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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 28/11/2025, n. 1423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1423 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Teramo
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del G.O.T.C. Dott.ssa Patrizia
Carota, visto l'art. 127 ter c.p.c., viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 339 dell'anno 2020, promossa da:
, (c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], ed ivi elettivamente domiciliato in Via Roma, 108/a presso lo studio dell'Avv. Edoardo Mancinelli dal quale è rappresentato e difeso giusta mandato in atti, attore nei confronti di
Controparte_1
(C.F. e P. I , in persona del procuratore Dott. P.IVA_1 Controparte_2
elettivamente domiciliata in Teramo in Corso Cerulli n. 31, presso lo studio dell'Avv. Daniela
Pirocchi dalla quale è rappresentata e difesa giusta mandato in atti, convenuta nonché nei confronti
(c.f. ), nato a [...] il [...] Controparte_3 CodiceFiscale_2
ed ivi residente in [...] altro convenuto contumace
Oggetto: lesione personale.
CONCLUSIONI: come in atti e come da discussione ex art. 281 sexies, all'udienza del
29.10.2025 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.. pagina 1 di 16 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente iscritto a ruolo il 31.01.2020, ha Parte_1 convenuto in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale la Controparte_1
, quale Impresa Assicuratrice per la RCA del veicolo Fiat Panda targato
[...]
AD445DV, nonché proprietario di detto mezzo, per ivi sentire accogliere Controparte_4
le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'On.le Giudice adito, contrariis reiectis: NEL MERITO - Accertare e dichiarare
l'esclusiva responsabilità della SI.ra , conducente della Fiat Panda, tg Controparte_5
AD445DV, di proprietà del SI. nella causazione del sinistro de Controparte_3 quo per l'effetto - condannare Controparte_6
codice fiscale e partita iva in persona del legale rapp.te pro
[...] P.IVA_1 tempore, e il SI. , codice fiscale , in Controparte_3 CodiceFiscale_2
solido tra loro, a risarcire al sig. il danno biologico subito in Parte_1 occasione del sinistro che tratta nella misura di € 21.676,14 ( già decurtata di quanto corrisposto dalla compagnia assicurativa), ovvero in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
- condannare Controparte_6
codice fiscale e partita iva in persona del legale rapp.te pro
[...] P.IVA_1
tempore e il SI. , codice fiscale , in Controparte_3 CodiceFiscale_2 solido tra loro, a rimborsare al sig. le spese mediche sostenute Parte_1
ammontanti complessivamente ad € 3.099,00 con rivalutazione ed interessi dal dì del dovuto al DD e a risarcire al sig. le spese mediche previste per il Parte_1 proseguo ammontanti complessivamente ad € 4.000,00 ovvero quelle maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia con rivalutazione ed interessi dal dì del dovuto al DD . - condannare Controparte_7
codice fiscale e partita iva , in persona del legale rapp.te pro tempore e il SI. P.IVA_1
, codice fiscale , in solido tra loro, a Controparte_3 CodiceFiscale_2
corrispondere al sig. la somma di € 4.686,58, pari ad 1/5 del danno Parte_1 biologico sofferto, per il danno morale e/o esistenziale subito ovvero quale personalizzazione del maggior danno sofferto per le circostanze di cui alla premessa ovvero quella maggiore o
pagina 2 di 16 minore che sarà ritenuta di giustizia , con rivalutazione ed interessi dal dì del dovuto al DD.- Con vittoria di spese e competenze tutte di lite”.
