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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/11/2025, n. 5833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5833 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1860/2021 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere rel. dott. Paolo Mariani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello contro la sentenza del Tribunale di Nola n. 189/2021 pubblicata in data 04/02/2021, vertente
TRA
, cod. fisc. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall' avv. Pasquale Crimaldi,
- APPELLANTE E
APPALTI E p. IVA , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t., , rappresentata e Controparte_2
difesa dall'avv. Maria Pecoraro,
- APPELLATA NONCHÉ
Pagina 1 , p. IVA , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Falcolini
- APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 07/06/2011, e successivamente rinnovato il 7.11.2012, conveniva i giudizio, dinanzi al Tribunale Parte_1
di Nola, la società in persona del legale Parte_2
rappresentante sig. , nonché la con Controparte_2 Controparte_3
sede in Marigliano al C.so Umberto I 410, per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
- Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito reietta e disattesa ogni contraria richiesta, condannare il Sig. alla restituzione della Controparte_2
somma 43.224,00 per arricchimento senza giusta causa ex art 2033
c.c. oltre interessi dalla domanda;
- Dichiarare risolto il preliminare di compravendita immobiliare come sottoscritto dal Sig. e dalla società ed Parte_1 CP_3
all'uopo condannare la stessa società alla restituzione delle prestazioni di intermediazione di € 2.000,00 versate dal con Pt_1
rivalutazione monetaria ed interessi alla sottoscrizione;
- Voglia l'Ecc.mo Giudicante in ogni caso condannare i convenuti solidalmente e disgiuntamente alla refusione delle spese, diritti, competenze ed onorari come per legge in favore dell'avv. Pasquale
Crimaldi antistatario.
Pagina 2 A sostegno delle proprie ragioni, deduceva che, per il tramite dell'attività di mediazione svolta della , in data 29.07.2010 aveva Controparte_3
stipulato con la convenuta un contratto preliminare di compravendita per l'acquisto di una unità immobiliare sita in Marigliano alla via Luigi
NE VE snc, riportata in C.F. foglio 17, p.lla 400, sub. 7, nel quale le parti avevano pattuito il prezzo della vendita in complessivi €
170.000,00, dei quali: € 12.000,00 già corrisposti a titolo di caparra confirmatoria ed € 158.000,00 da versarsi contestualmente alla stipula dell'atto definitivo di trasferimento.
L'attore altresì evidenziava che: (i) il suddetto contratto preliminare risultava viziato dall'omessa previsione della circostanza che la stessa si era impegnata contestualmente ad operare come Controparte_3
intermediario nell'ambito di una ulteriore operazione avente ad oggetto la vendita di un suo immobile in favore di un terzo soggetto, sig. , al Per_1
fine di permettergli di ottenere la liquidità finanziaria necessaria per la stipula del definitivo di compravendita con la società convenuta
[...]
(ii) aveva versato a favore di quest'ultima le somme di Parte_2
denaro pari ad € 29.000,00 a titolo di acconto sul prezzo complessivamente pattuito, nonché l'ulteriore somma di denaro pari ad € 15.000,00 come corrispettivo per la realizzazione da parte della predetta società di lavori di ristrutturazione all'interno dell'immobile da acquistare.
Successivamente, stante la mancata concessione del mutuo a favore del e il conseguente inadempimento degli impegni contrattuali Per_1
assunti in tal senso dalla , l'attore non disponeva delle Controparte_3
somme di denaro necessarie per adempiere all'obbligo di stipula del contratto definitivo di compravendita immobiliare con la
[...]
Parte_2
Pagina 3 Si costituiva in giudizio la società convenuta Parte_2
per il tramite del legale rappresentante p.t. , la quale, Controparte_2
previa contestazione integrale delle deduzioni dell'attore, chiedeva di accertare, in via preliminare, la risoluzione del contratto preliminare per inosservanza del termine essenziale di stipula del definitivo e nel merito il rigetto della domanda introduttiva infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese. Chiedeva, altresì, in via riconvenzionale: di accertare la legittimità del diritto alla ritenzione della somma di denaro di € 41.000,00 versata dall'attore a titolo di caparra confirmatoria;
la condanna di quest'ultimo al pagamento della somma di denaro pari ad € 15.000,00 a titolo di corrispettivo per i lavori effettuati nell'immobile oggetto del giudizio e da lui commissionati, nonché la condanna dell'attore al risarcimento dei danni, sub specie di mancato guadagno sofferto a causa dalla vendita tardiva dell'immobile in oggetto.
Si costituiva in giudizio anche l'ulteriore società convenuta
[...]
chiedendo il rigetto della domanda proposta dall'attore, CP_3
nonché “dichiarare e ritenere, conseguentemente, che la società
[...]
in persona del suo legale rappresentante p.t., sig.ra CP_3 [...]
, con sede in Marigliano al C.so Umberto I 410, ha diritto alla CP_4
ritenzione della somma di €2.000,00 + iva al 20% versata dal a Pt_1
titolo di acconto per l'intermediazione svolta;
condannare, in via riconvenzionale, il sig. a pagare in favore della società Parte_1
ut sopra la somma di € 3.100,00 oltre Iva a titolo di Controparte_3
compenso per l'attività di mediazione prestata in suo favore in occasione della stipula con il venditore del contratto preliminare di acquisto dell'immobile sito in Marigliano alla Via NE, vico Solombrino”.
Pagina 4 All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Nola, con sentenza n. 189/2021, così provvedeva:
• rigetta le domande avanzate da;
Parte_1
• accoglie le domande riconvenzionali avanzate da
[...]
