Opzione”) di 107.438 Smart Home Modem interamente non impegnato (…)”. Co Pertanto, risulta corretta la valutazione operata dalla sul punto.
Nel caso di specie, oltre ai citati valori accertati e non contestati di ordini di acquisto non vi sono altri valori che possono concorrere a determinare il raggiungimento degli obiettivi relativi agli ordini di acquisto per l'anno 2021, pertanto la soglia minima non risulta raggiunta.
Si osserva in aggiunta che quanto alle ulteriori voci – fatture e incassi – il ricorrente richiama i documenti n. 8 e 9, che sono però delle mere tabelle riepilogative, prive EL documentazione a riprova del relativo contenuto.
Quanto all'utile lordo, il ricorrente non fornisce alcun elemento a supporto rinviando alla richiesta di produzione documentale alla convenuta, istanza tuttavia formulata in modo generico. Allo scopo, si ricorda infatti che, ai fini dell'ordine di esibizione, ex art. 210 cpc, la res exhibenda deve essere esattamente individuata, non potendo avere il provvedimento del giudice contenuto meramente esplorativo.
Quanto all'obiettivo “mandato ”, il ricorrente deduce che non è stato raggiunto. CP_3
Quanto all'obiettivo “mandato EN X”, il ricorrente afferma che lo stesso deve dirsi raggiunto in percentuale pari al 67% e all'uopo richiama il documento 10, il quale però costituisce unicamente un preliminare promemoria di intesa attraverso cui le parti avviavano “trattative volte ad esplorare una possibile futura cooperazione nell'ambito del business dell'elettrificazione del
Trasporto Pubblico Locale”. Conseguentemente, l'obiettivo non può dirsi raggiunto.
Quanto alla valutazione finale delle performance effettuata dal CEO, il ricorrente conferma la valutazione effettuata dall'azienda pari ad un punteggio di 7,62%.
Ciò posto e sintetizzando quanto appena rappresentato: per l'obiettivo ordini di acquisto il ricorrente ha provato un importo inferiore a quello (€ 10.000.000,00) richiesto come obiettivo nella lettera OTE;
per fatture/incassi/utile lordo/mandati chiave il ricorrente non ha provato alcunché; per valutazione performance finale il ricorrente concorda con la valutazione fatta dall'azienda di
7,62%. E' evidente che non risulta provato il raggiungimento EL percentuale di almeno il 50% nelle prestazioni individuali per poter accedere ad OTE e, pertanto, la stessa per l'anno 2021 non risulta dovuta”.
A fronte di tali ampie motivazioni, frutto di una attenta valutazione dei documenti depositati in atti e delle allegazioni delle parti, l'appellante si è limitato a riproporre le difese spiegate nel giudizio di primo grado, senza confutare le motivazioni contenute nella sentenza, che hanno portato il giudice di primo grado ad escludere il diritto del a percepire la retribuzione variabile, e senza Parte_1
18 fornire elementi ulteriori, di segno contrario a quelli evidenziati dal Tribunale, per fondare la propria pretesa e per giustificare l'espletamento nel grado di una CTU contabile.
7. Per tutti i motivi che precedono, il ricorso deve essere respinto, restando assorbiti gli ulteriori motivi di appello.
8. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Deve, infine, darsi atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 come modificato dalla L. n. 228/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna parte appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di lite del grado, che liquida in € 5.000,00, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
- dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 19.11.2025
Il Giudice relatore La Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino dott.ssa Maria Antonia Garzia
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