A fondamento della domanda l'attore ha dedotto, in estrema sintesi e per quanto di interesse:
- che il giorno 19.04.2018, alle ore 8.50 circa, mentre stava percorrendo a piedi il marciapiedi di Via De Gasperi in località Teramo e si apprestava ad attraversare la strada lungo le strisce pedonali, per portarsi sull'opposto marciapiede ove si trovava l'Hotel Sporting, era stato investito dalla Fiat Panda, targata AD445DV, di proprietà di e condotta da Controparte_4
, la quale non si era accorta della presenza del pedone davanti a sé; Controparte_5
- che, a causa del violentissimo impatto, aveva perso conoscenza ed era stato trasportato in ambulanza presso l'ospedale Civile di Teramo, ove era rimasto ricoverato fino al giorno
24.04.2018, con il quadro clinico meglio dettagliato in atti, con ricovero in reparto di degenza, successiva visita maxillo facciale e, in pari data, ricovo nel reparto di Malattie infettive per febbre dovuta al recente politrauma della strada;
- che in data 23.04.2018, era stato costretto a sottoporsi ad una consulenza maxillo e il successivo 24.04.2018 era stato dimesso dall'Ospedale di Teramo, con relative diagnosi;
- che, dopo una serie di visite specialistiche e certificazioni mediche del 7.06 - 9.07- 9.08 e
30.08.2018, tutte con la diagnosi di “algia al rachide cervicale con cefalee mattutine.
Comparsa di apnee notturne. Algia all'ATM, insonnia, astenia”, in data 26.09.2019 egli era stato dichiarato clinicamente guarito con postumi invalidanti da valutarsi in separata sede;
- che il successivo 29.10.2018, egli si era sottoposto a visita odontoiatrica presso la Dott.ssa
, la quale aveva confermato il referto dell'Ospedale del 23.04.2018, stimando il Persona_1 tempo dell'ortodontia in 18 mesi con un costo di € 4.000,00;
- che egli aveva avanzato, con p.e.c. del 13.09.2018, formale richiesta di risarcimento danni nei confronti della Società convenuta la quale, il 29.08.2019 aveva inviato allo stesso la somma di
€ 1.756,80, oltre ad € 320,00 a titolo di onorari legali, decurtata del 20% sulla base di una presunta corresponsabilità del nella causazione del sinistro de quo, somma questa che Parte_1
veniva trattenuta dall'attore in acconto sul maggior danno subito, come dalla allegata p.e.c. del
9.09.2019;
- che, avuto esito negativo il tentativo obbligatorio di conciliazione, aveva introdotto il presente giudizio con la finalità di ottenere una declaratoria giudiziale che riconoscesse il giusto pagina 3 di 16 risarcimento per ogni voce di danno subito senza che fosse operata alcuna decurtazione a titolo concorsuale per una inammissibile corresponsabilità dell'attore nella determinazione del sinistro de quo;
- che, alla luce del quadro clinico rappresentato, egli aveva quantificato il danno biologico subito in € 21.676,14 (già decurtato di quanto corrisposto dalla Compagnia assicurativa);
- che, alla somma sopra indicata, dovevano essere aggiunti gli ulteriori importi di € 7.099,00 per spese sostenute e documentate e di € 4.686,58, a titolo di in termini di personalizzazione del danno, pari ad 1/5 del danno biologico, a causa dello stress, del disagio e della sofferenza psichica subiti per l'inserimento di un apparecchio dentario fisso in quanto, a causa della sua nuova condizione, da alcuni mesi aveva iniziato a manifestare problemi relazionali smettendo di uscire con gli amici, vergognandosi del suo nuovo aspetto, diventando in casa chiuso e taciturno, isolandosi da ogni contesto ludico e sociale;
- che, infine, la decurtazione del 20% operata dalla in ragione di una presunta Controparte_1 corresponsabilità dello stesso, doveva rivedersi in quanto del tutto arbitraria ed illegittima, atteso che l'attraversamento stradale del pedone era avvenuto lungo le strisce pedonali, dovendosi configurare quindi una esclusiva responsabilità in capo ad , Controparte_5 conducente del veicolo Fiat Panda.
Tutto ciò premesso ha concluso come sopra riportato. Parte_1
Con comparsa in data 18.06.2020 si è costituita Controparte_8
la quale ha eccepito:
[...]