e per l 'effetto dichiara legittimo l 'esercizio del Parte_2
diritto di recesso da questi operato in relazione al preliminare per cui è causa e del diritto di ritenzione delle somme versate da
a titolo di caparra ed ammontanti a complessivi Parte_1
euro 41.000,00;
• condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
della somma di euro 15.000,00 a titolo di Parte_2
corrispettivo di appalto, oltre interessi dal giorno della domanda;
• condanna al pagamento, in favore della società Parte_1
, sede di Marigliano al C.so Umberto I 410 al Controparte_3
pagamento di euro 3100,00 più iva a titolo di saldo del compenso per l'attività di mediazione da essa compiuta;
• condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite che si liquidano in euro 13.430,00 Parte_2
per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge;
• condanna al pagamento, in favore della società Parte_1
, sede di Marigliano al C.so Umberto I 410 al Controparte_3
pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 2.430,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge;
Pagina 5 Con atto notificato il 21.04.2021, proponeva appello Parte_1
avverso la predetta sentenza deducendo i motivi di seguito illustrati, così rubricati:
1) Nullità della sentenza per motivazione apparente;
2) Nullità della impugnata sentenza emessa in violazione degli art. 111 comma II Cost., 112, 115 c.p.c.;
3) Nullità della sentenza ex art. 112 e 115 c.p.c., (non corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e contestuale violazione del principio di non contestazione);
4) Nullità della sentenza per manifesta illogicità, ed emessa in violazione degli art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e 1385
(caparra confirmatoria);
5) Nullità della sentenza emessa in violazione della normativa sul contratto di mandato, ed in violazione dell'art. 1754 c.c.;
6) Nullità della sentenza emessa in violazione degli art. 132 c.p.c. n. 2 e
4 e 111 Cost.;
Chiedeva, quindi, previa sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, di dichiarare la nullità della sentenza per i predetti motivi di appello, con condanna della parte appellata alla refusione delle spese, diritti, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, in favore dell'avv. Pasquale Crimaldi antistatario.
Si costituivano in giudizio la società in persona Parte_2
del legale rappresentante p.t. , nonché la società Controparte_2 [...]
le quali, nell'impugnare e contestare tutto quanto dedotto CP_3
dall'appellante, concludevano per la declaratoria di inammissibilità, in subordine per il rigetto dell'appello, con ogni consequenziale statuizione di
Pagina 6 legge anche in ordine al governo delle spese e compensi di lite del doppio grado.
All'esito dell'udienza del 30.09.2021, il Collegio rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della impugnata sentenza e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.11.2023. Dopo alcuni rinvii per esigenze di ruolo, la causa è stata trattenuta per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito della memoria conclusionale e della replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello va dichiarato inammissibile, dal momento che le censure articolate non sono in grado di soddisfare i requisiti richiesti dall'art. 342
c.p.c.
Va premesso al riguardo che, secondo la costante giurisprudenza, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze…” (cfr. Cass. 28/07/2023,
n. 23100; 13/12/2023, n. 34969), e che, “affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, è necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico- giuridico” (Cass. Civile ordinanza n. 3194/2019).
2. Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui la domanda attorea, il cui oggetto veniva originariamente individuato come “arricchimento senza giusta causa ex
Pagina 7 art. 2033 c.c.”, è stata riqualificata dal giudice di prime cure in termini di azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.
2.1 Il motivo di appello va dichiarato inammissibile, per le ragioni di seguito indicate.
Applicando i principi in premessa enunciati al caso di specie, ne deriva l'inammissibilità del motivo di appello, dal momento che l'appellante si è limitato a trascrivere le parti della sentenza impugnata, omettendo tuttavia di esplicitare in modo sufficientemente chiaro e preciso le ragioni di critica, le modifiche giuridiche richieste e la loro rilevanza sul piano pratico.
Invero, non sono state in alcun modo chiarite le motivazioni per cui il primo giudice non avrebbe dovuto procedere ad una riqualificazione giuridica della domanda, né tantomeno sono state indicate le prospettazioni favorevoli richieste come conseguenza di una ipotetica riforma del provvedimento impugnato.
In sostanza, questa Corte non è stata posta nella condizione di comprendere con chiarezza il contenuto delle censure mosse al provvedimento impugnato, avendo parte appellante completamente omesso la precipua indicazione delle ragioni per le quali la prima pronuncia non si consideri condivisibile nonché l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
3. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta la violazione degli artt. 111 Cost., 112 e 115 c.p.c., sul presupposto che “il giudice di prime cure approdava ad una modificazione unilaterale di una delle domande attoree”. Invero, secondo quanto dedotto dall'appellante, a fronte della richiesta di risoluzione del “preliminare di compravendita immobiliare come sottoscritto con la società ”, il Controparte_3
primo giudice avrebbe erroneamente interpretato la suddetta domanda
Pagina 8 attorea come richiesta di risoluzione di altro contratto. In particolare, il giudicante avrebbe preso in considerazione l'ipotesi di risoluzione del preliminare di vendita immobiliare stipulato con il sig. , quale CP_2
conseguenza dell'inadempimento dell'obbligo, assunto dalla società con un ulteriore contratto di mandato, di reperire un acquirente CP_3
(nello specifico, il sig. ) per altro immobile di proprietà dello Per_1
stesso appellante La suddetta operazione commerciale avrebbe Pt_1
consentito a quest'ultimo di ottenere la liquidità necessaria per la stipula del definitivo con il . CP_2
3.1 La censura va dichiarata inammissibile, sulla base delle motivazioni di seguito riportate.
Invero, questa Corte ritiene vi sia una totale incoerenza logico-giuridica tra il motivo di appello e le argomentazioni sviluppate a sostegno, che risultano pertanto irrilevanti.
In particolare, l'appellante si duole di un errore interpretativo del giudice di prime cure, il quale avrebbe collegato la domanda risolutiva attorea al contratto preliminare di compravendita sottoscritto con il sig. CP_2
nonché al contratto di mediazione concluso con la società e CP_3
finalizzato al reperimento delle risorse finanziarie che avrebbero consentito al di stipulare il definitivo di vendita con lo stesso . Pt_1 CP_2
Tuttavia, a sostegno della critica, deduce esclusivamente: “l'aver parte attrice impugnato la proposta di acquisto predisposta dalla CP_3
sottoscritta ovviamente, dal solo e dalla società immobiliare Pt_1
predisponente, è da rinvenirsi nel dato tecnico-procedurale di immediata percezione, secondo cui, la proposta di acquisto, atto prodromico alla stipula del preliminare, si sarebbe trasformata in un preliminare solo se si fosse avverata la condizione sospensiva di cui all'art. 2”.
Pagina 9 Orbene, non si coglie il senso logico né il nesso causale tra le suddette argomentazioni e le parti censurate della sentenza impugnata, con la conseguenza che, anche in tal caso, le doglianze formulate dall'appellante risultano confuse, disorganiche e non comprensibili.
Il motivo di appello risulta pertanto inammissibile, in quanto l'appellante non indica in modo pertinente sotto quale profilo sia viziata la statuizione del giudice di prime cure, con la conseguenza che l'atto di appello non assolve alla funzione di delimitare in modo chiaro e preciso il thema decidendum del gravame.
