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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/05/2025, n. 3344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3344 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Enrico Colognesi Consigliere
Dott. Maria Aversano Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 3078/2020 posta in deliberazione il giorno 05/03/2025
TRA Parte
) Parte_1 Pt_2 P.IVA_1
Avv. LEPRI FABIO;
( ) C/O AVV. Parte_4 C.F._1
LEPRI VIA POMPEO MAGNO 2/B ROMA;
Parte_5
( ) C/O AVV. LEPRI VIA POMPEO MAGNO 2/B C.F._2
ROMA;
[...]
[.
( Parte_6 C.F._3
Avv. BONGIANNI ROBERTO CIRIACO TERESA ) C.F._4
PIAZZA PIO XI , 13 ROMA;
) Parte_7 C.F._5
PIAZZA DEI CARRACCI 1 - C/O AVV. BONGIANNI 00100 ROMA;
E
OGGETTO
1 Appello avverso la sentenza n. 7346/2020 emessa dal Tribunale di Roma
MOTIVI DELLA DECISIONE
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n.7346/2020 emessa dal Tribunale di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. (R.T.I.) ha proposto appello avverso la sentenza Parte_8
n.7346/2020 del Tribunale di Roma che aveva dichiarato la natura diffamatoria dei due servizi giornalistici “I danni della malasanità” e “Rovinati dal pediatra”, conseguentemente condannando l'odierna appellante al risarcimento del danno non patrimoniale da liquidarsi, come richiesto in primo grado, in separato giudizio.
A fondamento del proprio appello, ha invocato il legittimo esercizio del Pt_2
diritto di cronaca e di critica contestando integralmente la ricostruzione diffamatoria così come prospettata dal giudice di prime cure. Per l'effetto ha chiesto “il rigetto di tutte le domande avanzate dal Dott. nei confronti Parte_6
di perché totalmente infondate in fatto e in diritto, con conseguente CP_1
condanna del Dott. alla restituzione alla della somma dalla Pt_6 CP_1
stessa versata in esecuzione della sentenza di primo grado pari a Euro 4.124,53.
nella sua comparsa di costituzione e risposta, ha invece richiesto di Parte_6
“rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto e in diritto” chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza in epigrafe, svoltasi con le modalità dell'art 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art
190 c.p.c.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rimanda per relationem alla sentenza impugnata.
2. Con il primo motivo di appello, parte ricorrente contesta l'errata qualificazione diffamatoria dei servizi di cui è causa.
Il motivo è infondato per i seguenti motivi.
2 Il diritto di cronaca e critica giornalistica, costituzionalmente garantito dall'art.21 Cost., è sottoposto secondo unanime e stabile giurisprudenza (si fa costante riferimento a Cass. n. 5259/1984) al triplice limite della a) verità (anche putativa) della notizia riportata;
b) la pertinenza, ossia l'interesse pubblico alla diffusione della notizia;
c) la continenza, intesa come correttezza formale dell'esposizione e non eccedenza dai limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse (Cass. n. 11767 del 2022).
Esclusivamente la necessaria e contemporanea sussistenza di tutti i requisiti elencati è in grado di scriminare, rendendo iure, un comportamento che altrimenti verrebbe tacciato di possedere un profilo diffamatorio;
nel caso di specie è dunque necessario, valutare se il comportamento del giornalista sia stato in CP_2
concreto rispettoso dei canoni di verità, pertinenza e continenza richiesti per l'esercizio della professione giornalistica e del conseguente diritto di cronaca e critica.
Non potendosi dubitare dell'interesse pubblico alla diffusione e alla conoscenza della notizia sia sotto l'aspetto di rilevante nella sua drammaticità evento di cronaca sia sotto un profilo medico preventivo e precauzionale, è opportuno indagare i rimanenti requisiti della verità della notizia e della sua continenza espositiva.
In ordine alla verità della notizia è doveroso in primo luogo evidenziare come il programma televisivo svolga un'attività giornalistica prettamente CP_3
d'inchiesta, non limitata dunque alla divulgazione della notizia ma anche alla raccolta delle fonti e dell'informazione stessa, attività questa su cui recentissima giurisprudenza di legittimità ha stabilito come il requisito della verità (anche putativa) vada inteso in un'accezione meno rigorosa, implicando una valutazione non tanto dell'attendibilità e della veridicità della notizia, quanto piuttosto del rispetto dei doveri deontologici di lealtà e buona fede gravanti sul giornalista circa la ricerca delle informazioni e la veridicità del fatto narrato (ex plurimis Cass.