- che nella fattispecie, doveva ritenersi con tutta evidenza sussistente un concorso di colpa prevalente o quantomeno paritario in capo al nella determinazione dell'evento Parte_1
dannoso, in quanto, dal rapporto redatto dalla Polizia Municipale del Comune di Teramo, intervenuta successivamente al verificarsi dell'incidente, si leggeva: “Il conducente del veicolo
A……… investiva che in quel mentre a piedi stava attraversando la Parte_1 carreggiata …. senza servirsi dell'attraversamento pedonale esistente e demarcato in modo ben visibile nonché reso noto anche da segnaletica stradale verticale ed omettendo di usare l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé e per gli altri. Si precisa che l'attraversamento più vicino all'area di investimento è alla distanza di 8 mt.;
pagina 4 di 16 - che, pertanto, la dinamica del sinistro rappresentata da parte attrice nel proprio scritto difensivo, era da ritenersi del tutto erronea, inveritiera e in netto contrasto con quella accertata dalle autorità intervenute sul luogo dell'incidente atteso che, come emergeva dal richiamato verbale di accertamento, all'attore era stata contestata la violazione dell'art. 190, secondo e decimo del C.d.S., per avere effettuato l'attraversamento della strada al di fuori delle strisce pedonali, distanti pochi metri dal punto di investimento, omettendo così di prestare l'attenzione necessaria ad evitare situazioni pericolose per sé e per gli altri;
- che il aveva tenuto nell'occorso una condotta negligente, imprudente e pericolosa Parte_1
che era stata la causa prevalente e/o quanto meno concorrente nella determinazione dell'occorso, avendo lo stesso attraversato al di fuori dalle strisce pedonali senza prestare la dovuta attenzione, soprattutto considerando che il tratto di strada teatro del sinistro era a doppio senso di circolazione con presenza di uno spartitraffico ed ad alta densità di traffico, come del resto rilevato dagli agenti accertatori e risultante dalla riproduzioni fotografiche allegate al verbale di accertamento;
- che si contestava anche il “quantum” richiesto dall'attore e determinato in € 33.461,72, di cui
€ 21.676,14 quale differenza per il danno biologico subito, € 3.099,00 per le spese mediche sostenute, € 4.000,00 per le spese mediche future, ed € 4.686,58 per il danno morale e/o esistenziale patito ovvero quale personalizzazione del maggior danno sofferto, dovendosi ritenere lo stesso eccessivo e ingiustificato e quindi assolutamente non dovuto;
- che la Compagnia convenuta, aveva già proceduto a risarcire , su base concorsuale, Parte_1
di tutti i danni subiti nel sinistro de quo, corrispondendo allo stesso in data 4.09.2019, la somma di € 2.080,00 comprensiva di € 320,00 per spese legali, da ritenersi più che congrua rispetto alla reale entità delle lesioni subite;
- che si contestava la perizia medico legale di parte attrice, con valutazione da considerare assolutamente ingiustificata e non commisurata alla patologia lamentata;
- che la Compagnia assicurativa, dopo aver fatto sottoporre a visita medica il da parte Parte_1
del proprio fiduciario Dott. il quale non aveva riscontrato postumi permanenti Per_2
indennizzabili, riconoscendo solo una ITT gg. 5 al 100%, una ITP di gg. 10 al 75% una ITP gg.
15 al 50% e una ITP gg.15 al 25%, le spese mediche sostenute pari ad € 1.078,00, aveva proceduto a una liquidazione su base concorsuale, con attribuzione di una percentuale di pagina 5 di 16 responsabilità del 20%, minore rispetto a quella risultante dagli accertamenti, più che congrua e in misura maggiore rispetto all'effettivo danno lamentato;
- che si contestavano altresì le ulteriori voci di danno lamentate che secondo l'attore il sinistro avrebbe comportato e segnatamente la personalizzazione del danno biologico, il danno morale, le spese mediche future, e tutti gli ulteriori pregiudizi che l'incidente in parola avrebbe a detta dell'attore, comportato.
