Ordinanza collegiale 26 novembre 2024
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 03/06/2025, n. 4191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4191 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 04191/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05177/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5177 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Alfonso Capotorto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del Decreto prot. m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.-OMISSIS- recante la modifica e sostituzione del D.D. prot. n. -OMISSIS-. e l’approvazione della graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 e ss.mm., per la classe di concorso B018 “ Laboratori di scienze e tecnologie tessili, dell''abbigliamento e della moda ” per la Regione Campania;
- del Decreto prot. m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.-OMISSIS- adottato dal Ufficio Scolastico Regionale per la Campania recante l’approvazione della la graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 e ss.mm., per la classe di concorso B018 “Laboratori di scienze e tecnologie tessili, dell''abbigliamento e della moda”;
del provvedimento prot.-OMISSIS-della Commissione per la classe di concorso B018 “Laboratori di scienze e tecnologie tessili, dell''abbigliamento e della moda” recante la risposta negativa all’atto di diffida alla riammissione della ricorrente al concorso de quo;
del comportamento della Commissione di concorso che alla data di convocazione per la prova pratica non consentiva l’accesso alla ricorrente alle ore 8,52, ovvero prima dell’ora di inizio della medesima prova;
di tutti gli atti della procedura concorsuale inficiati dal comportamento illegittimo della Commissione che, con l’inibizione alla partecipazione alla prova pratica della ricorrente, ha alterato la selezione in violazione dei principi della par condicio e massima partecipazione alla selezione pubblica;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 aprile 2025 la dott.ssa Germana Lo Sapio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La ricorrente ha partecipato al concorso per titoli ed esami, indetto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito con D.M. n. 205/2023 e D.D. n. 2575 del 6 dicembre 2023, emanato in attuazione dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (convertito in legge 106/2021), finalizzato all’immissione in ruolo dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, sia su posto comune sia su sostegno.
2. Dopo aver superato la prova preselettiva, la candidata ha conseguito 84/100 alla prova scritta e 50/100 alla prova orale, punteggi che, ai sensi dell’articolo 7 comma 7 del D.D. 2575/2023 e dell’allegato A del D.M. 205/2023, le hanno consentito di accedere alla prova pratica, obbligatoria per la sua classe di concorso.
3. Pertanto, con PEC del 28 giugno 2024, poi pubblicata lo stesso giorno sul sito dedicato alla classe di concorso B018, la Commissione le ha comunicato che la prova pratica si sarebbe svolta il 17 luglio 2024 alle ore 9:00, presso l’Istituto indicato in ricorso, invitandola a monitorare eventuali ulteriori avvisi sul medesimo sito. Non avendo ricevuto, fino a tale data, altre comunicazioni, né riscontrato rettifiche online , la ricorrente si è quindi presentata il 17 luglio, alle ore 8:30, nella sede indicata, trovando tuttavia l’Istituto chiuso.
4. Solo dopo circa tre ore di proteste e l’intervento dei Carabinieri, tramite chiamata al 112, il personale dell’Istituto le ha riferito verbalmente che non avrebbe potuto sostenere la prova, perché considerata in ritardo.
La ricorrente apprendeva, solo in quella circostanza, che con un’ulteriore e-mail l’Amministrazione “raccomandava” di presentarsi un’ora prima dell’inizio, fissato per la prova pratica, cioè alle ore 8:00, così anticipando l’orario indicato nella convocazione.
5. Nei giorni immediatamente successivi all’esclusione dalla prova pratica, la candidata – tramite il proprio legale – ha inviato, in data 19 luglio 2024, una diffida via PEC alla Commissione, chiedendo la fissazione di una nuova data per lo svolgimento della prova. La richiesta è stata riscontrata con la nota prot. -OMISSIS-, con la quale l’Amministrazione ha rigettato l’istanza, sostenendo la piena legittimità del diniego d’accesso all’aula d’esame.
Nella motivazione s’evidenziava che già il 10 luglio 2024, mediante l’indirizzo commissioneb018@gmail.com – indirizzo comunicato all’USR Campania con nota -OMISSIS-e pubblicato nella sezione “ Amministrazione Trasparente ” dell’Ufficio Scolastico Regionale – era stata inviata, a tutti i candidati, un’e-mail, recante l’istruzione di presentarsi alle ore 8:00, “ al fine di consentire alla Commissione l’espletamento di tutti gli adempimenti necessari per l’inizio della prova ”, fissato alle 9:00. Il medesimo indirizzo, sottolineava la Commissione, era già stato utilizzato, più volte, nei confronti anche della ricorrente (ad esempio il 2 luglio per la trasmissione della traccia dell’orale), senza che questa avesse mai lamentato problemi di ricezione.