4. Con il terzo motivo di appello, l'appellante deduce la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per violazione del principio di non contestazione, nella parte in cui il primo giudice avrebbe negato la sussistenza di un collegamento negoziale tra il contratto preliminare di compravendita immobiliare e l'accordo con cui la società si sarebbe impegnata a vendere CP_3
l'immobile dell'appellante al sig. , consentendo al primo di Per_1
reperire le risorse finanziare per concludere il definitivo di vendita con il sig. . L'appellante lamenta altresì l'omessa valutazione delle CP_2
dichiarazioni rese dallo stesso in sede testimoniale, dalle quali Per_1
emergerebbe l'interdipendenza funzionale dei due negozi giuridici.
4.1 Il motivo di appello risulta inammissibile e comunque palesemente infondato.
Preliminarmente, occorre ribadire che, ai fini del positivo vaglio di ammissibilità dell'appello ex art 342 c.p.c., le doglianze mosse avverso la sentenza impugnata devono anche “dialogare” con quest'ultima e porsi in rapporto di diretta pertinenza rispetto alle soluzioni accolte dal primo giudice.
Pagina 10 Premesso ciò, anche con riferimento alla censura in analisi, deve osservarsi che le argomentazioni critiche sviluppate (soprattutto quelle riprodotte a pag. 13 dell'atto di appello) appaiono del tutto inconferenti e distoniche rispetto alle statuizioni oggetto di critica. Difatti, il giudice di prime cure sviluppa, in modo ampio e puntuale, il tema del collegamento negoziale tra il preliminare di compravendita ed il contratto di mandato concluso con la avente ad oggetto l'impegno di favorire la concessione del CP_3
finanziamento a favore del sig. per l'acquisto di altro immobile di Per_1
proprietà del mentre l'appellante concentra l'analisi critica sul Pt_1
“collegamento funzionale tra la proposta di acquisto ed il successivo preliminare”.
In sintesi, dal momento che l'appellante non coglie la questione affrontata dal Tribunale, e cioè la mancanza di un collegamento negoziale tra il contratto preliminare ed un ipotetico ulteriore mandato conferito alla la prima parte del motivo di appello (che, invece, riguarda la CP_3
“proposta di acquisto” sottoscritta solo dal proponente) risulta Pt_1
inconferente rispetto alla statuizione impugnata.
Inoltre, non può trascurarsi un ulteriore profilo di confusione caratterizzante la censura mossa dall'appellante. In particolare, osserva questa Corte come le stesse premesse argomentative sviluppate dall'appellante siano del tutto incoerenti e non pertinenti, sotto il profilo logico e giuridico, rispetto alle conclusioni cui lo stesso appellante successivamente approda.
Difatti, la questione inerente al “collegamento funzionale tra la proposta di acquisto ed il successivo preliminare “(così testualmente a pag. 13), che rappresenta la premessa argomentativa del motivo di appello, non ha attinenza neanche rispetto alle stesse conclusioni riportate a pag. 14,
Pagina 11 relative all'omessa analisi della prova orale del sig. . Invero, le Per_1
dichiarazioni del teste hanno ad oggetto tutt'altro, e cioè Per_1
l'impegno assunto dalla di favorire quest'ultimo nell'ottenere un CP_3
mutuo finalizzato all'acquisto di un immobile di proprietà dell'appellante.
In ogni caso, pur volendo operare uno sforzo interpretativo in relazione alla seconda parte delle censure articolate (pag. 14) e aderire all'interpretazione più “sostanzialistica” possibile dell'art. 342 c.p.c., il motivo di appello risulta nel merito chiaramente infondato.
Al riguardo, l'appellante eccepisce la mancata valorizzazione da parte del giudice di primo grado delle risultanze testimoniali, in particolare le seguenti dichiarazioni rese dal teste sig. : “conosco i fatti di causa Per_1
perché avrei dovuto comprare un immobile dal per procurargli Pt_1
la liquidità per comprare altro. Alla fine non lo acquistai perché il presupposto era la concessione di un mutuo che però non ho ottenuto… mi rivolsi alla perché il mi riferì che si era già rivolta a CP_3 Pt_1
lei…”. Secondo quanto dedotto dall'appellante, le suddette dichiarazioni rappresenterebbero la prova della sussistenza di un'interdipendenza funzionale tra i due negozi giuridici in questione.
Ebbene, è noto il pacifico orientamento giurisprudenziale in forza del quale, ai fini della produzione degli effetti giuridici discendenti dal collegamento negoziale tra due contratti (ad esempio, l'applicazione del principio “simul stabunt simul cadent”) è richiesta la sussistenza di un requisito oggettivo (la realizzazione di un assetto di interessi unitario, ovvero una causa in concreto comune) e di un requisito soggettivo
(“comune intento pratico delle parti, pur se non manifestato in forma espressa, di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il collegamento ed il coordinamento di essi per la
Pagina 12 realizzazione di un fine ulteriore, non essendo sufficiente che quel fine sia perseguito da una delle parti all'insaputa e senza la partecipazione dell'altra”) (cfr. Cass. 27362/2021).
Applicando i suddetti principi al caso di specie, pur volendo attribuire rilevanza alle dichiarazioni testimoniali del sig. , in termini di Per_1
prova della sussistenza di una finalità pratica economica unitaria e del nesso teleologico tra i negozi, risulterebbe comunque assente l'elemento soggettivo del collegamento funzionale, non essendo stata fornita alcuna prova in ordine alla circostanza che il collegamento e l'unitarietà dell'operazione economica fosse nota o comunque in qualche modo condivisa dall'altro contraente sig. . CP_2
Invero, l'odierna appellata ha da sempre contestato di essere a conoscenza della circostanza che la stipula del definitivo di compravendita fosse in qualche modo sospensivamente condizionata ad una precedente alienazione immobiliare ad opera del Pertanto, dal momento che, in ordine a Pt_1
tale confutazione, l'appellante non ha sviluppato alcuna eccezione difensiva, questa Corte ritiene che l'esigenza finanziaria del di Pt_1
vendere un proprio immobile attraverso la conclusione di altro contratto di compravendita con il rifletta un interesse volitivo di natura Per_1
strettamente personale, relegato alla sfera psichica interiore, e pertanto da considerarsi mero motivo irrilevante dal punto di vista giuridico.