Tanto dedotto ed eccepito, la difesa della convenuta Compagnia ha così concluso:
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis : Nel merito: - Accertare e dichiarare che l'incidente avvenuto il 19.04.2018 in Teramo in Via De Gasperi, attese le modalità di accadimento, è stato determinato con il concorso prevalente e/o quantomeno paritario del signor il quale ha tenuto nell'occorso un comportamento negligente e Parte_1 omissivo contrario alle norme che il C.d.S. detta per i pedoni, e specificatamente a quella di cui all'art. 190 2° e 10° comma, come contestato allo stesso dalla Polizia Municipale del comune di Teramo;
- rigettare di conseguenza in toto la domanda spiegata da esso attore nei confronti della perché pretestuosa e infondata, Controparte_9
accertando e dichiarando che la somma già corrisposta dalla Compagnia, su base concorsuale, pari ad € 2.080,00, comprensiva anche di spese legali, risulta più che congrua, ove si consideri che dalle risultanze degli accertamenti della Polizia Municipale intervenuta sul luogo del sinistro è emerso un concorso maggiore di quello riconosciuto dalla Compagnia,
e che pertanto nulla è più dovuto allo stesso per l'incidente per cui è causa;
- condannare di conseguenza parte attrice al pagamento in favore della Compagnia oltre che delle spese, diritti ed onorari di giudizio, anche di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96
3° comma c.p.c equitativamente determinata, avendo la stessa agito in giudizio con la consapevolezza della infondatezza delle proprie ragioni e della eccessività della richiesta risarcitoria avanzata”.
, pur regolarmente citato, è rimasto contumace (dichiarazione in Controparte_3
atti come da provvedimento assunto all'udienza del 27.10.2020).
La causa, istruita mediante le produzioni documentali offerte dalle parti, la prova orale articolata dalle stesse e la disposta CTU medico legale, perveniva per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza del 29 ottobre 2025, tenutasi in modalità
pagina 6 di 16 cartolare e trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c., spirati i termini concessi alle parti per il deposito delle memorie conclusionali.
*****
Osserva il giudicante: in primis, quanto alla delimitazione del thema decidendum, si evidenzia che l'attore invoca la responsabilità solidale del convenuto e della Compagnia Controparte_3 CP_6 assicurativa, quali responsabili civili, nella veste, rispettivamente, di proprietario del veicolo
Fiat Panda, targata AD445DV, e di istituto assicurativo per la R.C. del predetto mezzo che – condotto da - lo ha investito in data 19.04.2018, ore 8.50 circa, mentre egli Controparte_5 percorreva a piedi il marciapiedi di Via De Gasperi in località Teramo e si apprestava ad attraversare la strada lungo le strisce pedonali, per portarsi sull'opposto marciapiede ove si trovava l'Hotel Sporting.
La Compagnia di costituita, si difende sostenendo che il sinistro Controparte_1
è stato occasionato con il concorso prevalente e/o quantomeno paritario di , Parte_1 il quale avrebbe tenuto un comportamento negligente e omissivo, contrario alle norme che il
C.d.S. detta per i pedoni, e specificatamente a quella di cui all'art. 190, secondo e decimo comma del C.d.S., come contestato allo stesso dalla Polizia Municipale del . Controparte_10
Sostiene, altresì, che la domanda spiegata da esso attore nei confronti della
[...]
sia pretestuosa e infondata, e chiede si accerti e dichiari Controparte_9
che la somma già corrisposta dalla Compagnia, su base concorsuale, pari ad € 2.080,00, comprensiva anche di spese legali, risulta più che congrua, non dovendo pertanto la compagnia versare alcunché quale danno differenziale all'attore.
Ebbene, all'esito di tutta l'attività istruttoria svolta questo giudice ritiene che la domanda risarcitoria avanzata dalla parte attrice meriti accoglimento nelle modalità e quantificazioni che seguono.
Giova premettere, in punto di diritto e in relazione alla normativa di riferimento, che la controversia deve essere risolta – con riguardo all'imputazione della responsabilità nella causazione dell'evento dannoso - in conformità al principio, ormai consolidato, secondo cui, nel caso di investimento di un pedone da parte di un veicolo senza guida di rotaie, l'art. 2054 co. 1
c.c. pone a carico del conducente del veicolo una presunzione iuris tantum di colpa;
per pagina 7 di 16 superare tale presunzione il conducente ha l'onere di dimostrare che il pedone abbia adottato un comportamento anomalo, in violazione del codice della strada e ponendosi in maniera imprevedibile dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore (cfr., ex multis, Cass.
5540/2011).
