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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 21/10/2025, n. 1753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1753 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 4550/2021 R.G.
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 21 ottobre 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 19/11/2024 e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per l'avv. LISANDRI DANIELA ha concluso Parte_1 come da nota depositata in data 20.10.2025 per
[...]
Parte_2 gli avv.ti LIMONGI MARIA e l'avv. CALCAGNO EMANUELE
[...] hanno concluso come da nota depositata in data 20.10.2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 09:34 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 4550/2021 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4550/2021 R.G. promossa da: tra
(p.i. ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. LISANDRI DANIELA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Aprilia (LT), Via Montello n. 28, in virtù di procura allegata al fascicolo telematico;
attrice contro
Parte_2
(c.f./p.i. ),
[...] P.IVA_2 Parte_2
c.f./p.i. ), in persona del loro legale
[...] P.IVA_3 rappresentante pro-tempore, sig. rappresentate e difese, congiuntamente e Parte_3 disgiuntamente, dall'avv. CALCAGNO EMANUELE e dall'avv. LIMONGI MARIA ed elettivamente domiciliate presso il loro studio sito in Roma (RM), Via Giuseppe Mazzini n. 140, in virtù di procure allegate al fascicolo telematico;
convenute
OGGETTO: provvigione mediazione;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la , Parte_1 premettendo di esercitare, da diversi anni, attività di intermediazione immobiliare in Aprilia (LT), ha convenuto in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – le società convenute come in epigrafe indicate al fine di sentirle condannare in solido al pagamento della provvigione di € 12.810,00, pari al 3%, oltre IVA, sulla somma stabilita per la compravendita (€ 350.000,00), per l'attività di intermediazione prestata nel predetto atto sottoscritto, in data 11/05/2017, con il sig. CP_1 avente ad oggetto un terreno agricolo sito nel Comune di Aprilia.
Espletata con esito negativo la procedura di negoziazione assistita, concessi i termini ex art. 183, co.
6, c.p.c., ammessa la prova testimoniale e per interpello articolata dalla difesa attorea, si costituivano, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 26/02/2024, le società convenute, le quali, previa revoca da parte del G.I. dell'ordinanza dichiarativa della loro contumacia, contestando integralmente la ricostruzione avversaria, negando alcun conferimento di incarico al mediatore istante ed evidenziando come l'attività svolta dall'attrice sarebbe stata posta in essere esclusivamente su incarico dell'acquirente, hanno chiesto la reiezione della domanda attorea, con il favore delle spese di lite.
La causa, così istruita, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dinanzi a questo G.I., subentrato al precedente a far data dall'1/07/2022, previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima.
La domanda attorea è meritevole di accoglimento, seppur nei limiti qui di seguito esposti.
Ai fini della presente decisione, non è forse superfluo rammentare quell'insegnamento di legittimità secondo cui «ai fini della configurabilità del rapporto di mediazione, non è necessaria l'esistenza di un preventivo conferimento di incarico per la ricerca di un acquirente o di un venditore, ma è sufficiente che la parte abbia accettato l'attività del mediatore avvantaggiandosene (Cass. n. 11656 del 2018; Cass. n. 25851 del 2014). Il rapporto di mediazione, inteso come interposizione neutrale tra due o più persone per agevolare la conclusione di un determinato affare, non postula, infatti, necessariamente un preventivo accordo delle parti sulla persona del mediatore, ma è configurabile pure in relazione ad una materiale attività intermediatrice che i contraenti accettano anche soltanto tacitamente, utilizzandone i risultati ai fini della stipula del contratto: sicché, ove il rapporto di mediazione sia sorto per incarico di una delle parti, ma abbia avuto poi l'acquiescenza dell'altra, quest'ultima resta del pari vincolata verso il mediatore (Cass. n. 21737 del 2010).» (cfr. Cassazione civile sez. II, 12/03/2021, n. 7029).
Il mediatore, infatti, viene definito, ai sensi dell'art. 1754 c.c., come «colui che mette in relazione due
o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza».