15755/2024 per cui “Per quanto concerne il giornalismo di inchiesta e di
3 approfondimento, se la verità dei fatti va sempre rispettata, ovvero se i fatti vanno riferiti così come sono stati appresi, non può confiscarsi al giornalista il diritto- dovere di analizzarli, di interpretarli, di porli in correlazione l'uno con l'altro prospettando una chiave di lettura, che è il proprium della sua attività – pur sempre nel rispetto dei limiti esterni della pertinenza e della continenza).
Ora, pur dovendosi riconoscere in capo ad un'inchiesta giornalistica un certo grado di flessibilità in ordine all'interpretazione degli eventi narrati, non trattandosi di un'asettica e precisa ricostruzione dei fatti, è necessario tuttavia che
“ciò che conta, ai fini della esclusione di una colorazione diffamatoria del giornalismo di inchiesta è che i due elementi – verità dei fatti riferiti, analisi ed interpretazione degli stessi da parte del giornalista - non vengano confusi all'interno dell'articolo, disorientando il lettore ed alterando la sua percezione, ovvero che rimanga chiaro, all'interno dell'articolo, quali sono i fatti obiettivi e quali sia la lettura che di essi dà il giornale, e la valutazione che ne trae”.
Il requisito della verità è, nel caso di specie, parzialmente non rispettato.
In effetti, nei due servizi di cui è causa si prospetta un'ipotesi, quella dell'esclusiva responsabilità del Dott. nel dramma del piccolo , Pt_6 Per_1
certamente verosimile in una fase “istruttoria” di acquisizione e ricerca delle informazioni da parte de Le Iene, ma che avrebbe dovuto, al momento del montaggio e della trasmissione del servizio, mantenere il suo carattere di verosimiglianza, e non di apodittica certezza, da doversi valutare nel confronto con altre ipotesi anch'esse realistiche e probabili.
Un'attenta e puntuale inchiesta giornalistica avrebbe, infatti, fatto presente al pubblico dei telespettatori come il comportamento del Dottor certamente Pt_6
non esente da colpa, si sia inserito in una dinamica ove le sue azioni, pur avendo influito nella determinazione dell'evento, non potevano essere ascritte ad unico e determinante fattore causale dell'edema cerebrale occorso a . Per_1
I servizi del giornalista invece, hanno presentato e costruito per il CP_2
pubblico l'immagine di un unico responsabile, riservando nell'arco narrativo uno
4 spazio esiguo se non sostanzialmente inesistente agli altri fattori causali insistenti sulla triste vicenda quali l'errata comunicazione del risultato delle analisi delle urine per via telefonica, la disperata corsa dei genitori di in tre diversi Per_1
ospedali della Regione, la terapia infusionale di reidratazione effettuata nell'ospedale di Città di Castello.
Da un lato, dunque, è innegabile come la ricostruzione prospettata da CP_3
fosse per lo meno sia corrispondente a verità nel censurare e criticare il comportamento del medico, sia plausibile sulla base di una superficiale valutazione ex ante degli incompleti elementi acquisiti, non potendo il CP_2
avere cognizione della verità processuale emersa nel procedimento penale ai danni del Dott. dall'altro lato bisogna tuttavia censurare l'unilaterale, miope Pt_6
e distorta narrativa che, adattando e forzando la realtà verso un'unica interpretazione della stessa ed evidenziando i soli elementi utili a questo fine, ha dipinto e consegnato al pubblico il Dott. quale unico e certo colpevole della Pt_6
vicenda, tralasciando non solo di affrontare ma persino di riferirsi velatamente ad una possibile ricostruzione alternativa.
In ordine al rispetto del requisito della continenza, lo stesso deve intendersi disatteso.
La continenza, da intendersi “sia in senso sostanziale - per cui i fatti debbono corrispondere alla verità, sia pure non assoluta, ma soggettiva - e formale, con
l'esposizione dei fatti in modo misurato, ovvero contenuta negli spazi strettamente necessari (Cass. 4955/2024), dev'essere valutata non atomisticamente, in riferimento a singole espressioni utilizzate, ma attraverso una completa disamina dei servizi di cui è causa.