Deve osservarsi, infatti, che in mancanza di scontro tra veicoli non potrà trovare applicazione la presunzione di concorso paritetico di colpa stabilita dal secondo comma dell'art. 2054 c.c.; del resto, deve sempre aversi riguardo al principio generale sancito dall'art. 140 del codice della strada, per cui la circolazione del veicolo non deve mai costituire intralcio o pericolo per l'incolumità delle persone, con la conseguenza che – in caso di investimento del pedone - la responsabilità risarcitoria a carico dell'automobilista o in genere del conducente del mezzo sorge in modo pressoché automatico.
La ratio della norma va ricondotta infatti alla natura intrinsecamente pericolosa della circolazione dei veicoli, sicché l'investitore, al fine di risultare esente da ogni responsabilità, deve provare che il pedone abbia attraversato la strada in maniera imprevedibile ed inevitabile, non consentendo un'altra manovra di emergenza atta ad evitare il sinistro (cfr., sul punto Cass.
18.11.2014 n. 24472, secondo cui il pedone può essere ritenuto responsabile del sinistro soltanto quando abbia attraversato la sede stradale in maniera repentina, imprevedibile e tale da non consentire al conducente di arrestare la progressione del veicolo o di compiere una manovra alternativa idonea ad evitare l'investimento, mentre la violazione di una regola di condotta da parte sua se può essere sufficiente ad integrare un concorso rilevante agli effetti previsti dall'art. 1227 c.c., non è invece sufficiente ad escludere la colpa dell'investitore).
Pertanto, nelle controversie riguardanti l'investimento di un pedone, ai fini dell'accertamento della responsabilità occorre anzitutto muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta ed esclusiva;
in secondo luogo, è necessario verificare in concreto la condotta del pedone ed eventualmente ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergano circostanze idonee a dimostrare una colpa in concreto del pedone.
Nel condurre tale accertamento, il giudice deve sempre tener presente che è onere del conducente dimostrare che la condotta del pedone è stata colposa ed ha avuto efficacia causale assorbente o concorrente nella produzione dell'evento.
pagina 8 di 16 Ciò posto, applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie, risulta innanzitutto processualmente accertato, in fatto, l'attraversamento fuori dalle strisce pedonali da parte dell'attore . Parte_1
La circostanza è riportata nel verbale di accertamento redatto in data 19.04.2018 dalla polizia Stradale del Comune di Teramo (doc.1 fascicolo convenuta) ove gli Agenti redattori - sopraggiunti nell'immediatezza dall'accaduto ed effettuati i dovuti rilievi tecnici in loco - rilevavano che l'autoveicolo condotto dalla “investiva che in quel CP_5 Parte_1 mentre a piedi stava attraversando la carreggiata da destra verso sx, rispetto alla sua direttrice di marcia, senza servirsi dell'attraversamento pedonale esistente e demarcato in modo ben visibile nonché reso noto anche da segnaletica stradale verticale ed ometteva di usare l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.”, precisando, altresì che e “l'attraversamento più vicino all'area di investimento è demarcato a nord ed alla distanza di mt. 8 (otto)”.
Se, dunque, dall'esame complessivo della documentazione prodotta e delle prove raccolte, risulta pacifica la circostanza dell'avvenuto investimento da parte dell'automezzo Fiat
Panda condotto da ed assicurato dalla Compagnia convenuta e, Controparte_11 CP_6 pertanto, si può ritenere acclarata la responsabilità civile dello stesso automezzo nella causazione del sinistro de quo, è altrettanto pacifico che la condotta colposa dell'attraversamento al di fuori dalle strisce pedonali da parte del abbia concorso alla Parte_1 causazione dell'evento.
Ritiene il decidente che la violazione da parte dell'attore degli art. 190, secondo e decimo comma C.d.S. , sopra richiamata , pur non sufficiente ad escludere in toto la colpa dell'investitore, sia idonea ad integrare un concorso rilevante agli effetti previsti dall'art. 1227
c.c..
La presenza di segnaletica orizzontale e verticale segnalatrice dell'attraversamento pedonale, e la prossimità dello stesso, distante soli 8 mt. dal luogo dell'impatto, sono circostanze determinanti a ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente del veicolo.
pagina 9 di 16 Sotto tale profilo appare pertanto corretta e congrua la stima, effettuata dalla compagnia in fase di liquidazione stragiudiziale, della percentuale del concorso di colpa del alla Parte_1 causazione del sinistro nella misura del 20%.