5. Con il quarto motivo di appello, eccepisce la “nullità della sentenza per manifesta illogicità, ed emessa in violazione degli art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e 1385 c.c. (caparra confirmatoria)”, nella parte in cui ha accolto le domande riconvenzionali del , accertando la legittimità CP_2
dell'esercizio del diritto recesso dal contratto preliminare dedotto in giudizio con conseguenziale diritto alla ritenzione della somma di €
Pagina 13 41.000,00 versata dal a titolo di caparra confirmatoria, nonché la Pt_1
condanna di quest'ultimo al pagamento di €15.000,00 a titolo di lavori di ristrutturazione realizzati dalla società appellata nell'immobile oggetto di causa.
5.1 Anche tale motivo di appello va dichiarato inammissibile, per le ragioni di seguito indicate.
A sostegno della censura, l'appellante sviluppa per un verso delle argomentazioni critiche in relazione alla presunta applicazione dell'istituto della clausola risolutiva espressa ex art 1456 c.c. e, per altro verso, deduce che nel preliminare di vendita non ci sarebbe alcun riferimento all'istituto della caparra confirmatoria, oltre al fatto che € 29.000,00 sarebbero comunque stati “versati in conto prezzo dal ”. Pt_1
Orbene, in primo luogo, le doglianze concernenti la clausola risolutiva risultano non pertinenti rispetto all'oggetto della sentenza impugnata, atteso che quest'ultima non contiene alcun riferimento all'istituto richiamato dall'appellante. In altre parole, il motivo di appello, sotto questo primo profilo, risulta completamente estraneo al contenuto decisorio della pronuncia di primo grado.
In secondo luogo, quanto al motivo di appello relativo alla erronea qualificazione giuridica in termini di caparra confirmatoria dei pagamenti corrisposti, l'appellante ha omesso di censurare le statuizioni della sentenza di primo grado, in particolare nella parte in cui si afferma che:” bisogna pertanto accertare che tale dazione sia avvenuta a titolo di caparra, cioè
(anche) con la funzione di quantificazione forfettaria del danno. In tale ottica va osservato che che , se da un lato sulle ricevute è menzionato il titolo “acconto”, dall'altro il ha sin da subito asserito che le CP_2
somme erano state versate a titolo di caparra, senza che abbia fatto seguito
Pagina 14 tempestiva contestazione sul punto da parte del (nessuna replica Pt_1
sul punto né in prima udienza né nella memoria di primo termine)”.
Dunque, a fronte della espressa motivazione con cui il giudice di prime cure ha provveduto alla qualificazione giuridica delle relative somme in termini di caparra confirmatoria ex art 1385 c.c., nell'atto di appello non viene riportata detta motivazione né tantomeno indicata alcuna ragione di fatto o di diritto finalizzata a censurare la suddetta statuizione. In sostanza,
l'appellante non ha formulato, neanche in minima parte, le ragioni di dissenso rispetto alla sentenza appellata.
Ne deriva, pertanto, l'inammissibilità del motivo di appello in quanto le censure avanzate non sono in grado di soddisfare il requisito di specificità dell'impugnazione ex art 342 c.p.c.
6. Con il quinto motivo di appello, l'appellante eccepisce la “nullità della sentenza emessa in violazione della normativa sul contratto di mandato, ed in violazione dell'art. 1754 c.c.”. L'appellante, a sostegno della censura, afferma che il giudice di prime cure non avrebbe rilevato l'esistenza di un ulteriore incarico di mediazione attribuito alla relativo all'impegno CP_3
a far sì che un altro soggetto, sig. , conseguisse il mutuo per Per_1
acquistare un immobile di proprietà del consentendo in tal modo Pt_1
a quest'ultimo di ottenere la liquidità necessaria per acquistare a sua volta l'immobile di proprietà della società appellata Parte_3
Anche tale censura risulta inammissibile.
[...]
Questa Corte rileva, ancora una volta, che l'appellante si è limitato ad una trascrizione grafica delle parti del provvedimento impugnato, senza esporre le ragioni di critica che dovrebbero indurre il Collegio a riformare il provvedimento, nonché i motivi di nullità lamentati in premessa.
Pagina 15 In sostanza, le contestazioni mosse risultano generiche e prive di qualsivoglia fondamento logico-giuridico a sostegno, in evidente contrasto con il principio di specificità dei motivi di appello ex art. 342 c.p.c.
7. Con il sesto motivo di appello, l'appellante eccepisce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c., atteso che, nell'intestazione, veniva indicata quale parte convenuta in giudizio il sig. Controparte_2
in proprio, anziché la società correttamente Parte_2
individuata nel dispositivo della sentenza quale effettiva parte convenuta.
7.1 Al riguardo, dal confronto della intestazione della sentenza impugnata con le considerazioni contenute nella motivazione, risulta che il giudice di prime cure ha, per mero errore materiale, indicato il sig. Controparte_2
in proprio quale parte convenuta, mentre la parte chiamata in giudizio e destinataria della decisione è univocamente la società Parte_2
di cui il è legale rappresentante, come espressamente risulta
[...] CP_2
sia della prospettazione della società come parte sostanziale del rapporto controverso sia dal dispositivo della sentenza stessa.
Questa Corte ritiene, dunque, che il suddetto errore denunciato non comporti nullità della sentenza ma si sostanzi in un errore materiale suscettibile di rettificazione attraverso la procedura ex art. 288 c.p.c., trattandosi di una correzione che non incide sul ragionamento o sul contenuto sostanziale della decisione.
8. Per quanto concerne le spese processuali, alla luce di quanto sopra esposto, vi è sicuramente una piena soccombenza dell'appellante che giustifica la condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in dispositivo, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento dei parametri del D.M. n. 55 del
2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto del diverso
Pagina 16 valore delle domande proposte nei confronti di ciascuno degli appellati, della natura delle questioni dibattute e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza la sentenza del
Tribunale di Nola n. 189/2021 pubblicata in data 04/02/2021, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) dispone correggersi la sentenza del Tribunale di Nola n. 189/2021 pubblicata in data 04/02/2021, nel senso che, laddove alla pagina 1, si legge ”, deve intendersi “ Controparte_2 Parte_2
in persona del legale rappresentante p.t. ”,
[...] Controparte_2
con annotazione della presente correzione sull'originale della sentenza appellata;
3) condanna l'appellante al pagamento, in favore della società
[...]
delle spese del presente grado di giudizio che si Parte_2
liquidano in € 14.317,00 per compensi professionali, oltre il rimborso per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
4) condanna l'appellante al pagamento, in favore della società
[...]
delle spese del presente grado di giudizio che si CP_3
liquidano in € 2.915,00 per compensi professionali, oltre il rimborso per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 23/10/2025.
