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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. V, sentenza 09/01/2026, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 243/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente e Relatore
FRANCOLA TOMMASO, Giudice
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4670/2022 depositato il 06/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale RAGUSA sez. 2 e pubblicata il 12/01/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ02C400521 IRAP 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ01C400524 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Assente
Resistente/Appellato: Il rappresentante dell'Ufficio insiste come in atti;
fa presente di avere depositato istanza di definizione agevolata con accoglimento della medesima e pagamento della prima rata;
chiede dichiararsi l' estinzione del giudizio con la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 16/2022 la CTP di Ragusa, Sez. 2^, rigettava il ricorso proposto da Ricorrente_1. Le spese del giudizio venivano poste a carico della soccombente.
Questa, con atto notificato il 12.7.2022, proponeva appello.
Resisteva l'Agenzia delle Entrate.
La medesima all'udienza del 19.11.2025 faceva presente di avere depositato istanza di definizione agevolata proposta dalla appellante e che detta istanza era stata accolta e pagata la prima rata. Chiedeva pertanto dichiarare l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di entrambi i gradi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto esposto e documentato non rimane a questa Corte che provvedere in conformità.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 5, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Ricorrente_1, in proprio e nella spiegata qualità avverso la sentenza della C. T. P. di Ragusa n. 16/2022, così provvede:
dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi.
Catania 19.11.2025 Il Presidente rel.
dr. V. Brancato
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente e Relatore
FRANCOLA TOMMASO, Giudice
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4670/2022 depositato il 06/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale RAGUSA sez. 2 e pubblicata il 12/01/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ02C400521 IRAP 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ01C400524 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Assente
Resistente/Appellato: Il rappresentante dell'Ufficio insiste come in atti;
fa presente di avere depositato istanza di definizione agevolata con accoglimento della medesima e pagamento della prima rata;
chiede dichiararsi l' estinzione del giudizio con la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 16/2022 la CTP di Ragusa, Sez. 2^, rigettava il ricorso proposto da Ricorrente_1. Le spese del giudizio venivano poste a carico della soccombente.
Questa, con atto notificato il 12.7.2022, proponeva appello.
Resisteva l'Agenzia delle Entrate.
La medesima all'udienza del 19.11.2025 faceva presente di avere depositato istanza di definizione agevolata proposta dalla appellante e che detta istanza era stata accolta e pagata la prima rata. Chiedeva pertanto dichiarare l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di entrambi i gradi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto esposto e documentato non rimane a questa Corte che provvedere in conformità.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 5, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Ricorrente_1, in proprio e nella spiegata qualità avverso la sentenza della C. T. P. di Ragusa n. 16/2022, così provvede:
dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi.
Catania 19.11.2025 Il Presidente rel.
dr. V. Brancato