La Commissione aggiungeva che l’espressione “ si raccomanda ”, contenuta nella predetta comunicazione, aveva valore cogente, perché funzionale al rispetto degli adempimenti preliminari e, quindi, all’avvio puntuale della prova. Richiamava, inoltre, l’ordine di servizio n. -OMISSIS-, con cui il DSGA e segretario della Commissione aveva disposto la chiusura del cancello dell’Istituto alle 8:45, nei tre giorni dedicati alla prova pratica.
La nota concludeva nel senso che quella raccomandazione costituiva una legittima scelta organizzativa, conforme ai principi di buon andamento, di cui all’art. 97 Cost. e alla legge 241/1990, e che il bando (D.M. 205/2023) non imponeva vincoli specifici sugli orari di convocazione.
6. A seguito di istanza di accesso agli atti, la ricorrente ha ricevuto copia della documentazione relativa allo svolgimento delle operazioni e, in particolare:
- con verbale n. 94, veniva accertato che “ il giorno 17/07/24 alle ore 8,45 i collaboratori scolastici (…) come da disposizione di servizio ricevuta prot. -OMISSIS- hanno chiuso i cancelli della scuola. Alle ore 8,52 alcuni candidati arrivati in ritardo sono rimasti fuori al cancello ”;
-con verbale n. 95 si rappresentava che “ il giorno 17/07/2024 alle ore 7,30 si riunisce la commissione B018 per procedere allo svolgimento della prova pratica. Alle ore 8,00 la
Commissione procede alla preparazione dei materiali, all’identificazione dei candidati e alla sistemazione dei candidati nella palestra. Alle ore 8,45 alla presenza di 66 candidati si procede all’estrazione delle tracce ”.
In sostanza, oltre a non esservi prova della recezione della comunicazione relativa alla raccomandazione del 10 luglio 2024, i verbali della procedura attestavano anche l’avvio concreto della prova pratica in un orario anticipato, rispetto a quello fissato nella convocazione inviata a mezzo pec.
7. Il ricorso è fondato.
8. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta che il provvedimento con cui la Commissione le ha interdetto l’accesso all’aula d’esame, integra una violazione e falsa applicazione dell’art. 59, comma 11, del D.L. 73/2021 (conv. in L. 106/2021) e dei successivi D.M. 205/2023 e D.D. 2575/2023, nonché dei principi di cui all’art. 97 Cost. ed agli artt. 1 e seguenti della L. 241/1990.
L’Amministrazione fa leva su una pretesa comunicazione e-mail – mai provata nella ricezione – per sostenere la legittimità del divieto opposto alla ricorrente, benché la convocazione ufficiale del 28 giugno fissasse l’inizio della prova alle ore 9:00 e la candidata fosse presente fuori dalla sede, già alle 8:30 (con verbalizzazione alle 8:52).
Peraltro, secondo quanto prospettato dalla ricorrente, anche ammettendo che quella e-mail fosse stata ricevuta, il suo contenuto si limitava a “raccomandare” la presentazione alle 8:00 per espletare gli adempimenti preliminari, dovendosi interpretare il suo tenore come prescrizione meramente organizzatoria, priva di efficacia vincolante, la cui inosservanza non può determinare la non ammissione alla prova, tanto più che la candidata era comunque davanti all’Istituto con un margine temporale (oltre trenta minuti prima dell’orario ufficiale di inizio) idoneo a svolgere le formalità richieste.
9. Il motivo è condivisibile ed è sufficiente ad accogliere il ricorso, con assorbimento delle restanti censure.
10. Deve preliminarmente rilevarsi che, nel giudizio in esame, l’Amministrazione si è costituita con memoria di mero stile in data 7 novembre 2024, non ha depositato gli atti del procedimento di concorso, in violazione dell’art. 46 c.p.a., né prodotto alcuna argomentazione difensiva.