Nell'esame della continenza in senso sostanziale può seguirsi ed applicarsi lo stesso iter logico seguito per il requisito della verità: quella prospettata da CP_2
è stata un'interpretazione parziale, costruita in modo da orientare le informazioni contro un unico soggetto, omissiva di elementi decisivi e,
per questi motivi
, decisamente non rispondente a verità e non rispettosa della continenza in senso
5 sostanziale (sul punto Cass. 2066/2002 secondo cui la “verità (…) non è rispettata quando vengano riferiti fatti veri, ma incompleti”).
Sul punto può richiamarsi Cass. 21651/2023 per cui “Ne deriva che le modalità espressive, se rilevano autonomamente per il requisito della continenza verbale, possono ridondare anche in punto del requisito della verità putativa della notizia diffusa, nel senso che la critica rivolta nei confronti di fatti dipinti come veri, che si alluda essere tali grazie «al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestionanti, al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato, all'artificiosa drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre, alle vere e proprie insinuazioni» (cfr. Cass. 29 ottobre 2019, n. 27592), potrebbe finire nel non rispettare più in sé il requisito della verità putativa stessa. Essenziale, dunque, al riguardo il requisito della verità oggettiva della notizia, anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca: la quale non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore (od ascoltatore) rappresentazioni della realtà oggettiva false (Cass. 18 maggio 2018, n. 12370, ed altre ivi citate), dovendo in definitiva l'esercizio del diritto di critica essere connotato non soltanto dalla verità oggettiva della notizia, ma anche dall'astensione dall'impiego di maliziose ambiguità e di espressioni potenzialmente fuorvianti (cfr. Cass. 3 maggio 2023, n. 11514).
In senso formale, la titolazione, il tono complessivo accusatorio dell'inchiesta giornalistica e le espressioni utilizzate (tra cui il riferimento a delle “malefatte” nelle quali rientrerebbe la vicenda di ) evidenziano un travalicamento del Per_1
limite tra bilanciamento di diritto di critica e diritto del singolo all'onore e alla reputazione.
6 Il “processo mediatico” cui è stato sottoposto il Dott. è risultato essere Pt_6
ictu oculi gravemente lesivo della sua reputazione in ambito professionale nel momento in cui il legittimo esercizio del diritto di critica circa il suo operato si tramutava in una vera e propria accusa circa non il verificarsi di episodi di malasanità o di errori diagnostici quanto piuttosto in ordine alla volontaria realizzazione di alcune malefatte, termine questo gravemente sovrabbondante, offensivo e diffamatorio, teso esclusivamente ad aggredire la sfera personale e professionale del Dott. senza che ci fosse, come precedentemente rilevato, Pt_6
alcuna attinenza alla realtà fattuale. Parte
3. Con il secondo motivo di appello, lamenta l'errata pronuncia del
Tribunale circa l'asserita riconoscibilità del Dott. Pt_6
Il motivo è infondato.
La riconoscibilità del Dott. è elemento principale, tra gli altri, del secondo Pt_6
servizio giornalistico “Rovinati dal pediatra”. La narrazione del infatti, CP_2
si focalizza sull'atteggiamento intimidatorio che il medico avrebbe tenuto nei confronti di alcuni genitori colpevoli di aver scritto in calce al video online “I danni della malasanità” commenti negativi sul suo conto come “Sono molto vicina alla famiglia del PI NI e lascerò questo pediatra, perché ho dei seri dubbi che stia seguendo mio figlio nel migliore dei modi…”. Durante
l'intervista alla madre di un piccolo paziente del Dott. autrice del commento Pt_6
di cui sopra, a domanda del “Sai se lo ha fatto solo con te (riferendosi CP_2
all'atteggiamento intimidatorio) o anche con altre persone?” la signora intervistata, risponde “Si! So che ha intimidito altre persone perché avevano lasciato dei commenti su internet”.
Il servizio stesso, dunque, rivela l'inequivoca e sicura identificazione del Dott. da parte dei genitori dei suoi piccoli pazienti, gruppo questo certamente Pt_6
numericamente ristretto ma che consolidata e costante giurisprudenza ritiene sufficiente ai fini della configurabilità di un diritto al risarcimento dei danni da
7 diffamazione (Cass. pen. 6507/1978 per cui “a nulla rileva che in concreto
l'offeso venga individuato da un ristretto gruppo di persone”).