Dalla semplice lettura di tale disposto normativo si evince come il fulcro di questo istituto sia la
«messa in relazione» tra due o più parti, concretizzantesi nel provocare o nell'agevolare, da parte del mediatore, la conclusione di un affare determinato (da intendersi quale qualsiasi operazione economica generatrice di un rapporto obbligatorio fra le parti tutelato dall'ordinamento), con il conseguente obbligo per il soggetto o per i soggetti intermediati di corrispondere al mediatore stesso un compenso, cd. provvigione, «se l'affare è concluso per effetto del suo intervento».
Con riferimento al diritto alla provvigione, l'art. 1755 c.c. prevede che «Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento. La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità.».
Secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione «…il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia utilmente messo in relazione le parti intervenendo nelle varie fasi delle trattative, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, nel senso che quest'ultima possa ritenersi conseguenza dell'opera prestata dall'intermediario, tale che, senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso…» (Cassazione civile sez. II, 08/01/2024, n. 538; vd. anche
Cassazione civile sez. II, 08/04/2022, n. 11443 “In tema di mediazione, il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con
l'attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia messo in relazione le parti, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata. La prestazione del mediatore può esaurirsi nel ritrovamento e nella indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipulazione del contratto, sempre che questo possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell'opera dell'intermediario tale che senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso.”).
È indiscutibile, quindi, che, nel caso di mediazione indirizzata alla compravendita di un bene immobile, il diritto alla provvigione maturi allorquando si sia raggiunto l'effetto pratico e l'attività del mediatore sia causalmente determinante per la conclusione dell'affare, non essendo, però, necessario riscontrare tra attività del mediatore e conclusione dell'affare un nesso eziologico diretto ed esclusivo, bastando che -, anche quando il procedimento di formazione della volontà delle parti sia complesso e protratto nel tempo e altri soggetti si adoperino per la conclusione dell'affare -, la messa in relazione da parte del mediatore costituisca l'antecedente necessario per pervenire, anche attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione dell'affare.
Tanto premesso, dalla documentazione versata in atti dall'attrice in allegato all'atto di citazione e, segnatamente, la proposta di acquisto dell'11.05.2017, la proroga del preliminare di compravendita del 03.01.2019, l'atto di compravendita del 14.07.2019, la Fattura del 18.11.2019 e la lettera inoltrata via pec il 28.02.2020 dal legale attoreo alla società convenuta, dalle concordi dichiarazioni testimoniali rese dalle parti acquirenti, i coniugi e Controparte_2 Controparte_3 nonché dalle dichiarazioni confessorie rese dalla sig.ra A.U. delle società convenute, Parte_3 nonché figlia della defunta sottoscrivente la proposta d'acquisto Parte_4 immobiliare dell'11.5.2017, può ritenersi provato l'apporto del mediatore, odierna parte istante, nella conclusione dell'affare, a nulla rilevando quanto argomentato dalla difesa della convenuta in ordine al mancato deposito di un contratto di conferimento di incarico in suo favore o di altra documentazione, da cui evincere il diritto dell'attore a ricevere il compenso.
Nello specifico, risulta provata per tabulas l'accettazione, tramite sottoscrizione, da parte della della proposta d'acquisto dei cespiti immobiliari siti in Aprilia (LT), Via Parte_4
Tufello n. 22, di sua proprietà predisposta dall'Agenzia attrice, su carta intestata della stessa, da cui risulta altresì l'iscrizione nel relativo albo (vd. Cass. III, n. 11539/2013).
La circostanza che il rogito sia stato stipulato successivamente e che non vi sia ivi menzione dell'attività di mediazione non esclude il diritto alla provvigione del mediatore, essendo stato dimostrato il nesso causale tra l'attività dell'agenzia e la conclusione dell'affare, anche in ragione della consapevolezza della parte intermediata sottoscrivente l'accettazione della proposta, nonché della proroga per la stipula del rogito notarile sottoscritta dalla sig.ra subentrata ormai alla Pt_3 madre venuta a mancare.