Premesso quanto sopra, e venendo alla determinazione del quantum debeatur e, quindi , prima di tutto, all'individuazione delle conseguenze risarcibili, occorre premettere, in ordine al danno non patrimoniale - risarcibile ex art. 2059 c.c., quale conseguenza pregiudizievole causata dalla lesione di un interesse giuridicamente protetto – che se è vero, come affermato a partire dalla Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 26972/2008, che unica categoria conosciuta dall'ordinamento giuridico è quella del danno non patrimoniale, svolgendo le locuzioni di "danno biologico", "danno esistenziale" e "danno morale" funzione meramente descrittiva (in ciò predicandosi l'attributo della unitarietà del danno non patrimoniale), va, tuttavia, ulteriormente assegnato alla categoria del danno non patrimoniale il carattere della onnicomprensività, intesa come obbligo per il giudice, di tener conto, ai fini risarcitori di tutte le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, salvo il limite di evitare duplicazioni attribuendo a pregiudizi identici nomi diversi e di risarcire soltanto quei pregiudizi che oltrepassino una soglia minima di apprezzabilità, onde evitare risarcimenti cd. bagatellari (cfr. Cass. 4379/2016).
Resta inteso che qualunque pregiudizio, in quanto danno-conseguenza, non può essere considerato in re ipsa, ma deve essere allegato e provato dalla parte, mediante l'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento o di conseguenze “esistenziali” e della prova degli stessi (Cassazione civile, sez. III, 13/01/2016, n. 339; Cass., 16/2/2012, n. 2228; Cass., 13/5/2011, n. 10527).
Il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità è funzionale all'integrale risarcimento dell'unitario danno non patrimoniale senza omettere il ristoro di tutti gli aspetti del danno effettivamente subito dal danneggiato e, al contempo, senza determinare duplicazioni del risarcimento del medesimo danno.
È noto, infatti che, sulla scorta dei recenti approdi giurisprudenziali, alla luce della distinzione concettuale tra danno c.d. biologico (cioè dinamico-relazionale, destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto) e quello c.d.
pagina 10 di 16 morale (cioè l'aspetto interiore del danno sofferto, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione), costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno dinamico-relazionale, atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente, quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale;
ove, invece, sia accertata la lesione sia del bene salute sia di beni sottesi alla “categoria” del danno morale, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (cfr. Cassazione civile sez. III, 28/09/2018, n.23469; Cassazione civile sez. III,
27/03/2018, n.7513).
La Suprema Corte ha, altresì, precisato che, in presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali ed affatto peculiari, non giustificando alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit
(ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire).
Tali conseguenze anomale o del tutto peculiari devono essere “tempestivamente allegate
e provate dal danneggiato, mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (cfr. Cass. civ., sez. VI-3, ord., 4 marzo 2021, n. 5865).
Nel caso di specie, dalla documentazione sanitaria in atti e dalla relazione depositata dal
CTU dott.ssa è emersa la piena compatibilità delle lesioni riportate da Persona_3
con la dinamica del sinistro ma non emergono circostanze di cui il Parte_1
parametro tabellare non possa già tener conto , non avendo l'attore dimostrato conseguenze pregiudizievoli che abbiano inciso sulla vita quotidiana in misura differente e maggiore pagina 11 di 16 rispetto a tutte le altre persone della stessa età e dello stesso sesso, che abbiano sofferto postumi di identica misura.
Come già precisato, la personalizzazione del danno permanente alla salute implica quale presupposto la sussistenza di conseguenze che non devono essere “generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto…non rileva, infatti, quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso, ai fini della personalizzazione del risarcimento;
rileva, invece, che quella conseguenza sia straordinaria e non ordinaria, perché solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (così già, ex multis, Cass. civ., sez. III, 21 settembre 2017, n. 21939; Cass. civ., sez. III, sent., 7 novembre 2014, n. 23778)” (cfr. Cass. civ., sez. III, 11 novembre 2019, n.