La sola censura del volto e del nome del medico, dunque, non può essere posta a fondamento, come affermato da parte ricorrente, di una impossibilità a riconoscere lo stesso. Numerosi elementi, infatti, possono essere potenzialmente utilizzati ai fini di una concreta individuazione tra cui, nel caso di specie, il mancato camuffamento della voce, la mancata censura del nome del laboratorio di analisi e dei luoghi ove il Dr. esercita la sua professione. Pt_6
Sul punto è possibile richiamare Cass. 25420/2017 secondo cui “In tema di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, non è necessario che il soggetto passivo sia precisamente e specificamente nominato, purché la sua individuazione avvenga, in assenza di una esplicita indicazione nominativa, attraverso tutti gli elementi della fattispecie concreta (quali le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali e simili), desumibili anche da fonti informative di pubblico dominio al momento della diffusione della notizia offensiva diverse da quella della cui illiceità si tratta, se la situazione di fatto sia tale da consentire al pubblico di riconoscere con ragionevole certezza la persona cui la notizia è riferita”. Parte
4. Con il terzo motivo di appello, contesta l'accertamento del Tribunale circa il diritto dell'appellato alla liquidazione anche in via equitativa dei danni non patrimoniali.
Il motivo è infondato.
In primo grado, l'attore aveva richiesto il ristoro dei danni subiti, Parte_6
patrimoniali e non patrimoniali, da quantificarsi e liquidarsi in separato giudizio.
La sentenza di prime cure deliberando sul punto aveva (erroneamente) respinto ogni forma di quantificazione in separato giudizio del danno patrimoniale, stante la mancanza assoluta di alcuna allegazione probatoria sulla sussistenza dello stesso, comunque riservando (correttamente) all'odierno appellato la possibilità
8 di agire per la eventuale quantificazione e liquidazione del danno non patrimoniale, da potersi e doversi provare in successivo giudizio.
La decisione sul danno patrimoniale, non essendo stata oggetto di impugnazione in appello, acquisisce autorità di giudicato.
La pronuncia del Tribunale, in ordine alla determinazione in separato giudizio del danno non patrimoniale, invero, è espressione di un principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite in sentenza n. 29862/2022. “Infatti ai fini dell'accoglimento della domanda di condanna generica al risarcimento del danno
è sufficiente che siano dimostrati la colpa e il nesso causale, mentre è sufficiente che sia anche solo probabile l'esistenza del danno. Se dunque, ai fini dell'accoglimento della domanda generica, è necessario che il danno sia soltanto
"probabile", l'unica prova che il danneggiato deve offrire è quella della
"probabilità" del danno, non della sua certezza. Ma se ai fini della condanna generica è sufficiente la dimostrazione della "probabilità" del danno, non si comprende a qual fine e per qual frutto l'attore avrebbe l'onere, nel giudizio sull'an, di indicare analiticamente i mezzi di prova di cui intende avvalersi nel futuro e separato giudizio sul quantum. La prova analitica del quantum debeatur andrà fornita nel relativo e successivo giudizio, sicché a pretendere che essa debba essere offerta già nel giudizio sull'an si perverrebbe al paradosso di obbligare la parte, a pena di inammissibilità della domanda, ad indicare mezzi di prova irrilevanti, perché non aventi ad oggetto una questione devoluta al giudicante. Quel che è sufficiente, nel giudizio limitato all'an debeatur, è che
l'attore fornisca la prova della probabile esistenza d'un danno, prova che ovviamente può essere fornita con ogni mezzo, ivi comprese le presunzioni semplici”.
Risulta evidente nel caso di specie la probabilità dell'esistenza di un danno non patrimoniale che, pur non essendo stato completamente provato nel giudizio principale, trova la sua fonte, financo presuntiva, nell'accertamento di un comportamento diffamatorio ai danni del sig. Parte_6
9 La condotta diffamatoria, provata, accertata e condannata in questa sede, assume quindi rilevanza e come presunzione della probabile esistenza dell'an debeatur, e conseguentemente come fondamento del separato giudizio, non potendo la mancanza di allegazioni probatorie essere ostativa all'instaurazione di un secondo giudizio incentrato esclusivamente sull'eventuale quantificazione e liquidazione del danno non patrimoniale e successivo alla condanna generica ex art. 278 c.p.c.
PQM
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da avverso la Parte_9
sentenza n.7346/2020 del Tribunale di Roma;
2) Condanna alla rifusione delle Controparte_4
spese del grado in favore di che liquida in € 8.000,00 per compensi, Parte_6
oltre rimborso spese gen.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater
T.U.115/2002.