Pagina 17 Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
Pagina 18
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere rel. dott. Paolo Mariani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello contro la sentenza del Tribunale di Nola n. 189/2021 pubblicata in data 04/02/2021, vertente
TRA
, cod. fisc. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall' avv. Pasquale Crimaldi,
- APPELLANTE E
APPALTI E p. IVA , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t., , rappresentata e Controparte_2
difesa dall'avv. Maria Pecoraro,
- APPELLATA NONCHÉ
Pagina 1 , p. IVA , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Falcolini
- APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 07/06/2011, e successivamente rinnovato il 7.11.2012, conveniva i giudizio, dinanzi al Tribunale Parte_1
di Nola, la società in persona del legale Parte_2
rappresentante sig. , nonché la con Controparte_2 Controparte_3
sede in Marigliano al C.so Umberto I 410, per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
- Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito reietta e disattesa ogni contraria richiesta, condannare il Sig. alla restituzione della Controparte_2
somma 43.224,00 per arricchimento senza giusta causa ex art 2033
c.c. oltre interessi dalla domanda;
- Dichiarare risolto il preliminare di compravendita immobiliare come sottoscritto dal Sig. e dalla società ed Parte_1 CP_3
all'uopo condannare la stessa società alla restituzione delle prestazioni di intermediazione di € 2.000,00 versate dal con Pt_1
rivalutazione monetaria ed interessi alla sottoscrizione;
- Voglia l'Ecc.mo Giudicante in ogni caso condannare i convenuti solidalmente e disgiuntamente alla refusione delle spese, diritti, competenze ed onorari come per legge in favore dell'avv. Pasquale
Crimaldi antistatario.
Pagina 2 A sostegno delle proprie ragioni, deduceva che, per il tramite dell'attività di mediazione svolta della , in data 29.07.2010 aveva Controparte_3
stipulato con la convenuta un contratto preliminare di compravendita per l'acquisto di una unità immobiliare sita in Marigliano alla via Luigi
NE VE snc, riportata in C.F. foglio 17, p.lla 400, sub. 7, nel quale le parti avevano pattuito il prezzo della vendita in complessivi €
170.000,00, dei quali: € 12.000,00 già corrisposti a titolo di caparra confirmatoria ed € 158.000,00 da versarsi contestualmente alla stipula dell'atto definitivo di trasferimento.
L'attore altresì evidenziava che: (i) il suddetto contratto preliminare risultava viziato dall'omessa previsione della circostanza che la stessa si era impegnata contestualmente ad operare come Controparte_3
intermediario nell'ambito di una ulteriore operazione avente ad oggetto la vendita di un suo immobile in favore di un terzo soggetto, sig. , al Per_1
fine di permettergli di ottenere la liquidità finanziaria necessaria per la stipula del definitivo di compravendita con la società convenuta
[...]
(ii) aveva versato a favore di quest'ultima le somme di Parte_2
denaro pari ad € 29.000,00 a titolo di acconto sul prezzo complessivamente pattuito, nonché l'ulteriore somma di denaro pari ad € 15.000,00 come corrispettivo per la realizzazione da parte della predetta società di lavori di ristrutturazione all'interno dell'immobile da acquistare.
Successivamente, stante la mancata concessione del mutuo a favore del e il conseguente inadempimento degli impegni contrattuali Per_1
assunti in tal senso dalla , l'attore non disponeva delle Controparte_3
somme di denaro necessarie per adempiere all'obbligo di stipula del contratto definitivo di compravendita immobiliare con la
[...]
Parte_2
Pagina 3 Si costituiva in giudizio la società convenuta Parte_2
per il tramite del legale rappresentante p.t. , la quale, Controparte_2
previa contestazione integrale delle deduzioni dell'attore, chiedeva di accertare, in via preliminare, la risoluzione del contratto preliminare per inosservanza del termine essenziale di stipula del definitivo e nel merito il rigetto della domanda introduttiva infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese. Chiedeva, altresì, in via riconvenzionale: di accertare la legittimità del diritto alla ritenzione della somma di denaro di € 41.000,00 versata dall'attore a titolo di caparra confirmatoria;
la condanna di quest'ultimo al pagamento della somma di denaro pari ad € 15.000,00 a titolo di corrispettivo per i lavori effettuati nell'immobile oggetto del giudizio e da lui commissionati, nonché la condanna dell'attore al risarcimento dei danni, sub specie di mancato guadagno sofferto a causa dalla vendita tardiva dell'immobile in oggetto.
Si costituiva in giudizio anche l'ulteriore società convenuta
[...]
chiedendo il rigetto della domanda proposta dall'attore, CP_3
nonché “dichiarare e ritenere, conseguentemente, che la società
[...]
in persona del suo legale rappresentante p.t., sig.ra CP_3 [...]
, con sede in Marigliano al C.so Umberto I 410, ha diritto alla CP_4
ritenzione della somma di €2.000,00 + iva al 20% versata dal a Pt_1
titolo di acconto per l'intermediazione svolta;
condannare, in via riconvenzionale, il sig. a pagare in favore della società Parte_1
ut sopra la somma di € 3.100,00 oltre Iva a titolo di Controparte_3
compenso per l'attività di mediazione prestata in suo favore in occasione della stipula con il venditore del contratto preliminare di acquisto dell'immobile sito in Marigliano alla Via NE, vico Solombrino”.
Pagina 4 All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Nola, con sentenza n. 189/2021, così provvedeva:
• rigetta le domande avanzate da;
Parte_1
• accoglie le domande riconvenzionali avanzate da
[...]