28988); è evidente che le descritte) non ricorrono nel caso in esame, non essendo sufficiente a tal fine la generica considerazione espressa dal consulente di parte dott. , nella sua Per_4 relazione del 3.6.2019 , in sede di diagnosi, laddove rileva “ Sindrome da stress post- traumatico” o quella , ancora più generica della dott.ssa , datata 3.12.2020, Persona_5 in cui riporta “ ipotesi di probabile sindrome da stress post-traumatico” , laddove nessuna osservazione in merito è stata poi sollevata in sede di esame del CTU , pervenuto , pertanto, alle conclusioni sotto indicate in accordo con i consulenti di parte.
Né forniscono elementi in più le testimonianze raccolte.
Il Tribunale ritiene di condividere le conclusioni cui è pervenuto il CTU nella relazione di consulenza in atti, che qui deve intendersi richiamata e trascritta, nell'apprezzamento del metodo analitico utilizzato dal tecnico nominato e dell'estrema chiarezza espositiva.
La consulente, Dott.ssa Pilotti, ha ritenuto che a seguito del sinistro, l'attore abbia riportato “le lesioni fisiche lamentate”, “le quali risultano esistenti e obiettivabili sulla base sia della documentazione sanitaria presente agli atti sia dell'esame obiettivo effettuato dalla sottoscritta in sede di operazioni peritali”, “Tali lesioni stesse risultano compatibili con
l'episodio sinistroso così come allegato da parte ricorrente secondo gli ordinari criteri eziologici.” pagina 12 di 16 Risulta, pertanto, così riassunto il consuntivo medico-legale: “Esiti anatomici ed algo- disfunzionali di trauma cranio facciale e sono riconducibili all'impatto descritto”.
Può, inoltre, convenirsi con la quantificazione dell'incidenza percentuale di detti postumi sull'integrità psicofisica in misura pari al 4%; appare congrua, poi, la determinazione dell'inabilità temporanea assoluta e relativa patita dall'attore, derivata dal sinistro avvenuto in data 19.04.2018 e quantificata dal CTU rispettivamente in: Inabilità temporanea assoluta al
100% pari a 5 (cinque) giorni;
Inabilità temporanea relativa al 75% pari a 15 (quindici) giorni;
Inabilità temporanea relativa al 50% pari a 15 (quindici) giorni;
Inabilità temporanea relativa al
25% pari a 15 (quindici) giorni.
Le spese di cura documentate dal periziando, correlabili al sinistro, sono pari a €
3.099,00 (euro tremilanovantanove/00) e sono state stimate dal CTU – con apprezzamento condivisibile - congrue, nonché necessarie ed utili.
Per la liquidazione del danno come sopra riconosciuto debbono trovare applicazione i parametri di cui all'art. 139 d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 il quale prevede, per la liquidazione del danno biologico da lesioni di lieve entità (sotto i 9 punti), specifici criteri di calcolo e di valore sia quanto all'invalidità permanente che all'inabilità totale e parziale, norma da applicarsi obbligatoriamente per i sinistri stradali avvenuti successivamente alla sua entrata in vigore (1° gennaio 2006).
Applicando i suindicati criteri e tenuto conto dell'età del al momento del Parte_1
sinistro (anni 21), il risarcimento spettante all'attore è da quantificarsi in € 6.279,11, che, sommate le spese stimate congrue in € 3.099,00, ammonta ad un danno complessivo di €
9.378,11.
Il predetto risarcimento va ridimensionato in € 7.502,48 per la decurtazione della percentuale del 20% per il concorso colposo del nella causazione del sinistro. Parte_1
All' importo così calcolato andrà, altresì, detratto l'acconto di € 2.080,00, già liquidato in fase stragiudiziale, risultando così la cifra da liquidarsi per differenza in € 5.422,48.
Quanto alle ulteriori voci di danno non patrimoniale lamentato dall'attore, si osserva quanto segue, ad ulteriore precisazione di quanto già detto sopra, richiamati i suesposti principi
( sentenza n. 26972/2008) e precisato che le tabelle previste dal Codice delle assicurazioni per le lesioni micropermanenti non riconoscono alcun valore al danno conseguente alle sofferenze pagina 13 di 16 fisiche e psichiche patite dalla vittima, profilo che, invece, rappresenta una componente indefettibile del procedimento risarcitorio indicato dalle Sezioni Unite, tenuto conto , in ordine al danno per la sofferenza patita, che la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che in caso di incidente stradale, il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito.