Roma, 14.5.2025
IL PRESIDENTE EST
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Enrico Colognesi Consigliere
Dott. Maria Aversano Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 3078/2020 posta in deliberazione il giorno 05/03/2025
TRA Parte
) Parte_1 Pt_2 P.IVA_1
Avv. LEPRI FABIO;
( ) C/O AVV. Parte_4 C.F._1
LEPRI VIA POMPEO MAGNO 2/B ROMA;
Parte_5
( ) C/O AVV. LEPRI VIA POMPEO MAGNO 2/B C.F._2
ROMA;
[...]
[.
( Parte_6 C.F._3
Avv. BONGIANNI ROBERTO CIRIACO TERESA ) C.F._4
PIAZZA PIO XI , 13 ROMA;
) Parte_7 C.F._5
PIAZZA DEI CARRACCI 1 - C/O AVV. BONGIANNI 00100 ROMA;
E
OGGETTO
1 Appello avverso la sentenza n. 7346/2020 emessa dal Tribunale di Roma
MOTIVI DELLA DECISIONE
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n.7346/2020 emessa dal Tribunale di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. (R.T.I.) ha proposto appello avverso la sentenza Parte_8
n.7346/2020 del Tribunale di Roma che aveva dichiarato la natura diffamatoria dei due servizi giornalistici “I danni della malasanità” e “Rovinati dal pediatra”, conseguentemente condannando l'odierna appellante al risarcimento del danno non patrimoniale da liquidarsi, come richiesto in primo grado, in separato giudizio.
A fondamento del proprio appello, ha invocato il legittimo esercizio del Pt_2
diritto di cronaca e di critica contestando integralmente la ricostruzione diffamatoria così come prospettata dal giudice di prime cure. Per l'effetto ha chiesto “il rigetto di tutte le domande avanzate dal Dott. nei confronti Parte_6
di perché totalmente infondate in fatto e in diritto, con conseguente CP_1
condanna del Dott. alla restituzione alla della somma dalla Pt_6 CP_1
stessa versata in esecuzione della sentenza di primo grado pari a Euro 4.124,53.
nella sua comparsa di costituzione e risposta, ha invece richiesto di Parte_6
“rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto e in diritto” chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza in epigrafe, svoltasi con le modalità dell'art 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art
190 c.p.c.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rimanda per relationem alla sentenza impugnata.
2. Con il primo motivo di appello, parte ricorrente contesta l'errata qualificazione diffamatoria dei servizi di cui è causa.
Il motivo è infondato per i seguenti motivi.
2 Il diritto di cronaca e critica giornalistica, costituzionalmente garantito dall'art.21 Cost., è sottoposto secondo unanime e stabile giurisprudenza (si fa costante riferimento a Cass. n. 5259/1984) al triplice limite della a) verità (anche putativa) della notizia riportata;
b) la pertinenza, ossia l'interesse pubblico alla diffusione della notizia;
c) la continenza, intesa come correttezza formale dell'esposizione e non eccedenza dai limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse (Cass. n. 11767 del 2022).
Esclusivamente la necessaria e contemporanea sussistenza di tutti i requisiti elencati è in grado di scriminare, rendendo iure, un comportamento che altrimenti verrebbe tacciato di possedere un profilo diffamatorio;
nel caso di specie è dunque necessario, valutare se il comportamento del giornalista sia stato in CP_2
concreto rispettoso dei canoni di verità, pertinenza e continenza richiesti per l'esercizio della professione giornalistica e del conseguente diritto di cronaca e critica.
Non potendosi dubitare dell'interesse pubblico alla diffusione e alla conoscenza della notizia sia sotto l'aspetto di rilevante nella sua drammaticità evento di cronaca sia sotto un profilo medico preventivo e precauzionale, è opportuno indagare i rimanenti requisiti della verità della notizia e della sua continenza espositiva.
In ordine alla verità della notizia è doveroso in primo luogo evidenziare come il programma televisivo svolga un'attività giornalistica prettamente CP_3
d'inchiesta, non limitata dunque alla divulgazione della notizia ma anche alla raccolta delle fonti e dell'informazione stessa, attività questa su cui recentissima giurisprudenza di legittimità ha stabilito come il requisito della verità (anche putativa) vada inteso in un'accezione meno rigorosa, implicando una valutazione non tanto dell'attendibilità e della veridicità della notizia, quanto piuttosto del rispetto dei doveri deontologici di lealtà e buona fede gravanti sul giornalista circa la ricerca delle informazioni e la veridicità del fatto narrato (ex plurimis Cass.