e per l 'effetto dichiara legittimo l 'esercizio del Parte_2
diritto di recesso da questi operato in relazione al preliminare per cui è causa e del diritto di ritenzione delle somme versate da
a titolo di caparra ed ammontanti a complessivi Parte_1
euro 41.000,00;
• condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
della somma di euro 15.000,00 a titolo di Parte_2
corrispettivo di appalto, oltre interessi dal giorno della domanda;
• condanna al pagamento, in favore della società Parte_1
, sede di Marigliano al C.so Umberto I 410 al Controparte_3
pagamento di euro 3100,00 più iva a titolo di saldo del compenso per l'attività di mediazione da essa compiuta;
• condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite che si liquidano in euro 13.430,00 Parte_2
per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge;
• condanna al pagamento, in favore della società Parte_1
, sede di Marigliano al C.so Umberto I 410 al Controparte_3
pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 2.430,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge;
Pagina 5 Con atto notificato il 21.04.2021, proponeva appello Parte_1
avverso la predetta sentenza deducendo i motivi di seguito illustrati, così rubricati:
1) Nullità della sentenza per motivazione apparente;
2) Nullità della impugnata sentenza emessa in violazione degli art. 111 comma II Cost., 112, 115 c.p.c.;
3) Nullità della sentenza ex art. 112 e 115 c.p.c., (non corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e contestuale violazione del principio di non contestazione);
4) Nullità della sentenza per manifesta illogicità, ed emessa in violazione degli art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e 1385
(caparra confirmatoria);
5) Nullità della sentenza emessa in violazione della normativa sul contratto di mandato, ed in violazione dell'art. 1754 c.c.;
6) Nullità della sentenza emessa in violazione degli art. 132 c.p.c. n. 2 e
4 e 111 Cost.;
Chiedeva, quindi, previa sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, di dichiarare la nullità della sentenza per i predetti motivi di appello, con condanna della parte appellata alla refusione delle spese, diritti, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, in favore dell'avv. Pasquale Crimaldi antistatario.
Si costituivano in giudizio la società in persona Parte_2
del legale rappresentante p.t. , nonché la società Controparte_2 [...]
le quali, nell'impugnare e contestare tutto quanto dedotto CP_3
dall'appellante, concludevano per la declaratoria di inammissibilità, in subordine per il rigetto dell'appello, con ogni consequenziale statuizione di
Pagina 6 legge anche in ordine al governo delle spese e compensi di lite del doppio grado.
All'esito dell'udienza del 30.09.2021, il Collegio rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della impugnata sentenza e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.11.2023. Dopo alcuni rinvii per esigenze di ruolo, la causa è stata trattenuta per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito della memoria conclusionale e della replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello va dichiarato inammissibile, dal momento che le censure articolate non sono in grado di soddisfare i requisiti richiesti dall'art. 342
c.p.c.
Va premesso al riguardo che, secondo la costante giurisprudenza, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze…” (cfr. Cass. 28/07/2023,
n. 23100; 13/12/2023, n. 34969), e che, “affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, è necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico- giuridico” (Cass. Civile ordinanza n. 3194/2019).
2. Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui la domanda attorea, il cui oggetto veniva originariamente individuato come “arricchimento senza giusta causa ex
Pagina 7 art. 2033 c.c.”, è stata riqualificata dal giudice di prime cure in termini di azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.
2.1 Il motivo di appello va dichiarato inammissibile, per le ragioni di seguito indicate.
Applicando i principi in premessa enunciati al caso di specie, ne deriva l'inammissibilità del motivo di appello, dal momento che l'appellante si è limitato a trascrivere le parti della sentenza impugnata, omettendo tuttavia di esplicitare in modo sufficientemente chiaro e preciso le ragioni di critica, le modifiche giuridiche richieste e la loro rilevanza sul piano pratico.
Invero, non sono state in alcun modo chiarite le motivazioni per cui il primo giudice non avrebbe dovuto procedere ad una riqualificazione giuridica della domanda, né tantomeno sono state indicate le prospettazioni favorevoli richieste come conseguenza di una ipotetica riforma del provvedimento impugnato.
In sostanza, questa Corte non è stata posta nella condizione di comprendere con chiarezza il contenuto delle censure mosse al provvedimento impugnato, avendo parte appellante completamente omesso la precipua indicazione delle ragioni per le quali la prima pronuncia non si consideri condivisibile nonché l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
3. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta la violazione degli artt. 111 Cost., 112 e 115 c.p.c., sul presupposto che “il giudice di prime cure approdava ad una modificazione unilaterale di una delle domande attoree”. Invero, secondo quanto dedotto dall'appellante, a fronte della richiesta di risoluzione del “preliminare di compravendita immobiliare come sottoscritto con la società ”, il Controparte_3
primo giudice avrebbe erroneamente interpretato la suddetta domanda
Pagina 8 attorea come richiesta di risoluzione di altro contratto. In particolare, il giudicante avrebbe preso in considerazione l'ipotesi di risoluzione del preliminare di vendita immobiliare stipulato con il sig. , quale CP_2
conseguenza dell'inadempimento dell'obbligo, assunto dalla società con un ulteriore contratto di mandato, di reperire un acquirente CP_3
(nello specifico, il sig. ) per altro immobile di proprietà dello Per_1
stesso appellante La suddetta operazione commerciale avrebbe Pt_1
consentito a quest'ultimo di ottenere la liquidità necessaria per la stipula del definitivo con il . CP_2
3.1 La censura va dichiarata inammissibile, sulla base delle motivazioni di seguito riportate.
Invero, questa Corte ritiene vi sia una totale incoerenza logico-giuridica tra il motivo di appello e le argomentazioni sviluppate a sostegno, che risultano pertanto irrilevanti.
In particolare, l'appellante si duole di un errore interpretativo del giudice di prime cure, il quale avrebbe collegato la domanda risolutiva attorea al contratto preliminare di compravendita sottoscritto con il sig. CP_2
nonché al contratto di mediazione concluso con la società e CP_3
finalizzato al reperimento delle risorse finanziarie che avrebbero consentito al di stipulare il definitivo di vendita con lo stesso . Pt_1 CP_2
Tuttavia, a sostegno della critica, deduce esclusivamente: “l'aver parte attrice impugnato la proposta di acquisto predisposta dalla CP_3
sottoscritta ovviamente, dal solo e dalla società immobiliare Pt_1
predisponente, è da rinvenirsi nel dato tecnico-procedurale di immediata percezione, secondo cui, la proposta di acquisto, atto prodromico alla stipula del preliminare, si sarebbe trasformata in un preliminare solo se si fosse avverata la condizione sospensiva di cui all'art. 2”.
Pagina 9 Orbene, non si coglie il senso logico né il nesso causale tra le suddette argomentazioni e le parti censurate della sentenza impugnata, con la conseguenza che, anche in tal caso, le doglianze formulate dall'appellante risultano confuse, disorganiche e non comprensibili.
Il motivo di appello risulta pertanto inammissibile, in quanto l'appellante non indica in modo pertinente sotto quale profilo sia viziata la statuizione del giudice di prime cure, con la conseguenza che l'atto di appello non assolve alla funzione di delimitare in modo chiaro e preciso il thema decidendum del gravame.