Entrambi i testi sentiti poi hanno confermato l'attività di mediazione svolta dall'attrice, consistita nel metterli in contatto con la parte venditrice fino alla stipula del rogito definitivo occorso il 24.7.2019, versando la propria parte di provvigione all'attrice (si veda verbale del 27/02/2024, Controparte_3
: “sul cap. 1 E' vero che nel maggio 2017 che è poi è divenuto mio marito
[...] Controparte_2 si rivolse a perché voleva comprare un terreno agricolo, non so se gli diede un incarico Parte_1 scritto ma gli chiese di trovare un terreno agricolo ad Aprilia;
sul cap. 2 disse al sig, Pt_1 che vi erano dei terreni in vendita di circa 15 ettari ad Aprilia;
il sig. andò a CP_1 CP_1 vedere il terreno ed anche io sono andata con lui;
sul cap. 3 e' vero che l' fece una CP_1 proposta di acquisto ma non so se scritta;
sul cap. 4 disse a mio marito che la proposta era Pt_1 stata accettata;
sul cap. 5 Ricordo che vi era la data del 30 giugno 2018 ma non so chi la fissò; sul cap. 6 E' vero che abbiamo pattuito con una provvigione che doveva essere pagata al Parte_1 rogito e l'abbiamo pagata un po' per volta;
sul cap.7 E' vero che vi fu uno spostamento della data di stipula ma non ricordo per quale motivo;
ADR non ricordo la data in cui ho acquisito la qualità di coltivatrice diretta;
sul cap. 8 E' vero che il terreno venne acquistato formalmente dalla srl Pt_5 soc. Agricola di cui io sono amministratore, il rogito è stato fatto a nome della società come acquirente;
io ho visto i venditori solo al rogito;
sul cap. 9, è vero il rogito venne fatto tra le venditrici e la società che è a me intestata;
sul cap. 10 La provvigione allo per l'attività che lui aveva
Pt_1 svolto mi pare sia stata pagata dalla mia società che comunque va avanti con i soldi miei e di mio marito, abbiamo pagato un poco per volta.”; teste “1) E' vero quanto mi si Controparte_2 legge,mi sono rivolto alla perché volevo acquistare un terreno agricolo Parte_1 dandogli a voce l'incarico di trovare un acquirente;
sul cap. 2 E' vero quanto mi si legge e che mi disse che vi era in vendita un terreno agricolo di circa 15 ettari;
mi portò sul terreno Parte_1 che ho visionato;
sul cap.3 E' vero, io ho formulato una proposta di acquisto tramite sul
Pt_1 cap. 4 Da quello che mi disse , la proposta era stata accettata;
sul cap. 5 Io ho fatto Parte_1 tutto tramite agenzia e mi venne detto che la data per il rogito era il 30 giugno 2018, lo mi
Pt_1 diede una carta in cui c'era scritto che quella era la data per il rogito;
sul cap. 6 Per quanto riguarda la provvigione alla agenzia dello io ho pattuito mi pare per iscritto un compenso da pagare
Pt_1 alla data del rogito, io li ho dati allo poco per volta dopo il rogito;
sul cap. 7 Io ho sempre
Pt_1 avuto rapporti con lo ed è vero che la data per il rogito venne spostata, non ricordo per
Pt_1 quale ragione, era una cosa di cui si è occupata l'agenzia”).