15755/2024 per cui “Per quanto concerne il giornalismo di inchiesta e di
3 approfondimento, se la verità dei fatti va sempre rispettata, ovvero se i fatti vanno riferiti così come sono stati appresi, non può confiscarsi al giornalista il diritto- dovere di analizzarli, di interpretarli, di porli in correlazione l'uno con l'altro prospettando una chiave di lettura, che è il proprium della sua attività – pur sempre nel rispetto dei limiti esterni della pertinenza e della continenza).
Ora, pur dovendosi riconoscere in capo ad un'inchiesta giornalistica un certo grado di flessibilità in ordine all'interpretazione degli eventi narrati, non trattandosi di un'asettica e precisa ricostruzione dei fatti, è necessario tuttavia che
“ciò che conta, ai fini della esclusione di una colorazione diffamatoria del giornalismo di inchiesta è che i due elementi – verità dei fatti riferiti, analisi ed interpretazione degli stessi da parte del giornalista - non vengano confusi all'interno dell'articolo, disorientando il lettore ed alterando la sua percezione, ovvero che rimanga chiaro, all'interno dell'articolo, quali sono i fatti obiettivi e quali sia la lettura che di essi dà il giornale, e la valutazione che ne trae”.
Il requisito della verità è, nel caso di specie, parzialmente non rispettato.
In effetti, nei due servizi di cui è causa si prospetta un'ipotesi, quella dell'esclusiva responsabilità del Dott. nel dramma del piccolo , Pt_6 Per_1
certamente verosimile in una fase “istruttoria” di acquisizione e ricerca delle informazioni da parte de Le Iene, ma che avrebbe dovuto, al momento del montaggio e della trasmissione del servizio, mantenere il suo carattere di verosimiglianza, e non di apodittica certezza, da doversi valutare nel confronto con altre ipotesi anch'esse realistiche e probabili.
Un'attenta e puntuale inchiesta giornalistica avrebbe, infatti, fatto presente al pubblico dei telespettatori come il comportamento del Dottor certamente Pt_6
non esente da colpa, si sia inserito in una dinamica ove le sue azioni, pur avendo influito nella determinazione dell'evento, non potevano essere ascritte ad unico e determinante fattore causale dell'edema cerebrale occorso a . Per_1
I servizi del giornalista invece, hanno presentato e costruito per il CP_2
pubblico l'immagine di un unico responsabile, riservando nell'arco narrativo uno
4 spazio esiguo se non sostanzialmente inesistente agli altri fattori causali insistenti sulla triste vicenda quali l'errata comunicazione del risultato delle analisi delle urine per via telefonica, la disperata corsa dei genitori di in tre diversi Per_1
ospedali della Regione, la terapia infusionale di reidratazione effettuata nell'ospedale di Città di Castello.
Da un lato, dunque, è innegabile come la ricostruzione prospettata da CP_3
fosse per lo meno sia corrispondente a verità nel censurare e criticare il comportamento del medico, sia plausibile sulla base di una superficiale valutazione ex ante degli incompleti elementi acquisiti, non potendo il CP_2
avere cognizione della verità processuale emersa nel procedimento penale ai danni del Dott. dall'altro lato bisogna tuttavia censurare l'unilaterale, miope Pt_6
e distorta narrativa che, adattando e forzando la realtà verso un'unica interpretazione della stessa ed evidenziando i soli elementi utili a questo fine, ha dipinto e consegnato al pubblico il Dott. quale unico e certo colpevole della Pt_6
vicenda, tralasciando non solo di affrontare ma persino di riferirsi velatamente ad una possibile ricostruzione alternativa.
In ordine al rispetto del requisito della continenza, lo stesso deve intendersi disatteso.
La continenza, da intendersi “sia in senso sostanziale - per cui i fatti debbono corrispondere alla verità, sia pure non assoluta, ma soggettiva - e formale, con
l'esposizione dei fatti in modo misurato, ovvero contenuta negli spazi strettamente necessari (Cass. 4955/2024), dev'essere valutata non atomisticamente, in riferimento a singole espressioni utilizzate, ma attraverso una completa disamina dei servizi di cui è causa.