La mancanza di collaborazione processuale, in violazione del dovere di produzione in giudizio degli atti e documenti in base ai quali l’atto impugnato è stato emanato, ex art. 46 comma 2 c.p.a., corrobora la fondatezza della censura sopra riportata, che è desumibile già dalle seguenti considerazioni.
11. L’Amministrazione ha ritualmente comunicato a mezzo pec, il giorno e l’orario dello svolgimento della prova pratica, con indicazione precisa e debitamente ricevuta dai candidati. L’onere di dimostrare che la rettifica di tale orario - che ha riguardato, come attestato dal verbale n. 95/2024, non solo il momento della presentazione presso l’Istituto, ma persino dell’orario di inizio della prova - sia stata effettivamente comunicata e recapitata presso l’indirizzo della ricorrente gravava sull’Amministrazione, trattandosi di dover provare un fatto rientrante nella sua piena disponibilità e non in quella della ricorrente (Cons. Stato, Sez. VI, 23 agosto 2021, n. 5995).
Nel caso di specie, trattandosi di una comunicazione che, a differenza di quella di convocazione iniziale, è stata inviata con posta elettronica ordinaria, priva di ricevuta di consegna opponibile a terzi, la semplice attestazione di invio non è sufficiente a dimostrarne la recezione, trattandosi di “ una modalità di comunicazione che non consente all'amministrazione, proprio in ragione della natura "ordinaria", di fornire la prova dell'avvenuta ricezione nella sfera giuridica del destinatario ” (Cons. Stato, Sez. III, 30 ottobre 2023, n. 9337: perfino, come nella fattispecie esaminata in questo precedente, se espressamente scelta dalla medesima Amministrazione nel bando di concorso).
12. Può peraltro aggiungersi che, pur ipotizzando la sua recezione, il contenuto e il tenore della predetta comunicazione di anticipazione dell’orario di presentazione erano ben diversi e meno stringenti, come emerge dalla sua lettura, di quelli evincibili dall’atto di comunicazione della convocazione, e pertanto, anche alla luce del legittimo affidamento dei destinatari, la comunicazione avrebbe potuto comunque interpretarsi come prescrizione di carattere organizzativo, non indicata a pena di esclusione, ma volta a facilitare le operazioni preliminari di identificazione e accesso ai luoghi di svolgimento della prova (e un elemento confortante tale interpretazione è proprio rinvenibile nella diversa modalità di comunicazione scelta).
Rileva, in merito, il principio di legittimo affidamento – fondamento dello Stato di diritto e applicazione diretta del canone di legalità sostanziale – che impone che la Pubblica Amministrazione operi secondo criteri di coerenza, chiarezza e prevedibilità dell’azione amministrativa, specialmente nei procedimenti concorsuali.
Nel caso di specie, la convocazione ufficiale a mezzo PEC, recapitata con modalità certe e opponibili, indicava in modo univoco, come orario di inizio della prova, le ore 9:00 del 17 luglio 2024. La successiva comunicazione, veicolata tramite e-mail ordinaria, priva di ricevuta legale di recapito, conteneva una semplice “raccomandazione” circa la presentazione anticipata alle ore 8:00, senza chiarire le conseguenze giuridiche di un eventuale arrivo successivo, pur entro l’orario formale di convocazione precedentemente indicato; né l’Amministrazione ha spiegato in giudizio ragioni plausibili circa tale disallineamento tra la comunicazione ufficiale iniziale e quella informale successiva (non avendo svolto alcuna attività difensiva).
13. In conclusione, il ricorso va accolto.
14. L’Amministrazione sarà pertanto tenuta, in sede conformativa, a consentire alla ricorrente lo svolgimento della prova pratica, predisponendo, all’uopo, idonea sessione suppletiva, ed inviando le relative comunicazioni, alla medesima ricorrente, esclusivamente a mezzo pec; con ogni eventuale conseguenza, all’esito, in ordine alla riformulazione della graduatoria impugnata.
15. La regolazione delle spese segue la soccombenza dell’Amministrazione, con liquidazione contenuta nel dispositivo, mentre le stesse vanno compensate, rispetto alla controinteressata, del resto neppure costituita in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, l’accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato, con gli effetti conformativi, precisati in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 3000,00 oltre accessori come per legge, rimborso del contributo unificato nonché delle spese documentate per la notifica per pubblici proclami, con distrazione in favore del procuratore distrattario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Rita Luce, Consigliere
Germana Lo Sapio, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Germana Lo Sapio | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.