4. Con il terzo motivo di appello, l'appellante deduce la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per violazione del principio di non contestazione, nella parte in cui il primo giudice avrebbe negato la sussistenza di un collegamento negoziale tra il contratto preliminare di compravendita immobiliare e l'accordo con cui la società si sarebbe impegnata a vendere CP_3
l'immobile dell'appellante al sig. , consentendo al primo di Per_1
reperire le risorse finanziare per concludere il definitivo di vendita con il sig. . L'appellante lamenta altresì l'omessa valutazione delle CP_2
dichiarazioni rese dallo stesso in sede testimoniale, dalle quali Per_1
emergerebbe l'interdipendenza funzionale dei due negozi giuridici.
4.1 Il motivo di appello risulta inammissibile e comunque palesemente infondato.
Preliminarmente, occorre ribadire che, ai fini del positivo vaglio di ammissibilità dell'appello ex art 342 c.p.c., le doglianze mosse avverso la sentenza impugnata devono anche “dialogare” con quest'ultima e porsi in rapporto di diretta pertinenza rispetto alle soluzioni accolte dal primo giudice.
Pagina 10 Premesso ciò, anche con riferimento alla censura in analisi, deve osservarsi che le argomentazioni critiche sviluppate (soprattutto quelle riprodotte a pag. 13 dell'atto di appello) appaiono del tutto inconferenti e distoniche rispetto alle statuizioni oggetto di critica. Difatti, il giudice di prime cure sviluppa, in modo ampio e puntuale, il tema del collegamento negoziale tra il preliminare di compravendita ed il contratto di mandato concluso con la avente ad oggetto l'impegno di favorire la concessione del CP_3
finanziamento a favore del sig. per l'acquisto di altro immobile di Per_1
proprietà del mentre l'appellante concentra l'analisi critica sul Pt_1
“collegamento funzionale tra la proposta di acquisto ed il successivo preliminare”.
In sintesi, dal momento che l'appellante non coglie la questione affrontata dal Tribunale, e cioè la mancanza di un collegamento negoziale tra il contratto preliminare ed un ipotetico ulteriore mandato conferito alla la prima parte del motivo di appello (che, invece, riguarda la CP_3
“proposta di acquisto” sottoscritta solo dal proponente) risulta Pt_1
inconferente rispetto alla statuizione impugnata.
Inoltre, non può trascurarsi un ulteriore profilo di confusione caratterizzante la censura mossa dall'appellante. In particolare, osserva questa Corte come le stesse premesse argomentative sviluppate dall'appellante siano del tutto incoerenti e non pertinenti, sotto il profilo logico e giuridico, rispetto alle conclusioni cui lo stesso appellante successivamente approda.
Difatti, la questione inerente al “collegamento funzionale tra la proposta di acquisto ed il successivo preliminare “(così testualmente a pag. 13), che rappresenta la premessa argomentativa del motivo di appello, non ha attinenza neanche rispetto alle stesse conclusioni riportate a pag. 14,
Pagina 11 relative all'omessa analisi della prova orale del sig. . Invero, le Per_1
dichiarazioni del teste hanno ad oggetto tutt'altro, e cioè Per_1
l'impegno assunto dalla di favorire quest'ultimo nell'ottenere un CP_3
mutuo finalizzato all'acquisto di un immobile di proprietà dell'appellante.
In ogni caso, pur volendo operare uno sforzo interpretativo in relazione alla seconda parte delle censure articolate (pag. 14) e aderire all'interpretazione più “sostanzialistica” possibile dell'art. 342 c.p.c., il motivo di appello risulta nel merito chiaramente infondato.
Al riguardo, l'appellante eccepisce la mancata valorizzazione da parte del giudice di primo grado delle risultanze testimoniali, in particolare le seguenti dichiarazioni rese dal teste sig. : “conosco i fatti di causa Per_1
perché avrei dovuto comprare un immobile dal per procurargli Pt_1
la liquidità per comprare altro. Alla fine non lo acquistai perché il presupposto era la concessione di un mutuo che però non ho ottenuto… mi rivolsi alla perché il mi riferì che si era già rivolta a CP_3 Pt_1
lei…”. Secondo quanto dedotto dall'appellante, le suddette dichiarazioni rappresenterebbero la prova della sussistenza di un'interdipendenza funzionale tra i due negozi giuridici in questione.
Ebbene, è noto il pacifico orientamento giurisprudenziale in forza del quale, ai fini della produzione degli effetti giuridici discendenti dal collegamento negoziale tra due contratti (ad esempio, l'applicazione del principio “simul stabunt simul cadent”) è richiesta la sussistenza di un requisito oggettivo (la realizzazione di un assetto di interessi unitario, ovvero una causa in concreto comune) e di un requisito soggettivo
(“comune intento pratico delle parti, pur se non manifestato in forma espressa, di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il collegamento ed il coordinamento di essi per la
Pagina 12 realizzazione di un fine ulteriore, non essendo sufficiente che quel fine sia perseguito da una delle parti all'insaputa e senza la partecipazione dell'altra”) (cfr. Cass. 27362/2021).
Applicando i suddetti principi al caso di specie, pur volendo attribuire rilevanza alle dichiarazioni testimoniali del sig. , in termini di Per_1
prova della sussistenza di una finalità pratica economica unitaria e del nesso teleologico tra i negozi, risulterebbe comunque assente l'elemento soggettivo del collegamento funzionale, non essendo stata fornita alcuna prova in ordine alla circostanza che il collegamento e l'unitarietà dell'operazione economica fosse nota o comunque in qualche modo condivisa dall'altro contraente sig. . CP_2
Invero, l'odierna appellata ha da sempre contestato di essere a conoscenza della circostanza che la stipula del definitivo di compravendita fosse in qualche modo sospensivamente condizionata ad una precedente alienazione immobiliare ad opera del Pertanto, dal momento che, in ordine a Pt_1
tale confutazione, l'appellante non ha sviluppato alcuna eccezione difensiva, questa Corte ritiene che l'esigenza finanziaria del di Pt_1
vendere un proprio immobile attraverso la conclusione di altro contratto di compravendita con il rifletta un interesse volitivo di natura Per_1
strettamente personale, relegato alla sfera psichica interiore, e pertanto da considerarsi mero motivo irrilevante dal punto di vista giuridico.