Nell'esame della continenza in senso sostanziale può seguirsi ed applicarsi lo stesso iter logico seguito per il requisito della verità: quella prospettata da CP_2
è stata un'interpretazione parziale, costruita in modo da orientare le informazioni contro un unico soggetto, omissiva di elementi decisivi e,
per questi motivi
, decisamente non rispondente a verità e non rispettosa della continenza in senso
5 sostanziale (sul punto Cass. 2066/2002 secondo cui la “verità (…) non è rispettata quando vengano riferiti fatti veri, ma incompleti”).
Sul punto può richiamarsi Cass. 21651/2023 per cui “Ne deriva che le modalità espressive, se rilevano autonomamente per il requisito della continenza verbale, possono ridondare anche in punto del requisito della verità putativa della notizia diffusa, nel senso che la critica rivolta nei confronti di fatti dipinti come veri, che si alluda essere tali grazie «al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestionanti, al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato, all'artificiosa drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre, alle vere e proprie insinuazioni» (cfr. Cass. 29 ottobre 2019, n. 27592), potrebbe finire nel non rispettare più in sé il requisito della verità putativa stessa. Essenziale, dunque, al riguardo il requisito della verità oggettiva della notizia, anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca: la quale non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore (od ascoltatore) rappresentazioni della realtà oggettiva false (Cass. 18 maggio 2018, n. 12370, ed altre ivi citate), dovendo in definitiva l'esercizio del diritto di critica essere connotato non soltanto dalla verità oggettiva della notizia, ma anche dall'astensione dall'impiego di maliziose ambiguità e di espressioni potenzialmente fuorvianti (cfr. Cass. 3 maggio 2023, n. 11514).
In senso formale, la titolazione, il tono complessivo accusatorio dell'inchiesta giornalistica e le espressioni utilizzate (tra cui il riferimento a delle “malefatte” nelle quali rientrerebbe la vicenda di ) evidenziano un travalicamento del Per_1
limite tra bilanciamento di diritto di critica e diritto del singolo all'onore e alla reputazione.
6 Il “processo mediatico” cui è stato sottoposto il Dott. è risultato essere Pt_6
ictu oculi gravemente lesivo della sua reputazione in ambito professionale nel momento in cui il legittimo esercizio del diritto di critica circa il suo operato si tramutava in una vera e propria accusa circa non il verificarsi di episodi di malasanità o di errori diagnostici quanto piuttosto in ordine alla volontaria realizzazione di alcune malefatte, termine questo gravemente sovrabbondante, offensivo e diffamatorio, teso esclusivamente ad aggredire la sfera personale e professionale del Dott. senza che ci fosse, come precedentemente rilevato, Pt_6
alcuna attinenza alla realtà fattuale. Parte
3. Con il secondo motivo di appello, lamenta l'errata pronuncia del
Tribunale circa l'asserita riconoscibilità del Dott. Pt_6
Il motivo è infondato.
La riconoscibilità del Dott. è elemento principale, tra gli altri, del secondo Pt_6
servizio giornalistico “Rovinati dal pediatra”. La narrazione del infatti, CP_2
si focalizza sull'atteggiamento intimidatorio che il medico avrebbe tenuto nei confronti di alcuni genitori colpevoli di aver scritto in calce al video online “I danni della malasanità” commenti negativi sul suo conto come “Sono molto vicina alla famiglia del PI NI e lascerò questo pediatra, perché ho dei seri dubbi che stia seguendo mio figlio nel migliore dei modi…”. Durante
l'intervista alla madre di un piccolo paziente del Dott. autrice del commento Pt_6
di cui sopra, a domanda del “Sai se lo ha fatto solo con te (riferendosi CP_2
all'atteggiamento intimidatorio) o anche con altre persone?” la signora intervistata, risponde “Si! So che ha intimidito altre persone perché avevano lasciato dei commenti su internet”.
Il servizio stesso, dunque, rivela l'inequivoca e sicura identificazione del Dott. da parte dei genitori dei suoi piccoli pazienti, gruppo questo certamente Pt_6
numericamente ristretto ma che consolidata e costante giurisprudenza ritiene sufficiente ai fini della configurabilità di un diritto al risarcimento dei danni da
7 diffamazione (Cass. pen. 6507/1978 per cui “a nulla rileva che in concreto
l'offeso venga individuato da un ristretto gruppo di persone”).