In definitiva, alla luce di quanto fin qui esposto, delle allegazioni di parte attrice e di quanto emerso all'esito dell'istruttoria svolta sulle conseguenze del sinistro, per quanto già evidenziato, non si ritiene nella fattispecie sussistere elementi idonei ad indicare l'opportunità di una personalizzazione del danno.
Va, infine, chiarito che l'importo da liquidarsi in favore dell'attore come più innanzi indicato è espresso in moneta al valore attuale, sicché, pur essendo il risarcimento del danno debito di valore, come tale non soggetto al principio nominalistico, a tale importo non va aggiunta la rivalutazione monetaria;
alle dette somme vanno, invece, aggiunti gli interessi legali che, trattandosi di risarcimento da fatto illecito e vertendosi, quindi, in ipotesi di mora ex re, vanno conteggiati dalla data del fatto illecito sino all'effettivo DD;
siffatti interessi, tuttavia, vanno applicati non sulla somma interamente rivalutata ma, in applicazione dei principi di cui alla sentenza delle Sezioni Unite 17 febbraio 1995 n. 1712, sulla somma come annualmente rivalutata secondo indici Istat.
Conseguentemente, ai fini del calcolo degli interessi, la somma complessiva risultante dall'applicazione delle tabelle dev'essere, secondo i coefficienti in uso, dapprima riportata al valore effettivo corrente al momento del fatto illecito (cosiddetta devalutazione); sulla somma così ottenuta, rivalutata anno dopo anno, vanno poi calcolati gli interessi legali anno per anno, ferma restando la spettanza degli interessi al tasso legale a partire dalla pronuncia giudiziale di liquidazione del danno e fino al giorno dell'effettivo DD del creditore: in termini, Cass.23 gennaio 1995 n. 725, Cass. 16 dicembre 1994 n. 10796, Cass. 14 marzo 1995 n. 2930, Cass. 16 luglio 1992, n. 8663, Cass. 1° marzo 1989 n. 1099; Cass. 11439/1997).
In conclusione, al risarcimento del danno così determinato devono essere condannati in solido la Compagnia di Ass.ni ed il responsabile Controparte_12
civile . Controparte_3 pagina 14 di 16 Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano a carico delle parti convenute secondo i parametri medi di cui allo scaglione del valore della domanda, determinato in base alla somma attribuita alla parte vincitrice, e il solo parziale accoglimento della domanda giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura del 20%; il restante
80% delle spese di lite viene posto a carico dei convenuti, in solido fra loro, in ragione della soccombenza e si liquida come in dispositivo.
Analogo criterio della soccombenza segue la liquidazione delle spese afferenti alla c.t.u. liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario Dott.ssa Patrizia
Carota, definitivamente pronunciando nel giudizio n.339/2020, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita e disattesa così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda proposta da , dichiara Parte_1 CP_3
e responsabili in solido
[...] Controparte_1 nella misura dell'80% nella causazione del sinistro sofferto dall'attore in data 19.04.2018, riconoscendo un concorso di colpa dell'attore medesimo nella causazione dell'evento nella percentuale del 20%, per come in motivazione;
- per l'effetto, condanna e Controparte_3 Controparte_1
in solido tra loro, al pagamento, in favore dello stesso, a titolo di ristoro per i
[...]
danni subiti in conseguenza del sinistro del 19.04.2018, dell'importo omnicomprensivo di euro
5.422,48, oltre interessi come in motivazione;
- condanna e Controparte_3 Controparte_1
in solido tra loro, a corrispondere a a titolo di rimborso dell'80% delle Parte_1 spese di giudizio, per detta frazione, la somma di € 4.061,60 per compenso professionale ed €
436,00 per spese, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e cap come per legge,
pagina 15 di 16 - pone le spese di CTU a carico definitivo di e Controparte_3 [...]
in solido fra loro, nella misura dell'80% e, per il Controparte_1 rimanente 20%, a carico di . Parte_1
Così deciso in Teramo, lì 28.11.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Patrizia Carota
(firma digitale)
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