5. Con il quarto motivo di appello, eccepisce la “nullità della sentenza per manifesta illogicità, ed emessa in violazione degli art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e 1385 c.c. (caparra confirmatoria)”, nella parte in cui ha accolto le domande riconvenzionali del , accertando la legittimità CP_2
dell'esercizio del diritto recesso dal contratto preliminare dedotto in giudizio con conseguenziale diritto alla ritenzione della somma di €
Pagina 13 41.000,00 versata dal a titolo di caparra confirmatoria, nonché la Pt_1
condanna di quest'ultimo al pagamento di €15.000,00 a titolo di lavori di ristrutturazione realizzati dalla società appellata nell'immobile oggetto di causa.
5.1 Anche tale motivo di appello va dichiarato inammissibile, per le ragioni di seguito indicate.
A sostegno della censura, l'appellante sviluppa per un verso delle argomentazioni critiche in relazione alla presunta applicazione dell'istituto della clausola risolutiva espressa ex art 1456 c.c. e, per altro verso, deduce che nel preliminare di vendita non ci sarebbe alcun riferimento all'istituto della caparra confirmatoria, oltre al fatto che € 29.000,00 sarebbero comunque stati “versati in conto prezzo dal ”. Pt_1
Orbene, in primo luogo, le doglianze concernenti la clausola risolutiva risultano non pertinenti rispetto all'oggetto della sentenza impugnata, atteso che quest'ultima non contiene alcun riferimento all'istituto richiamato dall'appellante. In altre parole, il motivo di appello, sotto questo primo profilo, risulta completamente estraneo al contenuto decisorio della pronuncia di primo grado.
In secondo luogo, quanto al motivo di appello relativo alla erronea qualificazione giuridica in termini di caparra confirmatoria dei pagamenti corrisposti, l'appellante ha omesso di censurare le statuizioni della sentenza di primo grado, in particolare nella parte in cui si afferma che:” bisogna pertanto accertare che tale dazione sia avvenuta a titolo di caparra, cioè
(anche) con la funzione di quantificazione forfettaria del danno. In tale ottica va osservato che che , se da un lato sulle ricevute è menzionato il titolo “acconto”, dall'altro il ha sin da subito asserito che le CP_2
somme erano state versate a titolo di caparra, senza che abbia fatto seguito
Pagina 14 tempestiva contestazione sul punto da parte del (nessuna replica Pt_1
sul punto né in prima udienza né nella memoria di primo termine)”.
Dunque, a fronte della espressa motivazione con cui il giudice di prime cure ha provveduto alla qualificazione giuridica delle relative somme in termini di caparra confirmatoria ex art 1385 c.c., nell'atto di appello non viene riportata detta motivazione né tantomeno indicata alcuna ragione di fatto o di diritto finalizzata a censurare la suddetta statuizione. In sostanza,
l'appellante non ha formulato, neanche in minima parte, le ragioni di dissenso rispetto alla sentenza appellata.
Ne deriva, pertanto, l'inammissibilità del motivo di appello in quanto le censure avanzate non sono in grado di soddisfare il requisito di specificità dell'impugnazione ex art 342 c.p.c.
6. Con il quinto motivo di appello, l'appellante eccepisce la “nullità della sentenza emessa in violazione della normativa sul contratto di mandato, ed in violazione dell'art. 1754 c.c.”. L'appellante, a sostegno della censura, afferma che il giudice di prime cure non avrebbe rilevato l'esistenza di un ulteriore incarico di mediazione attribuito alla relativo all'impegno CP_3
a far sì che un altro soggetto, sig. , conseguisse il mutuo per Per_1
acquistare un immobile di proprietà del consentendo in tal modo Pt_1
a quest'ultimo di ottenere la liquidità necessaria per acquistare a sua volta l'immobile di proprietà della società appellata Parte_3
Anche tale censura risulta inammissibile.
[...]
Questa Corte rileva, ancora una volta, che l'appellante si è limitato ad una trascrizione grafica delle parti del provvedimento impugnato, senza esporre le ragioni di critica che dovrebbero indurre il Collegio a riformare il provvedimento, nonché i motivi di nullità lamentati in premessa.
Pagina 15 In sostanza, le contestazioni mosse risultano generiche e prive di qualsivoglia fondamento logico-giuridico a sostegno, in evidente contrasto con il principio di specificità dei motivi di appello ex art. 342 c.p.c.
7. Con il sesto motivo di appello, l'appellante eccepisce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c., atteso che, nell'intestazione, veniva indicata quale parte convenuta in giudizio il sig. Controparte_2
in proprio, anziché la società correttamente Parte_2
individuata nel dispositivo della sentenza quale effettiva parte convenuta.
7.1 Al riguardo, dal confronto della intestazione della sentenza impugnata con le considerazioni contenute nella motivazione, risulta che il giudice di prime cure ha, per mero errore materiale, indicato il sig. Controparte_2
in proprio quale parte convenuta, mentre la parte chiamata in giudizio e destinataria della decisione è univocamente la società Parte_2
di cui il è legale rappresentante, come espressamente risulta
[...] CP_2
sia della prospettazione della società come parte sostanziale del rapporto controverso sia dal dispositivo della sentenza stessa.
Questa Corte ritiene, dunque, che il suddetto errore denunciato non comporti nullità della sentenza ma si sostanzi in un errore materiale suscettibile di rettificazione attraverso la procedura ex art. 288 c.p.c., trattandosi di una correzione che non incide sul ragionamento o sul contenuto sostanziale della decisione.
8. Per quanto concerne le spese processuali, alla luce di quanto sopra esposto, vi è sicuramente una piena soccombenza dell'appellante che giustifica la condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in dispositivo, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento dei parametri del D.M. n. 55 del
2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto del diverso
Pagina 16 valore delle domande proposte nei confronti di ciascuno degli appellati, della natura delle questioni dibattute e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza la sentenza del
Tribunale di Nola n. 189/2021 pubblicata in data 04/02/2021, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) dispone correggersi la sentenza del Tribunale di Nola n. 189/2021 pubblicata in data 04/02/2021, nel senso che, laddove alla pagina 1, si legge ”, deve intendersi “ Controparte_2 Parte_2
in persona del legale rappresentante p.t. ”,
[...] Controparte_2
con annotazione della presente correzione sull'originale della sentenza appellata;
3) condanna l'appellante al pagamento, in favore della società
[...]
delle spese del presente grado di giudizio che si Parte_2
liquidano in € 14.317,00 per compensi professionali, oltre il rimborso per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
4) condanna l'appellante al pagamento, in favore della società
[...]
delle spese del presente grado di giudizio che si CP_3
liquidano in € 2.915,00 per compensi professionali, oltre il rimborso per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 23/10/2025.
Pagina 17 Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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