La sola censura del volto e del nome del medico, dunque, non può essere posta a fondamento, come affermato da parte ricorrente, di una impossibilità a riconoscere lo stesso. Numerosi elementi, infatti, possono essere potenzialmente utilizzati ai fini di una concreta individuazione tra cui, nel caso di specie, il mancato camuffamento della voce, la mancata censura del nome del laboratorio di analisi e dei luoghi ove il Dr. esercita la sua professione. Pt_6
Sul punto è possibile richiamare Cass. 25420/2017 secondo cui “In tema di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, non è necessario che il soggetto passivo sia precisamente e specificamente nominato, purché la sua individuazione avvenga, in assenza di una esplicita indicazione nominativa, attraverso tutti gli elementi della fattispecie concreta (quali le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali e simili), desumibili anche da fonti informative di pubblico dominio al momento della diffusione della notizia offensiva diverse da quella della cui illiceità si tratta, se la situazione di fatto sia tale da consentire al pubblico di riconoscere con ragionevole certezza la persona cui la notizia è riferita”. Parte
4. Con il terzo motivo di appello, contesta l'accertamento del Tribunale circa il diritto dell'appellato alla liquidazione anche in via equitativa dei danni non patrimoniali.
Il motivo è infondato.
In primo grado, l'attore aveva richiesto il ristoro dei danni subiti, Parte_6
patrimoniali e non patrimoniali, da quantificarsi e liquidarsi in separato giudizio.
La sentenza di prime cure deliberando sul punto aveva (erroneamente) respinto ogni forma di quantificazione in separato giudizio del danno patrimoniale, stante la mancanza assoluta di alcuna allegazione probatoria sulla sussistenza dello stesso, comunque riservando (correttamente) all'odierno appellato la possibilità
8 di agire per la eventuale quantificazione e liquidazione del danno non patrimoniale, da potersi e doversi provare in successivo giudizio.
La decisione sul danno patrimoniale, non essendo stata oggetto di impugnazione in appello, acquisisce autorità di giudicato.
La pronuncia del Tribunale, in ordine alla determinazione in separato giudizio del danno non patrimoniale, invero, è espressione di un principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite in sentenza n. 29862/2022. “Infatti ai fini dell'accoglimento della domanda di condanna generica al risarcimento del danno
è sufficiente che siano dimostrati la colpa e il nesso causale, mentre è sufficiente che sia anche solo probabile l'esistenza del danno. Se dunque, ai fini dell'accoglimento della domanda generica, è necessario che il danno sia soltanto
"probabile", l'unica prova che il danneggiato deve offrire è quella della
"probabilità" del danno, non della sua certezza. Ma se ai fini della condanna generica è sufficiente la dimostrazione della "probabilità" del danno, non si comprende a qual fine e per qual frutto l'attore avrebbe l'onere, nel giudizio sull'an, di indicare analiticamente i mezzi di prova di cui intende avvalersi nel futuro e separato giudizio sul quantum. La prova analitica del quantum debeatur andrà fornita nel relativo e successivo giudizio, sicché a pretendere che essa debba essere offerta già nel giudizio sull'an si perverrebbe al paradosso di obbligare la parte, a pena di inammissibilità della domanda, ad indicare mezzi di prova irrilevanti, perché non aventi ad oggetto una questione devoluta al giudicante. Quel che è sufficiente, nel giudizio limitato all'an debeatur, è che
l'attore fornisca la prova della probabile esistenza d'un danno, prova che ovviamente può essere fornita con ogni mezzo, ivi comprese le presunzioni semplici”.
Risulta evidente nel caso di specie la probabilità dell'esistenza di un danno non patrimoniale che, pur non essendo stato completamente provato nel giudizio principale, trova la sua fonte, financo presuntiva, nell'accertamento di un comportamento diffamatorio ai danni del sig. Parte_6
9 La condotta diffamatoria, provata, accertata e condannata in questa sede, assume quindi rilevanza e come presunzione della probabile esistenza dell'an debeatur, e conseguentemente come fondamento del separato giudizio, non potendo la mancanza di allegazioni probatorie essere ostativa all'instaurazione di un secondo giudizio incentrato esclusivamente sull'eventuale quantificazione e liquidazione del danno non patrimoniale e successivo alla condanna generica ex art. 278 c.p.c.
PQM
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da avverso la Parte_9
sentenza n.7346/2020 del Tribunale di Roma;
2) Condanna alla rifusione delle Controparte_4
spese del grado in favore di che liquida in € 8.000,00 per compensi, Parte_6
oltre rimborso spese gen.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater
T.U.115/2002.
Roma, 14.5.2025
IL PRESIDENTE EST
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