A tale riguardo, sono apparse contraddittorie le dichiarazioni rese dalla sig.ra A.U. e Parte_3
l.r.p.t. delle società convenute, la quale, da un lato, ha dichiarato di non essere a conoscenza dell'esistenza di un conferimento di un formale mandato da parte della propria madre all'Agenzia del sig. - il che, comunque, non esclude che la sig.ra lo avesse invero conferito, sia pure Pt_1 Pt_4 verbalmente, dall'altro, ammette purtuttavia di essere a conoscenza che la parte acquirente (sig.
aveva già sottoposto alla propria madre una proposta d'acquisto che non era stata CP_1 accettata (si veda verb. ud. 9.7.2024 Sul cap. 1) “Vero che nel mese di maggio dell'anno 2017 il sig. si rivolgeva alla di per l'acquisto di un Controparte_2 Parte_1 Parte_1 terreno agricolo” risponde: non so rispondere perché all'epoca non ero la l.r.p.t. della società, in quanto era mia madre che è venuta a mancare ad ottobre 2017. ADR: io sapevo Parte_4 solo che il sig. si è presentato a casa dei miei genitori, nq. di agente immobiliare, con una Pt_1 proposta di acquisto per conto del signor ma non ero presente alla circostanza. Sul cap. CP_1
3) “Vero che il sig. interessato alla compravendita, decideva di formulare una proposta CP_1 di acquisto” risponde: so che ne aveva formulata una (che non venne accettata), tanto che sig. si è presentato a mia mamma n.q. con una proposta formulata dal sig. ), il che, Pt_1 CP_1 dunque, offre conforto alla tesi attorea circa la messa in relazione delle parti (acquirente e venditrice) per il suo tramite, determinante ai fini della conclusione dell'affare, con consequenziale diritto alla percezione della provvigione da ambo le contraenti (art. 1755 c.c.).
Circa i criteri di determinazione della provvigione, secondo la tesi costantemente seguita dalla giurisprudenza, in mancanza di patto, la provvigione spettante al mediatore deve essere determinata in base alla tariffa del luogo in cui fu concluso il contratto di mediazione e non già in base a quella del luogo ove fu concluso l'affare al quale la mediazione si riferisce (Cass. 2224/1963; Cass.
1026/1946), mentre, con riferimento al calcolo della provvigione, si è sostenuto che occorre fare riferimento al complessivo contenuto economico dell'affare concluso con l'intervento del mediatore stesso (Cass. 1885/1984), soccorrendo il criterio sussidiario dell'equità solo se le parti non ne abbiano stabilito la misura, o non esistano tariffe professionali o usi (Cass. 8216/2004; Cass. 5420/1995).
Orbene, nel caso di specie, il terreno agricolo è stato venduto al prezzo complessivo di euro
350.000,00 e l'affare è stato concluso in Aprilia (LT): nel settore immobiliare gli usi provinciali di
Latina, depositati presso le Camere di Commercio, prevedono una percentuale del prezzo di vendita, nel caso di compravendita di immobili o aziende, che si aggira di solito tra il 2% e il 4% complessivo.
Nel caso di specie, la richiesta complessiva del 3% formulata da parte attrice può ritenersi congrua in ragione degli usi sopra indicati. Tale misura, però, in assenza di un patto sulla misura della provvigione e sulla proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in ragione delle tariffe professionali e degli usi in materia (richiamati dall'art. 1755, secondo comma, c.p.c.), deve essere ripartita in eguale proporzione tra le parti (venditore-acquirente), stante quanto emerso in sede di istruttoria la cui provvigione da parte acquirente è stata pagata.
Ne consegue, pertanto, il diritto del mediatore ad ottenere la corresponsione da parte delle convenute, in applicazione dell'art. 1755 c.c., della quota parte della provvigione (3%), pari ad euro 5.250,00 (=
1,5% del prezzo finale cui il bene è stato venduto, euro 350.000,00), oltre i.v.a. (22%) e, quindi,
6.405,00 euro, maggiorata di interessi moratori come richiesti.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro 5.200,01 ad euro
26.000,00), tenuto conto della non particolare complessità della causa e dell'esito complessivo del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna in solido le società convenute al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di euro 6.405,00
(i.v.a. inclusa), a titolo di provvigione, maggiorata di interessi moratori;
b) condanna altresì le parti convenute, in solido tra loro, a rimborsare all'attrice le spese di lite, che si liquidano in euro 2.540,00 per compensi di avvocato, euro 264,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge. In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 21/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 21/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini